Le persone con riduzione totale della capacità lavorativa possono continuare a svolgere un’attività?
Con il termine invalidità si intende la riduzione della capacità lavorativa della persona, che può verificarsi a seguito di una patologia o una menomazione. Ci si domanda, però, se sia possibile svolgere un’attività con un’invalidità totale: in altri termini, se sono invalido al 100% posso lavorare?
Per rispondere alla domanda, è fondamentale sapere che non esiste un solo tipo di invalidità, in quanto la capacità lavorativa può essere valutata sotto diversi aspetti.
Peraltro, non sempre l’invalidità è riconosciuta sulla base della capacità lavorativa: coloro che non sono in età di lavoro, ossia i minorenni e gli ultrasessantacinquenni (ora over 67, attuale età pensionabile per il trattamento di vecchiaia ordinario), vengono giudicati invalidi secondo la capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
L’invalido, poi, può essere giudicato anche non autosufficiente, cioè permanentemente non in grado di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani senza assistenza.
Attenzione anche a non confondere l’invalidità con l’handicap, che è la condizione di svantaggio sociale derivante dall’infermità o dalla menomazione dell’interessato. I portatori di handicap, che può essere non grave, in situazione di gravità o superiore ai due terzi, sono tutelati dalla nota legge 104 [1].
Handicap e non autosufficienza non sono di per sé incompatibili con l’attività lavorativa, ma è necessario avere riguardo alla specifica invalidità dell’interessato.
Invalidità civile del 100% e lavoro
Colui che è riconosciuto invalido civile nella misura del 100% ha la possibilità di lavorare. Nel dettaglio, l’invalidità civile consiste nella riduzione della capacità di lavoro generica.
Gli invalidi civili nella misura del 100% possono, nonostante le condizioni di salute verificate, svolgere un’attività lavorativa, ma non devono superare un reddito annuo di 16.892,49 euro per avere diritto alla pensione di inabilità civile, al contrario degli invalidi civili parziali, che devono trovarsi in stato di disoccupazione per il diritto al sussidio (assegno di assistenza per invalidi civili dal 74% al 99%).
Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il diritto alla prestazione, rileva solo il reddito personale annuo dell’invalido, mentre non si contano i redditi dei familiari, né l’Isee.
Per la precisione, nella determinazione del reddito rilevante devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
La pensione per invalidi civili totali ammonta a 287,09 euro al mese, ma può essere aumentata sino a 652,02 euro per chi ha diritto all’incremento al milione (riconosciuto dal 2020 ai maggiorenni).
Per approfondire: Pensione di inabilità civile
Inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa
L’invalidità civile al 100% non deve essere confusa con il riconoscimento dell’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. In quest’ultimo caso, infatti, il lavoratore è giudicato inabile a svolgere qualunque attività ed ha diritto a ricevere la pensione, con un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre accreditati nell’ultimo quinquennio.
La pensione non spetta se l’inabile svolge una qualsiasi attività lavorativa, oppure risulta iscritto ad albi o elenchi, a prescindere dal reddito prodotto. Questo in quanto il trattamento viene giudicato sufficiente per condurre un’esistenza dignitosa senza necessità di lavorare, dal momento che, per chi ha meno di 60 anni, sussiste il diritto a una maggiorazione, sino a un massimo di 40 anni di contributi. Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età.
Peraltro, la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa è incrementabile al milione ed è compatibile con la pensione per invalidità civile, nei limiti di reddito massimo annuo previsti per quest’ultima prestazione di assistenza. L’incremento è tuttavia previsto in misura differente rispetto all’aumento applicato agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti ed ai sordi titolari di pensione di inabilità.
Per approfondire, leggi: Pensione di inabilità al lavoro.
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