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Assegno d’invalidità contributi utili

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Contribuzione previdenziale minima per il diritto all’assegno ordinario d’invalidità erogato dall’Inps: quali versamenti servono?

Gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o presso i fondi sostitutivi, se riconosciuti invalidi in misura superiore a 2/3, possono aver diritto a un trattamento calcolato allo stesso modo della pensione, l’assegno ordinario d’invalidità: ai fini del riconoscimento, devono possedere almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

Per l’assegno d’invalidità, i contributi utili non sono peraltro soltanto quelli derivanti da periodi di lavoro, ma possono anche appartenere ad altre tipologie.

Tuttavia, alcuni contributi non possono essere valutati tra gli accrediti che danno diritto al trattamento, secondo quanto disposto dalla legge [1]: è importante sapere quali sono i contributi esclusi, per verificare in modo corretto se si abbia o meno diritto all’assegno.

È importante anche sapere che gli iscritti presso le gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, come i dipendenti pubblici, non hanno diritto all’assegno ordinario d’invalidità, ma eventualmente possono conseguire prestazioni diverse collegate alla minore capacità lavorativa, come la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.

L’Assegno d’invalidità per i dipendenti pubblici spetta soltanto se l’interessato possiede contribuzione presso l’Assicurazione generale obbligatoria Inps. Ma procediamo con ordine.

Quanti contributi ci vogliono per ottenere l’assegno ordinario di invalidità?

Per ottenere l’assegno sono richiesti almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Quali contributi non sono utili all’assegno ordinario d’invalidità?

Secondo la legge [1], ai fini del diritto all’assegno ordinario d’invalidità vanno esclusi i seguenti periodi:

  • assenze per astensione facoltativa dopo il parto, oggi congedo parentale;
  • periodi di lavoro dipendente all’estero, che non siano tutelati in base a convenzioni o da accordi internazionali; in altri termini, mentre sono utili i periodi lavorati presso un Paese dell’Unione Europea o presso uno stato convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale, non sono utili i periodi lavorati presso Paesi non convenzionati;
  • periodi di servizio militare eccedenti il servizio di leva;
  • periodi di malattia superiori ad 1 anno;
  • periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse dai fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria Inps, per i quali si ha diritto ad un altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione.

Neutralizzazione dei periodi non utili all’assegno ordinario d’invalidità

Tutti i periodi elencati vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo minimo per l’assegno ordinario. Che cosa vuol dire che i periodi sono neutri? Significa che questi periodi vengono “saltati” nella valutazione dei requisiti di contribuzione necessari per l’assegno e che, conseguentemente, la valutazione si basa su un lasso di tempo più ampio.

Più precisamente, l’arco di tempo per la determinazione dei 5 anni di iscrizione e contribuzione e per l’individuazione dei 3 anni di iscrizione e contribuzione accreditati nell’ultimo quinquennio, necessari per l’assegno ordinario d’invalidità, va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.

Maggiorazione dei contributi per non vedenti

Ai lavoratori non vedenti sono riconosciuti, dietro apposita domanda:

  • 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio (che si riducono proporzionalmente per i periodi inferiori all’anno);
  • utili per determinare sia i 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sia il triennio di contributi nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario d’invalidità.

Per i centralinisti il beneficio si applica agli assegni di invalidità con decorrenza successiva al 20 aprile 1985, mentre, per gli altri lavoratori privi di vista (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione), il beneficio si applica agli assegni con decorrenza successiva al 26 aprile 1991.

Per i periodi di assegno ordinario di invalidità spettano i contributi?

Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l’assegno ordinario di invalidità non spetti più, i periodi di godimento del trattamento non lavorati sono considerati figurativamente utili:

  • al riconoscimento di un nuovo assegno ordinario d’invalidità;
  • ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia (non a quella anticipata).

Il riconoscimento è comunque utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione previdenziale. Peraltro, l’agevolazione è attribuibile solo ai lavoratori dipendenti e non ai lavoratori autonomi.

Approfondimento

Per ulteriori approfondimenti leggi la Guida all’assegno ordinario d’invalidità.

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