Come non perdere la pensione d’inabilità civile e l’assegno di assistenza: che cosa comunicare all’Inps.
Le prestazioni di assistenza erogate dall’Inps, come la pensione di invalidità civile e l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, sono normalmente corrisposte solo se il beneficiario dimostra di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. Oltre al rispetto del limite reddituale, la legge impone anche ai beneficiari di comunicare all’Inps la propria situazione economica, pena la sospensione della pensione d’invalidità per reddito. In altri termini, l’assegno viene prima sospeso, poi addirittura revocato, se non si presenta per tempo la dichiarazione reddituale.
Ricordiamo, a questo proposito, che la dichiarazione reddituale all’Inps deve essere presentata da quei pensionati di invalidità che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, o che non inviano la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuti. L’obbligo è previsto anche quando la dichiarazione dei redditi comunicata alle Entrate non contenga tutti i dati economici che possono influire sul diritto alla prestazione di assistenza Inps.
In merito alla pensione d’invalidità, rilevano i redditi del titolare della prestazione, non anche quelli del coniuge o dei familiari.
Ricordiamo che la pensione d’inabilità civile e l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali ammontano entrambi, per il 2021, a 287,09 euro mensili.
Mentre per l’assegno di assistenza, però, è sufficiente possedere un’invalidità civile riconosciuta, cioè una riduzione della capacità lavorativa generica, compresa tra il 74% e il 99%, per la pensione di inabilità è necessario il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%.
Inoltre, per ottenere l’assegno di assistenza è necessario lo stato di disoccupazione e non superare un limite di reddito annuo pari a 4.931,29 euro, mentre per il diritto alla pensione d’inabilità civile non è richiesta la disoccupazione ed il limite di reddito annuo è pari a 16.982,49 euro. Ma procediamo con ordine.
Pensione d’inabilità civile: quali requisiti?
Per ottenere la pensione d’inabilità civile, cioè la prestazione di assistenza Inps spettante agli invalidi civili totali, bisogna possedere i seguenti requisiti:
- essere invalidi di età compresa tra i 18 e i 67 anni (requisito valido almeno sino al 31 dicembre 2022);
- avere una riduzione della capacità lavorativa generica, cioè un’invalidità civile, riconosciuta in misura pari al 100%;
- essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
- risiedere continuativamente e stabilmente in Italia;
- avere un reddito non superiore a 16.982,49 euro annui;
- per il diritto al sussidio non è richiesto lo stato di disoccupazione e non sono previsti limiti collegati all’indicatore Isee del nucleo familiare;
- non percepire un trattamento incompatibile con la pensione d’inabilità civile.
Pensione d’invalidità civile: quali requisiti?
Per ottenere la pensione d’invalidità civile, o l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (per il periodo 2019- 2022);
- possedere un’invalidità civile riconosciuta, cioè una riduzione della capacità lavorativa generica, compresa tra il 74% e il 99%;
- essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
- avere un reddito annuo non superiore a 4.931,29 euro;
- essere in stato di disoccupazione;
- non percepire un trattamento incompatibile con la pensione d’invalidità civile.
Quali redditi rilevano per il diritto alla pensione d’invalidità?
Nella soglia di reddito, per il diritto alla pensione d’inabilità o d’invalidità civile, rilevano solo i redditi personali annui dell’invalido, mentre non si contano quelli dei familiari.
Per la precisione, devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Bisogna considerare le seguenti voci:
- stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato;
- redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (come gli interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e Cct.);
- redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
- redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- redditi da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
- redditi relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
- trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e loro anticipazioni.
L’Inps prescrive di dichiarare, tra i dati socioeconomici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile, eventuali arretrati, conguagli ed eredità. Leggi la nostra guida per sapere quali redditi non rilevano per la pensione d’invalidità.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione reddituale?
Le prestazioni per le quali è obbligatoria la dichiarazione reddituale all’Inps sono:
- la pensione di inabilità civile;
- l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali;
- la pensione ai ciechi civili;
- la pensione ai sordi;
- l’assegno sociale.
Sospensione della pensione di invalidità
Qualora il beneficiario della pensione d’invalidità non provveda all’invio della dichiarazione reddituale, l’Inps provvede:
- all’invio di una nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale richiede un riscontro relativo ai redditi prodotti, per l’annualità non dichiarata;
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, il beneficiario deve comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione, art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- qualora la domanda di ricostituzione reddituale non sia inviata, trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, l’Inps procede alla sospensione della pensione d’invalidità, con azzeramento della prima rata utile ed invio di una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, l’Inps revoca la pensione d’invalidità e quantifica il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati; anche la comunicazione di revoca della prestazione viene inviata con raccomandata A/R al cittadino.
Come comunicare i dati reddituali per evitare la sospensione
Per evitare la sospensione della prestazione di assistenza, l’interessato deve:
- accedere al sito dell’Inps con pin, Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi);
- seguire il percorso “Home”, “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”;
- nella sezione, cliccare sul riquadro “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi”, “Ricostituzione pensione”, “Reddituale”, “Per sospensione art.35 co. 10 bis DL 207/2008”;
- compilare il quadro relativo ai dati anagrafici;
- compilare il secondo quadro relativo alle dichiarazioni, in cui è obbligatorio dichiarare se l’interessato percepisce, o meno, ulteriori pensioni oltre a quella d’invalidità per la quale si richiede la ricostituzione reddituale;
- compilare, per ogni anno indicato dalla procedura, il quadro relativo ai redditi;
- confermare quanto dichiarato, sottoscrivendo l’assunzione di responsabilità e l’informativa privacy ed inviare la dichiarazione.
In alternativa, l’interessato può presentare la ricostituzione rivolgendosi a un patronato o a un altro ente abilitato all’intermediazione con l’Inps.
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