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Part-time: come cambiare l’orario di lavoro

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Quali sono le procedure per variare l’orario lavorativo per i dipendenti a tempo parziale: clausole elastiche, cambio di orario permanente.

Il lavoratore dipendente part-time, al contrario del lavoratore a tempo pieno o full time, svolge l’attività con un orario lavorativo ridotto rispetto all’orario ordinario.

Normalmente, l’orario ordinario è pari a 40 ore settimanali (come previsto dal decreto sull’orario di lavoro [1]); alcuni contratti collettivi, però, prevedono un orario ordinario inferiore, ad esempio 38 o 36 ore settimanali. In questo caso, è considerato in regime di part-time chi svolge un orario inferiore a quello ordinario stabilito dal contratto collettivo.

Nel contratto di lavoro di un dipendente part-time, la collocazione dell’orario deve essere indicata in modo preciso, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Il datore di lavoro non ha la libertà di variare l’orario di un dipendente part-time a suo piacimento: tuttavia, può beneficiare di una certa flessibilità oraria nel caso in cui il lavoratore presti il suo consenso alle cosiddette clausole elastiche. Datore e dipendente, in ogni caso, possono accordarsi per una variazione stabile dell’orario lavorativo.

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sull’attività part-time: come cambiare l’orario di lavoro.

Si può cambiare l’orario part time?

Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate le ore di attività in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno.

Il datore di lavoro non ha la possibilità di modificare a suo piacere la collocazione temporale della prestazione lavorativa o di aumentare le ore di lavoro, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole elastiche: queste clausole possono essere stipulate da datore e dipendente in sede protetta, oppure essere previste dal contratto collettivo; in ogni caso devono sempre essere pattuite per iscritto.

Se la modifica dell’orario part-time non è temporanea ma definitiva, o comunque è prevista stabilmente per un certo periodo di tempo, datore e lavoratore possono accordarsi, per iscritto, per cambiare l’orario. Se la modifica dell’orario è dal tempo pieno al tempo parziale, la prova del consenso del lavoratore al cambio di regime orario può essere desunta anche da fatti concludenti: ad esempio, se il lavoratore si attiene al nuovo orario senza opporre rifiuto, il suo comportamento vale come consenso e può sostituire la firma di un patto scritto.

La modifica dell’orario va comunicata al centro per l’impiego?

La variazione dell’orario di lavoro deve essere comunicata al centro per l’impiego, con modello Unilav, solo se c’è un passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, o viceversa.

Se, invece, l’orario cambia, ma resta ridotto, non si deve effettuare nessuna comunicazione al centro per l’impiego.

Come funzionano le clausole elastiche?

Le clausole elastiche sono delle pattuizioni che consentono all’azienda di aumentare o variare l’orario lavorativo.

Dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del testo unico dei contratti [2]), non è più possibile, per l’azienda, indicare direttamente nel contratto part time le clausole elastiche, se queste non sono previste nel contratto collettivo applicato, anche di secondo livello, o non sono state concordate in sede protetta col lavoratore.

In sostanza, le clausole elastiche:

  • possono essere previste dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale, e stipulate per iscritto col lavoratore;
  • se non previste dal contratto collettivo, datore e lavoratore possono pattuirle in sede protetta.

Per quanto concerne l’accordo col lavoratore in sede protetta, questo deve essere convalidato davanti ad una commissione di certificazione (ci sono commissioni di certificazione operative presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro).

L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della paga oraria, per il dipendente, pari almeno al 15% della retribuzione oraria globale di fatto: non ci può essere dunque nessun aumento del carico di lavoro, se non è previsto un aumento della paga oraria. Secondo la fondazione studi consulenti del lavoro, la maggiorazione oraria deve essere applicata anche nelle ipotesi di sola variazione della collocazione della prestazione, senza aumento delle ore.

È previsto anche un preavviso minimo da fornire al dipendente pari a 2 giorni.

Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità:

  • le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale dell’attività e variarne in aumento la durata;
  • la misura massima dell’aumento orario, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Il dipendente part time può fare gli straordinari?

Il Testo unico dei contratti stabilisce che il lavoratore a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti previsti dal decreto sull’orario di lavoro [1].

Nel dettaglio, se nel contratto collettivo mancano apposite previsioni, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Salvo diversa disposizione del contratto collettivo, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è in aggiunta ammesso in relazione a:

  • casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
  • casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato, o a un danno alle persone o alla produzione;
  • eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il lavoro straordinario deve essere calcolato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.


Aspettativa per malattia dipendenti pubblici

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Malattia del dipendente pubblico: durata del periodo di comporto, prolungamento con aspettativa non retribuita. 

Dopo 7 mesi di  malattia per un tumore, ho chiesto un’aspettativa per motivi personali di un mese, perché sto facendo la chemioterapia, ma l’amministrazione (ente pubblico non economico) me l’ha rifiutata: posso oppormi?

In base alla problematica prospettata dal lettore, sarebbe più corretto richiedere non un’aspettativa per motivi personali, in quanto questa, come appunto è capitato, può essere respinta per motivi di servizio, ma un ulteriore periodo di malattia, considerando le condizioni di salute dovute all’assunzione del farmaco, che determinano un’incapacità lavorativa, anche se temporanea.

In quanto dipendente pubblico, difatti,  il lettore ha diritto a fruire di un massimo di 18 mesi di malattia nell’arco di un triennio [1]; dal computo dei 18 mesi (nei quali sono incluse le assenze dovute all’ultimo episodio morboso e quelle per malattia verificatesi nel triennio precedente) sono escluse le seguenti assenze:

  • assenze del dipendente, effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital; le assenze in questione devono essere dovute a una grave patologia, comprovata da un certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, attestante sia la gravità della patologia che il carattere invalidante delle necessarie terapie;
  • assenze per infortunio sul lavoro.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sull’aspettativa per malattia dipendenti pubblici.

Malattia dipendenti pubblici

Il dipendente pubblico può assentarsi per malattia, come i dipendenti privati, se, a causa di una patologia o di un infortunio non avvenuto in occasione di lavoro, non è in grado di prestare servizio.

Il dipendente pubblico malato deve provvedere ad avvertire tempestivamente l’amministrazione dell’assenza. Successivamente, deve recarsi dal proprio medico curante (o, se non è disponibile, dalla guardia medica o da una diversa struttura o un differente professionista, purché convenzionato col servizio sanitario nazionale), entro due giorni dal verificarsi della patologia, che trasmetterà il certificato di malattia all’Inps, con la diagnosi e la prognosi, e rilascerà il numero di protocollo.

Da quale giorno inizia la malattia dei dipendenti pubblici?

L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori del settore privato, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di un certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando indicato dal medico.

L’amministrazione potrebbe ritenere il dipendente assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps.

Quando finisce la malattia dei dipendenti pubblici?

La malattia, per il dipendente pubblico, finisce nel giorno in cui è indicata la fine prognosi nel certificato, cioè la data di presunta guarigione.

Il dipendente pubblico può rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato: in quest’ipotesi, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.

I dipendenti pubblici, peraltro, possono rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad un altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo di prognosi originariamente assegnato: in questo caso, va redatto un nuovo certificato, eventualmente di ricaduta.

In ogni caso, come vedremo meglio più avanti, la malattia dei dipendenti pubblici non può durare più di 18 mesi: sono escluse alcune patologie; inoltre, esiste la possibilità di farsi assegnare sino a ulteriori 18 mesi di aspettativa per malattia.

Quando passa la visita fiscale per i dipendenti pubblici?

Per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, la riforma Madia, che ha istituito il Polo unico per le visite fiscali, prevede la loro unificazione per il settore pubblico e privato: l’unificazione dell’orario non è stata, però, ancora attuata. Attualmente, il lavoratore assente per malattia deve farsi trovare al proprio domicilio per la visita del medico fiscale nei seguenti orari, 7 giorni su 7:

  • dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se dipendente del settore privato;
  • dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se dipendente pubblico.

La visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dall’amministrazione se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. La visita fiscale, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi, addirittura nell’arco della stessa giornata.

Quali dipendenti pubblici sono esonerati dalla visita fiscale?

Per i dipendenti pubblici, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale sono indicati da un apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione [2]:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici) [3];
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Quanto dura la malattia per i dipendenti pubblici?

Come osservato, per i dipendenti pubblici il periodo di comporto per malattia, cioè il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, è pari a 18 mesi.

Nel calcolo dei 18 mesi sono incluse le assenze dovute all’ultima malattia e quelle per malattia che si sono verificate nei 3 anni precedenti.

Dal calcolo dei 18 mesi sono invece escluse le seguenti assenze:

  • assenze del dipendente, effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital; le assenze in questione devono essere dovute a una grave patologia, comprovata da un certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, attestante sia la gravità della patologia che il carattere invalidante delle necessarie terapie;
  • assenze per infortunio sul lavoro.

Aspettativa per malattia

Oltre al diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, è possibile chiedere ulteriori 18 mesi non retribuiti in presenza di malattie particolarmente gravi e che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da Aids [4]. In questi casi, l’amministrazione, prima di concedere ulteriori assenze, può accertare le condizioni di salute del dipendente sottoponendolo a visita medico-collegiale al fine di verificare l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa.

Nel caso del lettore preso ad esempio, non vi sono dubbi circa la gravità della patologia e sul fatto che le cure alle quali il lettore stesso deve sottoporsi siano debilitanti, tanto più che il contratto collettivo cita esplicitamente la chemioterapia: considerando, poi, che non ha superato, in base a quanto reso noto, 18 mesi di assenza per malattia nell’arco del precedente triennio, e che comunque, in base alla patologia, le assenze in questione non devono essere computate (in quanto effettuate per terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital), non dovrebbe sussistere alcun problema in merito alla fruizione di ulteriori giornate di malattia, purché, ovviamente, giustificate da apposita attestazione medica.

Aspettativa per motivi personali

Circa il rifiuto della richiesta di aspettativa non retribuita, invece, la questione è più complessa. La fruizione dell’aspettativa per motivi personali, in effetti, può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio di appartenenza dello stesso, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico.

Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa da parte del dipendente, il contratto collettivo fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

Le esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ecco perché, nel caso del lettore, si ritiene che sia configurabile la disciplina delle assenze per malattia e non quella dell’aspettativa non retribuita.

Infatti, per quanto concerne l’aspettativa, è il datore di lavoro, o dirigente, ai fini della concessione del beneficio, a valutare e comparare i motivi che ne stanno alla base in relazione alle proprie e preminenti esigenze organizzative ed operative, valutazione che non avviene nelle assenze per malattia.

Il dirigente, è vero,  deve motivare il diniego della concessione dell’aspettativa indicando esplicitamente, per iscritto, le prioritarie esigenze di servizio da tutelare e che ostano alla fruizione, totale o parziale, dell’aspettativa come richiesta dal dipendente. In caso di rifiuto, il dipendente può chiedere al dirigente il riesame della domanda aggiungendo delle osservazioni, ma non ha un diritto potestativo a ottenere l’aspettativa, bensì soltanto un interesse legittimo.

Pagamento Naspi 2019

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Indennità di disoccupazione 2019: requisiti, calcolo importo, decorrenza, date di pagamento.

Hai da poco perso il lavoro involontariamente e hai diritto alla Naspi 2019, l’indennità di disoccupazione per i dipendenti? Devi sapere che, quest’anno, l’importo massimo della Naspi aumenta dell’1,1%, assieme alla soglia utile al calcolo: la perequazione, difatti, ossia l’adeguamento delle prestazioni corrisposte dall’Inps al costo della vita, non ha effetto soltanto sulle pensioni, ma anche su alcuni sussidi a sostegno del reddito, come l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti.

Nel dettaglio, la rivalutazione 2019 dei trattamenti Inps ha determinato l’aumento dell’importo massimo della Naspi e della soglia utile al calcolo: per l’anno 2018 i due valori risultavano rispettivamente pari a 1.314,30 euro ed a 1.208,15 euro. Ora, nel 2019, l’importo massimo della Naspi ammonta a 1.328,76 euro mensili, e la soglia utile al calcolo a 1.221,44 euro.

Ma come si calcola, nel dettaglio, la Naspi? Qual è la decorrenza di questa indennità di disoccupazione? Quali sono le date di pagamento Naspi 2019?

Procediamo per ordine e cerchiamo di fare il punto sull’indennità di disoccupazione 2019: in quali casi si ha diritto, come procedere al calcolo, come aumentano gli importi, con quale cadenza avvengono i pagamenti.

Chi ha diritto alla Naspi 2019?

Per l’anno 2019, i requisiti della Naspi non cambiano. Ricordiamo che la Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta alla generalità dei lavoratori subordinati. Per aver diritto alla Naspi è necessario soddisfare specifici requisiti, oltre ai requisiti necessari per ottenere lo stato di disoccupazione.

In particolare, ai fini del diritto alla Naspi è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • la perdita involontaria dell’occupazione
  • il possesso di almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente accreditate negli ultimi 4 anni;
  • il possesso di almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.

Non sono considerate le settimane di contributi che hanno già dato luogo a un’altra prestazione di disoccupazione.

Chi è considerato disoccupato nel 2019?

Perché un lavoratore ottenga lo stato di disoccupazione, in base alla normativa attuale, occorre che:

  • abbia perso l’impiego involontariamente;
  • dichiari, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (Did) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
  • firmi il patto di servizio.

Ulteriori adempimenti e impegni sono richiesti quando il disoccupato, sussistendo i requisiti, abbia anche diritto al reddito di cittadinanza.

Come si calcola l’importo della Naspi 2019?

Per capire come procedere per determinare l’importo 2019 della disoccupazione Naspi spettante, bisogna innanzitutto comprendere come funziona il calcolo dell’ammontare mensile della Naspi: i passaggi utili a determinare l’indennità sono illustrati in una nota circolare dell’Inps [1].

In particolare, per calcolare l’ammontare dell’indennità Naspi bisogna:

  • sommare gli imponibili previdenziali (sono indicati in ogni busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi della retribuzione corrisposti con continuità e non corrisposti con continuità (continuativi e non continuativi) e delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima…);
  • dividere il risultato per il numero delle settimane di contributi, indipendentemente dalla verifica del rispetto del minimale contributivo; nel calcolo devono essere considerate tutte le settimane per le quali sono stati versati contributi, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;
  • moltiplicare il risultato per 4,33.

Con riferimento all’anno 2018, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro, ammonta al 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili.

Con riferimento all’anno 2019, considerando la rivalutazione dell’1,1%, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.221,44 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.328,76 euro mensili. Questi importi sono stati recentemente confermati dall’Inps con un’apposita circolare [2].

L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Come si calcola l’importo della Naspi 2019 per i lavoratori part-time?

Per i lavoratori il cui contratto di lavoro aveva un orario ridotto (part-time o tempo parziale), la Naspi deve essere ugualmente calcolata con i passaggi appena esposti: come base, deve essere sempre considerata la retribuzione imponibile media mensile degli ultimi 4 anni (nei quali però risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e bisogna sempre tener conto della soglia corrispondente alla percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile.

Ad esempio, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi è pari a 750 euro mensili, che spettano in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese: ad esempio, se spettano 45 giorni di Naspi, si ha diritto a 750 euro per 30 giorni più 375 euro per gli ulteriori 15 giorni.

Quanto dura la Naspi 2019?

Per quanto riguarda la determinazione della durata della Naspi, nel 2019 non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti: il beneficiario riceve difatti l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni, sino a una durata massima di 24 mesi.

Come si verificano le settimane utili Naspi 2019?

In particolare, per quanto riguarda la verifica delle settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto alla prestazione sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Per il 2019, il minimale settimanale, cioè il valore della retribuzione minima per l’accredito “intero” dei contributi è pari a 205,20 euro a settimana; in un anno è necessario raggiungere uno stipendio, al lordo dei contributi, di 10.670,40 euro.

La disposizione che considera valide soltanto le settimane in cui si raggiunge il minimale è piuttosto discussa in quanto discrimina, di fatto, i lavoratori a tempo parziale con stipendi non elevati: per il calcolo dell’ammontare della Naspi, infatti, l’imponibile va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano.

Ad ogni modo, la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.

Ai fini del diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni [3].

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto di 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla domanda Naspi, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro dipendente;
  • i contributi figurativi accreditati per congedo di maternità obbligatorio, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
  • i periodi di congedo parentale indennizzati e goduti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in Paesi della UEo convenzionati con l’Italia;
  • i periodi di assenza dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Sono invece considerati neutri (cioè devono essere “saltati”: i periodi del quadriennio di osservazione, cioè i 4 anni precedenti alla domanda Naspi, sono di conseguenza spostati all’indietro, quindi si devono cercare ulteriori periodi a ritroso) i seguenti periodi:

  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore);
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).

Per determinare la durata della Naspi, bisogna poi sottrarre le settimane che hanno dato luogo, negli ultimi quattro anni, ad una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa [4], infatti, ai fini del calcolo della durata della Naspi non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad un trattamento di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno tolte, riducendo la durata massima potenziale della nuova prestazione.

Dopo quanto arriva la Naspi 2019?

Hai inviato all’Inps la domanda di disoccupazione nei termini (per esserne sicuro, leggi: Come e quando fare la domanda Naspi), sei assolutamente certo di possedere tutti i requisiti, però l’assegno non ti è ancora arrivato, dopo mesi? Purtroppo, non sei il solo a cui è capitato un problema del genere: periodicamente, difatti, soprattutto nei periodi in cui le domande di Naspi sono molto numerose, come alla fine della stagione estiva, la liquidazione delle indennità di disoccupazione avviene in ritardo, ben dopo l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (è questa la data di decorrenza della Naspi, nella generalità dei casi).

Il ritardo, talvolta, non è dovuto a un sovraccarico delle pratiche, ma anche alla mancanza di documenti necessari alla liquidazione dell’indennità, come il modello SR163contenente i dati per il pagamento della prestazione. Casi particolari possono inoltre riscontrarsi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per motivi disciplinari.

Quando si presenta la domanda di Naspi 2019?

Devi tener presente, come osservato, che l’indennità di disoccupazione decorre a partire dall’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro; se la domanda di disoccupazione, però, è inviata successivamente, la decorrenza parte dalla data d’invio dell’istanza. Dalla data di termine del rapporto, ci sono in tutto 68 giorni per inviare la domanda (salvo eventuali casi di sospensione della decorrenza, ad esempio alcune ipotesi di malattia, come vedremo tra poco).

Decorrenza Naspi 2019: casi particolari

Abbiamo appena osservato che la Naspi decorre dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro 8 giorni, o dal giorno successivo alla domanda, se questa viene presentata dopo 8 giorni dalla cessazione, ma entro i 68 giorni previsti.

Ci sono dei casi, però, in cui la decorrenza della Naspi è differente; in particolare, l’indennità decorre:

  • dall’ottavo giorno dopo il termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se si presenta la domanda entro 8 giorni, oppure dal giorno successivo alla domanda se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i 68 giorni;
  • in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cioè per motivo disciplinare, l’indennità decorre con 30 giorni di ritardo rispetto alla generalità delle ipotesi, quindi decorre:
  • dal trentottesimo giorno dalla perdita dell’impiego, se si presenta la domanda entro 38 giorni;
  • dal giorno successivo alla domanda, se viene presentata oltre i 38 giorni dopo il licenziamento, ma entro 98 giorni di legge.

Date di pagamento Naspi 2019

L’Inps non ha mai predisposto un calendario di pagamento Naspi, né per il 2019, né per le annualità precedenti, alla pari del calendario di pagamento delle pensioni.

Di solito, l’Inps rende note le date di pagamento della Naspi entro i primi 10 o 15 giorni del mese, ed i pagamenti avvengono entro metà mese (ma è capitato che in alcuni casi siano addirittura slittati al 19 e al 20 del mese). L’istituto non paga l’indennità lo stesso giorno del mese: la data di pagamento varia anche nel caso in cui si tratti del primo e dell’ultimo mese di liquidazione della disoccupazione.

Possono essere pagati con scadenze diverse, inoltre, il bonus Renzi da 80 euro e gli assegni familiari.

In ogni caso, l’indennità Naspi pagata mensilmente si riferisce al mese precedente (può riferirsi, eventualmente, anche a periodi arretrati): ad esempio, la Naspi di febbraio 2019 è pagata nel mese di Marzo 2019.

Tieni anche presente che, in specifiche ipotesi, la Naspi può essere sospesa o ridotta.

Pacchetto previdenza: novità pensioni

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Quota 100 in scadenza dopo 3 anni, blocco dei requisiti per la pensione anticipata, quota 41 per tutti dal 2022, proroga Ape sociale e opzione donna: che cosa cambia.

La quota 100 è appena diventata operativa ma è già stata cambiata numerose volte: finalmente, l’intervento sta assumendo la sua forma definitiva, in base a quanto emerso dal decreto pensioni [1], che potrebbe però essere modificato, nella conversione in legge. La prima grande novità riguarda la durata della quota 100: la misura, nonostante sia stata presentata come strutturale, cioè permanente, avrà, invece, la durata di 3 anni.

Dal 2022, sarà sostituita dalla pensione anticipata con 41 anni di contributi: questa misura, ad oggi accessibile ai soli lavoratori precoci appartenenti a determinate categorie tutelate, sarà aperta a tutti.

Nel frattempo, sono stati bloccati gli adeguamenti dei requisiti della pensione anticipata alla speranza di vita: nel 2019, quindi, ci si potrà pensionare con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne, o con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini.

Saranno prorogati al 2019, poi, sia l’Ape sociale che l’opzione donna. In arrivo anche il reddito e la pensione minima di cittadinanza, che presentano dei requisiti più stringenti rispetto a quelli inizialmente previsti.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sul pacchetto previdenza: novità pensioni.

Pensione anticipata quota 100

La più attesa, tra le nuove pensioni previste dalla riforma, è la pensione quota 100. Questa pensione prevede la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione posseduta dal lavoratore, è pari a 100 (ad esempio, chi ha compiuto 62 anni di età e possiede 38 anni di contributi raggiunge la quota 100, perché 62+38=100).

In base a quanto emerso dal pacchetto previdenza, però, non tutti coloro la cui quota è pari a 100 potranno pensionarsi con questo trattamento, ma potrà uscire dal lavoro solo chi possiede un requisito di età minimo pari a 62 anni e di contribuzione pari a 38 anni.

Niente pensione, quindi, per chi ha la quota 100 con 60 anni di età e 40 anni di contributi, né per chi possiede 35 anni di contributi e 65 anni di età: in base a quanto reso noto sinora, occorrerà rispettare sia il requisito minimo di età, che di contribuzione.

Finestre per la quota 100

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non finestre fisse.

Sul punto, però, sarebbe opportuno un chiarimento.

Come funziona il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100?

In base alle disposizioni del pacchetto previdenza, per chi richiede la pensione quota 100 sarà previsto il parziale divieto di lavorare. Non sarà, però, un divieto di cumulo assoluto tra lavoro e pensione, ma un divieto di cumulo relativo.

Nel dettaglio, il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100 sarà operativo solo sino al compimento dell’età pensionabile, dal 2019 pari a 67 anni, ma parziale.

Nello specifico, non si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

Quando finisce la quota 100?

La quota 100, in base alle ultime novità emerse dal pacchetto previdenza, sarà una misura provvisoria e non strutturale. In pratica, la sua durata sarà pari a 3 anni, sino al 31 dicembre 2021, poi cederà il passo alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41. Per approfondire: Quota 100 per 3 anni.

Come si calcola l’assegno con quota 100?

Per quanto riguarda il calcolo della pensione quota 100, alcune proposte prevedevano il ricalcolo contributivo integrale, oppure per le annualità che partono dal 1996 (in questo caso si tratterebbe di ricalcolo misto).

Le proposte più recenti prevedevano, invece una penalizzazione pari all’1,5% per ogni anno di anticipo nel pensionamento rispetto all’età pensionabile, cioè rispetto all’età per la pensione di vecchiaia: chi ad esempio, deciderà di pensionarsi a 62 anni, subirebbe un taglio dell’assegno pari al 7,5% (1,5% per 5 anni che mancano all’età pensionabile, pari a 67 anni dal 2019).

In base a quanto emerge dal decreto pensioni, non ci saranno penalità nel calcolo della pensione. L’unica penalità è relativa all’anticipo della pensione: in pratica, prima si va in pensione, più il trattamento risulta basso, almeno nella quota calcolata col sistema contributivo, in quanto i contributi accreditati formano un montante minore e si ha diritto a un coefficiente di trasformazione più basso basato sull’età pensionabile. Per approfondire: Quanto perde chi va in pensione prima?

La quota 100, nel caso in cui il trattamento sia alto, potrebbe anche subire il taglio previsto per le pensioni d’oro.Per approfondire: Taglio pensioni d’oro.

Come funziona il calcolo della pensione quota 100?

La pensione con quota 100, in base a quanto emerge dal decreto pensioni, sarà calcolata come qualsiasi altro trattamento pensionistico, senza penalizzazioni e senza il ricalcolo misto  o il ricalcolo integralmente contributivo.

Il calcolo della pensione sarà dunque:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

Per capire meglio le differenze di calcolo della pensione: Come si calcola la pensione.

Quota 100 per la scuola

Le novità in materia di pensioni interessano anche il personale del comparto scuola: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la pensione anticipata ordinaria con i requisiti bloccati e la proroga dell’opzione donna, saranno però assoggettate alla finestra unica di uscita.

Per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, difatti, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, nel caso in cui la maturazione dei requisiti per il pensionamento sia prevista entro il 31 dicembre dell’anno.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola deve assicurare la continuità didattica, pertanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Considerando che la pensione con Quota 100, il blocco dei requisiti per la pensione anticipata e la proroga dell’opzione donna sono entrate in vigore in ritardo, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare, entro il 28 febbraio 2019, domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono altre buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per saperne di più: Quota 100 scuola.

Prepensionamento per gli esuberi: quota 100 3 anni prima

Pensionarsi con quota 94, ossia con soli 59 anni di età e 35 anni di contributi: si tratta di una nuova possibilità prevista nel decreto in materia di pensioni.

Con la quota 94 si otterrà non una vera e propria pensione, ma un assegno di prepensionamento, molto simile agli attuali isopensione e assegno straordinario: in pratica, si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione, d’importo pari, o molto vicino, al futuro trattamento spettante.

Il nuovo assegno di prepensionamento potrà essere richiesto dai lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni per raggiungere la pensione quota 100, se appartenenti a un’azienda che aderisce ad un ente bilaterale e che ha sottoscritto appositi accordi sindacali.

Il pensionamento anticipato potrà essere finanziato sia dall’azienda che dal fondo interprofessionale a cui aderisce: questi fondi, attualmente destinati alla formazione continua dei dipendenti, dovrebbero essere, in tutto o in parte, destinati agli anticipi pensionistici finalizzati al ricambio generazionale. Ad ogni prepensionamento, difatti, dovrebbe seguire un’assunzione incentivata: il provvedimento della pensione quota 100 3 anni prima, per questo motivo, è stato ribattezzato “staffetta generazionale”.

Sarà possibile prepensionare i lavoratori senza assumerne di nuovi, comunque, per le aziende in crisi.

In definitiva, la quota 94, anche se consentirà un ulteriore anticipo rispetto alla quota 100, non impatterà sui conti pubblici, in quanto interamente finanziata dalle aziende e dai fondi interprofessionali.

Proroga Ape sociale

Nel decreto pensioni è stata prorogata di un anno l’Ape sociale.

L’Ape sociale, o anticipo pensionistico a carico dello Stato, è un assegno che ha la funzione di accompagnare il lavoratore per un massimo di 3 anni e 7 mesi, sino all’età pensionabile, cioè all’età per la pensione di vecchiaia.

Considerando che l’età pensionabile, dal 1° gennaio 2019, è pari a 67 anni, l’Ape sociale potrà essere richiesta a partire dai 63 anni e 5 mesi di età. L’assegno è calcolato allo stesso modo della futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.

Per approfondire: Ape sociale 2019.

Pensione anticipata con la pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a un riscatto con costi ridotti: si tratta di una nuova possibilità prevista nel pacchetto previdenza, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche. In base a quanto emerge dalla normativa, i lavoratori potrebbero riscattare tutti i periodi senza contributi a partire dal 1996. Nei riscatti sono essere compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi, e sarà detraibile al 50% dall’Irpef: per questo motivo la proposta è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento, poi, assieme all’utilizzo dei nuovi fondi esuberi, dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100.

Per approfondire e capire come funziona il riscatto dei contributi: pensione anticipata con pace contributiva.

La proposta è stata affiancata dalla possibilità di riscattare gli anni di laurea versando una contribuzione ridotta: in pratica, per gli under 50, è possibile riscattare l’intero periodo di laurea, se successivo al 1996, con versamenti bassi. Questi versamenti darebbero però luogo a un assegno mensile minore da parte dell’Inps.

Taglio delle pensioni sopra i 5000 euro

In base a quanto emerge dal pacchetto previdenza, rischia la riduzione della pensione chi possiede un trattamento che supera un determinato ammontare.

In particolare, potrebbe essere interessato dal nuovo taglio delle pensioni d’oro, o meglio delle pensioni alte, chi percepisce un trattamento che supera i 5000 euro netti al mese: è quanto previsto dall’intervento sul taglio degli assegni d’oro, che prevede la riduzione dei trattamenti attraverso l’applicazione di un contributo di solidarietà. Inoltre, è stato previsto un nuovo meccanismo di riduzione della rivalutazione delle pensioni alte. Saranno tagliate le pensioni anticipate, o di anzianità, più alte; nessun taglio, invece, per le pensioni di reversibilità e invalidità, né per le vittime del terrorismo o del dovere.

La penalizzazione, che riguarderà un’ampia, ma non enorme, platea di pensionati, comporterà un risparmio che servirà, in base a quanto annunciato, ad aumentare le pensioni minime, quindi a finanziare la pensione di cittadinanza . Inoltre, il disegno di legge abolirà i privilegi pensionistici dei sindacalisti.

Per sapere chi subirà il taglio della pensione, e di quanto sarà ridotto il trattamento: Taglio delle pensioni d’oro.

Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione (pari all’1,1% per il 2019), che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Per saperne di più: Come cambiano gli importi delle pensioni dal 2019.

Questi nuovi adeguamenti non saranno applicati da subito dall’Inps, a causa dell’approvazione tardiva della nuova normativa. Per il mese di gennaio 2019 saranno invece applicati i vecchi adeguamenti, cioè quelli che sarebbero rientrati in vigore dal 2019 in assenza della nuova legge.

Nel dettaglio:

  • le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura pari al 100% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo tra 3 e 5 volte il minimo si applicherà il 90% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo superiore a 5 volte il minimo si applicherà il 75% dell’inflazione.

Aumento pensioni 2019

Nel dettaglio, le pensioni riconosciute dall’Inps, nel 2019, aumenteranno in questo modo, salvo interventi del Governo:

  • pensioni fino a 3 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,1%;
  • pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,067%;
  • pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,847%;
  • pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,572%;
  • pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,517%;
  • pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,495%;
  • pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,44%.

Pensione di cittadinanza dal 2019

Il reddito di cittadinanza è stato previsto nel decreto pensioni: da aprile 2019, tutti i cittadini senza redditi, o con redditi sotto la soglia di povertà, avranno diritto al reddito di cittadinanza sino a 780 euro al mese. L’attuazione in ritardo non è dovuta all’assenza di risorse, come chiarito dalla viceministro all’Economia Laura Castelli, ma alla necessaria riforma dei centri per l’impiego, che richiederà circa 4 mesi di tempo. Senza la riforma dei centri per l’impiego, riconoscere il reddito di cittadinanza non sarebbe possibile, in quanto il sussidio è subordinato all’adesione, da parte dei beneficiari, a misure di politica attiva del lavoro. I disoccupati, in pratica, dovranno impegnarsi, supportati dai centri per l’impiego riformati, nella ricerca attiva di lavoro, nella frequenza di corsi di formazione e dovranno lavorare per 8 ore alla settimana a favore del Comune di residenza.

Non è invece richiesto un impegno di lavoro per ottenere la pensione minima di cittadinanza, sino a 780 euro al mese, in quanto la misura interessa i soli over 65, non più in età lavorativa. La pensione di cittadinanza dovrebbe integrare sia l’integrazione al trattamento minimo, che dal 2019 ammonterà a 513 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che nel 2019 la pensione minima, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a circa 650 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non sarebbe enorme.

La misura, in ogni caso, dovrebbe essere applicata sia alle prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale. Per approfondire: pensione di cittadinanza 2019.

Il reddito di cittadinanza, assieme alla pensione di cittadinanza, saranno riconosciuti con una carta acquisti.

Inoltre, chi non paga l’affitto perché proprietario di un immobile subirà una riduzione del reddito e della pensione di cittadinanza pari a 280 euro mensili. Ok al reddito e alla pensione di cittadinanza per chi ha la seconda casa, ma solo se il suo valore non supera 30mila euro. Il patrimonio mobiliare non può superare 10mila euro, per i nuclei con più figli.

Pensione quota 41

La pensione quota 100 dovrebbe essere una misura provvisoria, della durata di 3 anni, sostituita, dal 2022, dalla pensione quota 41.

In questo caso, il termine quota è utilizzato in modo improprio, in quanto la pensione quota 41 si potrebbe ottenere senza alcun limite di età, solo con 41 anni di contributi.

Attualmente esiste già una pensione molto simile alla quota 41, la pensione anticipata per i lavoratori precoci; questo trattamento è però riservato a particolari categorie di lavoratori precoci (cioè a coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età): disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, caregiver e addetti ai lavori gravosi e usuranti. Bisogna poi precisare che ad oggi la pensione anticipata dei lavoratori precoci si può ottenere con 41 anni di contributi, ma dal 2019 potrebbero essere richiesti 41 anni e 5 mesi.

Blocco requisiti pensione anticipata dal 2019

In base alla normativa attuale, dal 1° gennaio 2019 tutti i requisiti per la pensione soggetti all’adeguamento alla speranza di vita aumentano. Fa eccezione la sola pensione anticipata ordinaria, per la quale è stato previsto il blocco dei requisiti. Nello specifico:

  • l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria passa da 66 anni e 7 mesi a 67 anni (ad eccezione degli addetti ai lavori gravosi e degli addetti ai lavori usuranti con almeno 30 anni di contributi);
  • l’età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è diventata pari a 61 anni per gli uomini ed a 56 anni per le donne, anziché restare ferma a 60 anni e 7 mesi ed a 55 anni e 7 mesi;
  • l’età per la pensione di vecchiaia contributiva, che richiede soli 5 anni di contributi, passa da 70 anni e 7 mesi a 71 anni;
  • l’età per la pensione anticipata contributiva passa da 63 anni e 7 mesi a 64 anni;
  • gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria restano fermi a 41 anni e 10 mesi per le donne, ed a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, sino al 31 dicembre 2026; si applica però il differimento di 3 mesi delle decorrenze, con le finestre;
  • l’età per la pensione di vecchiaia in totalizzazione passa da 65 anni e 7 mesi a 66 anni;
  • gli anni di contributi per la pensione di anzianità in totalizzazione salgono da 40 e 7 mesi a 41;
  • nessun aumento è previsto per la pensione di anzianità degli addetti ai  lavori usuranti .

Proroga opzione Donna

Uno degli interventi attuati dalla riforma pensioni consiste nella  proroga dell’opzione donna, una speciale pensione agevolata dedicata alle sole lavoratrici, che possono anticipare notevolmente l’uscita dal lavoro in cambio del ricalcolo contributivo della prestazione.

Ad oggi, per potersi pensionare con opzione donna devono essere rispettati precisi requisiti di età:

  • per le lavoratrici dipendenti, è necessario aver raggiunto 57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
  • per le lavoratrici autonome, è necessario aver raggiunto 58 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.

In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che hanno compiuto 57 anni e le autonome che hanno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2015, se possiedono 35 anni di contributi entro la stessa data.

Con la proroga dell’opzione donna, questo trattamento può essere raggiunto da tutte le lavoratrici con 35 anni di contributi, ma con un minimo di 58 anni per le dipendenti, e di 59 anni per le autonome. I requisiti devono essere maturati al 31 dicembre 2018.

Proroga Ape volontario

Nel 2019 può ancora essere richiesto, senza necessità di un’apposita previsione nella legge di Bilancio, l’Ape volontario, ossia l’anticipo pensionistico che consente l’uscita dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, il cosiddetto prestito pensionistico, un finanziamento che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione.

Il trattamento è esentasse: ciò significa che l’assegno ricevuto mensilmente a titolo di Ape non ha trattenute tributarie, non essendo gravato dalle imposte.

L’Ape volontario, al contrario dell’Ape sociale, cioè all’anticipo a carico dello Stato, non è uguale alla futura pensione (con il tetto massimo di 1500 euro), ma può arrivare:

  • al 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
  • all’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
  • all’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • al 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

L’Ape volontario determina un taglio della futura pensione: la penalizzazione non è soltanto dovuta ai costi di restituzione di prestito pensionistico, ma anche all’assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza e al contributo per il fondo di garanzia.

Pensione per gli addetti ai lavori usuranti e notturni

Restano infine invariati, nel 2019, i requisiti per accedere alla pensione agevolata a favore degli addetti a mansioni usuranti e turni notturni. Questa pensione di anzianità, lo ricordiamo, si può raggiungere con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età.

Nel dettaglio, per ottenere la pensione di anzianità, è necessario che il lavoratore maturi i seguenti requisiti, validi sino al 31 dicembre 2026 (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita):

  • quota pari a 97,6, con:
    • almeno 61 anni e 7 mesi d’età;
    • almeno 35 anni di contributi.

Dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione non è più necessario attendere la cosiddetta finestra, pari a 12 mesi per i dipendenti e a 18 mesi per gli autonomi, perché è stata abolita dalla Legge di bilancio 2017.

Se l’interessato possiede anche contributi da lavoro autonomo, i requisiti sono aumentati di un anno.

Hanno diritto alla pensione d’anzianità anche i lavoratori adibiti a turni notturni, ma le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell’anno.

Per saperne di più: Pensione addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni.

Nuove agevolazioni per i caregiver

Con la ripresa dell’esame del Testo unico per il caregiver familiare, si vorrebbero introdurre, oltre ad incentivi economici e fiscali a favore di chi assiste gratuitamente un familiare invalido, disabile o non autosufficiente, ulteriori incentivi lavorativi e previdenziali: contributi figurativi ed ampliamento dei beneficiari della pensione anticipata precoci e dell’Ape sociale a favore dei caregiver. Per saperne di più: Legge 104, nuove agevolazioni per caregiver familiari.

Quota 100: le istruzioni dell’Inps

L’Inps, con una nuova circolare [2], ha illustrato le disposizioni principali relative alla pensione con quota 100,  la nuova tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni [1], che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, difatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.

I 38 anni di contributi, peraltro, possono essere raggiunti anche attraverso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall’Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell’importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.

L’uscita con Quota 100 è differita a causa dell’applicazione delle cosiddette finestre, dei periodi di attesa che cambiano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e della data di perfezionamento dei requisiti per la pensione.

Inoltre, la pensione Quota 100 è sospesa per chi produce redditi di lavoro dipendente e autonomo (esclusi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, sino a 5mila euro annui).

Per fare il punto della situazione: Quota 100, istruzioni Inps.

Pensioni e previdenza: le ultime novità

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Ultimi aggiornamenti in materia di pensioni, previdenza e assistenza: come si evolvono la legge e le regole operative Inps.

Quando si parla di pensioni si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. Ogni ente previdenziale, difatti, ha regole proprie in merito ai requisiti per ottenere le prestazioni di previdenza e assistenza, che cambiano notevolmente a seconda della gestione, del fondo e delle categorie in cui è inquadrato l’interessato. Per non parlare delle regole relative al calcolo della pensione o dei sussidi a sostegno del reddito: la legge le definisce in modo vago, di conseguenza subentrano numerose circolari interpretative da parte degli enti interessati, come l’Inps, che spesso sono contradditorie e stravolgono quella che è la finalità della normativa. Le novità sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno le circolari e i messaggi dell’Inps, all’interno del portale web dell’istituto. Si devono poi spulciare le circolari e le risposte agli interpelli del ministero del Lavoro e, per gli interessati, le circolari delle casse dei liberi professionisti, nonché le ultime sentenze, che spesso riscrivono completamente l’interpretazione della normativa.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono le ultime novità su pensioni e previdenza, in modo da poter tenere quotidianamente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di pensioni e previdenza.

Quota 100: le istruzioni dell’Inps

L’Inps, con una nuova circolare [35], ha illustrato le disposizioni principali relative alla pensione con quota 100,  la nuova tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni [36], che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, difatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.

I 38 anni di contributi, peraltro, possono essere raggiunti anche attraverso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall’Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell’importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.

L’uscita con Quota 100 è differita a causa dell’applicazione delle cosiddette finestre, dei periodi di attesa che cambiano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e della data di perfezionamento dei requisiti per la pensione.

Inoltre, la pensione Quota 100 è sospesa per chi produce redditi di lavoro dipendente e autonomo (esclusi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, sino a 5mila euro annui).

Per fare il punto della situazione: Quota 100, istruzioni Inps.

Come si chiede il reddito di cittadinanza

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza deve essere predisposto dall’Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente, a partire dal 6 marzo, alle Poste, o presso uno sportello Caf o ancora, telematicamente, attraverso il nuovo portale del reddito di cittadinanza (redditodicittadinanza.gov.it). Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla dichiarazione Isee, anche online tramite sito web dell’Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all’Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l’Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d’accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l’esito della verifica.

In Gazzetta ufficiale il decreto quota 100

Con la pubblicazione del decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni [1], cambia notevolmente il panorama delle possibilità per chi vuole uscire dal lavoro. Alla pensione anticipata ordinaria e per i lavoratori precoci, alle quali non si applicheranno, peraltro, gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026, si aggiunge una nuova possibilità di pensionarsi prima: si tratta della cosiddetta quota 100, che può essere ottenuta, sino al 2021, con un minimo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi.
Sono poi state accolte le istanze delle lavoratrici che vogliono anticipare la quiescenza, con la proroga dell’opzione donna: questo regime sperimentale di pensionamento offre la possibilità di percepire il trattamento con 58 anni di età e 35 di contributi, 59 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici autonome. In cambio, però, l’assegno di pensione è ricalcolato con il sistema contributivo. Prorogato anche l’Ape sociale, cioè l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dal 63 anni di età.
Ai lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni alla quota 100, poi, è data la possibilità di beneficiare di un prepensionamento, sostenuto dall’azienda e dai fondi di solidarietà bilaterali.
La nuova normativa ha inoltre reintrodotto le finestre, dei periodi di attesa che partono dalla maturazione dell’ultimo requisito utile alla pensione sino alla liquidazione del trattamento.

Riscatto agevolato degli anni di laurea

Per gli under 45, è possibile riscattare gli anni di laurea anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, cioè ai fini del diritto alla pensione, non della sua misura.

I periodi devono essere valutati con il sistema contributivo.

In quest’ipotesi, il costo del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari all’imponibile minimo vigente nella gestione Inps Commercianti (15.710 euro per il 2018), moltiplicato per l’aliquota
valida presso il fondo pensione lavoratori dipendenti.

Si deve far riferimento ai valori vigenti alla data di presentazione della domanda. In pratica, ipotizzando che l’imponibile 2019 sia pari a 15.710 euro (il minimale 2019 non è ancora stato reso noto dall’Inps), per calcolare il costo di un anno di riscatto si deve eseguire quest’operazione: 15710 x 33%, dunque per ogni anno riscattato si pagano 5.185 euro circa.

In base a quanto annunciato, la conversione in legge del decreto pensioni prevede l’ampliamento del riscatto agevolato, offrendo la possibilità di richiederlo ai lavoratori sino a 50 anni di età.

Finestre per la quota 100

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non finestre fisse.

Sul punto, però, sarebbe opportuno un chiarimento.

Come funziona il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100?

In base alle disposizioni del pacchetto previdenza, per chi richiede la pensione quota 100 sarà previsto il parziale divieto di lavorare. Non sarà, però, un divieto di cumulo assoluto tra lavoro e pensione, ma un divieto di cumulo relativo.

Nel dettaglio, il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100 sarà operativo solo sino al compimento dell’età pensionabile, dal 2019 pari a 67 anni, ma parziale.

La disposizione sul cumulo dei redditi tra pensione quota 100 e lavoro non è, ad ogni modo chiarissima; in particolare:

  • secondo gli esperti, si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente sino a 5mila euro annui, più redditi di lavoro autonomo occasionale;
  • confrontando l’attuale disposizione con quella della precedente formulazione del decreto pensioni, sembrerebbe invece che non si possano percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

Reddito di cittadinanza: quando e come richiederlo

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza deve essere predisposto dall’Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza, in via di approvazione.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente alle Poste, o presso uno sportello Caf. Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla dichiarazione Isee, anche online tramite sito web dell’Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all’Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l’Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d’accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l’esito della verifica.

Per sapere tutto sul nuovo sussidio, dalla A alla Z: Reddito di cittadinanza 2019.

Pensione anticipata: riscatto dei periodi scoperti con pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a una nuova possibilità di riscatto: si tratta di una misura appena introdotta nel cosiddetto “pacchetto previdenza”, il decreto in materia di riforma delle pensioni che sarà, con tutta probabilità, approvato entro metà gennaio 2019, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche.

In pratica, i lavoratori con periodi scoperti da versamenti potrebbero riscattare tutti i buchi contributivi a partire dal 1996. Nei riscatti saranno compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali.

Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi, in quanto non sono previsti interessi e sanzioni: per questo motivo la proposta è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. Inoltre, il costo del riscatto potrà essere detratto al 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100 e la pensione di cittadinanza.

Per saperne di più: Pensione anticipata con pace contributiva; chi potrà riscattare i periodi non contribuiti, con quali costi, quali periodi potranno essere coperti.

Come si rivaluta la pensione dal 2019

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Questi nuovi adeguamenti non saranno applicati da subito dall’Inps, a causa dell’approvazione tardiva della nuova normativa. Per il mese di gennaio 2019 saranno invece applicati i vecchi adeguamenti, cioè quelli che sarebbero rientrati in vigore dal 2019 in assenza della nuova legge.

Nel dettaglio:

  • le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura pari al 100% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo tra 3 e 5 volte il minimo si applicherà il 90% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo superiore a 5 volte il minimo si applicherà il 75% dell’inflazione.

Rivalutazione della pensione 2019

Dal 2019 tutte le pensioni e le prestazioni riconosciute dall’Inps, se inferiori a 3 volte il trattamento minimo, aumentano dell’1,1% grazie all’applicazione del meccanismo di perequazione. Ricordiamo che la rivalutazione, o perequazione della pensione, consiste nell’adeguamento dell’importo del trattamento all’inflazione. Con l’attuale normativa, l’adeguamento della pensione in misura pari al 100% dell’inflazione è applicato soltanto ai trattamenti d’importo sino a 3 volte il minimo, ossia sino a 1.522,26 euro mensili (valore 2018; per il 2019 il valore previsto è pari a 1539 euro).

Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Per saperne di più: Come cambiano gli importi delle pensioni dal 2019.

Aumento pensioni 2019

Nel dettaglio, le pensioni riconosciute dall’Inps, nel 2019, aumenteranno in questo modo, salvo interventi del Governo:

  • pensioni fino a 3 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,1%;
  • pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,067%;
  • pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,847%;
  • pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,572%;
  • pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,517%;
  • pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,495%;
  • pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,44%.

Taglio pensioni d’oro 2019

Le pensioni più elevate, d’importo superiore a 100mila euro annui (circa 5mila euro netti al mese), subiranno un taglio fisso in misura percentuale per 5 anni, con l’applicazione di un contributo di solidarietà.

Nello specifico, il taglio delle pensioni d’oro dovrebbe funzionare in questo modo:

  • pensione tra 100 e 130mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro;
  • pensione tra 130 e 200mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro;
  • pensione tra 200 e 350mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro;
  • pensione tra 350 e 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro;
  • pensione oltre i 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro, taglio del 40% dell’assegno per la parte eccedente i 500mila euro.

Le pensioni calcolate col sistema integralmente contributivo non saranno tagliate.

Congedo straordinario Legge 104 per il figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza [33], consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili .

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità [34], nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non convive con il genitore con handicap grave, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Quota 100 e opzione donna per la scuola

Le novità in materia di pensioni, che saranno presto operative col pacchetto previdenza, interesseranno il personale del comparto scuola soltanto in parte: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la proroga dell’opzione donna, saranno attuate in due fasi per i dipendenti delle istituzioni scolastiche.

Se quanto previsto dalla nuova normativa sarà confermato, difatti, potrà pensionarsi da settembre 2019 soltanto chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 marzo 2019: questa data vale non solo per la nuova pensione anticipata con quota 100, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione di anzianità con opzione donna. Chi maturerà i requisiti dopo il 31 marzo 2019 dovrà invece attendere settembre 2020 per la pensione.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola è soggetto a delle regole speciali in materia di pensionamento, in quanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Oltre la metà di chi, appartenente al comparto scuola, sarebbe dovuto uscire nel 2019 con quota 100 e opzione donna, secondo le stime dei sindacati, rimarrà fuori a causa della previsione della finestra unica. Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono, però, anche delle buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per presentare le domande di cessazione dal servizio, in ogni caso, il tempo è poco: la data fissata per l’invio delle istanze online con la procedura web Polis è difatti il 12 dicembre 2018 per insegnanti e personale Ata, mentre i dirigenti scolastici hanno tempo sino al 28 febbraio 2019.

Per saperne di più: Quota 100 scuola.

Pacchetto previdenza: le novità

Pensionamenti con quota 100 solo per 3 anni, sino al 2022- 2023, poi pensione anticipata con 41 anni di contributi per tutti: è questa una delle principali novità del cosiddetto pacchetto previdenza, che sarà presentato a breve.

In buona sostanza, la possibilità di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma degli anni di contributi e dell’età, è almeno pari a 100 (con un’età minima di 62 anni ed un minimo di 38 anni di versamenti), sarà operativa soltanto per un triennio. Al termine dei 3 anni, al posto della quota 100 si potrà ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi.

Ad oggi, la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41, esiste già, ma è riservata a particolari categorie tutelate di lavoratori precoci: dal 2022-2023, invece, la quota 41 sarà per tutti, compresi i lavoratori non precoci, cioè che non possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

Ma le novità del pacchetto previdenza non finiscono qui: oltre alla quota 100 solo per 3 anni, è stata confermata la proroga dell’opzione donna, ma per un anno soltanto anziché 3, e la proroga dell’Ape sociale.

Blocco degli adeguamenti alla speranza di vita, inoltre, per la pensione anticipata ordinaria, che resterà ferma a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, ed a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Rivalutazione pensione 2019: come cambiano gli importi degli assegni

Nuovo aumento delle pensioni nel 2019, grazie alla perequazione, cioè al nuovo adeguamento delle pensioni all’inflazione (o meglio all’indice Istat Foi, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Grazie alle perequazioni, nel dettaglio, tutte le prestazioni riconosciute dall’Inps aumenteranno sino a un massimo dell’1,1%, in base all’importo dell’assegno.

A crescere saranno non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e anticipata), ma anche l’assegno e la pensione d’invalidità , l’assegno sociale e la pensione di reversibilità. Tra l’altro, le prestazioni che sono soggette a limiti di cumulo con gli altri redditi, come la reversibilità e la pensione d’invalidità, subiranno delle riduzioni più basse.

Per le pensioni più alte, poi, torna il vecchio meccanismo di rivalutazione del trattamento, più generoso rispetto a quello attualmente previsto, con un adeguamento al costo della vita che va dal 100% al 75% dell’inflazione, secondo l’importo dell’assegno, e non dal 100% al 45%. Sulle pensioni alte, però, pende anche la spada di Damocle del possibile intervento relativo al taglio delle pensioni d’oro, che potrebbe comportare l’applicazione di un contributo di solidarietà e l’applicazione di un differente meccanismo di rivalutazione del trattamento.

Per quanto riguarda le pensioni ancora da calcolare, invece, relativamente al calcolo contributivo le novità sono due, una positiva e una negativa: da una parte, la maggiore rivalutazione dei contributi accantonati, superiore all’1,3%. Dall’altra, il calo dei coefficienti di trasformazione, che trasformano i contributi accantonati in pensione.

Per saperne di più: Come cambiano gli importi delle pensioni nel 2019.

Quota 100: limiti per risparmiare sulla manovra

Il Governo inizia a frenare sulla quota 100: questo nuovo intervento, che consente di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione, è almeno pari a 100, comporta difatti dei costi elevati. Per diminuire la spesa sono stati allora previsti, per l’accesso alla quota 100, limiti per risparmiare sulla riforma pensioni.

Innanzitutto, non basta il solo requisito della quota, per ottenere il trattamento di pensione, ma è necessario anche possedere una contribuzione minima pari a 38 anni ed aver compiuto almeno 62 anni. In merito ai contributi, potrebbe essere introdotto, poi, un nuovo limite, ossia un tetto massimo di contributi figurativi da utilizzare, pari a 2 o 3 anni.

È stato poi introdotto il divieto di cumulare il reddito di pensione con il reddito da lavoro: ad oggi, si parla di un cumulo limitato, che consentirebbe al pensionato un reddito di lavoro annuo non superiore a 5mila euro, per i primi 3 anni dal pensionamento. Per tagliare le spese si vorrebbe però introdurre un vero e proprio divieto di lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019.

Infine, l’accesso alla pensione è stato ritardato, attraverso l’introduzione delle cosiddette finestre di attesa: le prime uscite dovrebbero partire da aprile 2019.

Quota 100: le stime ufficiali su quanto si perde

L’ultima stima proposta sulle eventuali perdite con quota 100 è al momento quella dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l’uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all’età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque “prendere di più” dall’Inps.

In parole semplici, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo 0,22% di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all’8,65% per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Bisogna comunque considerare la perdita legata alla ridotta possibilità di cumulare la pensione quota 100 col reddito derivante dall’attività lavorativa.

Secondo una recentissima proposta, il divieto di cumulo dovrebbe durare per 36 mesi e non più per 24 mesi.

Pensione 2019: rivalutazione dei contributi

Cresce la rivalutazione dei contributi accantonati presso l’Inps: il ministero del Lavoro ha difatti comunicato ufficialmente il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tasso di capitalizzazione corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.

Il tasso ufficiale indicato dall’Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 1,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell’1,3478%.

I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all’1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Per sapere, nel dettaglio, come funziona il calcolo contributivo, come rivalutare i contributi anno per anno, quali sono i coefficienti di trasformazione legati all’età: Pensione rivalutazione 2019.

Novità riforma pensioni: pensione anticipata con finestre

In base a quanto previsto nel “pacchetto previdenza”, la pensione anticipata ordinaria non subirà un aumento dei requisiti, che restano fermi a:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

La decorrenza, però, sarà spostata in avanti di 3 mesi con l’applicazione delle finestre.

Novità riforma pensioni 2019: pace contributiva

In arrivo la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare i periodi scoperti da versamenti previdenziali dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 20 anni di contributi.

Per approfondire: Pace contributiva.

Novità riforma pensioni 2019: pensioni d’oro

Per le pensioni più alte ritorna il contributo di solidarietà. Il prelievo durerà 5 anni e sarà modulato in 5 aliquote progressive.

Ecco come funzionerà:

  • per le pensioni da 90mila euro annui sino a 130 mila euro: aliquota 8-10%
  • per le pensioni da 130mila euro annui sino a 200 mila euro: aliquota 12-14%
  • per le pensioni da 200mila euro annui sino a 350 mila euro: aliquota 14-16%
  • per le pensioni da 350mila euro annui sino a 500 mila euro: aliquota 16-18%
  • per le pensioni oltre i 500mila euro annui: aliquota del 20%.

Novità riforma pensione 2019: quota 100

Ecco le ultime novità emerse, in merito alla quota 100, dal cosiddetto “pacchetto previdenza”:

  • sarà possibile lavorare anche dopo la liquidazione della pensione, ma per 24 mesi non potranno essere conseguiti redditi di lavoro superiori a 5mila euro annui;
  • sarà possibile ottenere la quota 100 col cumulo dei contributi, ma senza contare i versamenti effettuati nelle casse professionali;
  • sono previste 4 finestre di uscita (una ogni 3 mesi) per i lavoratori del settore privato, due finestre l’anno per i dipendenti pubblici e una finestra annuale per il personale della scuola;
  • nessuna penalità per il calcolo della pensione, eventuali perdite sono eventualmente collegate al minor versamento dei contributi e alle minori rivalutazioni; per capire meglio: Quota 100, quanto si perde?
  • niente quota 100 per chi è già beneficiario dell’isopensione.

Taglio pensioni d’oro con contributo di solidarietà e riduzione perequazione

In base alla più recente proposta di taglio delle pensioni d’oro, sarebbero penalizzate tutte le pensioni nette superiori a 4500 euro mensili,  a prescindere dall’età del pensionamento, attraverso l’applicazione di un contributo di solidarietà sino al 20%.

Inoltre, per le pensioni superiori a 9 volte il trattamento minimo (cioè superiori a 4.566,78 euro mensili) dovrebbe essere abbattuto l’adeguamento al costo della vita dal 25% al 50%.

Per approfondire: Taglio pensioni d’oro 2019.

Pensione quota 100: numero chiuso?

Dopo che l’Unione Europea ha chiesto di modificare la manovra, è molto probabile che ci sarà un ridimensionamento delle risorse destinate alla quota 100. Tra le varie ipotesi allo studio, potrebbe essere prevista una quota 100 non solo con 4 finestre fisse annuali, in modo da dilazionare le uscite dal lavoro, ma anche con una sorta di numero chiuso.

In pratica, le domande di pensione potrebbero essere accolte nei limiti della capienza delle risorse stanziate, pari, in base a quanto reso noto sinora, a 6,7 miliardi di euro nel 2019 ed a 7 miliardi nel 2020. Nel caso in cui fondi avanzino, le risorse residue potrebbero essere convogliate nell’anno successivo, e così via, con il passaggio a regime della quota 100.

Ad ogni modo, il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, ha ribadito che, nonostante le indicazioni dell’agenzia Moody’s, che ha classificato la quota 100 come una misura temporanea, il pensionamento con quota 100 è una misura strutturale e permanente, che non scadrà dopo un anno.

La pensione quota 100 sarà dunque accessibile a tutti o no? Il tetto massimo di spesa non dovrebbe determinare un numero chiuso vero e proprio, ma solo uno slittamento delle domande di pensione non accolte alla finestra, o all’anno successivo.

Quanto si perde con quota 100: campagna informativa Inps per scoraggiare i pensionamenti

Nel frattempo, il presidente dell’Inps Tito Boeri, per scoraggiare un’uscita dal lavoro di massa con la quota 100, sta preparando una campagna informativa destinata agli aspiranti pensionati, con le proiezioni di quanto si andrebbe a perdere anticipando la pensione. Ma quanto si perde anticipando la pensione con quota 100?

In base alle proiezioni dei nostri esperti, non esiste una risposta uguale per tutti, ma dipende:

  • da quanti sono gli anni di anticipo del pensionamento (Boeri confronta il pensionamento a 62 anni col pensionamento a 67 anni, quindi con ben 5 anni di differenza; c’è chi, però, potrebbe comunque pensionarsi prima dei 67 anni, con la pensione anticipata ordinaria Fornero: in questi casi lo scarto sarebbe minore del 21% circa ipotizzato da Boeri);
  • dall’ammontare delle ultime retribuzioni o redditi: Boeri ha ipotizzato una crescita costante, ma le retribuzioni, a fine carriera, potrebbero anche crollare, ad esempio per la richiesta di un part time; in queste ipotesi, chi resta al lavoro vede addirittura diminuire, e non aumentare, la quota retributiva di pensione;
  • per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo, una penalizzazione, nell’anticipo dell’uscita, sussiste sempre, in quanto chi prima esce versa meno contributi, ottiene minori rivalutazioni ed un coefficiente di trasformazione (la cifra che trasforma la somma dei contributi in assegno di pensione, che cresce all’aumentare dell’età) più basso; la penalizzazione, in termini di “mancato guadagno”, dipende dall’età al momento del pensionamento e dall’ammontare dei redditi, o stipendi.

Per saperne di più: Quanto si perde con la quota 100?

Pensione quota 100: solo per il 2019?

Quota 100 sarà solo per chi riuscirà ad “acchiappare” una delle finestre fisse di uscita previste nel 2019, a partire da febbraio: è quanto emerge dalle considerazioni dell’agenzia di rating Moody’s, in occasione del declassamento dell’Italia. In particolare, riferisce l’agenzia «L’opzione per il pensionamento anticipato è apparentemente una misura one-off, disponibile solo il prossimo anno». Come mai la quota 100 dovrebbe essere valida soltanto nel 2019?

A detta dell’agenzia, il motivo della breve durata della misura è da ricercarsi nei costi elevati che il pensionamento quota 100 comporta, costi destinati a crescere negli anni: inizialmente, difatti, l’impatto della quota 100 sarà ridotto grazie alle finestre, in quanto i pensionati non percepiranno gli assegni dall’Inps per l’annualità intera. La spesa diverrà piena, col diritto alle 13 mensilità di pensione per tutti coloro che usciranno con quota 100 nel 2019, soltanto dal 2020. Considerando, poi, i nuovi pensionamenti del 2020 e degli anni successivi, difficilmente, a detta di Moody’s, il sistema pensionistico italiano reggerà, in modo permanente, l’aumento di spesa che quota 100 dovrebbe comportare: l’impatto dei nuovi costi potrebbe essere sostenibile, invece, nel caso in cui la quota 100 possa essere ottenuta soltanto nel 2019.

Certamente, l’agenzia Moody’s non ha alcun potere legislativo; bisogna anche ricordare che le parti politiche hanno presentato la quota 100 come una misura strutturale, e non destinata a durare soltanto un anno.

Tuttavia, quanto affermato da Moody’s deve essere collegato alla recente risposta del Governo a Bruxelles in merito alla manovra: il Governo, infatti, si è impegnato ad adottare tutte le necessarie misure per non sforare ulteriormente i livelli di deficit del programma.

Quale destino, dunque, per la pensione quota 100: sarà solo per il 2019? Chi è incerto sulla convenienza del pensionamento potrà attendere il 2020 e gli anni successivi? Oppure è meglio cogliere la palla al balzo e “lanciarsi” nella prima finestra disponibile?

Pensionarsi non è uno scherzo, ma è una scelta definitiva: anche se la quota 100 non prevede tagli della pensione, bisogna considerare che chi esce dal lavoro prima perde sempre qualcosa, soprattutto nella quota contributiva della pensione, con riguardo ai contributi non versati ed al coefficiente di trasformazione, la cifra che trasforma i contributi in pensione e che cresce con l’età. Ci si può fare un’idea di quanto si perde leggendo il nostro approfondimento: Quanto si perde con la quota 100?

Bisogna però considerare anche il proprio stato di salute, i problemi familiari, la precarietà del lavoro…Per molti, vale sicuramente il detto: “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. Anche perché la gallina, domani, potrebbe non arrivare comunque.

Legge 104: assegno di cura, pensione anticipata, aiuti ai caregiver

Riprendono i lavori, dopo un lungo periodo di stallo, sul Testo unico per il Caregiver familiare: si tratta della normativa che ha il compito di riconoscere la figura del caregiver, ossia della persona che, gratuitamente, assiste un anziano, un disabile o un non autosufficiente; oltre alla definizione del caregiver, con la nuova normativa si dovranno stabilire e organizzare tutti i benefici a favore di chi svolge attività di assistenza familiare.

In particolare, i cinque disegni di legge che dovranno confluire nel Testo unico per il Caregiver familiare [1] prevedono incentivi economici, fiscali, previdenziali e contributi per chi assiste un familiare disabile o non autosufficiente. Dal rimborso delle spese sostenute per l’assistenza, sino a un massimo di 12mila euro all’anno, all’anticipo pensionistico con 30 anni di contributi, ai contributi figurativi per la pensione, sino all’assegno di cura, sono davvero numerose le misure che potrebbero essere attuate a breve.

I disegni di legge alla base del Testo Unico per il caregiver familiare saranno esaminati dalla Commissione Lavoro del Senato: la nuova normativa dovrebbe diventare una sorta di testo unico sull’assistenza, e conterrà, oltre alle agevolazioni illustrate, ed alla definizione della figura di chi presta attività di assistenza gratuita, anche importanti misure per la valorizzazione professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver.

Per sapere quali sono le agevolazioni e gli aiuti previsti: Legge 104, le nuove agevolazioni del Testo Unico per i caregiver.

Pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza anche a chi ha la seconda casa

Dopo un primo momento, in cui si era diffusa la notizia che il reddito e la pensione di cittadinanza non spettassero ai proprietari di casa, l’allarme è rientrato: anzi, in base a quanto reso noto nelle recenti indicazioni operative del ministero del Lavoro, il reddito di cittadinanza spetterà anche a chi è proprietario di un secondo immobile (seconda casa, box auto, terreno…), sino, però, al valore massimo di 30mila euro.

Chi è proprietario della prima casa si vedrà, poi, scontata dal reddito di cittadinanza (in base alle più recenti indicazioni, anche dalla pensione di cittadinanza) la quota equivalente a un affitto imputato, che dovrebbe corrispondere a circa 400 euro mensili. Questo perché, come recentemente spiegato dal vicepremier Di Maio, chi non paga l’affitto non ha necessità della quota del reddito di cittadinanza che corrisponde al canone di locazione mensile, pertanto il sussidio deve essere decurtato in modo corrispondente.

In ogni caso, per il diritto al reddito e alla pensione di cittadinanza non si avrà riguardo solo agli immobili posseduti, ma ai redditi prodotti ed al patrimonio del nucleo familiare nel suo complesso: si dovrà dunque far riferimento all’indicatore Isee, e saranno considerati, ai fini della valutazione della situazione economica della famiglia, conti corrente, depositi, libretti e carte prepagate.

Pensione quota 100 da febbraio

Non si dovrà attendere il mese di aprile, ma la quota 100 partirà da febbraio 2019: è quanto stabilito durante il vertice sulla manovra tenutosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi. La nuova misura previdenziale, come già specificato nella nota di aggiornamento al Def, consente di andare in pensione una volta raggiunta una quota (somma di età contribuzione) almeno pari a 100, con un’età minima di 62 anni, e purché si possiedano almeno 38 anni di contributi. Quota 100 quindi permetterà di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia, per la quale nel 2019 l’età pensionabile sarà aumentata a 67 anni (salvo blocco degli adeguamenti alla speranza di vita). Secondo quanto previsto dall’accordo raggiunto dopo il vertice, la pensione quota 100 da febbraio sarà destinata, potenzialmente, a tutti i lavoratori, e non ci saranno penalizzazioni sull’assegno. Per approfondire: Quota 100 da febbraio.

Pensione quota 100 dal 1° aprile 2019 con finestre fisse

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta dal 1° aprile, ma con le finestre: non si tratta di un pesce d’aprile, ma della nuova proposta sull’uscita anticipata con quota 100, volta ad evitare l’esodo di massa dei lavoratori. In particolare, sarebbero previste delle date fisse di uscita ogni 3 mesi: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, per scaglionare i pensionamenti. In buona sostanza, chi si pensiona con la quota 100 non potrà ricevere il trattamento subito, ma dovrà attendere un arco di tempo, la finestra appunto, tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione. Ma facciamo il punto della situazione sulla pensione quota 100 da aprile 2019 con finestre: come funziona questo nuovo pensionamento anticipato, che cosa sono le finestre, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbero funzionare le nuove finestre per la quota 100. Per approfondire: Quota 100 con finestre fisse.

Pensione quota 100: tornano le finestre

In passato si discuteva molto spesso riguardo alle cosiddette finestre per le pensioni: negli ultimi anni, l’argomento ha suscitato scarso interesse perché quasi tutte le finestre sono state abolite dalla legge Fornero. Le finestre, però, potrebbero essere reintrodotte con la quota 100, per evitare l’uscita contemporanea dal lavoro di un enorme numero di persone. Ma che cosa cosa sono queste finestre? Non si tratta, ovviamente, di finestre in senso fisico: la finestra per la pensione, difatti, è un termine di attesa necessario per ricevere il trattamento dall’ente previdenziale. In parole semplici, la finestra è il periodo che trascorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno. Se dall’anno prossimo, con la legge di bilancio 2019, diventerà operativa la pensione quota 100, è probabile che le finestre di attesa siano reintrodotte: in caso contrario, ed in assenza di un tempestivo piano di assunzioni, l’esodo di massa di oltre 400mila lavoratori potrebbe creare dei problemi, soprattutto riguardo ai servizi pubblici essenziali. Ma facciamo il punto della situazione su questi periodi di attesa per il pensionamento: che cos’è la finestra, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbe funzionare la finestra pensione quota 100. Per approfondire: pensione quota 100, finestra.

Pensione quota 100 con cumulo dei contributi

La pensione anticipata quota 100, che consentirà l’uscita dal lavoro nel caso in cui la quota, cioè la somma di età e contribuzione, sia almeno pari a 100, sembrerebbe avere parecchie limitazioni. In base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def  (Documento di economia e finanza), innanzitutto, non sarà sufficiente raggiungere la quota 100, per ottenere la pensione, ma sarà necessario anche aver maturato 38 anni di contributi ed aver compiuto 62 anni. Nulla di certo si sa sull’applicazione di eventuali penalizzazioni sul trattamento di pensione, che nella nota di aggiornamento al Def non sono menzionate. Non si sa, poi, se la quota 100 sarà raggiungibile o meno attraverso il cumulo dei contributi, cioè sommando la contribuzione presente in gestioni previdenziali differenti. La quota 100 con cumulo dei contributi favorirebbe l’uscita dal lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con versamenti in casse diverse. Nel caso in cui non sia possibile cumulare i contributi per la quota 100, tutti i lavoratori che hanno versamenti in fondi differenti non potrebbero fruire di questo pensionamento agevolato, a meno che non raggiungano, in almeno un fondo, la quota 100 ed un minimo di 38 anni di contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in altre gestioni. Per saperne di più: Quota 100 con cumulo.

Pensione quota 100: si può lavorare?

La nuova pensione quota 100, che dovrebbe diventare operativa con la legge di bilancio 2019 e preoccupa l’Europa, potrebbe cambiare ancora, con la previsione di condizioni più severe per ottenerla: in particolare, oltre ai limiti di età e contribuzione, la quota 100 dovrebbe comportare anche il divieto di lavorare. In pratica, si vorrebbe ripristinare il divieto di cumulo tra lavoro e pensione, divieto abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008. Non è ancora chiaro, però, se il divieto di cumulo sarà assoluto, come avviene oggi per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, oppure relativo, come avviene per l’assegno ordinario d’invalidità e per alcune pensioni d’inabilità. Non si sa, cioè, se i pensionati che lavoreranno si vedranno soltanto ridurre la pensione, oppure se se la vedranno revocare. Il divieto dovrebbe durare, comunque, sino al compimento dell’età pensionabile, cioè dell’età per la pensione di vecchiaia.. Si discute anche riguardo all’introduzione di penalizzazioni percentuali sulla pensione per chi non ha raggiunto l’età pensionabile. Per approfondire: Pensione quota 100: si può lavorare?

Reddito di cittadinanza: quanto dura?

Il reddito di cittadinanza non sarà una misura a tempo indeterminato, ma avrà una durata limitata, come annunciato nei giorni scorsi dal Vicepremier Di Maio, per spronare i disoccupati alla ricerca attiva di un impiego; inoltre, anche prima della scadenza della misura, saranno disposte verifiche periodiche. Non ci sarà tempo per poltrire sul divano: il disoccupato sarà impegnato in lavori di pubblica utilità ed in percorsi di formazione e riqualificazione. Il sussidio, poi, non consisterà in un assegno per i furbetti che hanno intenzione di fare spese pazze, ma in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di carcere.

Le stesse condizioni, eccezion fatta per la punibilità delle false dichiarazioni ovviamente, non dovrebbero riguardare la pensione di cittadinanza, ossia l’integrazione della pensione sino a 780 euro mensili, che sostituirà l’attuale trattamento minimo e le maggiorazioni, estendendosi però a tutte le pensioni. Non dovrebbe dunque essere prevista una durata massima per la pensione di cittadinanza, né l’erogazione su social card, anche se su quest’ultimo punto al momento nulla è stato chiarito.

Le due misure, in ogni caso, partiranno a breve: la pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2019, e il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2019, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.  Per approfondire: Reddito di cittadinanza, quanto dura?

Reddito di cittadinanza: social card e stop ai furbetti

Il reddito di cittadinanza non sarà un assegno da 780 euro al mese per i furbetti che hanno intenzione di poltrire sul divano, ma consisterà in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di galera. Inoltre, non ci sarà tempo per stare in casa a poltrire: le attività da svolgere per il proprio comune e le attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva del lavoro non ne daranno il tempo. Sono queste le novità annunciate dal vicepremier Di Maio in merito alla nuova misura, che, come confermato nella nota di aggiornamento al Def, diventerà operativa dal 2019.

Peraltro, nel 2019 il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto in due fasi: inizialmente sotto forma di pensione minima di cittadinanza, cioè d’integrazione sino a 780 euro mensili di tutte le pensioni sotto la soglia di povertà. Completata la riforma dei centri per l’impiego, quindi dopo i primi tre mesi del 2019, verrà poi riconosciuto il reddito di cittadinanza a tutti coloro che si trovano sotto la soglia di povertà.  Ai cittadini in età lavorativa, in cambio del sussidio mensile di 780 euro, si richiederà però la ricerca assidua di un’occupazione, la frequenza di corsi di formazione e di 8 ore di lavoro a favore del proprio Comune di residenza, impegno che non sarà richiesto ai pensionati.

Per quanto riguarda la pensione minima di cittadinanza, l’intervento è stato esposto come un aumento dell’integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni: ancora non si sa se anche l’integrazione mensile delle pensioni avverrà su carta acquisti, e non con un aumento dell’assegno da parte dell’Inps. L’erogazione degli importi su social card sarebbe indispensabile, secondo il Vicepremier, per evitare spese immorali servendosi del reddito di cittadinanza; in ogni caso, la riforma dei centri per l’impiego, in base a quanto affermato dallo stesso Di Maio, dovrebbe trasformare il reddito di cittadinanza in una misura straordinaria, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed assicurando realmente il collocamento dei disoccupati.  Per saperne di più: Reddito di cittadinanza: novità.

Quota 100: niente penalità e limiti

La pensione anticipata quota 100 sarà per tutti, senza limiti di età e contribuzione, senza paletti di alcun genere: lo ha recentemente affermato il ministro Salvini, al termine del vertice sul Def. “Partiremo dall’inizio dell’anno con la piena riforma della legge Fornero. Senza penalizzazioni, senza paletti, senza limiti, senza tetto al reddito”. Quota 100 per tutti, insomma, ma resta fermo il rispetto dell’età minima di 62 anni e della contribuzione minima di 38 anni: in particolare, come confermato nella nota di aggiornamento al Def e spiegato dal ministro Salvini “la quota diventa 101 per chi ha compiuto 63 anni, 102 per chi ne ha compiuto 64, 103 per chi ne ha compiuti 65 e così via…”. Per quanto riguarda l’ammontare del trattamento, non ci saranno penalità o ricalcoli, come recentemente chiarito dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell’assegno anche se l’uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: sono dunque cadute tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione.  Nulla di certo, al momento, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ma si ritiene che anche questo intervento sarà attuato a breve, mentre è stata recentemente confermata la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno. Per fare il punto della situazione: Pensione quota 100 senza penalità e limiti.

Quota 100 senza penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno dall’Inps senza penalità o ricalcoli del trattamento, per favorire le possibilità di uscita e il ricambio generazionale: lo ha recentemente reso noto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell’assegno anche se l’uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: cadono dunque tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 38 anni di contributi, mentre sono state scartate le altre combinazioni: niente uscita con quota 100 a 64 anni di età con 36 anni di contributi, o a 63 anni di età con 37 anni di contributi, né a 65 anni di età con 35 anni di contribuzione. Senza aver compiuto 62 anni ed aver maturato almeno 38 anni di contributi, l’uscita con la quota 100 è preclusa. Sono queste le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto “cantiere pensioni”: le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ed è stata recentemente confermata la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno; nulla di certo, invece, sulla proroga dell’Ape sociale e  delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, ad ogni modo, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019.

Per saperne di più: Quota 100 senza penalità

Blocco requisiti pensione dal 2019

In base alla normativa attuale, dal 1° gennaio 2019 tutti i requisiti per la pensione soggetti all’adeguamento alla speranza di vita aumenteranno. Nello specifico:

  • l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria passerà da 66 anni e 7 mesi a 67 anni (ad eccezione degli addetti ai lavori gravosi e degli addetti ai lavori usuranti con almeno 30 anni di contributi);
  • l’età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità diverrà pari a 61 anni per gli uomini ed a 56 anni per le donne, anziché restare ferma a 60 anni e 7 mesi ed a 55 anni e 7 mesi;
  • l’età per la pensione di vecchiaia contributiva, che richiede soli 5 anni di contributi, passerà da 70 anni e 7 mesi a 71 anni;
  • l’età per la pensione anticipata contributiva passerà da 63 anni e 7 mesi a 64 anni;
  • gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria saliranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi per le donne, e da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini;
  • gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata precoci saliranno a 41 e 5 mesi.
  • l’età per la pensione di vecchiaia in totalizzazione passerà da 65 anni e 7 mesi a 66 anni;
  • gli anni di contributi per la pensione di anzianità in totalizzazione saliranno da 40 e 7 mesi a 41;
  • nessun aumento è previsto per la pensione di anzianità degli addetti ai  lavori usuranti sino al 2026.

Per sapere, nel dettaglio, come cambieranno i requisiti nel 2019: Pensione 2019 che cosa cambia.

Tuttavia, è allo studio dell’esecutivo una nuova proposta, che vorrebbe bloccare, per alcuni anni, gli adeguamenti alla speranza di vita. In questo modo, i requisiti per la pensione non cambierebbero rispetto agli attuali. Il blocco dell’età pensionabile e dei requisiti per la pensione dovrebbe riguardare almeno il biennio 2019-2020.

Quota 100 e pensione di cittadinanza dal 2019

Il Governo ha deciso di fissare il rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,4%: saranno dunque disponibili le risorse necessarie per la cosiddetta riforma delle pensioni. In particolare, è sicuro che sarà realizzata la nuova pensione quota 100, anche se non si conoscono con certezza gli eventuali limiti: in base a quanto reso noto sinora, ci si potrà pensionare con quota 100 se si possiedono almeno 38 anni di contributi e sono stati compiuti 62 anni di età. Forse si eviterà il ricalcolo contributivo del trattamento: potrebbe essere applicato il ricalcolo misto, per coloro che avrebbero diritto al sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, oppure potrebbe essere applicata una penalizzazione percentuale, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo nell’uscita dal lavoro rispetto all’età pensionabile (67 anni, dal 2019).

Nulla di certo, invece, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, cioè sulla possibilità di raggiungere la pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi: forse l’intervento sarà rinviato al 2020.

Via libera, invece, alla pensione minima di cittadinanza: grazie al reddito di cittadinanza, difatti, tutte le pensioni basse saranno integrate sino alla cifra di 780 euro mensili.

Pensione quota 100 con penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno “pieno” dall’Inps soltanto per chi avrà compiuto l’età pensionabile, ossia l’età utile al trattamento di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019. Per gli altri è prevista una penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 36 anni di contributi. Gli unici a salvarsi da questi limiti saranno soltanto gli esuberi, per i quali è previsto un prepensionamento con quota 100, che consentirà di anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni e sarà sostenuto dalle aziende e dai fondi di solidarietà. Queste sono le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto “cantiere pensioni”: le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi; era stata anche promessa la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno, assieme alla proroga delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, però, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019. Per saperne di più: Quota 100 con penalità.

Pensione quota 100 con 37 anni di contributi

Dalla pensione quota 100 selettiva alla quota 100 per gli esuberi, dalla quota 100 con 64 anni di età e 36 anni di contributi alla quota 100 col solo paletto anagrafico dei 62 anni, le proposte in merito al nuovo pensionamento anticipato si susseguono a ritmo frenetico. La pensione ottenuta con la quota 100, ossia quando la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100, consentirebbe difatti l’uscita di un ingente numero di lavoratori, quindi risulterebbe difficilmente sostenibile per le casse pubbliche: ecco perché, a fronte degli annunci delle parti politiche, arrivano regolarmente delle controproposte che ridimensionano le promesse in materia di pensioni. Ad oggi, la nuova ipotesi allo studio riguardo al pensionamento anticipato prevede la pensione quota 100 con 37 anni di contributi, ed è affiancata da un’ulteriore proposta che prevede la quota 100 senza limiti di età e contribuzione, ma solo per gli esuberi. In pratica, la generalità dei lavoratori potrebbe accedere alla quota 100 purché si rispetti l’età minima di 62 anni di età e il requisito contributivo minimo di 37 anni (ma la Lega preme perché si abbassino a 36), mentre i lavoratori in esubero potrebbero accedere alla quota 100 senza “paletti”, grazie al sostegno di appositi fondi. Per approfondire: Quota 100 con 37 anni di contributi

Pensione anticipata: riscatto dei contributi scontato con la pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a un riscatto con costi ridotti: si tratta di una nuova proposta della Lega, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche. In base a quanto reso noto sinora, i lavoratori potrebbero riscattare tutti i periodi senza contributi a partire dal 1996. Nei riscatti dovrebbero essere compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi: per questo motivo la proposta della Lega è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento, poi, assieme all’utilizzo dei nuovi fondi esuberi, dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100.

Per approfondire e capire come funziona il riscatto dei contributi: pensione anticipata con pace contributiva.

Taglio delle pensioni sopra i 4500 euro

Chi si è pensionato da giovane, o comunque con un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, rischia la riduzione della pensione, se il trattamento supera un determinato ammontare. In particolare, potrebbe essere interessato dal nuovo taglio delle pensioni d’oro, o meglio delle pensioni alte, chi percepisce un trattamento che supera i 4500 euro netti al mese: è quanto previsto dal recente disegno di legge sul taglio degli assegni d’oro, che prevede la riduzione dei trattamenti attraverso l’applicazione di appositi coefficienti di penalizzazione. Il taglio delle pensioni alte può superare, a seconda dei casi, il 23% del trattamento: la penalizzazione non è determinata dal ricalcolo contributivo della pensione, ma dal rapporto tra il coefficiente corrispondente all’età per la pensione di vecchiaia e quello corrispondente all’età del pensionamento. Saranno dunque tagliate le pensioni anticipate, o di anzianità, più alte; nessun taglio, invece, per le pensioni di reversibilità e invalidità, né per le vittime del terrorismo o del dovere. La penalizzazione, che riguarderà un’ampia, ma non enorme, platea di pensionati, comporterà un risparmio che servirà, in base a quanto annunciato, ad aumentare le pensioni minime, quindi a finanziare la pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese. Inoltre, il disegno di legge abolirà i privilegi pensionistici dei sindacalisti.

Per sapere chi subirà il taglio della pensione, e di quanto sarà ridotto il trattamento: Taglio delle pensioni d’oro.

Pensione quota 100 per gli esuberi

La pensione quota 100 non si tocca, come più volte ribadito dal ministro Salvini, che mira a smantellare completamente la legge Fornero. Secondo le valutazioni del ministero dell’Economia, però, si potrebbe attuare, almeno in un primo momento, un intervento più leggero, che comporterebbe una spesa massima di 1,5 miliardi di euro: la pensione quota 100 per gli esuberi. In pratica, inizialmente la quota 100 potrebbe essere dedicata solo ad alcune categorie di lavoratori, che potrebbero anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 5 anni, grazie al sostegno delle aziende e ad appositi incentivi statali. Quest’ipotesi è stata al centro di un incontro tecnico al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’esperto di pensioni Alberto Brambilla e il tecnico del lavoro Gianpiero Falasca.

Per saperne di più: Pensione quota 100 per gli esuberi

Prepensionamento per gli esuberi

Come sostenere i costi della pensione quota 100? L’Ape sociale sarà prorogata o no? A queste due domande potrebbe fornire una risposta la nuova proposta della Lega, che prevede l’istituzione di un prepensionamento per tutti gli esuberi, prepensionamento che potrebbe essere esteso anche ai beneficiari dell’Ape sociale, e che sosterrebbe, in parte, il peso delle nuove pensioni quota 100. In pratica, dovrebbero essere istituiti tre fondi esuberi, Industria, Commercio e Artigianato, che finanzierebbero i prepensionamenti dei lavoratori dipendenti appartenenti ai tre settori, e che potrebbero finanziare anche gli assegni dei destinatari dell’Ape sociale. I prepensionamenti dovrebbero dar luogo a prestazioni simili all’isopensione ed all’assegno straordinario previsto ad oggi per i lavoratori in esubero. A sostenere i fondi dovrebbero essere le risorse derivanti dai contributi versati con finalità varie (formazione, enti bilaterali, etc.) non utilizzati. Per approfondire: pensione anticipata per gli esuberi.

Niente pensione d’invalidità civile per i residenti all’estero

La corte di Cassazione ha precisato [30] che, se il beneficiario della pensione d’invalidità civile sposta la residenza all’estero, perde il diritto al sussidio durante tale periodo, nonostante la legge che regolamenta la prestazione di assistenza [31] non ponga alcuna preclusione.

Secondo la Cassazione, devono essere rispettate le previsioni del regolamento europeo [32] relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Il regolamento ha, in particolare, introdotto il principio secondo cui le prestazioni speciali in denaro, sia di assistenza che di previdenza (non aventi però carattere contributivo), non sono esportabili, ma possono essere riconosciute solo nello Stato in cui l’interessato risiede.

Di conseguenza, la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.

Pensione di cittadinanza dal 2019

Sul reddito di cittadinanza non si torna indietro, ma l’intervento sarà attuato in due fasi: dal 2019, tutte le pensioni basse si trasformeranno in pensione di cittadinanza ed aumenteranno a 780 euro al mese; successivamente, tutti i cittadini senza redditi, o con redditi sotto la soglia di povertà, avranno diritto al reddito di cittadinanza da 780 euro al mese. L’attuazione in due fasi non è dovuta all’assenza di risorse, come chiarito dalla viceministro all’Economia Laura Castelli, ma alla necessaria riforma dei centri per l’impiego, che richiederà circa 4 mesi di tempo. Senza la riforma dei centri per l’impiego, riconoscere il reddito di cittadinanza non sarebbe possibile, in quanto il sussidio è subordinato all’adesione, da parte dei beneficiari, a misure di politica attiva del lavoro. I disoccupati, in pratica, dovranno impegnarsi, supportati dai centri per l’impiego riformati, nella ricerca attiva di lavoro, nella frequenza di corsi di formazione e dovranno lavorare per 8 ore alla settimana a favore del Comune di residenza.

Quest’impegno non è invece richiesto per la pensione di cittadinanza, in quanto la misura interessa i soli pensionati, non più in età lavorativa. La pensione di cittadinanza dovrebbe sostituire sia l’integrazione al trattamento minimo, che ad oggi ammonta a 507,42 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che ad oggi la pensione minima, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a 643,86 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non sarebbe enorme. La misura, in ogni caso, dovrebbe essere applicata sia alle prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale. Per approfondire: pensione di cittadinanza 2019.

Pensione quota 41 e 6 mesi

Mentre si riflette sull’introduzione della pensione quota 100, con o senza limiti legati all’età e alla contribuzione, riservata ad alcune categorie o meno, ricalcolata col sistema misto o contributivo, spunta una nuova ipotesi: la pensione quota 41 e 6 mesi.

In questo caso, il termine quota è utilizzato in modo improprio, in quanto la pensione quota 41,6 si potrebbe ottenere senza alcun limite di età, solo con 41 anni e 6 mesi di contribuzione.

Attualmente esiste già una pensione molto simile alla quota 41 e 6 mesi, ma è riservata a particolari categorie di lavoratori precoci (cioè a coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età): disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, caregiver e addetti ai lavori gravosi e usuranti. Per la precisione, ad oggi la pensione anticipata dei lavoratori precoci si può ottenere con 41 anni di contributi, ma dal 2019 ne saranno richiesti 41 anni e 5 mesi.

Sarà possibile estendere questa pensione agevolata a tutti? La fattibilità dell’intervento sarà valutata a breve.

Pensione quota 100 a 62 anni, quota 100 perfetta entro tre anni

La pensione con la quota 100, che dovrebbe diventare operativa dal 2019, con la nuova legge di bilancio, non sarà più selettiva, cioè riservata a specifiche categorie di lavoratori, ma sarà aperta a tutti: sarà previsto, però, un limite di età all’accesso, pari a 62 anni. È quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini, che però ha anche promesso l’abbattimento di tutti i paletti per la quota 100 entro il 2021: in buona sostanza, la quota 100 sarà inizialmente limitata a chi ha compiuto i 62 anni, ma entro tre anni sarà estesa a tutti. Archiviata la quota 100 a 62 anni, si potrà arrivare alla quota 100 perfetta, dunque a un trattamento che potrà essere ottenuto in tutti i casi in cui la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100: ad esempio con 60 anni di età e 40 anni di contributi. Per sapere tutto sulla quota 100 e sulle ultime novità: Pensione quota 100 a 62 anni.

Naspi: è possibile conoscere esattamente l’importo delle rate in pagamento

Arriva un nuovo servizio dell’Inps per conoscere, mese per mese, l’importo del rateo mensile della Naspi, l’indennità di disoccupazione, in pagamento.

Si può fruire del servizio tramite la propria area personale My Inps, accessibile con le apposite credenziali (Pin Inps dispositivo, identità digitale Spid almeno di secondo livello, carta nazionale dei servizi). Una volta nell’area personale, è sufficiente accedere da “Tutti i servizi”, o dall’apposita maschera di ricerca, alla prestazione “Nuova assicurazione sociale per l’impiego ( Naspi): consultazione domande”.

Una volta entrati nella pagina relativa alla Naspi, bisogna consultare la domanda inviata: cliccando su “Dettagli” si apre il prospetto di calcolo, che indica la durata dell’indennità con gli importi lordi che l’Inps deve liquidare ogni mese.

Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione della Naspi.

L’interessato può inoltre verificare gli accrediti mensili della Naspi, accedendo alla propria sezione “My Inps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”. All’interno della sezione, sono infatti disponibili gli avvisi di liquidazione di ogni rata di Naspi, nei quali è specificato l’importo lordo liquidato sull’iban indicato nella domanda.

È possibile ricevere anche degli sms di segnalazione degli avvisi, anche per chi ha richiesto la Naspi tramite patronato.

Pensione: arriva la quota 100 selettiva

Iniziano a delinearsi le novità sulle pensioni, attese con la legge di Bilancio 2019. Per quanto riguarda l’attesissima pensione anticipata quota 100, in particolare, sulla base delle risorse disponibili per l’intervento non emergono buone novità;  per poter rendere sostenibile il nuovo pensionamento anticipato, difatti, vi sarebbero due strade: limitare la quota 100 soltanto a categorie tutelate di lavoratori, come gli esuberi, oppure stabilire dei limiti rigidi per l’uscita dal lavoro con questo strumento, come un’età minima, un minimo di anni di contributi, oppure il ricalcolo misto o contributivo del trattamento (che, risultando penalizzante rispetto al calcolo contributivo, dovrebbe scoraggiare i lavoratori che vogliono anticipare la pensione). Al momento, l’ipotesi più accreditata, e che sembrerebbe comportare il minor esborso da parte delle casse pubbliche, è la cosiddetta quota 100 selettiva, cioè riservata solo ad alcuni lavoratori tutelati: le categorie agevolate, però, devono ancora essere definite; se la platea dei destinatari della quota 100 dovesse essere eccessivamente ampia, reperire i fondi necessari potrebbe risultare un’impresa ardua. Per approfondire e fare il punto della situazione sulle novità delle pensioni: Quota 100 selettiva.

Trattenute sulle pensioni in cumulo e totalizzazione

L’Inps, con un nuovo messaggio [29] , ha chiarito come devono essere effettuate le trattenute sulla pensione, se questa è ottenuta in regime di cumulo o di totalizzazione, quindi liquidata attraverso quote di competenza di casse diverse. In generale, i limiti validi in merito alle trattenute si applicano sull’intera pensione, comprensiva delle diverse quote. In caso di riscatto in corso di pagamento, sulla pensione in cumulo o totalizzazione non è possibile applicare trattenute: gli oneri di riscatto devono essere saldati prima della pensione; in caso contrario, sono valutati i soli periodi per i quali sono già stati incassati i versamenti.

Tagli alle pensioni alte

Inizia a prendere forma il disegno di legge sui tagli alle pensioni d’oro: è stato confermato che il provvedimento riguarderà le pensioni sopra i 4mila euro, ma ad essere coinvolti saranno soltanto coloro che si sono pensionati prima del raggiungimento dell’età per la vecchiaia. A essere tagliate saranno solo le quote retributive della pensione: non sarà operato il ricalcolo contributivo del trattamento, ma si applicherà un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’età, al momento della decorrenza della pensione, e l’età vigente, sempre nell’anno di decorrenza della pensione, per il trattamento di vecchiaia. Per saperne di più: Tagli pensioni alte.

Taglio alle pensioni d’oro

In arrivo la stretta sulle pensioni d’importo superiore ai 4mila euro netti mensili: le nuove misure sono attese con un disegno di legge che dovrà essere presentato prima della pausa estiva, quindi in tempi molto brevi.
Come saranno tagliate le pensioni d’oro? Ancora non si sa se le riduzioni saranno effettuate con un ricalcolo delle pensioni più elevate, eliminando il cosiddetto squilibrio contributivo che le allontana dal valore dei contributi versati, oppure con un contributo di solidarietà, come richiesto dalla Lega. Il ricalcolo, ammesso che vengano superate le numerose difficoltà tecniche in merito, garantirebbe risparmi tra i 300 e i 600 milioni annui, secondo una recente stima.
L’intervento interesserà poco più di 75mila pensioni, considerando l’importo dei singoli trattamenti; i pensionati coinvolti dal taglio delle rendite d’oro salgono a 100mila, però, se si prendono in considerazione i redditi da pensione derivanti dal cumulo di più trattamenti, ed a oltre 108mila se si considerano anche i pensionati che percepiscono l’assegno da una cassa professionale. Il taglio potrebbe oscillare tra il 10 e il 12% dell’assegno di pensione, a seconda del tipo di intervento.

Pensioni scuola: respinte 4600 domande

Oltre 4600 domande di pensione del personale della scuola respinte dall’Inps: non parte nel migliore dei modi l’accertamento del diritto a pensione per i docenti ed i dirigenti scolastici, che da quest’anno è di competenza dell’Inps e non del Miur (ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca). L’accertamento, come aveva chiarito l’Inps nella circolare dello scorso gennaio [28], riguarda sia le cessazioni forzate che i pensionamenti volontari. Il problema, stando a quanto esposto in un recente comunicato stampa dell’istituto, sarebbe causato unicamente dall’aumento del numero delle domande di pensione, pari a circa 41mila: la percentuale di reiezione delle istanze di pensionamento sarebbe dunque in linea con quella dello scorso anno. Secondo i sindacati e gli esperti, invece, le domande di pensione sarebbero state respinte a causa dalla diversa modalità di calcolo delle giornate utili al diritto a pensione: l’Inps smentisce, specificando che l’eventuale differente modalità di calcolo adottata dal ministero in ogni caso può comportare esclusivamente limitate divergenze, con riferimento ai periodi pre-ruolo riconosciuti con provvedimenti di competenza del Miur. Il problema potrebbe essere dovuto, tra gli altri fattori, anche al fatto che l’Inps si sia occupato in via diretta dell’accertamento della maturazione dei requisiti per la pensione utilizzando i propri archivi, e non più i dati in possesso dell’amministrazione, a seguito dell’incorporazione dell’Inpdap nell’Inps e dell’accentramento della gestione delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti. Questo cambiamento causa notevoli criticità, considerando che l’archivio delle posizioni assicurative Inps è stato avviato solo agli inizi degli anni 2000, e tutti i dati precedenti sono stati inseriti a posteriori, comportando la presenza di errori e omissioni nell’estratto conto contributivo (che comunque, come recentemente chiarito, non possono pregiudicare la pensione dei dipendenti pubblici.

L’Inps ha comunque rassicurato gli aspiranti pensionati, chiarendo che effettuerà degli accertamenti sulle domande respinte. Nel frattempo, l’elevato numero di ricorsi che stanno per essere presentati dai pensionati potrebbe rendere incerta la situazione delle cattedre all’inizio dell’anno.

Pensione quota 100 e quota 41: fumata nera dal decreto Dignità

Il decreto Dignità affronta molti temi importanti, come il lavoro a termine, la somministrazione, la delocalizzazione, la guerra al gioco d’azzardo. Non è stato toccato ancora, però, l’argomento pensioni: al momento, le ipotesi più gettonate restano la pensione quota 100, che, secondo le ultime proposte, richiederebbe il ricalcolo misto, un minimo di 64 anni di età e di 36 anni di contributi, e la pensione quota 41, che però è diventata, secondo le ultime ipotesi, quota 42. La pensione quota 42 dovrebbe maturare con 42 anni di contributi a prescindere dall’età, ma ancora non è stato chiarito se potrà essere ottenuta da tutti i lavoratori o soltanto dalle categorie tutelate dalla pensione precoci. Non è nemmeno chiaro se queste nuove pensioni sostituiranno la pensione anticipata ordinata e contributiva previste dalla legge Fornero. Per fare il punto della situazione: Pensione quota 100 e quota 42.

In arrivo la quattordicesima 2018 per i pensionati

In pagamento, assieme alla pensione di luglio 2018, la somma aggiuntiva, o quattordicesima. Quest’indennità è riconosciuta dall’Inps a chi possiede un reddito che non supera 2 volte il trattamento minimo.

Per il 2018, grazie alla rivalutazione del trattamento minimo, aumentano le soglie di reddito entro le quali si ha diritto alla quattordicesima: in particolare, possono ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a:

  • 13.696,92 euro, se possiedono oltre 25 anni di contributi;
  • 13.612,92 euro, se possiedono oltre 15 anni di contributi ma meno di 25 anni;
  • 13.528,92 euro, se possiedono sino a 15 anni di contributi.

Per saperne di più: Quattordicesima 2018, a quanto ammonta e a chi spetta.

Ape sociale, domande in scadenza il 15 luglio 2018

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell’Ape sociale entro il 2018: scade infatti il 15 luglio 2018 il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’anticipo pensionistico. L’Ape sociale, lo ricordiamo, offre la possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo grazie a un assegno pagato dallo Stato, pari alla futura pensione (ma con un tetto massimo di 1500 euro mensili). Sarà comunque possibile, dopo il 15 luglio, presentare altre domande di certificazione dei requisiti, purché entro il 30 novembre 2018: in quest’ultimo caso, però, l’accesso all’anticipo pensionistico potrà essere accolto solo se risulteranno risorse residue. Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018.  Non si sa ancora, invece, se l’Ape sociale sarà prorogata al 2019: probabilmente questo strumento sarà sostituito dalla pensione anticipata quota 100 e quota 41. Per approfondire: Ape sociale, come e quando presentare la domanda.

Niente pensione per gli statali che continuano a lavorare dopo il pensionamento

I dipendenti pubblici che prestano nuovamente servizio dopo essersi pensionati non hanno diritto a una nuova pensione, o meglio al supplemento di pensione: questo trattamento, infatti, non è previsto per gli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps (ex Inpdap). Per non “buttare al vento” gli anni di contributi in più ci sono, comunque, delle soluzioni:

  • arrivare a 20 anni di contributi per percepire una pensione autonoma (questo, però, non sempre è possibile, in quanto superato il limite d’età ordinamentale si viene cessate forzatamente dal servizio);
  • ottenere una pensione unica chiedendo la rifusione [27]: in pratica, si deve rinunciare alla vecchia pensione e si devono restituire le rate di trattamento ricevute durante il nuovo servizio; questa soluzione è molto onerosa e non sempre è praticabile.

Poter percepire una nuova pensione, per i dipendenti pubblici, risulta dunque difficilissimo, al contrario di quanto avviene per la generalità dei dipendenti, che possono contare sulla pensione supplementare o sul supplemento di pensione: proprio per combattere questa discriminazione, sono recentemente state intraprese delle cause.

Pensioni 2019: nuovo calcolo, importi più bassi

Calcolo contributivo della pensione ancora più povero dal 1° gennaio 2019: a partire da questa data, infatti, dovranno essere utilizzati i nuovi coefficienti di trasformazione, che servono a “trasformare” in pensione il montante contributivo, cioè la somma dei contributi. Per diminuire l’impatto dell’aumento dei requisiti per la pensione sui coefficienti di trasformazione, che diventano più alti al crescere dell’età pensionabile, questi coefficienti sono stati abbassati da un nuovo decreto del ministero del lavoro [26]. Chi può già andare in pensione, dunque, è bene che lo faccia nel 2018, per non perdere l’applicazione dei coefficienti più vantaggiosi. L’impatto sarà maggiore per chi è soggetto al calcolo integralmente contributivo della pensione, moderato per chi ha diritto al calcolo misto e più leggero per chi ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011. Per approfondire: Nuovi coefficienti di trasformazione 2019.

Pensione anticipata quota 100 e 41: ricalcolo contributivo

Pensione anticipata quota 100 e quota 41 con penalità, ma non per tutti: secondo una nuova proposta della Lega, difatti, chi sceglierà di collocarsi a riposo con questo nuovo tipo di pensione, in cambio dell’uscita anticipata dal lavoro dovrà accettare il ricalcolo contributivo della pensione a partire dal 1996. Non cambierà nulla, dunque, per i contribuenti cosiddetti misti, che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e naturalmente anche per coloro che non possiedono contributi alla stessa data, i cosiddetti contributivi puri. La penalizzazione sulla pensione si farà sentire, invece, per chi possiede dai 18 anni di contributi in su al 31 dicembre 1995, ed avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.

Blocco della pensione per debiti col fisco

In base a quanto spiegato dall’Inps con un recente messaggio [25], ogni volta in cui la Pubblica Amministrazione deve effettuare, in favore di un contribuente ed a qualsiasi titolo, un pagamento di almeno 5mila euro (questo limite, prima pari a 10mila euro, è stato ridotto alla metà dalla legge di bilancio 2018), deve sospendere l’accredito e interrogare l’Agente della Riscossione per verificare se il beneficiario è debitore di somme per non aver pagato una o più cartelle. L’esattore, nella maggior parte dei casi Agenzia Entrate Riscossione, ha 5 giorni di tempo per rispondere. Se sono pendenti debiti, l’agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione, notificando al debitore l’ordine di versamento delle somme dovute.

Se risultano debiti, dunque, il pagamento è sospeso per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è previsto anche in caso di pensioni d’importo pari o superiore a 5mila euro.

Rei reddito d’inclusione per tutti, nuovo modello di domanda

L’Inps ha appena pubblicato un nuovo modello di domanda del Rei, il reddito d’inclusione. Dal 1° giugno 2018, difatti, la misura è estesa a tutte le famiglie, comprese quelle senza figli minori o inabili, disoccupati over 55 e donne in gravidanza. Sono stati poi aumentati gli importi del Rei. Per saperne di più: Come si calcola il Rei.

Pensione anticipata quota 100 e quota 41

Secondo il programma del Governo Lega- Movimento 5 stelle, dovrebbero essere introdotte a breve due nuove pensioni anticipate, dette quota 100 e quota 41.

La cosiddetta pensione quota 100 offrirebbe ai lavoratori la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore, risulta almeno pari a 100.

Secondo alcune proposte, per pensionarsi con la quota 100 sarebbe comunque necessaria un’età minima e un numero minimo di anni di contributi: si parla di un minimo di 64 anni o di 61 anni di età, e di un minimo di 35 o 36 anni di contributi.

La quota 100 risulterebbe in ogni caso più vantaggiosa dell’attuale pensione anticipata, che ad oggi, come abbiamo osservato, si può ottenere con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (dal 2019, saranno necessari, rispettivamente, 42 anni e 3 mesi di contributi e 43 anni e 3 mesi): ad esempio, se il lavoratore ha 64 anni di età, con la quota 100 potrebbe pensionarsi con soli 36 anni di contributi.

La seconda nuova proposta è la pensione quota 41: questa consentirebbe di pensionarsi con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età (il termine quota in questo caso è usato impropriamente, perché 41 sono i soli anni di contributi necessari per ottenere il trattamento, non la somma di contributi ed età).

Ad oggi questa possibilità esiste già ma, come abbiamo visto, soltanto per i lavoratori precoci, cioè per coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

La nuova pensione quota 41 sarebbe comunque soggetta agli adeguamenti legati alla speranza di vita: dal 2019, pertanto, sarebbe possibile pensionarsi con 41 anni e 5 mesi di contributi, dal 2021 con 41 anni e 8 mesi, dal 2023 con 41 anni e 11 mesi, e così via, con aumenti di 3 mesi ogni biennio.

Si parla, infine, di prorogare l’opzione Donna, una pensione di anzianità che consentirebbe alle donne di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni, con un minimo di 35 anni di contributi, in cambio del ricalcolo contributivo dell’assegno.

Pensione in regime di cumulo per i professionisti: liquidazione dei trattamenti in arrivo

Sono vicine al pagamento le prime pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti:

l’Inps, con un nuovo comunicato stampa [24], ha difatti appena informato che sono diventati operativi gli accordi sul cumulo con:

Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri);
Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);
Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica);
Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti);
Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari);
Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi);
Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati);
Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri);
Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani);
Cassa Forense;
Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).
La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande di pensione in regime di cumulo pervenute.
È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche.

È dunque possibile, per gli iscritti alle casse professionali elencate, fare domanda di pensione in regime di cumulo, se si possiedono i requisiti necessari. È consigliabile inviare la domanda anche per coloro la cui gestione previdenziale non ha ancora sottoscritto la convenzione con l’Inps, per ottenere almeno la priorità nella lavorazione della pratica, una volta che la situazione dovesse sbloccarsi.

Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia

L’Inps, con una nuova circolare [22], ha spiegato come usufruire delle possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [23]: la nuova normativa riconosce una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.

In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, in caso di malattia o infortunio di durata superiore ai 60 giorni, di sospendere il versamento dei contributi.

La sospensione del versamento dei contributi opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni.

Al termine della sospensione, il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione, ma può dilazionarli in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi .

Come noto, è obbligato a versare i contributi:

  • il professionista, se titolare di partita Iva o associato;
  • il committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa; 1/3 dei contributi è a carico del lavoratore.
    Di conseguenza, in caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
  • inviare il flusso UniEmens del lavoratore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento dei contributi (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione, e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
    Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:
  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
    presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Domanda di accompagnamento semplificata per anziani

L’Inps, con un nuovo messaggio [21], ha reso noto che è possibile, per gli anziani, usufruire di una modalità semplificata di invio della domanda di assegno di accompagnamento.

In particolare, chi ha già raggiunto l’età per accedere all’assegno sociale, cioè chi ha almeno 66 anni e 7 mesi, può ottenere l’indennità di accompagnamento molto più facilmente: in un primo momento, la domanda semplificata sarà accessibile solo per chi richiede l’accompagnamento tramite patronato, per poi essere estesa a chi presenterà la domanda online di riconoscimento dei requisiti per l’indennità.

La nuova domanda semplificata è suddivisa in due sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
  • la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
    • l’eventuale ricovero;
    • l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
    • la modalità di pagamento.

In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati socio-economici per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

Inps, avvisi bonari in arrivo per artigiani e commercianti

Gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti che non hanno pagato la scadenza di febbraio 2018 hanno ancora la possibilità di mettersi in regola. Con un nuovo messaggio [20], difatti, l’Inps ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2018 .

Gli avvisi bonari sono a disposizione dei contribuenti all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, all’interno del portale web dell’Inps, al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto, è stata predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente è inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Pensione avvocati, ok al cumulo

Finalmente operativo il cumulo dei contributi per gli avvocati: la Cassa Forense ha infatti aderito alla convenzione Inps- Adepp (l’associazione che riunisce le gestioni previdenziali dei liberi professionisti) in materia di cumulo, in quanto sono stati superati i problemi relativi ai costi d’istruttoria.

Di conseguenza, le domande di pensione in regime di cumulo già presentate inizieranno ad essere evase da maggio 2018: una buona notizia per tutti quegli avvocati che possiedono contributi in gestioni diverse, come Inps dipendenti, ex Inpdap o gestione Separata, oltreché nella Cassa Forense, e che grazie al cumulo potranno pensionarsi prima, riunendo i contributi.

Ape, pagamento della liquidazione per gli statali

L’Ape volontario, a differenza dell’Ape sociale, non fa slittare i termini di pagamento del Tfr o del Tfs (trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio). La liquidazione, difatti, viene corrisposta alle scadenze ordinariamente previste.

In particolare, se il servizio cessa per dimissioni, richieste a seguito dell’anticipo pensionistico volontario,  la prima rata del Tfr o del Tfs decorre dopo 24 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; negli altri casi il termine di pagamento della prima rata della liquidazione risulta pari a 12 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Solo nel caso in cui il rapporto termini per inabilità o decesso del lavoratore, il pagamento avviene in 105 giorni (15 più  90 giorni) dalla cessazione dal servizio.

Se la liquidazione maturata supera i 50mila euro lordi, l’importo è corrisposto in più rate,  la prima rata pari a 50mila euro lordi, la seconda pari all’eccedenza compresa tra i 50 e i 100 mila euro del Tfr o Tfs lordo maturato, l’eventuale terza rata  pari alla parte eccedente la somma di 100mila euro lordi. La seconda e la terza rata vengono poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.

La liquidazione ricevuta può essere utile per estinguere anticipatamente l’intera o parte del prestito pensionistico- Ape volontario prima che sia liquidata la pensione, evitando così le penalizzazioni.

Ape sociale e pensione anticipata, possibile integrare le domande

L’Inps, con un nuovo messaggio [19], ha reso noto che potranno essere integrate sia le domande di Ape sociale, che quelle di pensione anticipata per i lavoratori precoci, entro il 20 aprile 2018, senza che questo comporti la modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

L’integrazione dovrà però riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.

Dal 20 aprile 2018 pagamento delle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti 

L’Inps inizierà a pagare le prime pensioni in regime di cumulo per i professionisti  a partire dal 20 aprile 2018. Stanno infatti giungendo al termine  le adesioni alla convenzione per il pagamento delle pensioni tra l’Inps e l’Adepp, l’associazione delle gestioni previdenziali di categoria. La convenzione, in particolare, è già stata firmata dall’Enpam, la cassa dei medici e degli odontoiatri,  da Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, dall’Enpav (veterinari), da Enpapi (infermieri), Eppi (periti industriali), Cipag (geometri), Enpaf (farmacisti) e Enpap(psicologi). Nei prossimi giorni l’adesione dovrebbe essere perfezionata anche da Cassa Forense, la gestione previdenziale degli avvocati, dalla cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dalla cassa ragionieri (Cnpr) e dalla cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl). Una volta ratificata la convenzione, l’Inps potrà iniziare a liquidare i primi assegni dei professionisti che hanno fatto domanda di cumulo e possiedono tutti i requisiti richiesti: i primi pagamenti partiranno dal prossimo 20 Aprile.

Nuovi requisiti per la pensione confermati dall’Inps

In pensione 5 mesi più tardi: la conferma arriva dall’Inps, che con una nuova circolare [18] ha illustrato i nuovi requisiti per l’uscita dal lavoro relativi al biennio 2019-2020, più severi a causa degli adeguamenti alla speranza di vita.

L’Inps ha anche spiegato che, a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa a ciascun biennio di riferimento sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio stesso e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Ad esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita corrisponderà alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. In ogni caso, a decorrere dal 2021 gli adeguamenti biennali non potranno superare i tre mesi: l’eventuale parte eccedente andrà dunque a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando che anche questi non potranno superare i tre mesi.

In buona sostanza, considerando che dal 2019 l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria è pari a 67 anni, nel 2021 l’età pensionabile non potrà essere superiore a 67 anni e 3 mesi; lo stesso vale per la pensione anticipata, per la quale dal 2019 sono richiesti 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi per le donne); nel 2021 il requisito non potrà superare i 43 anni e 6 mesi (42 e 6 mesi per le donne9.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato; il decremento viene considerato nei conteggi dei successivi adeguamenti, fermo restando il limite di tre mesi.

Per approfondire: Nuovi requisiti per la pensione 2019.

Pensione addetti ai lavori usuranti e turni notturni: scadenza domande

Scade il 1° maggio 2018 il termine per inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità con le quote (la quota è la somma dell’età pensionabile e degli anni di contributi accreditati), per i lavoratori addetti a mansioni usuranti ed ai turni notturni. In particolare, deve presentare la domanda entro il 1° maggio 2018 chi matura i requisiti per la pensione anticipata con le quote dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Ricordiamo che il requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità è la quota 97,6, con un minimo di 61 anni e 7 anni di età e di 35 anni di contributi. I requisiti sono più elevati per chi possiede contributi da lavoro autonomo e per gli addetti ai turni notturni che hanno lavorato per meno di 78 notti l’anno. Da quest’anno, però, chi ha lavorato in turni avvicendati da 12 ore (di cui 6 collocate in periodi notturni) ha diritto a una maggiorazione del servizio notturno pari al 50%.

Per approfondire: Domanda di pensione anticipata lavori usuranti e notturni.

Maggiorazione per lavoro notturno con turni di 12 ore

I lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore hanno diritto a una maggiorazione per il calcolo delle notti svolte, ai fini della pensione anticipata per lavoro notturno. Devono però aver svolto l’attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno, inteso come l’intervallo che va dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Inoltre, i turni avvicendati devono essere organizzati sulla base di un accordo collettivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2016,

Considerata la gravosità di questi turni, la legge di Bilancio 2018, come chiarito da una nuova circolare Inps [17], riconosce la moltiplicazione delle giornate lavorative di turno per 1,5: in questo modo, è più semplice raggiungere il requisito delle 64, 72 o 78 notti.

Pagamenti in arrivo per le pensioni dei professionisti in regime di cumulo

In dirittura d’arrivo le pensioni dei liberi professionisti in regime di cumulo dei contributi: dopo il blocco delle domande di pensione, difatti, causato dalla tassa Boeri, ossia da un importo pari a 65 euro da pagare all’Inps per la gestione delle pratiche relative al cumulo, la situazione è stata ora chiarita.

In particolare, l’assemblea dei presidenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti (Adepp) ha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione con l’Inps sulle pensioni in cumulo, schema in cui è stabilito che gli oneri sulla gestione delle pratiche di pensione sarà proporzionalmente diviso tra Inps e casse professionali.

Pagamenti in arrivo, dunque, per le pensioni in cumulo dei professionisti che, a migliaia, hanno presentato le relative domande ormai da parecchi mesi; si pone, a questo punto, la questione degli arretrati che dovranno essere corrisposti ai professionisti che hanno maturato i requisiti del trattamento da tempo. Gli arretrati non sono, comunque, l’unica questione alla base di probabili futuri contenziosi: fanno discutere, ad esempio, l’applicazione del ricalcolo contributivo del trattamento da parte di parecchie casse professionali, assieme al fatto che i contributi versati presso le casse stesse prima del 1995 non sono validi per il passaggio dal calcolo della pensione misto a quello retributivo. Queste problematiche rendono il cumulo dei contributi assai simile alla totalizzazione.

In ogni caso, i pagamenti delle pensioni in cumulo dei professionisti potranno essere effettuati solo una volta che la convenzione tra Inps e Adepp sarà effettivamente sottoscritta, e collaudata la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire le pensioni.

Rei: reddito d’inclusione esteso, aumenti sino a 540 euro

In attesa del reddito di cittadinanza o del reddito di avviamento al lavoro, cambia e si rafforza il reddito d’inclusione Rei, divenuto operativo di recente: si tratta, lo ricordiamo, di un assegno mensile, che può spettare sino a un massimo di 18 mesi, destinato alle famiglie con figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. Dal 1° luglio 2018, il Rei spetterà a tutte le famiglie aventi i requisiti economici, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e passerà dalla soglia massima di 485 euro all’importo massimo mensile di circa 540 euro. Lo ha chiarito l’Inps, con una circolare appena pubblicata [16].

Domande Ape sociale 2018 in scadenza

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell’Ape sociale, cioè della possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo grazie a un assegno pagato dallo Stato: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [1].

Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare altre domande di certificazione dei requisiti entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, l’accesso all’anticipo pensionistico potrà essere accolto solo se risulteranno risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018.

Non si sa ancora, invece, se l’Ape social sarà prorogata al 2019: si attende, a questo proposito, l’emanazione di un apposito intervento legislativo.

Pensioni, tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti

Ancora bloccate le pensioni dei professionisti che hanno presentato la domanda di cumulo dei contributi presenti in casse diverse: nonostante le casse dei liberi professionisti, difatti, abbiamo tutte firmato la convenzione con l’Inps In materia di pensioni in regime di cumulo, l’Inps ha disconosciuto la convenzione stessa, chiedendo il pagamento di una nuova tassa, ribattezzata tassa Boeri (il nome deriva dal presidente dell’istituto, sostenitore di questa nuova tassa), finalizzata a sostenere gli oneri delle pratiche pensionistiche. Ne abbiamo parlato nell’articolo Pensioni bloccate dalla tassa Boeri.

Successivamente, il ministero del Lavoro ha proposto una nuova convenzione nella quale la tassa Boeri è stata, di fatto, cancellata, e gli oneri legati alla gestione delle pratiche di pensione sono ripartiti, con modalità ancora da definire, tra l’Inps e le casse professionali. L’Inps, con un comunicato stampa [15], ha confermato la possibilità di aderire alla nuova convenzione: la parola passa ora alle casse dei liberi professionisti, che si ritiene risponderanno positivamente alla tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti.

Nel caso in cui le casse professionali aderiscano, le domande di pensione in regime di cumulo potranno essere finalmente sbloccate e le pensioni liquidate.

Pensioni bloccate dall’Inps per la tassa Boeri

Fumata nera sulle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti: nonostante tutte le casse professionali, difatti, abbiano ratificato la convenzione con l’Inps, l’ente ha disconosciuto l’accordo, pretendendo il pagamento di una nuova tassa da 65 euro per ogni pensione, ribattezzata tassa Boeri.

Allo stato dei fatti, dunque, nonostante il via libera di tutte le gestioni previdenziali, la pensione, per i liberi professionisti che possiedono contributi in casse diverse e hanno deciso di fruire del cumulo, non può essere ancora pagata. Non si sa se e quando la diatriba potrà essere risolta: le casse stanno valutando l’avvio di un contenzioso contro l’Inps.

Iscrizione Inps degli artigiani irregolari

L’Inps, con un nuovo messaggio [14], ha ricordato che, in base all’attuale normativa, il lavoratore privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività, quindi dal versamento dei contributi Inps alla gestione speciale artigiani.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che l’attività artigiana non autorizzata, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, deve essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.

Pertanto, il  lavoratore resta iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreta la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

Nessun contributo Inps da pagare per la definizione agevolata

Se il contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale, si avvale della definizione agevolata delle liti pendenti, non è tenuto a pagare all’Inps i contributi sul maggior reddito imponibile accertato. Lo ha chiarito il tribunale di Siracusa [12]. La scelta della definizione agevolata non ha, difatti, valore di accettazione o riconoscimento della base imponibile accertata in via induttiva dall’agenzia delle Entrate,  perchè non si tratta di un’ipotesi assimilabile all’accertamento con adesione e manca una prova puntuale da parte dell’Inps di corrispondenza al vero del reddito accertato.

La pensione dell’avvocato non aumenta a seguito di accertamento fiscale

L’accertamento con adesione non dà luogo al ricalcolo della pensione liquidata dalla Cassa Forense. Lo ha stabilito la Cassazione [13], basandosi sul fatto che il regolamento della cassa calcola la pensione di vecchiaia sui redditi professionali dell’iscritto, senza considerare possibili variazioni operate da successivi accertamenti di natura fiscale.

Questo, nonostante la normativa sull’accertamento con adesione stabilisca che l’accertamento sia rilevante ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte dei redditi. Si tratta infatti di una norma di natura tributaria, che non disciplina i riflessi previdenziali, che devono invece essere regolamentati dall’ordinamento delle singole gestioni.

Pensione in regime di cumulo, ricalcolo contributivo

Il cumulo dei contributi, per chi è iscritto a una cassa professionale (come Cassa Forense e Inarcassa) somiglia sempre di più alla totalizzazione, che prevede il ricalcolo della pensione col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonomo trattamento presso una delle casse coinvolte. Quasi tutte le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, difatti, hanno deciso di applicare il ricalcolo contributivo del trattamento, normalmente penalizzante, agli iscritti che ottengono la pensione attraverso il cumulo della contribuzione (che, lo ricordiamo, consente di sommare i contributi presenti presso fondi diversi per il diritto alla pensione; per determinare la misura della pensione ogni cassa calcola la propria quota secondo il proprio regolamento previdenziale).

Inarcassa, ad esempio, ossia la cassa degli ingegneri e degli architetti, non applica il ricalcolo contributivo soltanto a chi possiede l’anzianità contributiva minima utile alla pensione di vecchiaia unificata (pari a 32 anni e 6 mesi di contributi nel 2018). Tutti gli altri utilizzatori del cumulo subiscono il ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione posseduta, senza considerare i redditi migliori, quindi vengono, di fatto, penalizzati dalla scelta di pensionarsi sommando i contributi posseduti in casse diverse.

Lo stesso succede, ad esempio, agli avvocati, che ottengono la pensione calcolata col sistema reddituale solo se raggiungono almeno 33 anni di contributi (34 dal 2019); i ragionieri non subiscono il ricalcolo contributivo soltanto se richiedono la pensione di vecchiaia in cumulo, mentre se richiedono la pensione anticipata sono sempre assoggettati a questo tipo di calcolo.

Insomma, la pensione in regime di cumulo dei contributi non ha grandi differenze con la totalizzazione, a causa delle regole applicate dalle casse professionali; l’unico lato positivo resta la mancata applicazione del ricalcolo contributivo alle quote di pensione erogate dalle gestioni Inps [4].

Quanto stabilito dalle casse professionali è comunque legittimo, perché garantisce la sostenibilità a lungo termine. Le prime pensioni in regime di cumulo, per i professionisti, saranno liquidate a breve: in questi giorni le casse stanno infatti ratificando la convenzione tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti). Ratificata la convenzione, arriverà il via libera operativo alla liquidazione delle domande di pensione in cumulo.

Pensione anticipata, Ape sociale e blocco età pensionabile, ok ai nuovi lavori gravosi

Ok definitivo all’ampliamento dei lavori gravosi: è stato difatti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto [11] che estende a 15 le categorie degli addetti ai lavori particolarmente faticosi e rischiosi, che possono godere di importanti benefici pensionistici.

In particolare, da ora in poi possono usufruire dell’Ape sociale, della pensione anticipata precoci e del blocco dell’età pensionabile gli operai agricoli, gli operai siderurgici ed i lavoratori del vetro fuori dal perimetro dei lavori usuranti, i lavoratori marittimi imbarcati ed i pescatori.

Ecco, nel dettaglio, chi sono i nuovi addetti ai lavori gravosi:

  • operai agricoli specializzati: si tratta di coloro che pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinati al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili;
  • operai specializzati della zootecnica: si tratta di coloro che si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento, per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare, o alla trasformazione e produzione industriale
  • operai agricoli non specializzati: si tratta di coloro che curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento;
  • operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde;
  • operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • siderurgici di prima e seconda fusione: fonditori, operatori di altoforno, convertitori e di forni di raffinazione, operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi, operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro (lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti), della ceramica e di materiali assimilati;
  • marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati (coloro che conducono macchine e motori navali, barche e battelli, o che supportano le operazioni di trasporto marittimo);
  • personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Decorrenza pensione anticipata lavoratori precoci

La pensione anticipata precoci decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, come chiarito dall’Inps con una nuova circolare [9].

Per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se la pensione anticipata precoci è ottenuta attraverso il cumulo dei contributi, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le nuove categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci (caregiver che assistono parenti o affini sino al 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018,  la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

Domanda Ape sociale

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [10]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape social, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.

Decorrenza Ape sociale

Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

Aumento età pensionabile

Per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria è necessario possedere, nel 2018, almeno 66 anni e 7 mesi di età, assieme ad almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi rientra nella Deroga Amato o nell’Opzione Contributiva Dini); l’assegno di pensione, inoltre, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (cioè a circa 673 euro) se il trattamento è calcolato col sistema interamente contributivo.

Dal 2019, a causa dell’incremento della speranza di vita media riscontrato dall’Istat, il requisito di età è aumentato di a 5 mesi: si potrà dunque ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni.

Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

Blocco età pensionabile per addetti ai lavori gravosi

L’età pensionabile aumenta per tutti, uomini e donne, dal 2019, a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

L’età pensionabile resta però ferma a 66 anni e 7 mesi per gli addetti ai lavori gravosi: ricordiamo che gli addetti ai lavori gravosi sono coloro che rientrano in 15 categorie di addetti a mansioni particolarmente faticose e rischiose, e che possono beneficiare dell’Ape sociale con 36 anni di contributi (35 anni per le donne con un figlio, 34 anni per le donne che hanno da 2 figli in su).

Perché gli interessati possano essere riconosciuti come addetti ai lavori gravosi ai fini delle agevolazioni pensionistiche, è necessario che abbiano svolto le attività faticose e rischiose previste dalla legge per almeno 7 anni nell’ultimo decennio prima del pensionamento, oppure per 6 anni nell’ultimo settennio.

Ad ogni modo, l’età pensionabile resterà inalterata solo se in possesso di almeno 30 anni di contributi.

Aumento età per la pensione di vecchiaia contributiva

Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento, ha diritto alla pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi e senza soglie di accesso, ma con 70 anni e 7 mesi di età. Dal 2019, a causa degli incrementi della speranza di vita media, l’età per la pensione di vecchiaia contributiva aumenterà a 71 anni.

Aumento età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che può essere ottenuta da chi possiede un’invalidità pensionabile minima dell’80% con almeno 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, più 20 anni di contributi (15 in alcuni casi), subisce dal 2019 un aumento del requisito di età. In particolare sarà possibile pensionarsi con un’età minima di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. La finestra di attesa, dalla maturazione dell’ultimo requisito alla data della pensione, è pari a 12 mesi.

Aumento requisiti pensione anticipata

La pensione anticipata, introdotta a partire dal 2012 dalla legge Fornero [1] al posto della pensione di anzianità, è un trattamento che può essere raggiunto con un determinato numero di anni di contributi, a prescindere dall’età. Un limite di età esiste per la sola pensione anticipata contributiva (alla quale può accedere a 63 anni e 7 mesi di età solo chi è assoggettato al calcolo contributivo della pensione).

Il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata ordinaria è più basso per i lavoratori precoci (cioè che possiedono almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del 19° anno di età) che appartengono a determinate categorie tutelate (le stesse categorie destinatarie dell’Ape sociale): questi lavoratori possono pensionarsi con 41 anni di contributi.

I requisiti previsti per fruire dell’ordinaria pensione anticipata, sino al 31 dicembre 2018, sono:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Il requisito successivamente aumenterà di 5 mesi nel 2019, cioè a 43 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 42 anni e 3 mesi per le donne. Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

Dal 2019 aumenta di 5 mesi anche il requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, che sale così a 41 anni e 5 mesi.

Per la pensione anticipata contributiva gli attuali requisiti sono:

  • 63 anni e 7 mesi di età;
  • 20 anni di contributi;
  • un assegno pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (ossia, per il 2018, a 1.268,40 euro mensili, poiché l’assegno sociale è pari a 453 euro).

Dal 2019 il requisito di età aumenterà a 64 anni.

Domanda di pensione lavoratori precoci

l’Inps, con una recente circolare, ha  ricordato che il termine per presentare le domande per la cosiddetta pensione anticipata quota 41 scade il 1° marzo 2018 [1]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda tardivamente ma, in questo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che i 41 anni di contributi, assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve inviare la domanda per il beneficio precoci, invece, entro il 1° marzo 2019, oppure può inviare l’istanza tardivamente entro il 30 novembre 2019: la pensione anticipata con 41 anni di contributi (che dal 2019 si potrà ottenere con 41 anni e 5 mesi di contributi, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita media), difatti, è una misura permanente, che non ha scadenza.

Ricordiamo che la pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere ottenuta, innanzitutto, soltanto coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, se iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996 ed appartenenti a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.

Modifica del meccanismo di calcolo dell’aspettativa di vita

A partire dal 2021, l’aspettativa di vita sarà calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore; per il 2021, ad esempio, l’aspettativa di vita dovrebbe essere calcolata sulla base della media del biennio 2018-2019, confrontata con la media del biennio 2016-2017: l’eventuale aumento determinerebbe un incremento dei requisiti per la pensione legati all’aspettativa di vita sul biennio 2021-2022.

Nel caso invece in cui si riscontri una diminuzione della speranza di vita media, il decremento sarà scomputato nella verifica per il biennio successivo: non ci sarà quindi un calo dell’età pensionabile, ma solo un congelamento dei requisiti. L’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita, in ogni caso, continuerà a essere verificato ogni due anni.

Qual è, invece, la situazione attuale? Ad oggi si applica ancora quanto disposto dalla riforma delle pensioni 2010 [2], poi confermato dalla legge Fornero [1]: la normativa prevede, in particolare, degli adeguamenti periodici alla speranza di vita, biennali dal 2019. Gli adeguamenti previsti nelle apposite tabelle possono essere però disattesi, sia nel caso in cui la speranza di vita media riscontrata sia maggiore rispetto alle proiezioni, sia nel caso in cui invece si registrino decrementi nell’aspettativa di vita media: in quest’ultima ipotesi, però, i requisiti previsti per la pensione non possono mai diminuire, ma vengono soltanto bloccati per un biennio.

Aumento età pensionabile lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi addetti al pilotaggio, sia uomini che donne, nel 2018 l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi.

Per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica a bordo, aumenta invece a 58 anni e 7 mesi, unitamente ad almeno 20 anni di contributi (1040 settimane), di cui 520 al servizio di macchine o di stazioni radiotelegrafiche di bordo.

Aumento età pensionabile poligrafici

Per i dipendenti di aziende poligrafiche in crisi aumentano i requisiti per il prepensionamento: non si tratta di requisiti di età, ma contributivi. Per l’uscita dal lavoro, in particolare, sono richiesti 37 anni e 7 mesi di contributi. Nei loro confronti, tuttavia, la legge di Bilancio 2018 ha previsto una salvaguardia della vecchia normativa (ossia della normativa vigente sino al 31 dicembre 2013) per tutelare coloro che avevano siglato accordi di Cigs (cassa integrazione straordinaria) entro il maggio 2015.

Aumento età pensionabile personale viaggiante

Per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di linea, appartenenti all’ex Fondo Trasporti, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi, sia per gli uomini che per le donne. Per questi lavoratori, difatti, la normativa sull’armonizzazione dei requisiti ha stabilito che l’età per l’uscita dal lavoro può essere può essere anticipata sino a un massimo di 5 anni rispetto a quella previsto per la generalità degli iscritti all’Inps.

Aumento età pensionabile lavoratori dello spettacolo

Per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex Enpals (oggi, a seguito dell’assorbimento da parte dell’Inps, al Fondo lavoratori dello Spettacolo) aumentano i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.

In particolare:

  • per i lavoratori del gruppo ballo l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 46 anni e 7 mesi;
  • per i lavoratori del gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 61 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 59 anni e 7 mesi per le donne; .la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo (con la particolarità che i due requisiti possono non maturarsi contemporaneamente, dato che un anno di contributi si acquista con un numero minimo di giornate convenzionali, generalmente 120), e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
  • per gli appartenenti al gruppo attori, conduttori, maestri d’orchestra e figurazione e moda, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia anticipata salgono a 64 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 62 anni e 7 mesi per le donne; anche per questi soggetti, la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
  • per gli altri lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, nel 2018, è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori, ossia a 66 anni e 7 mesi, in quanto non godono di alcun’agevolazione previdenziale rispetto alla generalità degli iscritti all’Inps.

Aumento età pensionabile sportivi professionisti

L’età pensionabile aumenta nel 2018 anche per gli sportivi professionisti iscritti all’ex Enpals, oggi al fondo di previdenza degli sportivi professionisti.

Nel dettaglio, per coloro che sono in possesso di almeno un contributo versato al 31 dicembre 1995, l’età pensionabile sale a 53 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 51 anni e 7 mesi per le donne, a condizione che possiedano almeno 20 anni anzianità assicurativa e di contributi con la qualifica di sportivo professionista.

Semplificazione accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti

Gli adempimenti per la domanda di pensione degli addetti ai lavori usuranti sono stati recentemente semplificati. La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto un bonus per chi svolge lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno ed è impiegato in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2016). In questi casi, i giorni lavorativi effettivamente svolti devono essere moltiplicati per il coefficiente 1,5: questo dovrebbe comportare il perfezionamento dei requisiti pensionistici anticipatamente.

Restano, invece, invariati sino al 2026 i requisiti contributivi, di età e le quote per l’accesso alla pensione.

La domanda di pensione, per gli addetti ai lavori usuranti, deve essere presentata all’Inps entro il 1° maggio 2018, se si maturano i requisiti per la pensione di anzianità con le quote nel 2019. Per chi matura i requisiti nel 2018, invece, la data di presentazione dell’apposita domanda di certificazione dei requisiti all’Inps è già passata: la scadenza era difatti fissata al 1° maggio 2017. Si ha comunque diritto alla liquidazione della pensione, ma posticipata, a seconda del ritardo nella presentazione dell’istanza.

Per sapere, con precisione, chi appartiene alle categorie degli addetti ai lavori usuranti, e quali sono i requisiti per la pensione, si veda: Elenco lavori usuranti.

Ape prorogata al 2019

È stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’Ape volontario, cioè l’anticipo pensionistico che può essere ottenuto attraverso un prestito bancario e consente di uscire dal lavoro sino a 3 anni e 7 mesi prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Proroga in vista anche per l’Ape sociale, ossia per l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto, come l’Ape volontario,  a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti), per un massimo di 3 anni e 7 mesi. L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.

Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età, e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.

I beneficiari dell’Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps; è previsto lo sconto di un anno nel requisito contributivo per le donne con un figlio, di 2 anni per le donne che hanno dai 2 figli in su) se appartengono alle categorie dei disoccupati, dei caregiver e degli invalidi dal 74%, almeno 36 anni di contributi (salvo la riduzione appena esposta per le donne con figli) se appartengono alle 15 categorie di addetti ai lavori gravosi.

L’età minima per l’accesso all’Ape sociale, per chi raggiunge l’età pensionabile dal 2019, è spostata a 63 anni e 5 mesi a causa degli incrementi legati alla speranza di vita.

Per la proroga dell’Ape sociale al 2019, la cui possibilità è prevista nella legge di Bilancio 2018, si attende, ad ogni modo, un successivo intervento legislativo.

Ape sociale per addetti ai lavori gravosi

Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto l’ampliamento dell’Ape social a 4 nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, che potranno beneficiare anche del blocco dell’età pensionabile.

Si tratta di:

  • operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

È stato inoltre abolito, per gli addetti ai lavori gravosi, il vincolo di una tariffa Inail pari almeno al 17 per mille ed è previsto che le attività gravose possano essere svolte:

  • per almeno 6 anni nell’ultimo settennio antecedente il pensionamento;
  • per almeno 7 anni nell’ultimo decennio antecedente il pensionamento.

Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell’Ape sociale, alla pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, se possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.

Ape sociale disoccupati

Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati, anch’essi destinatari dell’Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.

Inoltre potranno accedere all’Ape sociale anche coloro che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente [3].

Ape sociale caregiver

Per quanto riguarda i caregiver, un’altra categoria di beneficiari dell’Ape sociale, potranno accedere alla misura coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Ape rosa

In merito ai requisiti contributivi previsti per l’Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le lavoratrici con figli: questa misura è conosciuta col nome di Ape Rosa.

Lo sconto contributivo previsto, in particolare, è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo richiesto.

In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, dei caregiver o dei disoccupati, possono richiedere l’Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere la misura con un minimo di 34 anni di contributi.

Proroga Ape volontario

La legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell’Ape sociale, come abbiamo detto, ha anche previsto la proroga dell’Ape volontario per coloro che maturano i requisiti previsti per le misure entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato previsto un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure.

Ricordiamo che aderendo all’Ape volontario il lavoratore può ricevere un assegno, a partire dai 63 anni di età, se possiede almeno 20 anni di contributi, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con un anticipo massimo possibile pari a 3 anni e 7 mesi.

Considerando che l’età per la pensione di vecchiaia, attualmente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l’anticipo può essere richiesto con un minimo di 63 anni di età; per coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia dal 2019, però, il requisito slitta a 63 anni e 5 mesi di età, dato che dal 2019 l’età pensionabile sarà elevata a 67 anni. In caso di futuri adeguamenti alla speranza di vita nel 2021, il decreto sull’Ape volontario prevede la concessione dell’Ape supplementare, ossia un allungamento del periodo di percezione dell’anticipo.

L’Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione e che comporta (assieme all’assicurazione obbligatoria e al contributo per il fondo di solidarietà) una penalizzazione, sulla futura pensione, pari a circa il 5% dell’importo per ogni anno di anticipo. La penalizzazione può essere calcolata in anticipo grazie al nuovo simulatore, disponibile nel sito web dell’Inps.

L’Ape volontario sarà attivato a breve: per richiederlo si dovrà prima provvedere a farsi rilasciare un’apposita certificazione dall’Inps, poi, scelto il prestito e il soggetto finanziatore, si dovrà inoltrare la domanda di Ape e la domanda di pensione.

Niente Ape volontario per chi possiede contributi in casse diverse

Niente anticipo pensionistico per chi possiede contributi in gestioni previdenziali diverse, se nessuna delle casse, da sola, raggiunge 20 anni di accrediti contributivi: lo ha stabilito l’Inps, con una nuova circolare [8Inps Circ. n.28/2018.]. Diversamente da quanto accade per l’Ape sociale, dunque, non è possibile combinare l’anticipo pensionistico con il cumulo della contribuzione. Questo penalizza notevolmente chi ha avuto una carriera frammentaria; risulta penalizzato anche chi, pur raggiungendo 20 anni di contributi in una sola gestione, possiede una contribuzione poco elevata e non può cumulare i contributi posseduti presso altre casse per aumentare l’importo della pensione. L’Ape volontario, difatti, non può essere ottenuto se la futura pensione risulta inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia se è sotto i 710 euro mensili): potendosi considerare la contribuzione di una cassa sola per il calcolo della futura pensione in rapporto al diritto all’Ape, è chiaro che gli accessi all’anticipo pensionistico saranno notevolmente ristretti.

È invece ammesso il vecchio cumulo tra i contributi posseduti presso il fondo Inps dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), in quanto si tratta di un cumulo d’ufficio. Chi, poi, vuole raggiungere l’Ape volontario comunque, nonostante possieda contribuzione accreditata presso gestioni diverse, può avvalersi della ricongiunzione dei contributi a titolo oneroso

Ape aziendale

L’Ape aziendale consiste nella possibilità, per l’azienda, di incentivare l’esodo dei lavoratori con almeno 63 anni di età, offrendo un contributo che serva ad abbassare i costi dell’Ape volontario.

Nello specifico, il datore di lavoro può, con il consenso del lavoratore dipendente interessato dall’esodo, incrementare la somma dei contributi accreditati a quest’ultimo, versando un contributo all’Inps in un’unica soluzione al momento della richiesta dell’Ape.

Il contributo non deve essere inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della contribuzione volontaria basata sulla retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

Il contributo aggiuntivo serve ad incrementare la misura della pensione che il lavoratore riceve una volta terminata la fruizione dell’Ape, abbassando in questo modo l’incidenza sulla prestazione delle rate di restituzione del prestito finanziario.

Rita, anticipo della pensione integrativa

La Rita, rendita integrativa anticipata, consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale: in questo modo, il costo dell’Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente.

Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, nel dettaglio, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano disoccupati da almeno 24 mesi (non più da almeno 48 mesi), possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale, nell’ipotesi in cui l’anticipo decennale sia previsto dallo statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.

Pensione professionisti con cumulo dei contributi

È stata siglata tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti) una convenzione che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito, per i professionisti che possiedono contributi accreditati sia presso le casse private che presso le gestioni Inps.

Nelle prossime settimane, le 18 casse dei liberi professionisti dovranno formalizzare l’adesione alla convenzione, mentre l’Inps, nel frattempo, provvederà a rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle pensioni in regime di cumulo.

Pagamento a breve, dunque, per la pensione in cumulo dei professionisti, attesa da oltre un anno: nonostante il via libera al cumulo dei contributi sia arrivato non solo dall’Inps [4], ma dalla maggior parte delle casse dei liberi professionisti (Inarcassa, Enpam, Cipag, CNPR, Cassa Forense…), con apposite circolari [5], senza l’operatività della convenzione Inps Adepp le pensioni non possono essere liquidate.

Reddito d’inclusione Rei

Dal 1° luglio 2018 non sarà più richiesto, per ottenere il reddito d’inclusione, che nel nucleo familiare siano presenti figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. In più, per le famiglie da 5 componenti in su la misura massima del Rei sale a 534 euro mensili.

Prepensionamento con 7 anni di anticipo

L’isopensione e l’assegno straordinario, due trattamenti meglio conosciuti sotto il nome di prepensionamento o scivolo pensionistico, consentiranno agli esuberi l’uscita dal lavoro con 7 anni di anticipo. Per approfondire: Pensione con 7 anni di anticipo, come funziona.

Pensione d’invalidità civile

La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.

La pensione mensile d’invalidità, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Pensione invalidi civili totali

La pensione mensile per gli invalidi civili in misura pari al 100%, o pensione di inabilità civile, ha lo stesso importo dell’assegno di assistenza, dunque, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto ed è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni, anche in questo caso, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza spettante ai minori, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

In presenza di determinate condizioni, spetta, come per la pensione d’inabilità e invalidità, una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Assegno sociale sostitutivo

L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2018 è concesso a 66 anni e 7 mesi di età e non più a 65 anni e 7 mesi, proprio come l’assegno sociale ordinario. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2018, è pari a:

  • 368,91 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro;
  • 368,91 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.

Pensione sociale sostitutiva

L’importo della pensione sociale sostitutiva, per il 2018, è pari a:

  • 289,24 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [3], pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore [4], pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro;
  • 289,24 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale [3], pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro.

Pensione speciale sordomuti

La pensione speciale per i sordomuti, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

Indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione mensile spettante ai sordomuti per il 2018 è pari a 256,21 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

Pensione per ciechi assoluti

La pensione per ciechi assoluti, per il 2018, è pari a 305,56 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 338,30 euro.

Per i ciechi assoluti ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 305,56 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 266,80 euro.

Pensione per ciechi parziali

La pensione per i ciechi parziali, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, dal 70° anno di età, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 289,81 euro.

Assegno per i decimisti

L’assegno per i decimisti, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2018 è pari a 209,70 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 8.011,78 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Indennità per i ventesimisti

L’indennità mensile spettante ai ventesimisti, cioè a chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo, per il 2018 è pari a 209,51 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento, o accompagno, che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, per il 2018 è pari a 516,35 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

Per i ciechi assoluti, l’assegno di accompagnamento è pari a 915,18 euro mensili. Anche in questo caso non sono previsti limiti di reddito per averne diritto.

Pensione per i talassemici

Per gli affetti da talassemia major e depranocitosi, l’indennità mensile spettante è pari a 507,42 euro, senza limiti di reddito.

Assegno sociale

L’assegno sociale, nel 2018, è pari a 453 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.889 euro.

L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

  • ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
  • ai beneficiari coniugati con reddito inferiore a 5.889 euro annui, spetta in misura intera;
  • ai non coniugati con reddito sino a 5.889 euro annui, spetta in misura ridotta;
  • ai coniugati con reddito sino a 11.778 euro annui, spetta in misura ridotta.

L’importo dell’assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:

  • maggiorazione pari a 12,92 euro mensili, spettante, dal 2001 [6], per tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati;
  • maggiorazione pari a 190,86 euro, spettante, dal 2002 [7], per i pensionati con almeno 70 di età, per i pensionati con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati; tale maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se Tizio possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).

La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.

Calendario pensioni

Cambia, infine, il calendario del pagamento delle pensioni 2018, che tornano a essere liquidate il primo giorno bancabile.

Pensione quota 100

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Pensione anticipata per chi raggiunge la quota 100: come funziona, chi ne ha diritto, quali requisiti, che cosa succede nel 2019.

Per pensione quota 100 si intende una pensione anticipata che il cittadino può raggiungere quando la somma dell’età e degli anni di contributi accreditati è almeno pari a 100. La pensione quota 100 inizierà ad essere liquidata da aprile 2019, in quanto l’intervento è stato disposto dal cosiddetto “pacchetto previdenza”, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di pensioni e reddito di cittadinanza [1].

Non basta, però,  la sola quota 100 per pensionarsi, ma devono essere rispettati requisiti di età e di contribuzione minimi; in particolare, bisogna aver compiuto 62 anni di età e possedere almeno 38 anni di contributi. In ogni caso, la quota 100 non è vantaggiosa per tutti: conviene sicuramente a chi vanta diversi anni di contributi, mentre non è risolutiva per chi di anni di contribuzione ne possiede pochi; affiancherà, in ogni caso, la pensione di vecchiaia, quindi per coloro che possiedono, ad esempio, 20 anni di contributi, non ci sarà alcun rischio di doversi pensionare ad 80 anni (in quanto per arrivare alla quota 100 con 20 anni di contributi sarebbe, per assurdo, necessario un minimo di 80 anni di età).

Chi possiede molti anni di contributi può invece continuare a beneficiare della pensione anticipata, che dal 2022 dovrebbe poter essere maturata, in base a quanto reso noto sinora, con 41 anni di contributi (ad oggi si può raggiungere con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; i lavoratori precoci appartenenti a determinate categorie tutelate possono raggiungere la pensione anticipata sin da ora con 41 anni di contributi).

Ma procediamo per ordine e vediamo nel dettaglio come funziona la pensione quota 100.

Quando si raggiunge la quota 100?

La pensione quota 100 si raggiunge quando la quota dell’interessato è pari o superiore a 100. La quota è il risultato della somma dell’età pensionabile del lavoratore e degli anni di contributi posseduti: non si tratta di una novità assoluta, in quanto, prima che entrasse in vigore la legge Fornero, era possibile ottenere la pensione di anzianità (ora abolita e sostituita dalla pensione anticipata) con le quote.

Ad oggi sopravvivono alcune tipologie di pensione di anzianità con le quote: si tratta delle pensioni degli addetti ai lavori usuranti, delle pensioni dei beneficiari delle salvaguardie e del cosiddetto salvacondotto.

Come si calcola la quota?

Quando l’età o le annualità di contribuzione non corrispondono a una cifra esatta, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi:

  • ad esempio, se il lavoratore raggiunge 63 anni e 6 mesi di età, ai fini del calcolo della quota deve indicare 63,5;
  • se il lavoratore possiede 38 anni e 6 mesi di contributi, ai fini della quota il “punteggio” da indicare è 38,5.

In base a quanto stabilito nel decreto pensioni, per pensionarsi con la quota 100 è stabilita un’età minima e un requisito contributivo minimo.

Quali sono l’età e gli anni di contributi minimi per la quota 100?

La pensione anticipata quota 100 richiede, per pensionarsi, un’età minima di 62 anni, ed una contribuzione minima pari a 38 anni. In buona sostanza, anche se si raggiunge la quota 100, non ci si potrà pensionare se l’età non sarà almeno pari a 62 anni e gli anni di contributi almeno pari a 38. In questo modo, la quota 100 diventa quota 101 per chi ha 63 anni, quota 102 per chi ne ha 64, quota 103 per chi ne ha 65 e quota 104 per chi ne ha 66.

Requisito contributivo per la quota 100

Il requisito di 38 anni di contributi per la quota 100:

  • non subisce gli adeguamenti alla speranza di vita;
  • deve comprendere almeno 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità (sono esclusi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione), se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione;
  • è verificato tenendo conto delle regole della gestione previdenziale che liquida il trattamento;
  • può essere raggiunto anche attraverso il cumulo gratuito dei versamenti accreditati presso le gestioni amministrate dall’Inps; per gli iscritti all’ex Enpals (gestione spettacolo e sport), è possibile cumulare i versamenti accreditati presso la gestione con i contributi accreditati presso l’Inps, secondo le disposizioni vigenti [2].

È possibile accedere alla pensione quota 100 anche avvalendosi dell’opzione contributiva [3]o della facoltà di computo dei versamenti nella gestione separata.

Per la pensione quota 100 sono previste le finestre?

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre saranno mobili, e non finestre fisse.

Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno successivo all’apertura della finestra.

Se, invece, il trattamento è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Prepensionamento quota 100: staffetta generazionale

I lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni per raggiungere la pensione quota 100, se appartenenti a un’azienda che aderisce ad un ente bilaterale e che ha sottoscritto appositi accordi sindacali, potranno accedere a un nuovo prepensionamento, la cosiddetta staffetta generazionale, o quota 94.

Con la quota 94 si otterrà non una vera e propria pensione, ma un assegno di prepensionamento, molto simile agli attuali isopensione e assegno straordinario: in pratica, si tratterebbe di una prestazione di accompagnamento alla pensione, d’importo pari, o molto vicino, al futuro trattamento spettante.

Il pensionamento anticipato dovrà essere finanziato sia dall’azienda che dal fondo bilaterale a cui aderisce, eventualmente con l’ausilio dei fondi interprofessionali: questi fondi, attualmente destinati alla formazione continua dei dipendenti, dovrebbero essere, in tutto o in parte, destinati agli anticipi pensionistici finalizzati al ricambio generazionale. Ad ogni prepensionamento, difatti, dovrebbe seguire un’assunzione incentivata: il provvedimento della pensione quota 100 3 anni prima, per questo motivo, è stato ribattezzato “staffetta generazionale”.

Sarà possibile prepensionare i lavoratori senza assumerne di nuovi, comunque, per le aziende in crisi.

In definitiva, la quota 94, anche se consentirà un ulteriore anticipo rispetto alla quota 100, non impatterà sui conti pubblici, in quanto interamente finanziata dalle aziende e dai fondi interprofessionali.

Quota 100 per la scuola

Le novità in materia di pensioni interessano anche il personale del comparto scuola: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la pensione anticipata ordinaria con i requisiti bloccati e la proroga dell’opzione donna, saranno però assoggettate alla finestra unica di uscita.

Per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, difatti, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, nel caso in cui la maturazione dei requisiti per il pensionamento sia prevista entro il 31 dicembre dell’anno.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola deve assicurare la continuità didattica, pertanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Considerando che la pensione con Quota 100, il blocco dei requisiti per la pensione anticipata e la proroga dell’opzione donna sono entrate in vigore in ritardo, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare, entro il 28 febbraio 2019, domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono altre buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per saperne di più: Quota 100 scuola.

Pensione quota 100: sino a quando?

Il decreto in materia di pensioni stabilisce che la quota 100 durerà 3 anni.

Nello specifico, la quota 100, in base alle disposizioni del decreto, sarà una misura provvisoria e non strutturale. In pratica, la sua durata sarà pari a 3 anni, cioè per chi matura i requisiti sino al 31 dicembre 2021, poi cederà il passo alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41. Chi matura i requisiti per la quota 100 entro il 31 dicembre 2021, comunque, potrà accedere alla pensione quando vuole, in base alla cristallizzazione dei requisiti.

Quanto si perde con quota 100: campagna informativa Inps per scoraggiare i pensionamenti

Nel frattempo, il presidente dell’Inps Tito Boeri, per scoraggiare un’uscita dal lavoro di massa con la quota 100, ha preparato una campagna informativa destinata agli aspiranti pensionati, con le proiezioni di quanto si andrebbe a perdere anticipando la pensione. Ma quanto si perde anticipando la pensione con quota 100?

In base alle proiezioni dei nostri esperti, non esiste una risposta uguale per tutti, ma dipende:

  • da quanti sono gli anni di anticipo del pensionamento (Boeri confronta il pensionamento a 62 anni col pensionamento a 67 anni, quindi con ben 5 anni di differenza; c’è chi, però, potrebbe comunque pensionarsi prima dei 67 anni, con la pensione anticipata ordinaria Fornero: in questi casi lo scarto sarebbe minore del 21% circa ipotizzato da Boeri);
  • dall’ammontare delle ultime retribuzioni o redditi: Boeri ha ipotizzato una crescita costante, ma le retribuzioni, a fine carriera, potrebbero anche crollare, ad esempio per la richiesta di un part time; in queste ipotesi, chi resta al lavoro vede addirittura diminuire, e non aumentare, la quota retributiva di pensione;
  • per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo, una penalizzazione, nell’anticipo dell’uscita, sussiste sempre, in quanto chi prima esce versa meno contributi, ottiene minori rivalutazioni ed un coefficiente di trasformazione (la cifra che trasforma la somma dei contributi in assegno di pensione, che cresce all’aumentare dell’età) più basso; la penalizzazione, in termini di “mancato guadagno”, dipende dall’età al momento del pensionamento e dall’ammontare dei redditi, o stipendi.

Per saperne di più: Quanto si perde con la quota 100?

Quota 100: le stime ufficiali

L’ultima stima proposta sulle eventuali perdite con quota 100 è al momento quella dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l’uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all’età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque “prendere di più” dall’Inps.

In parole semplici, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo 0,22% di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all’8,65% per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Quota 100 per gli esuberi

Un’altra recente proposta, in merito alla quota 100, prevedeva invece l’accesso alla pensione senza limiti minimi di età e anzianità contributiva, ma riservato soltanto a determinate categorie di lavoratori: si trattava della cosiddetta quota 100 per gli esuberi. La misura sarebbe stata dedicata, prioritariamente, ai lavoratori in esubero, per la precisione ai dipendenti più anziani che rischiano il licenziamento per riduzione del personale, o che sono già stati licenziati.

In base a quanto reso noto sinora, la quota 100 per gli esuberi è stata sostituita dalla proroga dell’Ape sociale e dal prepensionamento con i fondi di solidarietà, o staffetta generazionale. Resteranno in piedi, comunque, l’assegno straordinario,  l’isopensione e l’Ape aziendale, l’anticipo pensionistico volontario pagato dalle aziende.

Non ci saranno, ad ogni modo, penalità per i lavoratori: quanto eventualmente perso, in termini di assegno mensile, a causa dell’uscita dal lavoro prima della maturazione della pensione di vecchiaia dovrebbe essere recuperato grazie a versamenti aggiuntivi dell’azienda, che accrediterebbero, in questo modo, i contributi dovuti sino all’età pensionabile.

La pensione quota 100 è adeguata alla speranza di vita?

La pensione anticipata quota 100 non sarà, una volta a regime, soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita. Tuttavia, come osservato, sarà possibile raggiungere la quota 100 solo sino al 2021.

La pensione quota 100 conviene più dell’attuale pensione anticipata?

La pensione quota 100, nella generalità dei casi, dal punto di vista dei requisiti richiesti appare più conveniente della pensione anticipata, per la quale attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 2019, la decorrenza della pensione anticipata è spostata in avanti di 3 mesi, con l’applicazione delle finestre di attesa.

Per chi ha iniziato a lavorare precocemente, invece, potrebbe risultare più conveniente l’attuale pensione anticipata.

La pensione quota 100 si può ottenere con cumulo dei contributi?

La pensione anticipata quota 100, in base a quanto disposto dal decreto, potrà essere essere raggiunta anche col cumulo dei contributi, cioè sommando gratuitamente la contribuzione accreditata in casse diverse.

I contributi potranno essere sommati sia ai fini del raggiungimento del requisito della quota, sia ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, cioè dei 38 anni di contributi. Sono esclusi i versamenti effettuati nelle casse dei liberi professionisti.

La quota 100 con cumulo dei contributi favorirà l’uscita dal lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con versamenti in casse diverse. In caso contrario, non potrebbero fruire del pensionamento tutti i lavoratori che hanno versamenti in fondi differenti, a meno che non raggiungano, in almeno un fondo, la quota 100 ed un minimo di 38 anni di contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in altre gestioni.

Per saperne di più: Quota 100 con cumulo.

Con la pensione quota 100 ci sono penalizzazioni sull’assegno?

Per arginare il grande numero di lavoratori che potrebbero pensionarsi con la quota 100 e rendere sostenibile questa nuova possibilità, era stato ipotizzato sia il ricalcolo contributivo delle annualità di pensione dal 1996 in poi (in pratica, il calcolo misto anche per chi avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011), sia il ricalcolo contributivo integrale. Erano state ipotizzate anche penalizzazioni percentuali, per ogni anno mancante all’età pensionabile.

In base a quanto emerge dal decreto pensioni la quota 100 sarà calcolata come qualsiasi altro trattamento pensionistico, senza penalizzazioni e senza il ricalcolo misto  o il ricalcolo integralmente contributivo.

Il calcolo della pensione sarà dunque:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

Per saperne di più: Quota 100 senza penalità

Per capire meglio le differenze di calcolo della pensione: Come si calcola la pensione.

Con la quota 100 si può lavorare?

La pensione quota 100, oltre ai limiti di età e contribuzione, comporterà anche il divieto di lavorare, ma solo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaiaIl divieto di lavorare, inoltre, non sarà assoluto, ma si potranno conseguire redditi da lavoro autonomo occasionale.

In pratica, si ripristinerà il divieto parziale di cumulo tra lavoro e pensione, ma solo sino al compimento dei 67 anni; ricordiamo che questo divieto è stato abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008.

Come appena esposto, il divieto di cumulo non sarà assoluto, come avviene oggi per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, ma relativo, come avviene per l’assegno ordinario d’invalidità e per alcune pensioni d’inabilità, con un limite di reddito derivante da attività lavorativa autonoma occasionale.

Nello specifico, non si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

Sospensione della pensione quota 100 per chi lavora

Una volta liquidato l’assegno di pensione, questo non è cumulabile, in base a quanto disposto dal decreto, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

L’impossibilità di cumulare la pensione coi redditi di lavoro opera sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; il requisito è adeguato alla speranza di vita media).

Se si lavora mentre si percepisce la pensione con quota 100, e non è stata ancora compiuta l’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito.

La pensione è sospesa per parte dell’annualità se l’interessato compie, nell’anno, l’età per la pensione di vecchiaia.

Se il reddito prodotto è di lavoro autonomo occasionale, la pensione è sospesa soltanto se il reddito supera i 5mila euro annui.

In ogni caso, l’interessato deve comunicare immediatamente all’Inps:

  • lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5mila euro lordi annui;
  • lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5mila euro lordi annui.

In entrambi i casi, l’Inps provvede alla sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del reddito (per parte dell’anno, in caso di compimento dell’età pensionabile).

Le rate di pensione indebitamente corrisposte sono recuperate dall’Inps retroattivamente.

Quali sono le altre pensioni anticipate previste dal decreto quota 100?

Oltre alla quota 100, nel decreto pensioni sono stati attuati i seguenti interventi:

  • blocco requisiti della pensione anticipata;
  • la proroga dell’opzione donna, con la possibilità, per le lavoratrici, di pensionarsi a 58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi;
  • la proroga dell’Ape sociale;
  • il prepensionamento: Quota 100 con 3 anni di anticipo.

Pensione anticipata, come funziona la quota 100

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Che cos’è la pensione quota 100 e chi ne ha diritto: requisiti, vantaggi e svantaggi, data di uscita dal lavoro.

Sono state davvero numerose, in materia di uscita agevolata e flessibile dal lavoro, le discussioni sulla cosiddetta pensione quota 100: questa nuova tipologia di trattamento, che è appena entrata in vigore grazie al decreto pensioni, offre, in pratica, la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con un requisito minimo di età e contribuzione.

La quota 100 è sicuramente conveniente per chi possiede diversi anni di contributi, mentre non è risolutiva per chi di anni di contribuzione ne possiede pochi: affiancherà, in ogni caso, la pensione di vecchiaia, quindi per coloro che possiedono, ad esempio, 20 anni di contributi, non ci sarà alcun rischio di doversi pensionare ad 80 anni (in quanto per arrivare alla quota 100 con 20 anni di contributi sarebbe necessario un minimo di 80 anni di età).

Chi possiede molti anni di contributi potrà invece continuare a utilizzare la pensione anticipata, che sino al 31 dicembre 2026 si può raggiungere con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (dal 2019, la decorrenza è stata però spostata in avanti di 3 mesi, con l’applicazione delle finestre). Ma procediamo per ordine e vediamo nel dettaglio, in merito alla pensione anticipata, come funziona la quota 100.

Come si calcola la quota 100

La quota è il risultato della somma dell’età pensionabile dell’interessato e degli anni di contributi posseduti: non si tratta di una novità assoluta, in quanto, prima che entrasse in vigore la legge Fornero, era possibile ottenere la pensione di anzianità (ora abolita e sostituita dalla pensione anticipata) con le quote.

Ad oggi sopravvivono alcune tipologie residuali di pensione di anzianità con le quote: si tratta delle pensioni degli addetti ai lavori usuranti, delle pensioni dei beneficiari delle salvaguardie e del cosiddetto salvacondotto.

Quando l’età o le annualità di contribuzione non corrispondono a una cifra esatta, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi:

  • ad esempio, se il lavoratore ha raggiunto 63 anni e 6 mesi di età, ai fini del calcolo della quota deve indicare 63,5;
  • se il lavoratore ha raggiunto 38 anni e 6 mesi di contributi, ai fini della quota deve indicare 38,5.

In base a quanto stabilito dal decreto pensioni, per uscire dal lavoro con la quota 100 è stabilita un’età minima e un requisito contributivo minimo.

Età e anni di contributi minimi per la quota 100

La pensione anticipata quota 100 può essere ottenuta con un’età minima di 62 anni ed una contribuzione minima pari a 38 anni. In buona sostanza, anche se si raggiunge la quota 100, non ci si può pensionare se l’età non risulta almeno pari a 62 anni ed i contributi non risultano almeno pari a 38 anni. Per chi ha 63 anni, dunque, la quota diventa 101, in quanto resta fermo il requisito contributivo dei 38 anni, per chi ne ha 64 la quota è 102, per chi ne ha 65 è 103, e così via…

Altre proposte invece fissavano l’età minima a 64 anni ed la contribuzione minima a 36 anni, ma sono state scartate.

Requisito contributivo quota 100

Il requisito di 38 anni di contributi per la quota 100:

  • non subisce gli adeguamenti alla speranza di vita;
  • deve comprendere almeno 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità (sono esclusi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione), se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione;
  • è verificato tenendo conto delle regole della gestione previdenziale che liquida il trattamento;
  • può essere raggiunto anche attraverso il cumulo gratuito dei versamenti accreditati presso le gestioni amministrate dall’Inps; per gli iscritti all’ex Enpals (gestione spettacolo e sport), è possibile cumulare i versamenti accreditati presso la gestione con i contributi accreditati presso l’Inps, secondo le disposizioni vigenti [3].

È possibile accedere alla pensione quota 100 anche avvalendosi dell’opzione contributiva [4]o della facoltà di computo dei versamenti nella gestione separata.

Pensione quota 100 con cumulo dei contributi

La pensione anticipata quota 100, in base a quanto emerso dal decreto pensioni, può essere raggiunta anche col cumulo dei contributi, cioè sommando gratuitamente la contribuzione accreditata in casse diverse, ad esclusione delle casse dei liberi professionisti.

I contributi potranno essere sommati sia ai fini del raggiungimento del requisito della quota, sia ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, cioè dei 38 anni di contributi.

La quota 100 con cumulo dei contributi favorisce l’uscita dal lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con versamenti in casse diverse. In caso contrario, non potrebbero fruire del pensionamento tutti i lavoratori che hanno versamenti in fondi differenti, a meno che non raggiungano, in almeno un fondo, la quota 100 ed un minimo di 38 anni di contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in altre gestioni.

Per saperne di più: Quota 100 con cumulo.

Pensione quota 100 3 anni prima: quota 94 o staffetta generazionale

Pensionarsi con quota 94, ossia con soli 59 anni di età e 35 anni di contributi: anche questa è una nuova possibilità prevista dal decreto pensioni.

Con la quota 94 si ottiene non una vera e propria pensione, ma un assegno di prepensionamento, molto simile agli attuali isopensione e assegno straordinario: in pratica, si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione, d’importo pari, o molto vicino, al futuro trattamento spettante.

Il nuovo assegno di prepensionamento, nello specifico, potrà essere richiesto dai lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni per raggiungere la pensione quota 100, se appartenenti a un’azienda che aderisce ad un ente bilaterale e che ha sottoscritto appositi accordi sindacali.

Il pensionamento anticipato sarà finanziato sia dall’azienda che dal fondodi solidarietà bilaterale a cui aderisce, anche con l’intervento dei fondi interprofessionali: alcuni di questi fondi, attualmente destinati alla formazione continua dei dipendenti, saranno, in tutto o in parte, destinati agli anticipi pensionistici finalizzati al ricambio generazionale. Ad ogni prepensionamento, difatti, dovrà seguire un’assunzione incentivata: il provvedimento della pensione quota 100 3 anni prima, per questo motivo, è stato ribattezzato “staffetta generazionale”.

Sarà possibile prepensionare i lavoratori senza assumerne di nuovi, comunque, per le aziende in crisi.

In definitiva, la quota 94, anche se consentirà un ulteriore anticipo rispetto alla quota 100, non impatterà sui conti pubblici, in quanto interamente finanziata dalle aziende e dai fondi interprofessionali.

Pensione quota 100 da aprile

Per la partenza della quota 100 si dovrà attendere il mese di aprile, in base a quanto emerge dal decreto pensioni, e non più da febbraio. La nuova misura previdenziale, come già specificato, consente di andare in pensione una volta raggiunta una quota (somma di età contribuzione) almeno pari a 100, con un’età minima di 62 anni, e purché si possiedano almeno 38 anni di contributi. Quota 100 quindi permette di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia, per la quale nel 2019 l’età pensionabile è aumentata a 67 anni (salvo blocco degli adeguamenti alla speranza di vita, che si applica agli addetti ai lavori gravosi). Secondo quanto previsto nel decreto, la pensione quota 100 da aprile è destinata, potenzialmente, a tutti i lavoratori, e non ci sono penalizzazioni sull’assegno.

Per la pensione quota 100 sono previste le finestre?

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile. Saranno reintrodotte le finestre, per l’uscita anticipata con quota 100, finalizzate ad evitare l’esodo di massa dei lavoratori. In particolare, saranno previste inizialmente delle finestre fisse, poi delle finestre mobili, per scaglionare i pensionamenti. In buona sostanza, chi si pensiona con la quota 100 non potrebbe ricevere il trattamento subito, ma dovrebbe attendere un arco di tempo, la finestra appunto, tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione.

Le finestre previste per gli statali saranno ogni sei mesi; si applicherà la finestra unica al personale della scuola.

Finestre per la pensione quota 100

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre sono mobili, e non finestre fisse.

Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno successivo all’apertura della finestra.

Se, invece, il trattamento è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Pensione quota 100: numero chiuso?

In base a quanto emerso dal decreto pensioni, non è previsto un numero chiuso per la quota 100, ma la misura durerà per 3 anni, sino al 31 dicembre 2021, ed è subordinata alle finestre di attesa. Qualcosa potrebbe cambiare, però, nella conversione in legge del decreto pensioni.

Quanto si perde con quota 100: campagna informativa Inps per scoraggiare i pensionamenti

Nel frattempo, il presidente dell’Inps Tito Boeri, per scoraggiare un’uscita dal lavoro di massa con la quota 100, ha preparato una campagna informativa destinata agli aspiranti pensionati, con le proiezioni di quanto si andrebbe a perdere anticipando la pensione. Ma quanto si perde anticipando la pensione con quota 100?

In base alle proiezioni dei nostri esperti, non esiste una risposta uguale per tutti, ma dipende:

  • da quanti sono gli anni di anticipo del pensionamento (Boeri confronta il pensionamento a 62 anni col pensionamento a 67 anni, quindi con ben 5 anni di differenza; c’è chi, però, potrebbe comunque pensionarsi prima dei 67 anni, con la pensione anticipata ordinaria Fornero: in questi casi lo scarto sarebbe minore del 21% circa ipotizzato da Boeri);
  • dall’ammontare delle ultime retribuzioni o redditi: Boeri ha ipotizzato una crescita costante, ma le retribuzioni, a fine carriera, potrebbero anche crollare, ad esempio per la richiesta di un part time; in queste ipotesi, chi resta al lavoro vede addirittura diminuire, e non aumentare, la quota retributiva di pensione;
  • per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo, una penalizzazione, nell’anticipo dell’uscita, sussiste sempre, in quanto chi prima esce versa meno contributi, ottiene minori rivalutazioni ed un coefficiente di trasformazione (la cifra che trasforma la somma dei contributi in assegno di pensione, che cresce all’aumentare dell’età) più basso; la penalizzazione, in termini di “mancato guadagno”, dipende dall’età al momento del pensionamento e dall’ammontare dei redditi, o stipendi.

Per saperne di più: Quanto si perde con la quota 100?

Quota 100 per la scuola

Le novità in materia di pensioni interessano anche il personale del comparto scuola: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la pensione anticipata ordinaria con i requisiti bloccati e la proroga dell’opzione donna, saranno però assoggettate alla finestra unica di uscita.

Per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, difatti, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, nel caso in cui la maturazione dei requisiti per il pensionamento sia prevista entro il 31 dicembre dell’anno.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola deve assicurare la continuità didattica, pertanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Considerando che la pensione con Quota 100, il blocco dei requisiti per la pensione anticipata e la proroga dell’opzione donna sono entrate in vigore in ritardo, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare, entro il 28 febbraio 2019, domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono altre buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per saperne di più: Quota 100 scuola.

Quota 100 per gli esuberi

Un’altra recente proposta, in merito alla quota 100, prevedeva invece l’accesso alla pensione senza limiti minimi di età e anzianità contributiva, ma riservato soltanto a determinate categorie di lavoratori: si trattava della cosiddetta quota 100 per gli esuberi. La misura sarebbe stata dedicata, prioritariamente, ai lavoratori in esubero, per la precisione ai dipendenti più anziani che rischiano il licenziamento per riduzione del personale, o che sono già stati licenziati.

In base a quanto disposto nel decreto pensioni, la quota 100 per gli esuberi è stata sostituita dalla quota 94, ossia dal prepensionamento con quota 100, o staffetta generazionale, e dalla proroga dell’Ape sociale 

Resteranno in piedi, comunque, l’assegno straordinario,  l’isopensione e l’Ape aziendale, l’anticipo pensionistico volontario pagato dalle aziende. Chi percepisce l’isopensione non potrà cambiare la misura con la quota 100.

Non ci saranno, ad ogni modo, penalità per i lavoratori: quanto eventualmente perso, in termini di assegno mensile, a causa dell’uscita dal lavoro prima della maturazione della pensione di vecchiaia dovrebbe essere recuperato grazie a versamenti aggiuntivi dell’azienda, che accrediterebbero, in questo modo, i contributi dovuti sino all’età pensionabile.

La pensione quota 100 è soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita?

La pensione anticipata quota 100 non sarà soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita, ma solo allo spostamento della decorrenza, attraverso l’applicazione delle finestre.

La pensione quota 100 conviene più dell’attuale pensione anticipata?

La pensione quota 100, nella generalità dei casi, dal punto di vista dei requisiti prescritti appare più conveniente della pensione anticipata, per la quale attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dipende, tuttavia, dall’età dell’interessato e dalla carriera personale: per i lavoratori precoci con una carriera continuativa, considerando lo sbarramento dei 62 anni di età, potrebbe risultare più conveniente la pensione anticipata ordinaria.

Con la pensione quota 100 ci sono penalità?

Per arginare il grande numero di lavoratori che potrebbero pensionarsi con la quota 100 e rendere sostenibile questa nuova possibilità, era stato ipotizzato sia il ricalcolo contributivo delle annualità di pensione dal 1996 in poi (in pratica, il calcolo misto anche per chi avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011), sia il ricalcolo contributivo integrale. Erano state ipotizzate anche penalizzazioni percentuali, per ogni anno mancante all’età pensionabile.

In base a quanto reso noto dal sottosegretario al Lavoro Durigon, e riportato nella nota di aggiornamento al Def, la quota 100 sarà calcolata come qualsiasi altro trattamento pensionistico, senza penalizzazioni e senza il ricalcolo misto  o il ricalcolo integralmente contributivo.

Il calcolo della pensione sarà dunque:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

Per saperne di più: Quota 100 senza penalità

Per capire meglio le differenze di calcolo della pensione: Come si calcola la pensione.

Quota 100: le stime ufficiali su quanto si perde

L’ultima stima proposta sulle eventuali perdite con quota 100 è al momento quella dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l’uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all’età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque “prendere di più” dall’Inps.

Secondo gli esperti, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo 0,22% di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all’8,65% per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Con la quota 100 si può lavorare?

La pensione quota 100, oltre ai limiti di età e contribuzione, comporterà anche il divieto di lavorare, ma solo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaiaIl divieto di lavorare, inoltre, non sarà assoluto, ma si potranno conseguire redditi da lavoro autonomo occasionale.

In pratica, si ripristinerà il divieto parziale di cumulo tra lavoro e pensione, soltanto sino al compimento dei 67 anni; ricordiamo che questo divieto è stato abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008.

Come appena esposto, il divieto di cumulo non sarà assoluto, come avviene oggi per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, ma relativo, come avviene per l’assegno ordinario d’invalidità e per alcune pensioni d’inabilità, con un limite di reddito derivante da attività lavorativa autonoma occasionale.

Nello specifico, non si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

Che cosa succede se si lavora con la pensione Quota 100?

Una volta liquidato l’assegno di pensione, questo non è cumulabile, in base a quanto disposto dal decreto, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

L’impossibilità di cumulare la pensione coi redditi di lavoro opera sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; il requisito è adeguato alla speranza di vita media).

Se si lavora mentre si percepisce la pensione con quota 100, e non è stata ancora compiuta l’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito.

La pensione è sospesa per parte dell’annualità se l’interessato compie, nell’anno, l’età per la pensione di vecchiaia.

Se il reddito prodotto è di lavoro autonomo occasionale, la pensione è sospesa soltanto se il reddito supera i 5mila euro annui.

In ogni caso, l’interessato deve comunicare immediatamente all’Inps:

  • lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5mila euro lordi annui;
  • lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5mila euro lordi annui.

In entrambi i casi, l’Inps provvede alla sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del reddito (per parte dell’anno, in caso di compimento dell’età pensionabile).

Le rate di pensione indebitamente corrisposte sono recuperate dall’Inps retroattivamente.

Quali sono le altre possibilità di anticipare la pensione?

Oltre alla quota 100, nel decreto pensioni sono stati attuati i seguenti interventi:

  • blocco requisiti della pensione anticipata;
  • la proroga dell’opzione donna, con la possibilità, per le lavoratrici, di pensionarsi a 58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi;
  • la proroga dell’Ape sociale;
  • il prepensionamento: Quota 100 con 3 anni di anticipo.

Riforma pensioni

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Pensione anticipata quota 100 e quota 41, proroga Ape e opzione donna, prepensionamento: quali sono i nuovi trattamenti che consentono di uscire prima dal lavoro.

L’aumento dell’età pensionabile e degli anni di contributi richiesti per la pensione ha determinato, negli ultimi anni, un notevole inasprimento dei requisiti per l’uscita dal lavoro. Dall’entrata in vigore del decreto Salva Italia in poi, difatti, si assiste a un continuo spostamento in avanti dei requisiti per il pensionamento, dovuto sia alle severe condizioni imposte dalla riforma Fornero, sia ai frequenti adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita media. È in questo contesto che si inseriscono i nuovi interventi in materia di previdenza: in base a quanto disposto dal cosiddetto decreto quota 100, è possibile ottenere la pensione anticipata quando la quota, cioè la somma di età e anni di contributi, risulta almeno pari a 100, oppure al raggiungimento di 41 o 42 anni di contributi complessivi. Inoltre, è stata prevista la proroga dell’Ape, sia volontario che sociale, dell’opzione donna, ed un nuovo intervento di prepensionamento. Considerata la portata degli interventi, si parla di una vera e propria controriforma Fornero.

Le novità, in materia di pensioni, sono quasi quotidiane: in questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono le ultime novità sulla riforma pensioni, in modo da poter tenere quotidianamente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di pensioni e previdenza.

Quota 100: le istruzioni dell’Inps

L’Inps, con una nuova circolare [2], ha illustrato le disposizioni principali relative alla pensione con quota 100,  la nuova tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni [1], che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, difatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.

I 38 anni di contributi, peraltro, possono essere raggiunti anche attraverso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall’Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell’importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.

L’uscita con Quota 100 è differita a causa dell’applicazione delle cosiddette finestre, dei periodi di attesa che cambiano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e della data di perfezionamento dei requisiti per la pensione.

Inoltre, la pensione Quota 100 è sospesa per chi produce redditi di lavoro dipendente e autonomo (esclusi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, sino a 5mila euro annui).

Per fare il punto della situazione: Quota 100, istruzioni Inps.

Decreto quota 100 in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione del decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni [1], cambia notevolmente il panorama delle possibilità per chi vuole uscire dal lavoro. Alla pensione anticipata ordinaria e per i lavoratori precoci, alle quali non si applicheranno, peraltro, gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026, si aggiunge una nuova possibilità di pensionarsi prima: si tratta della cosiddetta quota 100, che può essere ottenuta, sino al 2021, con un minimo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi.
Sono poi state accolte le istanze delle lavoratrici che vogliono anticipare la quiescenza, con la proroga dell’opzione donna: questo regime sperimentale di pensionamento offre la possibilità di percepire il trattamento con 58 anni di età e 35 di contributi, 59 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici autonome. In cambio, però, l’assegno di pensione è ricalcolato con il sistema contributivo. Prorogato anche l’Ape sociale, cioè l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dal 63 anni di età.
Ai lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni alla quota 100, poi, è data la possibilità di beneficiare di un prepensionamento, sostenuto dall’azienda e dai fondi di solidarietà bilaterali.
La nuova normativa ha inoltre reintrodotto le finestre, dei periodi di attesa che partono dalla maturazione dell’ultimo requisito utile alla pensione sino alla liquidazione del trattamento.

Riscatto agevolato degli anni di laurea

Per gli under 45, è possibile riscattare gli anni di laurea anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, cioè ai fini del diritto alla pensione, non della sua misura.

I periodi devono essere valutati con il sistema contributivo.

In quest’ipotesi, il costo del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari all’imponibile minimo vigente nella gestione Inps Commercianti (15.710 euro per il 2018), moltiplicato per l’aliquota
valida presso il fondo pensione lavoratori dipendenti.

Si deve far riferimento ai valori vigenti alla data di presentazione della domanda. In pratica, ipotizzando che l’imponibile 2019 sia pari a 15.710 euro (il minimale 2019 non è ancora stato reso noto dall’Inps), per calcolare il costo di un anno di riscatto si deve eseguire quest’operazione: 15710 x 33%, dunque per ogni anno riscattato si pagano 5.185 euro circa.

In base a quanto annunciato, la conversione in legge del decreto pensioni prevede l’ampliamento del riscatto agevolato, offrendo la possibilità di richiederlo ai lavoratori sino a 50 anni di età.

Quota 100 per la scuola

Le novità in materia di pensioni interessano anche il personale del comparto scuola: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la pensione anticipata ordinaria con i requisiti bloccati e la proroga dell’opzione donna, saranno però assoggettate alla finestra unica di uscita.

Per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, difatti, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, nel caso in cui la maturazione dei requisiti per il pensionamento sia prevista entro il 31 dicembre dell’anno.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola deve assicurare la continuità didattica, pertanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Considerando che la pensione con Quota 100, il blocco dei requisiti per la pensione anticipata e la proroga dell’opzione donna sono entrate in vigore in ritardo, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare, entro il 28 febbraio 2019, domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono altre buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per saperne di più: Quota 100 scuola.

Finestre per la quota 100

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non finestre fisse.

Sul punto, però, sarebbe opportuno un chiarimento.

Come funziona il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100?

In base alle disposizioni del pacchetto previdenza, per chi richiede la pensione quota 100 sarà previsto il parziale divieto di lavorare. Non sarà, però, un divieto di cumulo assoluto tra lavoro e pensione, ma un divieto di cumulo relativo.

Nel dettaglio, il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100 sarà operativo solo sino al compimento dell’età pensionabile, dal 2019 pari a 67 anni, ma parziale.

La disposizione sul cumulo dei redditi tra pensione quota 100 e lavoro non è, ad ogni modo chiarissima; in particolare:

  • secondo gli esperti, si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente sino a 5mila euro annui, più redditi di lavoro autonomo occasionale;
  • confrontando l’attuale disposizione con quella della precedente formulazione del decreto pensioni, sembrerebbe invece che non si possano percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

Reddito di cittadinanza: a breve le domande

Continua a prendere forma, nel pacchetto previdenza 2019, il sussidio più atteso dagli italiani, il reddito di cittadinanza. Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza dovrà essere predisposto dall’Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza, in via di approvazione.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente alle Poste, o presso uno sportello Caf. Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla dichiarazione Isee, anche online tramite sito web dell’Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all’Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l’Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d’accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l’esito della verifica.

Per sapere tutto sul nuovo sussidio, dalla A alla Z: Reddito di cittadinanza 2019.

Pensione anticipata: riscatto dei periodi scoperti con pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a una nuova possibilità di riscatto: si tratta di una misura appena introdotta nel cosiddetto “pacchetto previdenza”, il decreto in materia di riforma delle pensioni che sarà, con tutta probabilità, approvato entro metà gennaio 2019, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche.

In pratica, i lavoratori con periodi scoperti da versamenti potrebbero riscattare tutti i buchi contributivi a partire dal 1996. Nei riscatti saranno compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali.

Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi, in quanto non sono previsti interessi e sanzioni: per questo motivo la proposta è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. Inoltre, il costo del riscatto potrà essere detratto al 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100 e la pensione di cittadinanza.

Per saperne di più: Pensione anticipata con pace contributiva; chi potrà riscattare i periodi non contribuiti, con quali costi, quali periodi potranno essere coperti.

Rivalutazione pensioni in due tempi

I nuovi adeguamenti delle pensioni non saranno applicati da subito dall’Inps, a causa dell’approvazione tardiva della nuova normativa. Per il mese di gennaio 2019 saranno invece applicati i vecchi adeguamenti, cioè quelli che sarebbero rientrati in vigore dal 2019 in assenza della nuova legge.

Nel dettaglio:

  • le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura pari al 100% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo tra 3 e 5 volte il minimo si applicherà il 90% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo superiore a 5 volte il minimo si applicherà il 75% dell’inflazione.

Rivalutazione della pensione 2019

Dal 2019 tutte le pensioni e le prestazioni riconosciute dall’Inps, se inferiori a 3 volte il trattamento minimo, aumentano dell’1,1% grazie all’applicazione del meccanismo di perequazione. Ricordiamo che la rivalutazione, o perequazione della pensione, consiste nell’adeguamento dell’importo del trattamento all’inflazione. Con l’attuale normativa, l’adeguamento della pensione in misura pari al 100% dell’inflazione è applicato soltanto ai trattamenti d’importo sino a 3 volte il minimo, ossia sino a 1.522,26 euro mensili (valore 2018; per il 2019 il valore previsto è pari a 1539 euro).

Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Per saperne di più: Come cambiano gli importi delle pensioni dal 2019.

Aumento pensioni 2019

Nel dettaglio, le pensioni riconosciute dall’Inps, nel 2019, aumenteranno in questo modo, salvo interventi del Governo:

  • pensioni fino a 3 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,1%;
  • pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,067%;
  • pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,847%;
  • pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,572%;
  • pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,517%;
  • pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,495%;
  • pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,44%.

Taglio pensioni d’oro 2019

Le pensioni più elevate, d’importo superiore a 100mila euro annui (circa 5mila euro netti al mese), subiranno un taglio fisso in misura percentuale per 5 anni, con l’applicazione di un contributo di solidarietà.

Nello specifico, il taglio delle pensioni d’oro dovrebbe funzionare in questo modo:

  • pensione tra 100 e 130mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro;
  • pensione tra 130 e 200mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro;
  • pensione tra 200 e 350mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro;
  • pensione tra 350 e 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro;
  • pensione oltre i 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro, taglio del 40% dell’assegno per la parte eccedente i 500mila euro.

Le pensioni calcolate col sistema integralmente contributivo non saranno tagliate.

Quota 100, pensione anticipata e opzione donna per la scuola

Le novità in materia di pensioni, che saranno presto operative col pacchetto previdenza, interesseranno il personale del comparto scuola soltanto in parte: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la proroga dell’opzione donna, saranno attuate in due fasi per i dipendenti delle istituzioni scolastiche.

Se quanto previsto dalla nuova normativa sarà confermato, difatti, potrà pensionarsi da settembre 2019 soltanto chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 marzo 2019: questa data vale non solo per la nuova pensione anticipata con quota 100, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione di anzianità con opzione donna. Chi maturerà i requisiti dopo il 31 marzo 2019 dovrà invece attendere settembre 2020 per la pensione.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola è soggetto a delle regole speciali in materia di pensionamento, in quanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Oltre la metà di chi, appartenente al comparto scuola, sarebbe dovuto uscire nel 2019 con quota 100 e opzione donna, secondo le stime dei sindacati, rimarrà fuori a causa della previsione della finestra unica. Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono, però, anche delle buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per presentare le domande di cessazione dal servizio, in ogni caso, il tempo è poco: la data fissata per l’invio delle istanze online con la procedura web Polis è difatti il 12 dicembre 2018 per insegnanti e personale Ata, mentre i dirigenti scolastici hanno tempo sino al 28 febbraio 2019.

Per saperne di più: Quota 100 e opzione donna scuola.

Pacchetto previdenza: le novità

Pensionamenti con quota 100 solo per 3 anni, sino al 2022- 2023, poi pensione anticipata con 41 anni di contributi per tutti: è questa una delle principali novità del cosiddetto pacchetto previdenza, che sarà presentato a breve.

In buona sostanza, la possibilità di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma degli anni di contributi e dell’età, è almeno pari a 100 (con un’età minima di 62 anni ed un minimo di 38 anni di versamenti), sarà operativa soltanto per un triennio. Al termine dei 3 anni, al posto della quota 100 si potrà ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi.

Ad oggi, la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41, esiste già, ma è riservata a particolari categorie tutelate di lavoratori precoci: dal 2022-2023, invece, la quota 41 sarà per tutti, compresi i lavoratori non precoci, cioè che non possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

Ma le novità del pacchetto previdenza non finiscono qui: oltre alla quota 100 solo per 3 anni, è stata confermata la proroga dell’opzione donna, ma per un anno soltanto anziché 3, e la proroga dell’Ape sociale.

Blocco degli adeguamenti alla speranza di vita, inoltre, per la pensione anticipata ordinaria, che resterà ferma a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, ed a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Quota 100: limiti per risparmiare sulla manovra

Il Governo inizia a frenare sulla quota 100: questo nuovo intervento, che consente di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione, è almeno pari a 100, comporta difatti dei costi elevati. Per diminuire la spesa sono stati allora previsti, per l’accesso alla quota 100, limiti per risparmiare sulla riforma pensioni.

Innanzitutto, non basta il solo requisito della quota, per ottenere il trattamento di pensione, ma è necessario anche possedere una contribuzione minima pari a 38 anni ed aver compiuto almeno 62 anni. In merito ai contributi, potrebbe essere introdotto, poi, un nuovo limite, ossia un tetto massimo di contributi figurativi da utilizzare, pari a 2 o 3 anni.

È stato poi introdotto il divieto di cumulare il reddito di pensione con il reddito da lavoro: ad oggi, si parla di un cumulo limitato, che consentirebbe al pensionato un reddito di lavoro annuo non superiore a 5mila euro, per i primi 3 anni dal pensionamento. Per tagliare le spese si vorrebbe però introdurre un vero e proprio divieto di lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019.

Infine, l’accesso alla pensione è stato ritardato, attraverso l’introduzione delle cosiddette finestre di attesa: le prime uscite dovrebbero partire da aprile 2019. Nel dettaglio, sono previste 4 uscite fisse all’anno per i dipendenti del settore privato, due sole finestre per i dipendenti pubblici e una sola finestra per il comparto scuola. Per gli statali è poi previsto un preavviso, per uscire con quota 100, dai 6 ai 9 mesi.

Rivalutazione pensione 2019: come cambiano gli importi degli assegni

Nuovo aumento delle pensioni nel 2019, grazie alla perequazione, cioè al nuovo adeguamento delle pensioni all’inflazione (o meglio all’indice Istat Foi, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Grazie alle perequazioni, nel dettaglio, tutte le prestazioni riconosciute dall’Inps aumenteranno sino a un massimo dell’1,1%, in base all’importo dell’assegno.

A crescere saranno non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e anticipata), ma anche l’assegno e la pensione d’invalidità , l’assegno sociale e la pensione di reversibilità. Tra l’altro, le prestazioni che sono soggette a limiti di cumulo con gli altri redditi, come la reversibilità e la pensione d’invalidità, subiranno delle riduzioni più basse.

Per le pensioni più alte, poi, torna il vecchio meccanismo di rivalutazione del trattamento, più generoso rispetto a quello attualmente previsto, con un adeguamento al costo della vita che va dal 100% al 75% dell’inflazione, secondo l’importo dell’assegno, e non dal 100% al 45%. Sulle pensioni alte, però, pende anche la spada di Damocle del possibile intervento relativo al taglio delle pensioni d’oro, che potrebbe comportare l’applicazione di un contributo di solidarietà e l’applicazione di un differente meccanismo di rivalutazione del trattamento.

Per quanto riguarda le pensioni ancora da calcolare, invece, relativamente al calcolo contributivo le novità sono due, una positiva e una negativa: da una parte, la maggiore rivalutazione dei contributi accantonati, superiore all’1,3%. Dall’altra, il calo dei coefficienti di trasformazione, che trasformano i contributi accantonati in pensione.

Per saperne di più: Come cambiano gli importi delle pensioni nel 2019.

Quota 100: divieto di lavorare per 3 anni

Cresce la perdita legata alla ridotta possibilità di cumulare la pensione quota 100 col reddito derivante dall’attività lavorativa.

Secondo una recentissima proposta, il divieto di cumulo dovrebbe durare per 36 mesi e non più per 24 mesi.

Quota 100: le stime ufficiali su quanto perde chi esce prima

L’ultima stima proposta sulle eventuali perdite con quota 100 è al momento quella dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l’uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all’età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque “prendere di più” dall’Inps.

In parole semplici, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo 0,22% di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all’8,65% per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Pensione 2019: rivalutazione dei contributi

Cresce la rivalutazione dei contributi accantonati presso l’Inps: il ministero del Lavoro ha difatti comunicato ufficialmente il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tasso di capitalizzazione corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.

Il tasso ufficiale indicato dall’Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 1,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell’1,3478%.

I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all’1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Per sapere, nel dettaglio, come funziona il calcolo contributivo, come rivalutare i contributi anno per anno, quali sono i coefficienti di trasformazione legati all’età: Pensione rivalutazione 2019.

Novità riforma pensioni: pensione anticipata con finestre

In base a quanto previsto nel “pacchetto previdenza”, la pensione anticipata ordinaria non subirà un aumento dei requisiti, che restano fermi a:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

La decorrenza, però, sarà spostata in avanti di 3 mesi con l’applicazione delle finestre.

Novità legge di Bilancio 2019: pace contributiva

In arrivo la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare i periodi scoperti da versamenti previdenziali dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 20 anni di contributi.

Per approfondire: Pace contributiva.

Novità legge di Bilancio 2019: pensioni d’oro

Per le pensioni più alte ritorna il contributo di solidarietà. Il prelievo durerà 5 anni e sarà modulato in 5 aliquote progressive.

La pensione, con l’applicazione del contributo di solidarietà, subirà un taglio fisso in misura percentuale per 5 anni.

Nello specifico, dovrebbero essere previste le seguenti riduzioni della pensione:

  • pensione tra 90 e 130mila euro: taglio dell’assegno pari all’8-10%;
  • pensione tra 130 e 200mila euro: taglio dell’assegno pari al 12-14%;
  • pensione tra 200 e 350mila euro: taglio dell’assegno pari al 14-16%;
  • pensione tra 350 e 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 16-18%
  • pensione oltre i 500mila euro: taglio del 20% dell’assegno.

Novità legge di Bilancio 2019: quota 100

Ecco le ultime novità emerse, in merito alla quota 100, dai provvedimenti nel “pacchetto previdenza”:

  • sarà possibile lavorare anche dopo la liquidazione della pensione, ma per 24 mesi non potranno essere conseguiti redditi di lavoro superiori a 5mila euro annui;
  • sarà possibile ottenere la quota 100 col cumulo dei contributi, ma senza contare i versamenti effettuati nelle casse professionali;
  • sono previste 4 finestre di uscita (una ogni 3 mesi) per i lavoratori del settore privato, due finestre l’anno per i dipendenti pubblici e una finestra annuale per il personale della scuola;
  • nessuna penalità per il calcolo della pensione, eventuali perdite sono eventualmente collegate al minor versamento dei contributi e alle minori rivalutazioni; per capire meglio: Quota 100, quanto si perde?
  • niente quota 100 per chi è già beneficiario dell’isopensione.

Taglio pensioni d’oro con contributo di solidarietà e riduzione perequazione

In base alla più recente proposta di taglio delle pensioni d’oro, sarebbero penalizzate tutte le pensioni nette superiori a 4500 euro mensili,  a prescindere dall’età del pensionamento, attraverso l’applicazione di un contributo di solidarietà sino al 20%.

Inoltre, per le pensioni superiori a 9 volte il trattamento minimo (cioè superiori a 4.566,78 euro mensili) dovrebbe essere abbattuto l’adeguamento al costo della vita dal 25% al 50%.

Per approfondire: Taglio pensioni d’oro 2019.

Pensione quota 100: numero chiuso?

Dopo che l’Unione Europea ha chiesto di modificare la manovra, è molto probabile che ci sarà un ridimensionamento delle risorse destinate alla quota 100. Tra le varie ipotesi allo studio, potrebbe essere prevista una quota 100 non solo con 4 finestre fisse annuali, in modo da dilazionare le uscite dal lavoro, ma anche con una sorta di numero chiuso.

In pratica, le domande di pensione potrebbero essere accolte nei limiti della capienza delle risorse stanziate, pari, in base a quanto reso noto sinora, a 6,7 miliardi di euro nel 2019 ed a 7 miliardi nel 2020. Nel caso in cui fondi avanzino, le risorse residue potrebbero essere convogliate nell’anno successivo, e così via, con il passaggio a regime della quota 100.

Ad ogni modo, il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, ha ribadito che, nonostante le indicazioni dell’agenzia Moody’s, che ha classificato la quota 100 come una misura temporanea, il pensionamento con quota 100 è una misura strutturale e permanente, che non scadrà dopo un anno.

La pensione quota 100 sarà dunque accessibile a tutti o no? Il tetto massimo di spesa non dovrebbe determinare un numero chiuso vero e proprio, ma solo uno slittamento delle domande di pensione non accolte alla finestra, o all’anno successivo.

Quanto si perde con quota 100: campagna informativa Inps per scoraggiare i pensionamenti

Nel frattempo, il presidente dell’Inps Tito Boeri, per scoraggiare un’uscita dal lavoro di massa con la quota 100, sta preparando una campagna informativa destinata agli aspiranti pensionati, con le proiezioni di quanto si andrebbe a perdere anticipando la pensione. Ma quanto si perde anticipando la pensione con quota 100?

In base alle proiezioni dei nostri esperti, non esiste una risposta uguale per tutti, ma dipende:

  • da quanti sono gli anni di anticipo del pensionamento (Boeri confronta il pensionamento a 62 anni col pensionamento a 67 anni, quindi con ben 5 anni di differenza; c’è chi, però, potrebbe comunque pensionarsi prima dei 67 anni, con la pensione anticipata ordinaria Fornero: in questi casi lo scarto sarebbe minore del 21% circa ipotizzato da Boeri);
  • dall’ammontare delle ultime retribuzioni o redditi: Boeri ha ipotizzato una crescita costante, ma le retribuzioni, a fine carriera, potrebbero anche crollare, ad esempio per la richiesta di un part time; in queste ipotesi, chi resta al lavoro vede addirittura diminuire, e non aumentare, la quota retributiva di pensione;
  • per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo, una penalizzazione, nell’anticipo dell’uscita, sussiste sempre, in quanto chi prima esce versa meno contributi, ottiene minori rivalutazioni ed un coefficiente di trasformazione (la cifra che trasforma la somma dei contributi in assegno di pensione, che cresce all’aumentare dell’età) più basso; la penalizzazione, in termini di “mancato guadagno”, dipende dall’età al momento del pensionamento e dall’ammontare dei redditi, o stipendi.

Per saperne di più: Quanto si perde con la quota 100?

Pensione quota 100: solo per il 2019?

Quota 100 sarà solo per chi riuscirà ad “acchiappare” una delle finestre fisse di uscita previste nel 2019, a partire da febbraio: è quanto emerge dalle considerazioni dell’agenzia di rating Moody’s, in occasione del declassamento dell’Italia. In particolare, riferisce l’agenzia «L’opzione per il pensionamento anticipato è apparentemente una misura one-off, disponibile solo il prossimo anno». Come mai la quota 100 dovrebbe essere valida soltanto nel 2019?

A detta dell’agenzia, il motivo della breve durata della misura è da ricercarsi nei costi elevati che il pensionamento quota 100 comporta, costi destinati a crescere negli anni: inizialmente, difatti, l’impatto della quota 100 sarà ridotto grazie alle finestre, in quanto i pensionati non percepiranno gli assegni dall’Inps per l’annualità intera. La spesa diverrà piena, col diritto alle 13 mensilità di pensione per tutti coloro che usciranno con quota 100 nel 2019, soltanto dal 2020. Considerando, poi, i nuovi pensionamenti del 2020 e degli anni successivi, difficilmente, a detta di Moody’s, il sistema pensionistico italiano reggerà, in modo permanente, l’aumento di spesa che quota 100 dovrebbe comportare: l’impatto dei nuovi costi potrebbe essere sostenibile, invece, nel caso in cui la quota 100 possa essere ottenuta soltanto nel 2019.

Certamente, l’agenzia Moody’s non ha alcun potere legislativo; bisogna anche ricordare che le parti politiche hanno presentato la quota 100 come una misura strutturale, e non destinata a durare soltanto un anno.

Tuttavia, quanto affermato da Moody’s deve essere collegato alla recente risposta del Governo a Bruxelles in merito alla manovra: il Governo, infatti, si è impegnato ad adottare tutte le necessarie misure per non sforare ulteriormente i livelli di deficit del programma.

Quale destino, dunque, per la pensione quota 100: sarà solo per il 2019? Chi è incerto sulla convenienza del pensionamento potrà attendere il 2020 e gli anni successivi? Oppure è meglio cogliere la palla al balzo e “lanciarsi” nella prima finestra disponibile?

Pensionarsi non è uno scherzo, ma è una scelta definitiva: anche se la quota 100 non prevede tagli della pensione, bisogna considerare che chi esce dal lavoro prima perde sempre qualcosa, soprattutto nella quota contributiva della pensione, con riguardo ai contributi non versati ed al coefficiente di trasformazione, la cifra che trasforma i contributi in pensione e che cresce con l’età. Ci si può fare un’idea di quanto si perde leggendo il nostro approfondimento: Quanto si perde con la quota 100?

Bisogna però considerare anche il proprio stato di salute, i problemi familiari, la precarietà del lavoro…Per molti, vale sicuramente il detto: “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. Anche perché la gallina, domani, potrebbe non arrivare comunque.

Legge 104: assegno di cura, pensione anticipata, aiuti ai caregiver

Riprendono i lavori, dopo un lungo periodo di stallo, sul Testo unico per il Caregiver familiare: si tratta della normativa che ha il compito di riconoscere la figura del caregiver, ossia della persona che, gratuitamente, assiste un anziano, un disabile o un non autosufficiente; oltre alla definizione del caregiver, con la nuova normativa si dovranno stabilire e organizzare tutti i benefici a favore di chi svolge attività di assistenza familiare.

In particolare, i cinque disegni di legge che dovranno confluire nel Testo unico per il Caregiver familiare [1] prevedono incentivi economici, fiscali, previdenziali e contributi per chi assiste un familiare disabile o non autosufficiente. Dal rimborso delle spese sostenute per l’assistenza, sino a un massimo di 12mila euro all’anno, all’anticipo pensionistico con 30 anni di contributi, ai contributi figurativi per la pensione, sino all’assegno di cura, sono davvero numerose le misure che potrebbero essere attuate a breve.

I disegni di legge alla base del Testo Unico per il caregiver familiare saranno esaminati dalla Commissione Lavoro del Senato: la nuova normativa dovrebbe diventare una sorta di testo unico sull’assistenza, e conterrà, oltre alle agevolazioni illustrate, ed alla definizione della figura di chi presta attività di assistenza gratuita, anche importanti misure per la valorizzazione professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver.

Per sapere quali sono le agevolazioni e gli aiuti previsti: Legge 104, le nuove agevolazioni del Testo Unico per i caregiver.

Pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza anche a chi ha la seconda casa

Dopo un primo momento, in cui si era diffusa la notizia che il reddito e la pensione di cittadinanza non spettassero ai proprietari di casa, l’allarme è rientrato: anzi, in base a quanto reso noto nelle recenti indicazioni operative del ministero del Lavoro, il reddito di cittadinanza spetterà anche a chi è proprietario di un secondo immobile (seconda casa, box auto, terreno…), sino, però, al valore massimo di 30mila euro.

Chi è proprietario della prima casa si vedrà, poi, scontata dal reddito di cittadinanza (in base alle più recenti indicazioni, anche dalla pensione di cittadinanza) la quota equivalente a un affitto imputato, che dovrebbe corrispondere a circa 400 euro mensili. Questo perché, come recentemente spiegato dal vicepremier Di Maio, chi non paga l’affitto non ha necessità della quota del reddito di cittadinanza che corrisponde al canone di locazione mensile, pertanto il sussidio deve essere decurtato in modo corrispondente.

In ogni caso, per il diritto al reddito e alla pensione di cittadinanza non si avrà riguardo solo agli immobili posseduti, ma ai redditi prodotti ed al patrimonio del nucleo familiare nel suo complesso: si dovrà dunque far riferimento all’indicatore Isee, e saranno considerati, ai fini della valutazione della situazione economica della famiglia, conti corrente, depositi, libretti e carte prepagate.

Pensione quota 100 da febbraio

Non si dovrà attendere il mese di aprile, ma la quota 100 partirà da febbraio 2019: è quanto stabilito durante il vertice sulla manovra tenutosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi. La nuova misura previdenziale, come già specificato nella nota di aggiornamento al Def, consente di andare in pensione una volta raggiunta una quota (somma di età contribuzione) almeno pari a 100, con un’età minima di 62 anni, e purché si possiedano almeno 38 anni di contributi. Quota 100 quindi permetterà di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia, per la quale nel 2019 l’età pensionabile sarà aumentata a 67 anni (salvo blocco degli adeguamenti alla speranza di vita). Secondo quanto previsto dall’accordo raggiunto dopo il vertice, la pensione quota 100 da febbraio sarà destinata, potenzialmente, a tutti i lavoratori, e non ci saranno penalizzazioni sull’assegno. Per approfondire: Quota 100 da febbraio.

Pensione quota 100 con finestre fisse

La pensione quota 100, in base alle ultime proposte, potrebbe essere corrisposta con le finestre, per evitare l’esodo di massa dei lavoratori. In particolare, sarebbero previste delle date fisse di uscita ogni 3 mesi: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, per scaglionare i pensionamenti. In buona sostanza, chi si pensiona con la quota 100 non potrà ricevere il trattamento subito, ma dovrà attendere un arco di tempo, la finestra appunto, tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione. Nel nostro approfondimento facciamo il punto della situazione sulla pensione quota 100  con finestre: come funziona questo nuovo pensionamento anticipato, che cosa sono le finestre, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbero funzionare le nuove finestre per la quota 100. Per approfondire: Quota 100 con finestre fisse.

Pensione quota 100: tornano le finestre

In passato si discuteva molto spesso riguardo alle cosiddette finestre per le pensioni: negli ultimi anni, l’argomento ha suscitato scarso interesse perché quasi tutte le finestre sono state abolite dalla legge Fornero. Le finestre, però, potrebbero essere reintrodotte con la quota 100, per evitare l’uscita contemporanea dal lavoro di un enorme numero di persone. Ma che cosa cosa sono queste finestre? Non si tratta, ovviamente, di finestre in senso fisico: la finestra per la pensione, difatti, è un termine di attesa necessario per ricevere il trattamento dall’ente previdenziale. In parole semplici, la finestra è il periodo che trascorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno. Se dall’anno prossimo, con la legge di bilancio 2019, diventerà operativa la pensione quota 100, è probabile che le finestre di attesa siano reintrodotte: in caso contrario, ed in assenza di un tempestivo piano di assunzioni, l’esodo di massa di oltre 400mila lavoratori potrebbe creare dei problemi, soprattutto riguardo ai servizi pubblici essenziali. Ma facciamo il punto della situazione su questi periodi di attesa per il pensionamento: che cos’è la finestra, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbe funzionare la finestra pensione quota 100. Per approfondire: pensione quota 100, finestra.

Pensione quota 100 con cumulo dei contributi

La pensione anticipata quota 100, che consentirà l’uscita dal lavoro nel caso in cui la quota, cioè la somma di età e contribuzione, sia almeno pari a 100, sembrerebbe avere parecchie limitazioni. In base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def  (Documento di economia e finanza), innanzitutto, non sarà sufficiente raggiungere la quota 100, per ottenere la pensione, ma sarà necessario anche aver maturato 38 anni di contributi ed aver compiuto 62 anni. Nulla di certo si sa sull’applicazione di eventuali penalizzazioni sul trattamento di pensione, che nella nota di aggiornamento al Def non sono menzionate. Non si sa, poi, se la quota 100 sarà raggiungibile o meno attraverso il cumulo dei contributi, cioè sommando la contribuzione presente in gestioni previdenziali differenti. La quota 100 con cumulo dei contributi favorirebbe l’uscita dal lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con versamenti in casse diverse. Nel caso in cui non sia possibile cumulare i contributi per la quota 100, tutti i lavoratori che hanno versamenti in fondi differenti non potrebbero fruire di questo pensionamento agevolato, a meno che non raggiungano, in almeno un fondo, la quota 100 ed un minimo di 38 anni di contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in altre gestioni. Per saperne di più: Quota 100 con cumulo.

Con la pensione quota 100 si può lavorare?

La nuova pensione quota 100, rispetto al quadro attuale, potrebbe cambiare ancora, con la previsione di condizioni più severe per ottenerla: in particolare, oltre ai limiti di età e contribuzione, la quota 100 dovrebbe comportare anche il divieto di lavorare. In pratica, si vorrebbe ripristinare il divieto di cumulo tra lavoro e pensione, divieto abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008. Non è ancora chiaro, però, se il divieto di cumulo sarà assoluto, come avviene oggi per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, oppure relativo, come avviene per l’assegno ordinario d’invalidità e per alcune pensioni d’inabilità. Non si sa, cioè, se i pensionati che lavoreranno si vedranno soltanto ridurre la pensione, oppure se se la vedranno revocare. Il divieto dovrebbe durare, comunque, sino al compimento dell’età pensionabile, cioè dell’età per la pensione di vecchiaia.. Si discute anche riguardo all’introduzione di penalizzazioni percentuali sulla pensione per chi non ha raggiunto l’età pensionabile. Per approfondire: Pensione quota 100: si può lavorare?

Reddito di cittadinanza: quanto dura?

Il reddito di cittadinanza non sarà una misura a tempo indeterminato, ma avrà una durata limitata, come annunciato nei giorni scorsi dal Vicepremier Di Maio, per spronare i disoccupati alla ricerca attiva di un impiego; inoltre, anche prima della scadenza della misura, saranno disposte verifiche periodiche. Non ci sarà tempo per poltrire sul divano: il disoccupato sarà impegnato in lavori di pubblica utilità ed in percorsi di formazione e riqualificazione. Il sussidio, poi, non consisterà in un assegno per i furbetti che hanno intenzione di fare spese pazze, ma in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di carcere.

Le stesse condizioni, eccezion fatta per la punibilità delle false dichiarazioni ovviamente, non dovrebbero riguardare la pensione di cittadinanza, ossia l’integrazione della pensione sino a 780 euro mensili, che sostituirà l’attuale trattamento minimo e le maggiorazioni, estendendosi però a tutte le pensioni. Non dovrebbe dunque essere prevista una durata massima per la pensione di cittadinanza, né l’erogazione su social card, anche se su quest’ultimo punto al momento nulla è stato chiarito.

Le due misure, in ogni caso, partiranno a breve: la pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2019, e il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2019, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.  Per approfondire: Reddito di cittadinanza, quanto dura?

Reddito di cittadinanza: social card e stop ai furbetti

Il reddito di cittadinanza non sarà un assegno da 780 euro al mese per i furbetti che hanno intenzione di poltrire sul divano, ma consisterà in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di galera. Inoltre, non ci sarà tempo per stare in casa a poltrire: le attività da svolgere per il proprio comune e le attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva del lavoro non ne daranno il tempo. Sono queste le novità annunciate dal vicepremier Di Maio in merito alla nuova misura, che, come confermato nella nota di aggiornamento al Def, diventerà operativa dal 2019.

Peraltro, nel 2019 il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto in due fasi: inizialmente sotto forma di pensione minima di cittadinanza, cioè d’integrazione sino a 780 euro mensili di tutte le pensioni sotto la soglia di povertà. Completata la riforma dei centri per l’impiego, quindi dopo i primi tre mesi del 2019, verrà poi riconosciuto il reddito di cittadinanza a tutti coloro che si trovano sotto la soglia di povertà.  Ai cittadini in età lavorativa, in cambio del sussidio mensile di 780 euro, si richiederà però la ricerca assidua di un’occupazione, la frequenza di corsi di formazione e di 8 ore di lavoro a favore del proprio Comune di residenza, impegno che non sarà richiesto ai pensionati.

Per quanto riguarda la pensione minima di cittadinanza, l’intervento è stato esposto come un aumento dell’integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni: ancora non si sa se anche l’integrazione mensile delle pensioni avverrà su carta acquisti, e non con un aumento dell’assegno da parte dell’Inps. L’erogazione degli importi su social card sarebbe indispensabile, secondo il Vicepremier, per evitare spese immorali servendosi del reddito di cittadinanza; in ogni caso, la riforma dei centri per l’impiego, in base a quanto affermato dallo stesso Di Maio, dovrebbe trasformare il reddito di cittadinanza in una misura straordinaria, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed assicurando realmente il collocamento dei disoccupati.  Per saperne di più: Reddito di cittadinanza: novità.

Quota 100: niente penalità e limiti

La pensione anticipata quota 100 sarà per tutti, senza limiti di età e contribuzione, senza paletti di alcun genere: lo ha recentemente affermato il ministro Salvini, al termine del vertice sul Def. “Partiremo dall’inizio dell’anno con la piena riforma della legge Fornero. Senza penalizzazioni, senza paletti, senza limiti, senza tetto al reddito”. Quota 100 per tutti, insomma, ma resta fermo il rispetto dell’età minima di 62 anni e della contribuzione minima di 38 anni: in particolare, come confermato nella nota di aggiornamento al Def e spiegato dal ministro Salvini “la quota diventa 101 per chi ha compiuto 63 anni, 102 per chi ne ha compiuto 64, 103 per chi ne ha compiuti 65 e così via…”. Per quanto riguarda l’ammontare del trattamento, non ci saranno penalità o ricalcoli, come recentemente chiarito dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell’assegno anche se l’uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: sono dunque cadute tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione.  Nulla di certo, al momento, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ma si ritiene che anche questo intervento sarà attuato a breve, mentre è stata recentemente confermata la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno. Per fare il punto della situazione: Pensione quota 100 senza penalità e limiti.

Quota 100 senza penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno dall’Inps senza penalità o ricalcoli del trattamento, per favorire le possibilità di uscita e il ricambio generazionale: lo ha recentemente reso noto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell’assegno anche se l’uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: cadono dunque tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 38 anni di contributi, mentre sono state scartate le altre combinazioni: niente uscita con quota 100 a 64 anni di età con 36 anni di contributi, o a 63 anni di età con 37 anni di contributi, né a 65 anni di età con 35 anni di contribuzione. Senza aver compiuto 62 anni ed aver maturato almeno 38 anni di contributi, l’uscita con la quota 100 è preclusa. Sono queste le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto “cantiere pensioni”: le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ed è stata recentemente confermata la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno; nulla di certo, invece, sulla proroga dell’Ape sociale e  delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, ad ogni modo, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019.

Per saperne di più: Quota 100 senza penalità

Quota 100 e pensione di cittadinanza dal 2019

Il Governo ha deciso di fissare il rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,4%: saranno dunque disponibili le risorse necessarie per la cosiddetta riforma delle pensioni. In particolare, è sicuro che sarà realizzata la nuova pensione quota 100, anche se non si conoscono con certezza gli eventuali limiti: in base a quanto reso noto sinora, ci si potrà pensionare con quota 100 se si possiedono almeno 38 anni di contributi e sono stati compiuti 62 anni di età. Forse si eviterà il ricalcolo contributivo del trattamento: potrebbe essere applicato il ricalcolo misto, per coloro che avrebbero diritto al sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, oppure potrebbe essere applicata una penalizzazione percentuale, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo nell’uscita dal lavoro rispetto all’età pensionabile (67 anni, dal 2019).

Nulla di certo, poi, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, cioè sulla possibilità di raggiungere la pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi: forse l’intervento sarà rinviato al 2020.

Via libera, invece, alla pensione minima di cittadinanza: grazie al reddito di cittadinanza, difatti, tutte le pensioni basse saranno integrate sino alla cifra di 780 euro mensili.

Pensione quota 100 con penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno “pieno” dall’Inps soltanto per chi avrà compiuto l’età pensionabile, ossia l’età utile al trattamento di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019. Per gli altri è prevista una penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 36 anni di contributi. Gli unici a salvarsi da questi limiti saranno soltanto gli esuberi, per i quali è previsto un prepensionamento con quota 100, che consentirà di anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni e sarà sostenuto dalle aziende e dai fondi di solidarietà. Queste sono le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto “cantiere pensioni”: le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi; era stata anche promessa la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno, assieme alla proroga delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, però, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019. Per saperne di più: Quota 100 con penalità.

Pensione quota 100 con 37 anni di contributi

Dalla pensione quota 100 selettiva alla quota 100 per gli esuberi, dalla quota 100 con 64 anni di età e 36 anni di contributi alla quota 100 col solo paletto anagrafico dei 62 anni, le proposte in merito al nuovo pensionamento anticipato si susseguono a ritmo frenetico. La pensione ottenuta con la quota 100, ossia quando la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100, consentirebbe difatti l’uscita di un ingente numero di lavoratori, quindi risulterebbe difficilmente sostenibile per le casse pubbliche: ecco perché, a fronte degli annunci delle parti politiche, arrivano regolarmente delle controproposte che ridimensionano le promesse in materia di pensioni. Ad oggi, la nuova ipotesi allo studio riguardo al pensionamento anticipato prevede la pensione quota 100 con 37 anni di contributi, ed è affiancata da un’ulteriore proposta che prevede la quota 100 senza limiti di età e contribuzione, ma solo per gli esuberi. In pratica, la generalità dei lavoratori potrebbe accedere alla quota 100 purché si rispetti l’età minima di 62 anni di età e il requisito contributivo minimo di 37 anni (ma la Lega preme perché si abbassino a 36), mentre i lavoratori in esubero potrebbero accedere alla quota 100 senza “paletti”, grazie al sostegno di appositi fondi. Per approfondire: Quota 100 con 37 anni di contributi

Pensione anticipata con la pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a un riscatto con costi ridotti: si tratta di una nuova proposta della Lega, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche. In base a quanto reso noto sinora, i lavoratori potrebbero riscattare tutti i periodi senza contributi a partire dal 1996. Nei riscatti dovrebbero essere compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi: per questo motivo la proposta della Lega è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento, poi, assieme all’utilizzo dei nuovi fondi esuberi, dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100.

Per approfondire e capire come funziona il riscatto dei contributi: pensione anticipata con pace contributiva.

Taglio delle pensioni sopra i 4500 euro

Chi si è pensionato da giovane, o comunque con un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, rischia la riduzione della pensione, se il trattamento supera un determinato ammontare. In particolare, potrebbe essere interessato dal nuovo taglio delle pensioni d’oro, o meglio delle pensioni alte, chi percepisce un trattamento che supera i 4500 euro netti al mese: è quanto previsto dal recente disegno di legge sul taglio degli assegni d’oro, che prevede la riduzione dei trattamenti attraverso l’applicazione di appositi coefficienti di penalizzazione. Il taglio delle pensioni alte può superare, a seconda dei casi, il 23% del trattamento: la penalizzazione non è determinata dal ricalcolo contributivo della pensione, ma dal rapporto tra il coefficiente corrispondente all’età per la pensione di vecchiaia e quello corrispondente all’età del pensionamento. Saranno dunque tagliate le pensioni anticipate, o di anzianità, più alte; nessun taglio, invece, per le pensioni di reversibilità e invalidità, né per le vittime del terrorismo o del dovere. La penalizzazione, che riguarderà un’ampia, ma non enorme, platea di pensionati, comporterà un risparmio che servirà, in base a quanto annunciato, ad aumentare le pensioni minime, quindi a finanziare la pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese. Inoltre, il disegno di legge abolirà i privilegi pensionistici dei sindacalisti.

Per sapere chi subirà il taglio della pensione, e di quanto sarà ridotto il trattamento: Taglio delle pensioni d’oro.

Pensione quota 100 per gli esuberi

La pensione quota 100 non si tocca, come più volte ribadito dal ministro Salvini, che mira a smantellare completamente la legge Fornero. Secondo le valutazioni del ministero dell’Economia, però, si potrebbe attuare, almeno in un primo momento, un intervento più leggero, che comporterebbe una spesa massima di 1,5 miliardi di euro: la pensione quota 100 per gli esuberi. In pratica, inizialmente la quota 100 potrebbe essere dedicata solo ad alcune categorie di lavoratori, che potrebbero anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 5 anni, grazie al sostegno delle aziende e ad appositi incentivi statali. Quest’ipotesi è stata al centro di un incontro tecnico al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’esperto di pensioni Alberto Brambilla e il tecnico del lavoro Gianpiero Falasca.

Per saperne di più: Pensione quota 100 per gli esuberi

Prepensionamento per gli esuberi

Come sostenere i costi della pensione quota 100? L’Ape sociale sarà prorogata o no? A queste due domande potrebbe fornire una risposta la nuova proposta della Lega, che prevede l’istituzione di un prepensionamento per tutti gli esuberi, prepensionamento che potrebbe essere esteso anche ai beneficiari dell’Ape sociale, e che sosterrebbe, in parte, il peso delle nuove pensioni quota 100. In pratica, dovrebbero essere istituiti tre fondi esuberi, Industria, Commercio e Artigianato, che finanzierebbero i prepensionamenti dei lavoratori dipendenti appartenenti ai tre settori, e che potrebbero finanziare anche gli assegni dei destinatari dell’Ape sociale. I prepensionamenti dovrebbero dar luogo a prestazioni simili all’isopensione ed all’assegno straordinario previsto ad oggi per i lavoratori in esubero. A sostenere i fondi dovrebbero essere le risorse derivanti dai contributi versati con finalità varie (formazione, enti bilaterali, etc.) non utilizzati. Per approfondire: pensione anticipata per gli esuberi.

Pensione di cittadinanza dal 2019

Sul reddito di cittadinanza non si torna indietro, ma l’intervento sarà attuato in due fasi: dal 2019, tutte le pensioni basse si trasformeranno in pensione di cittadinanza ed aumenteranno a 780 euro al mese; successivamente, tutti i cittadini senza redditi, o con redditi sotto la soglia di povertà, avranno diritto al reddito di cittadinanza da 780 euro al mese. L’attuazione in due fasi non è dovuta all’assenza di risorse, come chiarito dalla viceministro all’Economia Laura Castelli, ma alla necessaria riforma dei centri per l’impiego, che richiederà circa 4 mesi di tempo. Senza la riforma dei centri per l’impiego, riconoscere il reddito di cittadinanza non sarebbe possibile, in quanto il sussidio è subordinato all’adesione, da parte dei beneficiari, a misure di politica attiva del lavoro. I disoccupati, in pratica, dovranno impegnarsi, supportati dai centri per l’impiego riformati, nella ricerca attiva di lavoro, nella frequenza di corsi di formazione e dovranno lavorare per 8 ore alla settimana a favore del Comune di residenza.

Quest’impegno non è invece richiesto per la pensione di cittadinanza, in quanto la misura interessa i soli pensionati, non più in età lavorativa. La pensione di cittadinanza dovrebbe sostituire sia l’integrazione al trattamento minimo, che ad oggi ammonta a 507,42 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che ad oggi la pensione minima, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a 643,86 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non sarebbe enorme. La misura, in ogni caso, dovrebbe essere applicata sia alle prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale. Per approfondire: pensione di cittadinanza 2019.

Pensione quota 41 e 6 mesi

Mentre si riflette sull’introduzione della pensione quota 100, con o senza limiti legati all’età e alla contribuzione, riservata ad alcune categorie o meno, ricalcolata col sistema misto o contributivo, spunta una nuova ipotesi: la pensione quota 41 e 6 mesi.

In questo caso, il termine quota è utilizzato in modo improprio, in quanto la pensione quota 41,6 si potrebbe ottenere senza alcun limite di età, solo con 41 anni e 6 mesi di contribuzione.

Attualmente esiste già una pensione molto simile alla quota 41 e 6 mesi, ma è riservata a particolari categorie di lavoratori precoci (cioè a coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età): disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, caregiver e addetti ai lavori gravosi e usuranti. Per la precisione, ad oggi la pensione anticipata dei lavoratori precoci si può ottenere con 41 anni di contributi, ma dal 2019 ne saranno richiesti 41 anni e 5 mesi.

Sarà possibile estendere questa pensione agevolata a tutti? La fattibilità dell’intervento sarà valutata a breve.

Pensione quota 100 a 62 anni, quota 100 perfetta entro tre anni

La pensione con la quota 100, che dovrebbe diventare operativa dal 2019, con la nuova legge di bilancio, non sarà più selettiva, cioè riservata a specifiche categorie di lavoratori, ma sarà aperta a tutti: sarà previsto, però, un limite di età all’accesso, pari a 62 anni. È quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini, che però ha anche promesso l’abbattimento di tutti i paletti per la quota 100 entro il 2021: in buona sostanza, la quota 100 sarà inizialmente limitata a chi ha compiuto i 62 anni, ma entro tre anni sarà estesa a tutti. Archiviata la quota 100 a 62 anni, si potrà arrivare alla quota 100 perfetta, dunque a un trattamento che potrà essere ottenuto in tutti i casi in cui la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100: ad esempio con 60 anni di età e 40 anni di contributi. Per sapere tutto sulla quota 100 e sulle ultime novità: Pensione quota 100 a 62 anni.

Aumento requisiti pensione dal 2019

A prescindere dall’entrata in vigore, con la legge di Bilancio 2019, di una nuova riforma pensioni, bisogna tener presente che tutti i requisiti per la pensione soggetti all’adeguamento alla speranza di vita aumenteranno. Nello specifico:

  • l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria passerà da 66 anni e 7 mesi a 67 anni (ad eccezione degli addetti ai lavori gravosi e degli addetti ai lavori usuranti con almeno 30 anni di contributi);
  • l’età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità diverrà pari a 61 anni per gli uomini ed a 56 anni per le donne, anziché restare ferma a 60 anni e 7 mesi ed a 55 anni e 7 mesi;
  • l’età per la pensione di vecchiaia contributiva, che richiede soli 5 anni di contributi, passerà da 70 anni e 7 mesi a 71 anni;
  • l’età per la pensione anticipata contributiva passerà da 63 anni e 7 mesi a 64 anni;
  • gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria saliranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi per le donne, e da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini;
  • gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata precoci saliranno a 41 e 5 mesi.
  • l’età per la pensione di vecchiaia in totalizzazione passerà da 65 anni e 7 mesi a 66 anni;
  • gli anni di contributi per la pensione di anzianità in totalizzazione saliranno da 40 e 7 mesi a 41;
  • nessun aumento è previsto per la pensione di anzianità degli addetti ai  lavori usuranti sino al 2026.

Per sapere, nel dettaglio, come cambieranno i requisiti nel 2019: Pensione 2019 che cosa cambia.

Pensione anticipata quota 100

La più attesa, tra le nuove pensioni previste dalla riforma, è la pensione anticipata quota 100. Questa pensione prevede la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione posseduta dal lavoratore, è pari a 100 (ad esempio 60 anni di età più 40 anni di contributi).

In base alle più recenti proposte, però, non tutti coloro la cui quota è pari a 100 potranno pensionarsi con questo trattamento, ma potrà uscire dal lavoro solo chi possiede un requisito di età minimo pari a 64 anni e di contribuzione pari a 36 anni.

Niente pensione, quindi, per chi ha la quota 100 con 60 anni di età e 40 anni di contributi, né per chi possiede 35 anni di contributi e 65 anni di età: occorrerà rispettare sia il requisito minimo di età, che di contribuzione.

Secondo ulteriori proposte, sarebbe sufficiente il solo limite d’età, per evitare un numero di domande di pensione troppo elevato ed insostenibile, oppure il ricalcolo contributivo o misto della pensione.

Un’ulteriore proposta prevede la quota 100 selettiva, ossia riservata soltanto a determinate categorie di lavoratori, ma senza paletti legati ad età e contribuzione, e senza ricalcoli del trattamento.

Pensione quota 100: ricalcolo contributivo o misto

Per quanto riguarda il calcolo della pensione quota 100, nelle più recenti proposte è stato previsto il ricalcolo contributivo integrale, oppure per le annualità che partono dal 1996 (in questo caso si tratterebbe di ricalcolo misto). Nel caso in cui si decida di applicare il ricalcolo misto alla pensione quota 100, nulla cambierà per quei contribuenti che hanno già diritto al calcolo misto della pensione (retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, in quanto possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), ma potrebbe portare delle penalizzazioni tutt’altro che irrilevanti per chi, possedendo almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, avrebbe diritto al calcolo retributivo della prestazione sino al 31 dicembre 2011.

Le penalizzazioni sarebbero ancora più elevate nel caso in cui si decida di applicare il calcolo integralmente contributivo: nella generalità dei casi, difatti, il calcolo contributivo della pensione risulta sfavorevole, rispetto al calcolo retributivo, perché, mentre quest’ultimo si basa sugli ultimi redditi, o sui redditi migliori, il calcolo contributivo si basa sui contributi effettivamente accreditati nell’arco della vita lavorativa. Nel calcolo retributivo si prendono in considerazione gli stipendi, che vengono rivalutati con appositi coefficienti, mentre col calcolo contributivo si prendono in considerazione i soli contributi, che vengono rivalutati secondo l’andamento del Pil italiano (quindi gli incrementi del capitale sono molto bassi).

Tuttavia, ci sono dei casi in cui conviene maggiormente il calcolo contributivo, rispetto al retributivo: questo accade, ad esempio, quando la gestione Inps presso cui è iscritto il lavoratore prende in considerazione non i redditi migliori, ma gli ultimi anni di reddito o retribuzione, e la media delle ultime retribuzioni crolla al termine della vita lavorativa.

Ad ogni modo, se alla quota 100 sarà applicato il calcolo integralmente contributivo della pensione, l’intervento risulterebbe meno impattante in quanto scoraggerebbe l’uscita anticipata dal lavoro, riducendo il numero di domande di pensione; inoltre, sarebbe molto più basso l’importo complessivo degli assegni da liquidare

 Pensione anticipata quota 41 e quota 42

Un’altra proposta prevede la possibilità di ottenere la pensione con 41 o 42 anni di contributi, senza limiti di età: si tratta della cosiddetta pensione anticipata quota 41 o quota 42.

Ad oggi, la possibilità di ottenere la pensione con 41 anni di contribuzione esiste già, ma è riservata ai lavoratori precoci appartenenti a categorie svantaggiate.

lavoratori precoci sono coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi versati prima del 19° anno di età, che possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, se appartengono a una delle categorie salvaguardate: disoccupati, invalidi in misura almeno pari al 74%, caregiver (coloro che assistono, da almeno 6 mesi, un familiare entro il 2° grado convivente, con handicap grave) e addetti ai lavori gravosi e usuranti.

Per ciascuna di queste categorie sono previsti dei requisiti specifici, al fine di ottenere la pensione anticipata precoci. Per chi perfeziona i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018, c’è tempo sino al 1° marzo 2019 per inviare la domanda, anche se potranno essere prese in considerazione domande tardive sino al 30 novembre 2019. Per chi perfeziona i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019, ci sarà tempo sino al 1° marzo 2020 per inviare la domanda, e resterà aperta la valutazione delle domande tardive sino al 30 novembre 2020, e così via, di anno in anno, in quanto il beneficio è strutturale. Dal prossimo anno i requisiti aumenteranno in misura pari a 5 mesi.

Con la nuova pensione anticipata quota 41 o quota 42, si punta ad estendere il trattamento a tutti i lavoratori, anche non precoci e non appartenenti alle categorie svantaggiate.

Proroga opzione Donna

Uno degli interventi che si vorrebbero attuare con la riforma pensioni consiste nella  proroga dell’opzione donna, una speciale pensione agevolata dedicata alle sole lavoratrici, che possono anticipare notevolmente l’uscita dal lavoro in cambio del ricalcolo contributivo della prestazione.

Ad oggi, per potersi pensionare con opzione donna devono essere rispettati precisi requisiti di età:

  • per le lavoratrici dipendenti, è necessario aver raggiunto 57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo, detto finestra, pari a 12 mesi;
  • per le lavoratrici autonome, è necessario aver raggiunto 58 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016, e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015; dalla data di maturazione dell’ultimo requisito alla liquidazione della pensione è prevista l’attesa di un periodo di finestra pari a 18 mesi.

In pratica, possono ottenere la pensione le dipendenti che hanno compiuto 57 anni e le autonome che hanno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2015, se possiedono 35 anni di contributi entro la stessa data.

Con la proroga dell’opzione donna si vorrebbe far diventare strutturale questo trattamento, rendendo così possibile ottenere la pensione per tutte le lavoratrici con un minimo di 57 anni e 7 mesi (o 58 anni e 7 mesi) di età, eventualmente adeguabili all’aspettativa di vita, e 35 anni di contributi.

Alcune proposte parlano invece di un’età più elevata per accedere all’opzione donna, pari a 63 anni, ma con minori penalizzazioni legate al calcolo della pensione.

Nona salvaguardia

Tra i vari interventi previsti per il 2019, volti a limitare le conseguenze negative della Legge Fornero, è stata ipotizzata anche la proroga degli interventi di salvaguardia.

In particolare, dovrebbe essere attuata una nona salvaguardia per consentire la pensione con le vecchie regole, cioè con le regole precedenti all’entrata in vigore della Legge Fornero: di anno in anno, a partire dal 2012, data di entrata in vigore della Riforma Fornero, si sono difatti succeduti otto decreti di salvaguardia.

La nona salvaguarda dovrebbe tutelare le stesse categorie beneficiarie dell’ultima salvaguardia, ossia:

Proroga Ape volontario

Nel 2019 potrà ancora essere richiesto, senza necessità di un’apposita previsione nella legge di Bilancio, l’Ape volontario, ossia l’anticipo pensionistico che consente l’uscita dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, il cosiddetto prestito pensionistico, un finanziamento che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione.

Il trattamento è esentasse: ciò significa che l’assegno ricevuto mensilmente a titolo di Ape non ha trattenute tributarie, non essendo gravato dalle imposte.

L’Ape volontario, al contrario dell’Ape sociale, cioè all’anticipo a carico dello Stato, non è uguale alla futura pensione (con il tetto massimo di 1500 euro), ma può arrivare:

  • al 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
  • all’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
  • all’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • al 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

L’Ape volontario determina un taglio della futura pensione: la penalizzazione non è soltanto dovuta ai costi di restituzione di prestito pensionistico, ma anche all’assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza e al contributo per il fondo di garanzia.

Proroga Ape sociale

Ad oggi, non è stato prorogato l’Ape sociale, cioè l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che come l’Ape volontario consente l’uscita dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, alcune recenti proposte parlano della possibilità di rifinanziare l’Ape sociale.

In ogni caso, anche se l’ultima possibilità di inviare le domande per quest’agevolazione scadeva il 15 luglio 2018, si possono inviare domande tardive sino al 30 novembre 2018. Per sapere quali sono i requisiti necessari per accedere all’agevolazione: Ape sociale, i requisiti.

Pensione per gli addetti ai lavori usuranti e notturni

Restano infine invariati, nel 2019, i requisiti per accedere alla pensione agevolata a favore degli addetti a mansioni usuranti e turni notturni. Questa pensione di anzianità, lo ricordiamo, si può raggiungere con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età.

Nel dettaglio, per ottenere la pensione di anzianità, è necessario che il lavoratore maturi i seguenti requisiti, validi sino al 31 dicembre 2026 (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita):

  • quota pari a 97,6, con:
    • almeno 61 anni e 7 mesi d’età;
    • almeno 35 anni di contributi.

Dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione non è più necessario attendere la cosiddetta finestra, pari a 12 mesi per i dipendenti e a 18 mesi per gli autonomi, perché è stata abolita dalla Legge di bilancio 2017.

Se l’interessato possiede anche contributi da lavoro autonomo, i requisiti sono aumentati di un anno.

Hanno diritto alla pensione d’anzianità anche i lavoratori adibiti a turni notturni, ma le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell’anno.

Per saperne di più: Pensione addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni.


Bonus Irpef 2019: a chi spettano le 80 euro

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Bonus Renzi da 80 euro al mese: chi ne ha diritto, come si calcola, soglie di reddito, quando spetta nel 730, quando si deve restituire.

I lavoratori dipendenti e coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i collaboratori e i disoccupati beneficiari di Naspi, hanno diritto a un beneficio, un credito d’imposta, che ammonta a 80 euro mensili: si tratta del cosiddetto bonus Irpef, chiamato anche bonus Renzi (perché è stato da lui introdotto nel 2014 [1]).

Attenzione, però: non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 80 euro mensili, che corrispondono a 960 euro in un anno: il bonus in misura piena, difatti, spetta soltanto a coloro che hanno un reddito sopra 8mila euro annui e sotto 24.600 euro. Il beneficio è ridotto per chi possiede un reddito annuo da 24.600 a 26.600 euro: sopra i 26.600 euro, non spetta nulla.

Inoltre, il bonus va proporzionato ai giorni dell’anno in cui si è percepito reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Il bonus Renzi, solitamente, è accreditato in busta paga, o nel cedolino della disoccupazione, mese per mese: questo, però, è un rischio per chi non è sicuro di rientrare nella soglia di reddito per il diritto al credito. Se, dopo aver percepito il bonus tutto l’anno, si scopre alla fine di non rientrare nelle soglie di reddito, ci si ritrova a dover restituire i 960 euro percepiti in un’unica soluzione, in sede di conguaglio o nella dichiarazione dei redditi.

Ma quali redditi sono rilevanti per il bonus Renzi? Come si determina il reddito complessivo? Se gli 80 euro al mese non sono stati percepiti, ma spettavano, si possono recuperare tutti assieme?

Facciamo il punto sul bonus Irpef 2019: a chi spettano le 80 euro, come si calcola il reddito per il diritto al beneficio, come si calcola il bonus spettante, quando va restituito, quando si può percepire in ritardo.

A chi spetta il bonus 80 euro?

Il Bonus Irpef non spetta indistintamente a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che possiedono redditi da lavoro dipendente ed assimilati, come cococo, borse di studio, disoccupazione ed integrazioni salariali (Cig, Cigs). Sono inclusi anche i dipendenti che prestano lavoro all’estero, se il reddito di lavoro dipendente è determinato in base alle retribuzioni convenzionali.

Nel dettaglio, possiedono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • i percettori di indennità di disoccupazione e, in generale, i lavoratori che percepiscono indennità da terzi, in relazione a prestazioni collegate alla loro qualità di lavoratori dipendenti;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro e di altre cooperative, (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione);
  • i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i lavoratori parasubordinati (collaboratori o co.co.co.);
  • i sacerdoti;
  • i titolari di trattamenti di pensione erogati dalla previdenza complementare;
  • i lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

A chi non spetta il bonus 80 euro?

Il bonus Irpef non spetta a lavoratori autonomi, ai pensionati e agli imprenditori, in quanto il reddito prodotto non è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Quando spetta il bonus 80 euro?

Se si rientra tra le categorie beneficiarie del bonus Irpef, è bene sapere che il beneficio spetta solo al verificarsi di determinate condizioni legate al reddito imponibile ai fini fiscali.

In particolare, l’importo spetta in misura intera se il reddito complessivo è tra gli 8mila ed i 24.600 euro. Se l’importo è superiore ai 24.600 euro, sino ai 26.600 euro, è ridotto. Sopra i 26.600 euro, il bonus non spetta.

Quale reddito rileva per il bonus 80 euro?

Il reddito rilevante ai fini del Bonus Irpef, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate [2], è da considerare come reddito complessivo lordo e non come reddito imponibile.

In particolare, per verificare il rispetto del limite dei 26.600 euro, occorre fare riferimento al reddito complessivo determinato secondo le disposizioni normative [3]. Pertanto, bisogna:

  • aumentare l’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef dell’eventuale ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia;
  • sottrarre dal reddito complessivo l’ammontare delle eventuali somme erogate come Quir, cioè come parte integrativa della retribuzione (TFR in busta paga);
  • sottrarre l’eventuale bonus bebè spettante;
  • sottrarre il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • aggiungere i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca, nonostante siano soggetti a tassazione separata.

Queste le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate: oltre alle voci esposte, non sono menzionate ulteriori deduzioni dal reddito complessivo.

Come si calcola il bonus 80 euro?

Non sempre il bonus Irpef ammonta a 80 euro mensili: pur essendo vero che l’importo di bonus Irpef spettante normalmente è pari a 960 euro annui, suddivisi in rate da 80 euro al mese, in diversi casi può spettare un importo inferiore.

L’importo, infatti, spetta in misura intera se il reddito complessivo è tra gli 8mila ed i 24.600 euro. Se l’importo è superiore ai 24.600 euro, sino ai 26.600 euro, è ridotto in base alla seguente formula:

  • 960 × (26600 – reddito complessivo): 2000.

Ad esempio, se il lavoratore possiede un reddito pari a 25mila euro, il credito spettante è pari a 768 euro. Se il reddito posseduto è pari a 25.900 euro, il bonus spettante sarà invece di soli 336 euro annui: in pratica, più è alto il reddito, più si abbassa il bonus.

Il bonus spetta se non si lavora tutto l’anno?

L’importo del bonus Irpef deve essere rapportato alle giornate lavorative e alle giornate assimilate a quelle lavorative: se un dipendente, ad esempio, con un reddito di 20mila euro annui, lavora per un totale di 260 giorni, ha diritto a circa 684 euro di bonus (in quanto l’importo annuo spettante, pari a 960 euro sino a 24.600 euro di reddito, si deve dividere per 365 e moltiplicare per le giornate di lavoro e assimilate, come quelle di disoccupazione indennizzata).

Come capire a quanto ammonta il reddito dell’anno?

Determinare in via presuntiva il reddito imponibile dell’anno non è semplice, soprattutto per chi è assunto con contratti flessibili, a termine o stagionali, e non ha la certezza di lavorare continuativamente.

Prevedere con esattezza il reddito complessivo annuo non è semplice neanche per chi ha un rapporto di lavoro continuativo ed è solito prestare spesso lavoro supplementare o straordinario, in quanto la paga mensile può variare notevolmente, o per chi percepisce incentivi o premi che non possono essere preventivati. Non dimentichiamo, poi, che anche l’intervento di assenze non indennizzate, come lo sciopero o l’aspettativa non retribuita, potrebbero rendere inattendibili i calcoli effettuati. Per non parlare dell’ipotesi del licenziamento.

Nella generalità dei casi, per determinare il reddito imponibile annuo, e verificare che superi gli 8mila euro ma non superi i 26.600 euro si deve:

  • prendere come riferimento la retribuzione lorda mensile, o l’imponibile Inps;
  • moltiplicarla per 13 mensilità (o 14, se si ha diritto alla quattordicesima);
  • togliere il 9,19% dal totale (si tratta dell’aliquota Inps a carico del lavoratore nella generalità dei casi, ma può variare a seconda dello specifico rapporto di lavoro);
  • in alternativa si può prendere, come riferimento, l’imponibile fiscale mensile, e moltiplicarlo per 13 o 14 mensilità;
  • se il risultato è inferiore a 8mila euro o superiore a 26.600 euro, il bonus non spetta;
  • se il risultato è tra 24.600 e 26.600 euro, il bonus spetta in misura ridotta (e deve essere calcolato con la formula precedentemente esposta);
  • se il risultato è tra 8mila euro e 24.600 euro, il bonus spetta in misura intera.

Attenzione, però, le variabili che possono entrare in gioco sono numerose, dal lavoro supplementare ai premi, dal lavoro straordinario alle assenze non retribuite, a ulteriori redditi al di fuori dello stipendio, agli scatti di carriera; se non si è certi del reddito futuro, è meglio rinunciare al bonus in busta paga.

Rinunciando al pagamento mensile del bonus di 80 euro, il beneficio non è perso, ma viene restituito in un’unica soluzione nella dichiarazione dei redditi, o direttamente in sede di conguaglio di fine anno.

Si può chiedere il bonus 80 euro nel conguaglio di fine anno?

Il lavoratore può scoprire di aver diritto al bonus solo al momento del conguaglio di fine anno.

Ipotizziamo che un dipendente, durante l’anno 2019, lavori con 2 contratti a termine pari a 182 e 183 giorni, ciascuno dei quali dia luogo alla corresponsione di un imponibile Irpef pari a 7mila euro.

Nessuno dei due datori di lavoro riconosce gli 80 euro mensili di bonus Irpef, in quanto il reddito presunto per ogni singolo rapporto risulta inferiore alla soglia minima di 8mila euro. Il dipendente chiede, però, al secondo datore di lavoro di effettuare il conguaglio di fine anno considerando il contratto precedente.

Ipotizzando che il dipendente possieda solo i due redditi esposti, possiamo affermare che nel conguaglio di dicembre avrà una bella sorpresa, per quanto riguarda il bonus Irpef: scoprirà, infatti, di aver diritto a 960 euro in misura intera, in quanto il suo reddito è tra gli 8mila ed i 24.600 euro e le giornate di lavoro a cui rapportare il credito sono 365.

Se il conguaglio di fine anno risulta a credito per il dipendente, gli importi sono restituiti dal datore di lavoro nel cedolino di dicembre e sono poi da lui compensati nel modello di pagamento F24. In caso d’incapienza, l’importo non restituito dal datore di lavoro deve essere indicato nel modello Cu, cioè nella certificazione unica.

E se il datore di lavoro non fa il conguaglio? In questo caso, come osservato, il bonus sarà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi, con modello 730 o Redditi.

Si può chiedere il bonus 80 euro nella dichiarazione dei redditi?

La situazione appena descritta si verifica anche quando un lavoratore scopre di aver diritto al bonus nella dichiarazione dei redditi. Prendiamo il caso di un dipendente che, durante l’anno 2019, lavori con 2 contratti a termine pari a 182 e 183 giorni, ciascuno dei quali dia luogo alla corresponsione di un imponibile Irpef pari a 7mila euro.

Anche in questo caso, nessuno dei due datori di lavoro riconosce gli 80 euro mensili, in quanto il reddito presunto per ogni singolo rapporto risulta inferiore alla soglia minima di 8mila euro. Il dipendente non chiede, peraltro, al secondo datore di lavoro di effettuare il conguaglio finale considerando il contratto precedente.

Ipotizzando che il lavoratore possieda solo i due redditi esposti, possiamo affermare che anche lui, in sede di presentazione del 730, avrà una bella sorpresa, per quanto riguarda il bonus Irpef: scoprirà, infatti, di aver diritto a 960 euro in misura intera, in quanto il suo reddito si colloca nella fascia tra gli 8mila ed i 24.600 euro, e le giornate di lavoro a cui rapportare il credito sono 365.

Che cosa succede se il bonus 80 euro è a debito?

Può accadere anche il contrario, cioè che il contribuente abbia incamerato durante l’anno un bonus a cui non ha diritto. Questo potrebbe ad esempio accadere se l’interessato percepisce ulteriori redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente, come un canone di affitto (anche se soggetto a cedolare secca): qualunque ne sia la causa, se la soglia di reddito sale oltre 26.600 euro ed il datore di lavoro, o sostituto d’imposta, non ha effettuato alcun conguaglio, l’interessato è costretto a restituire gli importi col 730 (o successivamente, con la presentazione del modello Redditi, che ha sostituito il modello Unico).

Se il datore di lavoro effettua il conguaglio di fine anno, e questo risulta a debito, l’importo viene trattenuto dal datore di lavoro nel cedolino di dicembre e versato tramite il modello di pagamento F24.

Rimborso e addebito del bonus Irpef nella dichiarazione dei redditi

Se il 730 risulta a credito per il dipendente, grazie al bonus Irpef spettante e non erogato, gli importi sono restituiti dal datore di lavoro nel cedolino di luglio o agosto e sono poi compensati nel modello F24. Se il dipendente non ha un sostituto d’imposta, l’importo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Se l’importo del bonus Irpef, invece, è a debito, viene trattenuto in più rate (secondo la scelta effettuata dal dipendente nel 730) dal datore di lavoro. Se il dipendente non ha sostituto d’imposta, l’importo deve essere pagato tramite modello F24.

Prepensionamento: con quota 100 si perde?

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I titolari di isopensione e assegno straordinario perdono la prestazione al perfezionamento dei requisiti per la pensione quota 100?
Chi è titolare di una prestazione di prepensionamento, ad esempio dell’isopensione o dell’assegno straordinario, grazie all’introduzione del nuovo pensionamento con quota 100 può perfezionare i requisiti per la pensione prima del previsto. Nella generalità dei casi, difatti, la maturazione dei requisiti per la pensione con quota 100 può avvenire con anni di anticipo, rispetto alle condizioni previste per la pensione anticipata ordinaria o per la pensione di vecchiaia ordinaria.
L’isopensione e l’assegno straordinario hanno la funzione di sostenere il reddito dei lavoratori in esubero sino alla data di liquidazione della pensione: se la decorrenza della pensione è anticipata per effetto di nuove previsioni di legge, l’interessato perde la prestazione di sostegno prima del tempo?
In altre parole, per quanto riguarda il prepensionamento, chi raggiunge quota 100 lo perde, considerando che matura in anticipo i requisiti per la quiescenza?

Prepensionamento e quota 100: chiarimenti dell’Inps

Chi ha diritto all’isopensione o all’assegno straordinario non perde il trattamento, nonostante la maturazione dei requisiti per la pensione con quota 100. Come disposto nel decreto legge in materia di pensioni [1], e chiarito dall’Inps con una nuova circolare [2], difatti, i beneficiari di un assegno di prepensionamento mantengono il trattamento fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia ordinaria o della pensione anticipata ordinaria.
Nulla cambia, quindi, in merito alla possibilità di uscire prima dal lavoro beneficiando di un assegno di sostegno al reddito: la prestazione può continuare a essere goduta, nel limite della durata massima già prevista, pari a 7 anni.
Non è così, invece, per quanto riguarda il nuovo prepensionamento cosiddetto quota 94: si tratta di una prestazione, erogata dai fondi di solidarietà bilaterali, che spetta a chi matura i requisiti per la quota 100 entro 3 anni.
In pratica, per ottenere questo trattamento di prepensionamento è sufficiente possedere una quota pari a 94, in quanto bastano 59 anni di età e 35 anni di contributi per uscire dal lavoro. La prestazione, essendo stata dedicata a chi è vicino a perfezionare i requisiti per la quota 100, cessa, logicamente, di essere corrisposta alla maturazione delle condizioni per questa nuova pensione.

Come funziona l’isopensione?

Ricordiamo che l’isopensione, detta anche scivolo pensionistico, è una prestazione istituita dalla Legge Fornero, che consente ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 7 anni senza perdere lo stipendio.

L’isopensione non è una pensione anticipata, anche se la prestazione a cui il lavoratore ha diritto è pari all’importo della pensione spettante (esclusi i contributi figurativi che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo): si tratta, invece, di una prestazione a sostegno del reddito, come la disoccupazione e la mobilità. Oltre all’isopensione, al lavoratore sono anche accreditati i contributi previdenziali spettanti sino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (a seconda del trattamento che il lavoratore può ottenere per primo).

Chi ha diritto all’isopensione?

Possono beneficiare dell’isopensione i lavoratori in esubero che:

  • sono occupati presso aziende che hanno mediamente più di 15 dipendenti, ai quali manchino non più di 7 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione;
  • sono oggetto di un accordo sindacale aziendale (con le organizzazioni comparativamente più rappresentative);
  • concludono un ulteriore accordo con l’impresa, con cui si fornisce il consenso alla cessazione del rapporto (il consenso non è necessario solo in caso di licenziamenti collettivi).

Per essere sicuri del possesso dei requisiti, bisogna richiedere all’Inps (direttamente online o tramite patronato) l’Ecocert, cioè l’estratto conto certificativo: si tratta del documento in cui appaiono tutti i contributi accreditati a favore del lavoratore e gli anni nei quali sono stati effettuati i versamenti contributivi.

Come funziona l’assegno straordinario di prepensionamento?

Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai fondi bilaterali può essere erogato (se previsto dagli accordi di costituzione del fondo) un assegno straordinario per il sostegno al reddito: la prestazione, meglio nota come prepensionamento, è riconosciuta, al pari dell’isopensione, nelle procedure di agevolazione all’esodo dei dipendenti.

Anche in questo caso, dunque, si tratta di una prestazione ottenuta nell’ambito di accordi per l’uscita volontaria degli esuberi: l’assegno straordinario, in particolare, può essere ottenuto dai dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 7 anni.

L’assegno straordinario è pari all’importo della pensione spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Quali lavoratori hanno diritto all’assegno straordinario di prepensionamento?

Come osservato, non tutti i lavoratori hanno diritto all’assegno straordinario di prepensionamento, ma soltanto coloro a cui non mancano più di 7 anni alla pensione.

Non tutte le aziende iscritte presso un fondo di solidarietà, poi, possono far beneficiare ai lavoratori dell’assegno straordinario, in quanto il trattamento è previsto solo per le aziende destinatarie dei fondi di Credito ordinario, Credito cooperativo, Esattoriali, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, imprese assicuratrici, società di assistenza e del Trentino (in particolare del territorio di Trento) coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Come funziona il nuovo prepensionamento quota 100?

In base alle previsioni del nuovo decreto-legge in materia di pensioni, i fondi di solidarietà bilaterali possono riconoscere un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione quota 100 nei successivi 3 anni.

L’assegno straordinario di prepensionamento quota 100 può essere erogato solo in presenza di contratti collettivi di secondo livello, rispondenti a specifici requisiti. Nel dettaglio, deve trattarsi di contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: negli accordi deve essere stabilito, a garanzia dei livelli di occupazione, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che beneficiano dell’assegno straordinario.

In sostanza, la misura ha anche lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, garantendo l’assunzione di nuovi dipendenti al posto di quelli licenziati.

Comunicazione cambio residenza Inps

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Come fare per informare l’Inps del cambio di residenza: servizi online, modulo cambio indirizzo, call center.

Hai appena cambiato la tua residenza, comunicando il nuovo indirizzo all’ufficio anagrafe del Comune. Ti hanno detto che la comunicazione viene poi inoltrata dal Comune interessato alle altre pubbliche amministrazioni, come l’Agenzia delle Entrate e la Motorizzazione civile. Il Comune, dunque, deve comunicare il cambio di residenza anche all’Inps.

Se, però, hai richiesto una prestazione all’Inps, come la Naspi, contestualmente alla domanda ti sei impegnato a comunicare ogni variazione all’ente entro 30 giorni: di conseguenza, devi informare l’istituto del cambio di indirizzo, per evitare di essere sanzionato. Comunicare tempestivamente il cambio di residenza è importantissimo, poi, se ti vengono pagate delle prestazioni dall’Inps attraverso bonifico domiciliato: se l’indirizzo è sbagliato, il pagamento torna indietro.

Ma come si comunica il cambio di residenza all’Inps? Per inviare la comunicazione cambio residenza Inps ci sono diversi modi: è possibile procedere attraverso i servizi online, oppure tramite call center o patronato. Vediamo come fare.

Come comunicare il cambio di residenza attraverso il sito dell’Inps

Se sei in possesso del codice pin per l’accesso ai servizi online dell’Inps, oppure dell’identità unica digitale Spid, puoi comunicare all’istituto il cambio di residenza attraverso un apposito servizio del portale web dell’ente. Il servizio si chiama “Modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti personali”: serve per visualizzare e modificare i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza ed i recapiti personali (telefoni, e-mail, pec).

Per accedere a tutte le funzionalità del servizio, quindi alla modifica dei tuoi dati, devi essere in possesso del pin Inps dispositivo, o dello Spid. Se sei in possesso del solo Pin Inps ordinario, puoi solo visualizzare i tuoi dati e modificare i recapiti telefonici e la posta elettronica

Per verificare e aggiornare i dati puoi utilizzare gli appositi pulsanti presenti nell’applicazione:

  • tramite i pulsanti “Anagrafica” e “Indirizzi”, puoi verificare e aggiornare le tue informazioni personali, già registrate negli archivi anagrafici dell’Inps;
  • con il pulsante “I miei recapiti”, puoi invece verificare e modificare il numero di telefono fisso e mobile, il numero di fax, l’e-mail e la pec;
  • utilizzando il pulsante “Le mie domande”, puoi controllare l’esito della variazione richiesta.

In caso di trasferimento all’estero, la procedura mette a disposizione un modulo, da stampare e compilare. Bisogna poi allegare la scansione del modulo presente nella procedura per completare la variazione.

Come comunicare il cambio di residenza attraverso il call center dell’Inps

Se hai problemi nel collegarti a internet, o non sei molto pratico nell’utilizzo dei servizi web e delle applicazioni, puoi comunicare il cambio di residenza anche chiamando il call center dell’Inps, al numero verde 803.164, o 06.164.164 se chiami da telefono mobile.

Devi comunque essere in possesso del pin dispositivo per identificarti: il codice ti verrà richiesto durante la telefonata.

Come comunicare il cambio di residenza all’Inps tramite patronato

Non hai il Pin o lo Spid, e non hai tempo di procurarli? In questo caso, puoi rivolgerti a un patronato per comunicare il cambio di residenza all’Inps.

Per comunicare il cambio di residenza tramite patronato, devi compilare il modulo cambio indirizzo Inps, codice AP27. Questo modulo è disponibile presso il sito dell’Inps alla sezione modulistica: non è necessario accedere con le credenziali per scaricare e stampare il modello.

Ecco i dati che devi compilare:

  • Nome
  • Cognome
  • Data e luogo di nascita
  • Codice fiscale
  • Provincia di residenza
  • Comune di residenza
  • Indirizzo
  • CAP
  • Telefono
  • Email

Devi poi dichiarare la veridicità dei dati attestati e firmare l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Il patronato inoltrerà il modulo all’Inps, unitamente al tuo documento d’identità ed al mandato di assistenza che dovrai firmare all’ente.

Come comunicare il cambio di residenza all’Inps tramite sportello

Per comunicare il cambio residenza, puoi compilare e consegnare il modulo Ap27 anche recandoti personalmente presso lo sportello della tua sede Inps.

Come comunicare il cambio di residenza all’Inps tramite sportello mobile

Per gli utenti appartenenti alle fasce più deboli e disagiate è disponibile, in tutto il territorio nazionale, il servizio Inps “Sportello Mobile”.

Tra i servizi messi a disposizione degli utenti, sono presenti il rilascio del modello Cu, le variazioni di indirizzo, il cambio dell’ufficio pagatore e l’iscrizione/cancellazione colf e badanti.

Al servizio si accede contattando i numeri telefonici dedicati e identificandosi attraverso un codice personalizzato, i cui riferimenti sono contenuti nelle lettere che l’Inps ha trasmesso a tutti gli utenti coinvolti nell’iniziativa.

Cambio residenza Inps visita fiscale

Non devi cambiare la residenza, ma devi cambiare temporaneamente il tuo indirizzo di reperibilità mentre sei in malattia? Devi sapere che, nel caso in cui l’indirizzo indicato nel certificato medico non risulti corretto, è indispensabile comunicare la variazione all’Inps: potresti perdere l’indennità di malattia. La comunicazione all’Inps può essere inoltrata, per i dipendenti del settore privato:

  • contattando il call center Inps al numero verde 803164 (06164164 da cellulare); gli operatori, in questi casi, inviano una segnalazione telematica alla sede competente: è consigliabile farsi mandare un sms di conferma o farsi rilasciare il numero di segnalazione;
  • tramite mail alla propria sede Inps competente, all’indirizzo (che varia a seconda della sede) nomesede@inps.it; ad esempio: MedicoLegale.cagliari@inps.it;
  • tramite fax o raccomandata: in quest’ipotesi è consigliabile inviare la comunicazione diversi giorni prima, per non rischiare che arrivi in ritardo;
  • se l’indirizzo di reperibilità dovesse spostarsi all’estero, il dipendente deve effettuare un’esplicita richiesta di autorizzazione presso la propria la sede Inps prima della partenza.

I dipendenti pubblici devono invece contattare la propria amministrazione di riferimento. Per quanto riguarda i dipendenti privati, è comunque importante inoltrare la comunicazione anche al proprio datore di lavoro che, nel caso in cui dovesse richiedere una visita fiscale, potrà fornire all’Inps l’indirizzo corretto al quale reperire il lavoratore.

Forfettario 2019: che cosa cambia

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Regime fiscale agevolato forfettario esteso a imprese e professionisti con ricavi più alti, esonero fattura elettronica: le novità.

Regime forfettario per tutti, anche per chi ha un volume d’affari elevato: è questa la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019, la cosiddetta flat tax, che include nel regime agevolato tutte le imprese e i professionisti i cui ricavi non superano 65mila euro annui.

Si tratta di una novità che comporta dei sicuri vantaggi per partite Iva e piccole imprese, dato che grazie al regime fiscale forfettario si beneficia di una tassazione separata del 15%, che sostituisce Irpef, Irap e addizionali, e dell’esonero dall’Iva e dai relativi adempimenti, assieme agli studi di settore (ora indici sintetici di affidabilità).

Al momento, è stata invece rinviata l’idea di ampliare la categoria dei beneficiari della flat tax, in modo da includere nel forfettario chi ottiene ricavi fino a 100mila euro, alzando però l’aliquota al 20% sulla parte di compensi da 65mila a 100mila euro: l’ampliamento dei beneficiari del forfettario, o meglio del “forfettone”, potrebbe comunque avvenire con la legge di bilancio 2020. In questo caso, però, l’Iva sarebbe applicabile, così come gli obblighi per la tenuta della contabilità.

Ma procediamo per ordine e, dopo aver ricordato le regole principali del regime agevolato forfettario, o flat tax, facciamo il punto della situazione sul forfettario 2019: che cosa cambia, di quali vantaggi usufruiscono le imprese e i professionisti aderenti, quali sono i principali adempimenti periodici.

Come funziona il regime forfettario?

Il forfettario è un regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 [1]: questo regime è simile, per molti aspetti, al vecchio regime dei contribuenti minimi; ad oggi, considerando che non è più possibile fruire dei vecchi minimi, risulta la scelta più conveniente per i liberi professionisti che avviano l’attività e che non prevedono grosse spese o investimenti.

Il regime forfettario, infatti, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi, l’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, spesometro, comunicazione delle liquidazioni periodiche…), dagli studi di settore, dall’Irap, dall’Irpef, dalle addizionali e dalla tenuta delle scritture contabili.

Chi può aderire al regime forfettario?

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche, sotto forma di ditta individuale o liberi professionisti; non sono ammesse le società, né i soci di società di persone (come Snc o Sas), di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti).

Dal 2019 non sono ammessi coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Non sono ammessi neanche coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.

Quali sono i requisiti per aderire al forfettario?

I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti:

  • i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua, che varia a seconda dell’attività esercitata; dal 2019, la soglia massima di ricavi è uguale per tutti, e pari a 65mila euro;
  • le spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, devono risultare inferiori a 5mila euro; questo limite è stato abolito dalla legge di Bilancio 2019;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare 20mila euro; anche questo limite è stato abolito dalla legge di Bilancio 2019;
  • per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del forfettario super agevolato con tassazione al 5%, i requisiti sono gli stessi un tempo previsti per i contribuenti minimi:
    • il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
    • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Quanto può fatturare chi aderisce al forfettario?

La soglia massima annua di ricavi, per chi rientra nel forfettario, sino al 31 dicembre 2018 cambia a seconda dell’attività esercitata.

  • commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 50.000 euro annui;
  • commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40.000 euro annui;
  • commercio ambulante non alimentare: 30.000 euro annui;
  • costruzioni e attività immobiliari: 25.000 euro annui;
  • intermediari del commercio: 25.000 euro annui;
  • servizi di alloggio e di ristorazione: 50.000 euro annui;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 30.000 euro annui
  • altre attività economiche: 30.000 euro annui;
  • industrie alimentari e delle bevande: 45.000 euro annui.

Un libero professionista aderente al forfettario poteva fatturare, dunque, sino a 30mila euro annui, mentre una ditta individuale del commercio, come un negozio, poteva fatturare sino a 50mila euro.

Dal 2019, le soglie di ricavi sono uguali per tutti e pari a 65mila euro.

Quanto dura il regime forfettario?

Il regime forfettario ha durata illimitata, sinché non si superano i requisiti previsti dalla normativa. Dura 5 anni, invece, il forfettario super agevolato per chi avvia l’attività, ossia il regime che prevede la tassazione del 5%.

Per aderire al forfettario si deve fare una domanda?

L’adesione al regime forfettario, o regime di vantaggio, si deve comunicare all’atto dell’apertura della partita Iva. Per chi è già in attività e vuole aderire non è necessaria alcuna domanda, purché si possiedano i requisiti, in quanto il forfettario è il “regime naturale” per i contribuenti per cui risultano verificate tutte le condizioni d’accesso. Bisogna comunque ricordare che, se si possiedono i requisiti per il forfettario e si è optato per il regime Iva ordinario, l’opzione vincola per 3 anni, salvo rilevanti modifiche ai regimi fiscali.

Chi ha optato sino al 2018 per il regime contabile ordinario o semplificato è in ogni caso svincolato dall’opzione, grazie alle rilevanti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

Come si calcola il reddito da tassare per i forfettari?

Nel regime forfettario, il reddito da tassare è pari ai ricavi decurtati da un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dall’86% al 40%. Non si possono dedurre costi, salvo contributi previdenziali e perdite pregresse. Nel dettaglio, i coefficienti di redditività, applicati proprio in quanto non si possono dedurre costi, sono:

  • commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 40%;
  • commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
  • commercio ambulante non alimentare: 54%;
  • costruzioni e attività immobiliari: 86%;
  • intermediari del commercio: 62%;
  • servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
  • altre attività economiche: 67%;
  • industrie alimentari e delle bevande: 40%.

In pratica, se il professionista, in un anno, emette fatture per 10mila euro, viene tassato su 7.800 euro, come se le sue spese ammontassero al 22% del reddito. Il commerciante con 10mila euro di reddito, invece, viene tassato su 4mila euro, considerando le spese pari al 60% dei ricavi.

Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?

Chi aderisce al forfettario può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori, ma le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5mila euro annui. Questo limite è stato abolito dal 2019.

Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario?

Le agevolazioni per chi aderisce al forfettario sono:

  • tassazione del 5% o 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
  • non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche, spesometro…);
  • non soggezione agli studi di settore, ora indici di affidabilità sintetici;
  • nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
  • sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto;
  • sconto del 35% sulla contribuzione dovuta, entro e oltre il minimale, per chi è iscritto alla gestione Inps commercianti o artigiani.

Chi aderisce al forfettario deve emettere fattura elettronica?

Dal 2019 gli aderenti al forfettario non sono obbligati all’invio delle fatture in formato digitale come la generalità degli altri contribuenti. Devono comunque poter ricevere le fatture a loro indirizzate in forma elettronica.

Quali sono gli adempimenti periodici per chi aderisce al forfettario?

I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale calcolano anche i contributi dovuti all’Inps. Per approfondire: Forfettario, come si presenta la dichiarazione dei redditi.

Flat tax 2019: come funziona il nuovo regime forfettario

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Chi rientra nel nuovo regime agevolato con tassazione al 15%, quali sono i requisiti e gli adempimenti dal 2019.

Il regime forfettario, dal 2019, si apre ad un’ampia platea di destinatari: possono difatti beneficiare di questo regime agevolato tutti i professionisti e le imprese che non superano i 65 mila euro di ricavi. Sono inoltre stati eliminati i limiti riguardanti i limiti di spesa per il personale dipendente, per i collaboratori e per l’acquisto di beni strumentali. Dipendenti e pensionati che aprono la partita Iva possono aderire al regime anche se il reddito derivante dalla pensione o dal lavoro subordinato supera i 30mila euro annui.

Resta il regime forfettario “start-up”, con tassazione al 5% per i primi 5 anni di attività. Non cambiano nemmeno i coefficienti di redditività: a questo proposito, bisogna sapere che nel regime forfettario non è possibile dedurre spese (fanno eccezione i soli contributi previdenziali), ma il reddito viene decurtato in base a una determinata percentuale, diversa a seconda del settore di attività.

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sulla Flat tax 2019: come funziona il nuovo regime forfettario.

Come funziona il regime forfettario 2019?

Il forfettario è un regime fiscale agevolato che presenta degli aspetti in comune col vecchio regime dei contribuenti minimi: si tratta di un regime dedicato alle imprese ed ai professionisti con redditi bassi e pochi costi da dedurre.

Il regime forfettario, nel dettaglio, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi.

L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Inoltre, chi aderisce al forfettario beneficia dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.

Chi può aderire al regime forfettario nel 2019?

Possono accedere al regime forfettario i titolari di ditta individuale o i liberi professionisti; non sono ammesse le società, né i soci di società di persone (come Snc o Sas), di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti).

Dal 2019 non sono ammessi coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Non sono ammessi neanche coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.

Quali sono i requisiti per rientrare nel forfettario 2019?

Dal 2019, per la permanenza nel regime forfettario è sufficiente non superare 65mila euro di ricavi annui. Sono spariti i limiti, in vigore sino al 31 dicembre 2018, relativi alla percezione di redditi di lavoro dipendente o di pensione, alle spese per collaboratori e personale dipendente ed all’acquisto di beni strumentali.

Per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del forfettario super agevolato con tassazione al 5%, i requisiti sono gli stessi un tempo previsti per i contribuenti minimi:

  • il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Per approfondire: Forfettario e contribuenti minimi.

Quanto dura il regime forfettario?

Il regime forfettario non ha una durata determinata ma illimitata: in pratica, dura sinché il contribuente rispetta i requisiti normativi previsti per la permanenza nel regime. Il regime forfettario super agevolato per chi avvia l’attività, ossia il regime che prevede la tassazione del 5%, dura invece sino a un massimo di 5 anni.

Per aderire al forfettario si deve fare una domanda?

Per chi inizia l’attività, l’adesione al regime forfettario, o regime di vantaggio, si deve comunicare all’atto della domanda di attribuzione della partita Iva all’agenzia delle Entrate, barrando l’apposita casella.

Per chi è già in attività e vuole aderire non è necessario presentare alcuna domanda, purché si possiedano i requisiti per la permanenza nel regime fiscale agevolato, in quanto il forfettario è il “regime naturale” per i contribuenti per cui risultano verificate tutte le condizioni d’accesso.

Se l’interessato ha optato per il regime Iva ordinario o in contabilità semplificata, l’opzione vincola per 3 anni, salvo rilevanti modifiche ai regimi fiscali.

Si può passare al forfettario nel 2019?

Per l’anno 2019, considerando le rilevanti modifiche relative ai requisiti per l’ingresso e la permanenza nel forfettario, chi è nel regime ordinario o della contabilità semplificata può accedere al forfettario: non è necessario presentare alcun documento in merito, ma perché l’opzione sia efficace è sufficiente emettere fattura senza addebitare l’Iva al cliente o committente, e senza ritenuta d’acconto, specificando l’utilizzo del regime fiscale agevolato.

Cosa si scrive nella fattura forfettario?

In particolare, in fattura, per specificare l’applicazione del regime forfettario, va riportata la seguente dicitura:

“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

Com’è tassato il reddito per i forfettari?

Nel regime forfettario, non si possono dedurre dal reddito le spese inerenti all’attività, ma sono tassati direttamente i ricavi, decurtati da una percentuale, il coefficiente di redditività. Questo coefficiente varia, a seconda dell’attività, dal un massimo dell’86% a un minimo del 40%.

Si possono dedurre solo i contributi previdenziali ed eventuali perdite pregresse.

Nel dettaglio, i coefficienti di redditività applicati sono i seguenti:

  • commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 40%;
  • commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
  • commercio ambulante non alimentare: 54%;
  • costruzioni e attività immobiliari: 86%;
  • intermediari del commercio: 62%;
  • servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
  • altre attività economiche: 67%;
  • industrie alimentari e delle bevande: 40%.

Facciamo un esempio pratico per capire meglio la tassazione: se il professionista, in un anno, fattura 10mila euro, viene tassato su 7.800 euro (il 78% di 10mila), come se le sue spese ammontassero al 22% del reddito. Il commerciante con 10mila euro di ricavi, invece, viene tassato su 4mila euro, considerando le spese pari al 60% di quanto incassato.

Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?

Chi aderisce al forfettario può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori, ma, sino al 31 dicembre 2018, le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5mila euro annui.

Dal 2019 il limite è stato abolito.

Si possono acquistare beni strumentali col forfettario?

Chi aderisce al forfettario può acquistare beni strumentali, ad esempio attrezzature, mobili e auto, ma, sino al 31 dicembre 2018, la spesa annua non deve superare 20mila euro.

Dal 2019 il limite è stato abolito.

Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019?

Le agevolazioni per chi aderisce al forfettario nel 2019, o per chi resta nel regime, avendovi già aderito, sono:

  • tassazione del 5% o 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
  • non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche…);
  • nessun obbligo di emettere la fattura elettronica;
  • non soggezione agli studi di settore, ora Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale;
  • nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
  • sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto;
  • sconto del 35% sui contributi per chi è iscritto alla gestione Inps commercianti.

I soli adempimenti consistono dunque nell’emissione delle fatture, nella loro numerazione e conservazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale calcolano anche i contributi dovuti all’Inps. Per approfondire: Forfettario, come si presenta la dichiarazione dei redditi.

Lavoro e contratti: le ultime novità

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Ultimi aggiornamenti in materia d’impiego e contratti di lavoro: come si evolvono la legge e le regole operative ministeriali.

Quando si parla di lavoro si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. I rapporti di lavoro, difatti, possono avere numerose peculiarità: al contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, difatti, si sono affiancate negli anni numerose tipologie di contratti “cosiddetti” flessibili, dal contratto a termine a quello stagionale, dalla somministrazione al lavoro a chiamata, sino ad arrivare al nuovo contratto di prestazione occasionale. Per non parlare delle disposizioni che regolamentano ciascun rapporto di lavoro derivanti dai contratti collettivi, che possono cambiare a seconda dell’inquadramento del lavoratore e della sua anzianità, o, ancora, delle disposizioni in materia di contributi ed assicurazione, o, ancora, di incentivi all’assunzione. Oltre alla legge ed ai contratti collettivi, bisogna aver riguardo anche alle circolari del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail (quando si toccano aspetti fiscali collegati al rapporto lavorativo, anche dell’Agenzia delle Entrate).

Le novità sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno la Gazzetta Ufficiale, le informative sindacali riguardo ai contratti collettivi, le circolari e i messaggi degli enti preposti.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono le ultime novità su lavoro e contratti, in modo da poter tenere costantemente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di lavoro e contratti.

Cumulo di oltre 8 buoni pasto: tassazione

Considerando che la normativa prescrive che non possono essere cumulati oltre 8 buoni pasto, parte della dottrina riteneva che, cumulandone un numero superiore, l’esenzione dalla tassazione andasse a cadere.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che non è così [26], specificando che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici, previsti dal Tuir.

L’esenzione dalla tassazione e dalla contribuzione opera dunque a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Per approfondire: Quando spettano i buoni pasto?

Incentivi all’assunzione per chi percepisce il reddito di cittadinanza

Fino a 18 mesi di reddito di cittadinanza per le aziende che assumeranno i disoccupati beneficiari della misura: in “soldoni”, assumere un disoccupato avente diritto al reddito di cittadinanza potrebbe fruttare all’impresa un risparmio sino a 14040 euro, cioè a 780 euro, l’importo massimo mensile del sussidio, per 18 mesi, il periodo massimo di godimento del reddito.

In particolare, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, è riconosciuto, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e l’importo del sussidio già goduto dal beneficiario assunto.

L’incentivo potrà essere poi accompagnato dagli sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati, come il bonus assunzione Mezzogiorno, che è recentemente stato prorogato, o il nuovo sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35 o, ancora, il nuovo bonus assunzione giovani eccellenze, rivolto ai datori di lavoro che assumeranno laureati con un voto pari a 100 e lode o dottori di ricerca.

Ma le agevolazioni non finiscono qui: le imprese che assumeranno disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza, difatti, potranno usufruire del bonus formazione, ossia di percorsi di formazione gratuiti per riqualificare i nuovi assunti.

Il tutto sarà accompagnato da una radicale riforma dei centri per l’impiego: tutti i centri, in particolare, saranno dotati di un nuovo sportello per le imprese, dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò che vuol fare il Governo, a questo proposito, è rilanciare il canale dei centri per l’impiego, cioè degli ex uffici di collocamento, perché tornino ad essere, come in origine, la corsia preferenziale per trovare un nuovo lavoro e perché smettano di rappresentare uno strumento inefficace e inutilizzato dalle imprese.  Ad oggi, in effetti, sono veramente pochissimi i datori di lavoro che si rivolgono ai centri per l’impiego per trovare nuovi addetti, così come sono pochissimi i lavoratori che sperano di trovare un’occupazione grazie a queste strutture. Tutto, secondo quanto affermato dal Governo, cambierà con la riforma di questi centri, il cui organico sarà rafforzato e gli strumenti potenziati.

Proroga bonus occupazione giovani Neet

È stato appena prorogato, con un nuovo decreto dell’Anpal [23], il bonus assunzione giovani Neet, previsto nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani: l’agevolazione all’assunzione, per la precisione, si chiama Incentivo occupazione Neet ed è dedicata ai giovani sino ai 29 anni che non studiano e non lavorano.

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono quindi esclusi premi e contributi Inail) per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

Per l’incentivo, che vale per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2019 e che deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, le risorse stanziate nel 2019 sono complessivamente pari a 160 milioni di euro: l’agevolazione si ottiene presentando un’apposita domanda all’Inps, nei limiti di disponibilità delle risorse.

Per approfondire: Incentivo occupazione giovani Neet.

Per conoscere tutti gli incentivi all’assunzione operativi nel 2019: Bonus assunzione 2019.

Proroga Bonus occupazione Mezzogiorno

Confermati gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2019 e il 2020 di under 35, o di disoccupati da almeno sei mesi, nelle regioni del Mezzogiorno. L’agevolazione massima è di 8.060 euro all’anno per ogni lavoratore assunto.

Bonus assunzione giovani eccellenze

Stabilito un esonero contributivo fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati con il massimo dei voti. I beneficiari sono:

  • coloro che hanno ottenuto una laurea magistrale dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con voto di 110 e lode e prima dei 30 anni;
  • coloro che hanno conseguito un dottorato nello stesso periodo prima dei 34 anni.

Il tetto massimo degli sgravi contributivi è pari a 8mila euro annui.

Mobilità aggiuntiva

Spettano 12 mesi di mobilità in più ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, a condizione che siano applicate misure di politica attiva. Proroga anche per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

Mini Ires al 15% per incremento dell’occupazione

Agli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti e ad incremento occupazionale si applica un’aliquota Ires agevolata al 15%. L’agevolazione vale anche per le imprese soggette a Irpef.

Cigs per cessazione attività

Dal 2019, torna la Cigs per le imprese che cessano l’attività produttiva, cancellata con il Jobs act nel 2016. La sua durata massima è di 12 mesi, e vale per un biennio, ossia per gli anni 2019 e 2020 [1] .

Cigs per riorganizzazione o crisi 

Anche per l’anno 2019 è stata prorogata la Cigs per le imprese di rilevanza economica e strategica, anche a livello regionale, con una rilevante percentuale di lavoratori in esubero, a prescindere dal numero di occupati. La Cigs è applicabile anche in caso di contratto di solidarietà difensivo. Per le aziende che avevano in essere un programma in scadenza nel trimestre precedente il 29 ottobre 2018 possono essere richieste delle proroghe.

Inail: 370 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese col bando Isi 2019

Anche per il 2019, l’Inail ha pubblicato il bando Isi, che offre alle aziende incentivi a fondo perduto per gli investimenti  nel campo della salute e della sicurezza. Per quest’anno (è importante ricordare, per non fare confusione, che il bando Inail per il 2019 si chiama Isi 2018) sono stati messi a disposizione ben 370 milioni di euro: in totale, i contributi a fondo perduto erogati dall’Istituto alle aziende, dal 2010 ad oggi, sono pari a circa due miliardi di euro.

Una disponibilità di risorse notevole, che però risulta essere un investimento per l’Inail: difatti, i contributi sono destinati esclusivamente al miglioramento della salute e della sicurezza e la spesa per la prevenzione si rivela essere di gran lunga inferiore ai costi degli infortuni.

Per accedere alla misura, gli interessati dovranno presentare l’apposita domanda in modalità telematica, attraverso il sito web dell’Inail, dall’11 aprile 2019 fino alle ore 18 del 30 maggio 2019; il cosiddetto “click day”, cioè la giornata in cui sarà possibile l’inoltro delle domande, sarà reso noto sul sito dell’istituto a partire dal 6 giugno 2019. Se l’impresa si troverà collocata in graduatoria in una posizione utile per accedere al contributo, la domanda dovrà poi essere confermata tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per saperne di più: Inail, bando Isi 2018 per il 2019.

Congedo straordinario Legge 104 per il figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza [22], consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili .

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità, nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non convive con il genitore con handicap grave, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Sconto dei contributi Inail

Il taglio del cuneo fiscale inizia dai premi Inail: in particolare, è in arrivo una rimodulazione in arrivo delle tariffe Inail.

Per i premi Inail, è previsto il 32,72% in meno rispetto al tasso medio tariffario in vigore dal 2000. Il risparmio previsto per le imprese è di 600 milioni di euro.

Reddito di cittadinanza: l’offerta di lavoro si può rifiutare se non è equa

Il reddito di cittadinanza spetta anche a chi rifiuta il lavoro? In base a quanto più volte annunciato dal Vicepremier Di Maio, per perderlo bisognerà rifiutare tre offerte di lavoro. Non solo: è anche necessario che l’offerta di lavoro rifiutata sia equa.

Che cosa si intende per offerta di lavoro equa? I parametri che rendono equa un’offerta lavorativa non sono stati ancora resi noti, ma si pensa che saranno molto simili agli attuali requisiti che definiscono un’offerta di lavoro come congrua (ad oggi chi rifiuta un impiego congruo perde l’indennità di disoccupazione Naspi). La congruità dell’offerta, ad oggi, è commisurata su parametri diversi, a seconda della durata del periodo di disoccupazione dell’interessato: ci si basa, comunque, sulla distanza del luogo di lavoro dall’abitazione, sullo stipendio e, per chi non è disoccupato da molto, sul settore di attività.

In ogni caso, è stato anticipato che si potranno rifiutare le offerte di lavoro, se la sede dell’azienda si trova al di fuori della propria città o della propria regione. Il tutto, tenendo presente, però, che il reddito di cittadinanza non avrà una durata illimitata, e che gli interessati saranno sottoposti a verifiche periodiche e dovranno effettuare dei lavori di pubblica utilità. La misura partirà a breve, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.

Per approfondire:  Reddito di cittadinanza e rifiuto offerta di lavoro.

Reddito di cittadinanza: misura a tempo, niente spazio a chi non cerca lavoro

Il reddito di cittadinanza non sarà una misura a tempo indeterminato, ma avrà una durata limitata, come annunciato nei giorni scorsi dal Vicepremier Di Maio, per spronare i disoccupati alla ricerca attiva di un impiego; inoltre, anche prima della scadenza della misura, saranno disposte verifiche periodiche. Non ci sarà tempo per poltrire sul divano: il disoccupato sarà impegnato in lavori di pubblica utilità (8 ore settimanali a favore del proprio Comune) ed in percorsi di formazione e riqualificazione. Il sussidio, poi, non consisterà in un assegno per i furbetti che hanno intenzione di fare spese pazze, ma in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di carcere.

Le stesse condizioni, eccezion fatta per la punibilità delle false dichiarazioni ovviamente, non dovrebbero riguardare la pensione di cittadinanza, ossia l’integrazione della pensione sino a 780 euro mensili, che sostituirà l’attuale trattamento minimo e le maggiorazioni, estendendosi però a tutte le pensioni. Non dovrebbe dunque essere prevista una durata massima per la pensione di cittadinanza, né l’erogazione su social card, anche se su quest’ultimo punto al momento nulla è stato chiarito.

Le due misure, in ogni caso, partiranno a breve: la pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2019, e il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2019, dopo l’attuazione della riforma dei centri per l’impiego.  Per approfondire: Reddito di cittadinanza, quanto dura?

Licenziamento: illegittimo l’indennizzo basato sulla sola anzianità

Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo, come criterio per determinare l’indennizzo in caso di licenziamento, basarsi sulla sola anzianità del lavoratore.

Facciamo un passo indietro per capire meglio la questione: il Jobs Act aveva previsto, come risarcimento per i licenziamenti illegittimi, un’indennità economica che partiva da un minimo di 4 mensilità fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilità, sulla base di un meccanismo di calcolo che considera 2 mensilità di indennizzo per ogni anno di servizio.

Il decreto Dignità, in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha modificato le previsioni del Jobs Act, ma si è limitato ad aumentare del 50% gli importi degli indennizzi, e a portare a 6 mensilità il risarcimento minimo, ed a 36 mensilità il risarcimento massimo.

La Consulta, sulla base dell’attuale normativa, ha confermato le tutele crescenti, cioè la limitazione della tutela reale (la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo) per lasciar spazio alla tutela risarcitoria, cioè all’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore licenziato, confermando anche gli importi degli indennizzi.
La Corte Costituzionale ha invece giudicato illegittimo il criterio di determinazione degli indennizzi stessi: la previsione di un’indennità crescente basata sulla sola anzianità di servizio del lavoratore è stata reputata, nel dettaglio, contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dalla Costituzione.

In altre parole, secondo la Consulta, utilizzare come criterio per il risarcimento in caso di licenziamento la sola anzianità lavorativa crea disuguaglianze, e va contro i principi fondamentali della Costituzione.

Bonus conciliazione vita-lavoro: domande in scadenza

Il Jobs Act ha previsto degli incentivi per le aziende che promuovono, attraverso la contrattazione di secondo livello, le misure di conciliazione vita-lavoro, come l’accesso al lavoro agile, alla flessibilità oraria, asili nido aziendali e voucher per i servizi di baby-sitting. Gli incentivi per i datori di lavoro che promuovono questo tipo di misure consistono in sgravi contributivi, cioè in una riduzione della quota di contributi a carico dell’azienda. Chi vuole accedere agli sgravi deve presentare la richiesta entro il 15 settembre 2018. Nella nostra guida abbiamo fatto il punto della situazione sul bonus conciliazione vita-lavoro: come funziona, chi può richiedere gli sgravi, quali sono le misure agevolate, come si calcolano gli incentivi, come si invia la domanda.

Visita fiscale: un furbetto su 4 riesce a farla franca

Lo stop al sistema Savio, il cosiddetto cervellone dell’Inps, finalizzato all’invio delle visite fiscali nei casi sospetti, sta creando dei danni non indifferenti, considerando che ogni anno l’istituto spende 2 milioni di euro d’indennità di malattia per i lavoratori del settore privato, mentre la malattia dei dipendenti pubblici vale 2,8 milioni di euro annui.

Sino a quando il cosiddetto cervellone dell’Inps, cioè il sistema Savio, era attivo, erano più a rischio i dipendenti:

  • assenti per malattia frequentemente, con pochi giorni di prognosi (in parole semplici, con poche giornate di assenza dal lavoro assegnate dal medico, necessarie alla guarigione);
  • assenti per malattia a ridosso dei festivi e dei weekend, o comunque delle giornate non lavorative;
  • con prognosi troppo lunghe rispetto alla patologia diagnosticata, o all’infortunio non lavorativo verificatosi;
  • con patologie difficili da verificare, come cefalea (mal di testa), gastrite, colite, depressione…

In pratica, il sistema di lavorazione dei dati dell’Inps indirizzava le visite fiscali verso i casi maggiormente sospetti. Dopo lo stop imposto dal Garante della privacy, però, non è più possibile inviare le visite fiscali ai casi sospetti, ma i controlli vengono eseguiti a campione: il presidente Boeri ha calcolato una perdita, derivante dall’arresto del sistema informativo, pari a 335mila euro al mese. In sostanza, un caso su quattro di falsa malattia non viene più scoperto.

Questo, comunque, non significa che i “finti malati” possano festeggiare e dormire sonni tranquilli:

  • per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i dirigenti delle amministrazioni hanno l’obbligo di inviare la visita fiscale sin dal primo giorno di malattia, se l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa; inoltre, in base alla recente riforma delle visite fiscali, i controlli dell’Inps possono avvenire più volte nell’arco della stessa malattia, e addirittura della stessa giornata;
  • per quanto riguarda i dipendenti del settore privato, anche senza il sistema “scova-furbetti” dell’Inps, permangono i controlli a campione; potrebbe poi essere il datore di lavoro stesso a richiedere, pagando di tasca l’importo, la visita fiscale.

Rapporto a termine senza causale con i contratti di prossimità

La previsione della causale obbligatoria, per i contratti a termine oltre i 12 mesi, e per i rinnovi e le proroghe che determinano il superamento di questa soglia, sta creando non pochi problemi nell’amministrazione del personale. Molti non sanno, però, che il decreto Dignità non ha abolito la normativa sui contratti di prossimità [21]: i contratti collettivi di secondo livello, che possono essere sia territoriali che aziendali, difatti, possono modificare la disciplina del contratto a tempo determinato, in deroga sia alla normativa che ai contratti collettivi nazionali, comprese le disposizioni che riguardano le causali.

I contratti di prossimità, per poter derogare alla legge, devono però prevedere una delle seguenti finalità: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro nero, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

Possono essere previste dai contratti di prossimità, ad esempio, nuove causali, ossia ragioni più elastiche che giustifichino il ricorso al tempo determinato: l’importante è che non si perda di vista la finalità del contratto di secondo livello, e che questo non sia puramente volto a bypassare le nuove previsioni del decreto Dignità.

L’azienda può vietare WhatsApp?

Il datore di lavoro può vietare ai propri dipendenti di chattare via WhatsApp o postare messaggi sui social network, per evitare che il dipendente disperda le sue energie, che invece vanno indirizzate all’attività lavorativa. Per vietare WhatsApp durante l’orario di lavoro, peraltro, non è necessario che l’azienda consulti le associazioni sindacali: lo ha chiarito il Tribunale di Lecce, con una recente ordinanza [20] . Per saperne di più: WhatsApp al lavoro.

Il decreto Dignità è legge

Nonostante perplessità e discussioni, è appena diventato legge il decreto Dignità. Ecco le principali novità in tema di lavoro:

  • reintroduzione delle causali per i contratti a termine la cui durata supera i 12 mesi, in caso di rinnovi, e di proroghe che determinano il superamento di 12 mesi di rapporto;
  • durata massima del contratto a termine pari a 24 mesi;
  • aumento di 0,5 punti dei contributi dovuti in caso di rinnovo del contratto a termine;
  • numero massimo di proroghe pari a 4;
  • applicazione, nel contratto di somministrazione, delle stesse limitazioni previste per il lavoro a termine, salvo diritto di precedenza, periodo di pausa tra un contratto e l’altro e numero massimo di lavoratori a tempo determinato (pari, nella somministrazione a termine, al 30% dei lavoratori dell’azienda);
  • proroga al 2020 del bonus assunzione under 35;
  • sanzioni contro la delocalizzazione delle aziende;
  • possibile ricorso ai nuovi voucher (contratto di prestazione occasionale) per le aziende del turismo sino a 8 dipendenti, e per le aziende agricole sino a 5 dipendenti.

Contratto a termine, come funziona il regime transitorio

Le nuove regole sul contratto a termine non sono uguali per tutti, ma dipendono dalla data di assunzione e dalle date in cui sono effettuate eventuali proroghe e rinnovi.

Nel dettaglio, sono previsti tre diversi regimi:

  • se il contratto era in corso al 14 luglio 2018, si può continuare ad applicare senza modifiche il regime precedentemente in vigore, sino al 31 ottobre; il vecchio regime continuerà ad essere applicato, fino alla stessa data, anche per proroghe e rinnovi;
  • se il contratto è stipulato dopo il 14 luglio, si applicano da subito le nuove regole su durata massima, limiti quantitativi e indicazione della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi, ma è previsto un periodo limitato di sopravvivenza (fino al 31 ottobre) del vecchio regime per le proroghe e i rinnovi; quest’interpretazione della norma non è, però, unanime e quindi risulta opportuno attendere maggiori chiarimenti;
  • se il contratto è stipulato dopo il 14 luglio e non è interessato da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre, le nuove regole valgono da subito.

Nuovi limiti alla somministrazione

Resta, per gli ordinari contratti a tempo determinato, il limite del 20% dei lavoratori a termine che un’azienda può assumere, ma arriva una seconda soglia per la somministrazione a termine: la nuova soglia, in particolare, è pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti di somministrazione stessi. Nel computo della percentuale indicata, il legislatore ha incluso anche gli eventuali contratti a termine in forza presso il datore di lavoro.

Questi limiti possono però essere cambiati dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello); inoltre, esiste una previsione che ne esclude l’applicazione per la somministrazione a termine dei lavoratori svantaggiati. Se si supera il numero massimo di lavoratori, per quanto riguarda la somministrazione a termine, scatta una sanzione da 250 a 1.250 euro per l’utilizzatore, ma il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro all’utilizzatore.

Le conseguenze sono diverse per gli ordinari contratti a termine: si applica infatti una sanzione dal 20 al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo determinato oltre il limite massimo consentito (a seconda che il numero di questi ultimi sia pari o superiore a uno),

Niente causali sino al 31 ottobre per i rinnovi del contratto a termine

Per i contratti a termine in corso al 14 luglio, non sarà necessario inserire una causale per i rinnovi sino al 31 ottobre 2018: è quanto disposto da un recente emendamento al decreto Dignità, appena approvato.

Contratti di prestazione occasionale: nuovi voucher più elastici

Dopo il flop del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia non saranno reintrodotti i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: i contratti di prestazione occasionale, ossia i cosiddetti nuovi voucher, saranno invece resi più elastici, ed estesi a un maggior numero di aziende che operano nei settori del turismo e dell’agricoltura. In particolare, la prestazione occasionale potrà avere una durata massima di 10 giorni anziché 3, ed i nuovi voucher potranno essere attivati anche dalle aziende agricole con non più di 5 dipendenti, e dalle aziende del settore turismo con non più di 8 dipendenti. I pagamenti delle prestazioni potranno avvenire anche alle poste, dopo 15 giorni dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Confermato il bonus assunzione under 35

Il bonus per l’assunzione di giovani under 35 è confermato anche per il 2019 ed il 2020: l’età del lavoratore da assumere non scenderà, sino al 2020, al tetto massimo di 29 anni.

Numero massimo dei lavoratori a termine

Un nuovo emendamento al decreto Dignità stabilisce che il numero massimo dei lavoratori a termine in azienda debba essere pari al 30% dell’organico, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

Malattia e visita fiscale: arriva la nuova guida dell’Inps

Sei un lavoratore dipendente, ti sei ammalato e non sai come comportarti, quali adempimenti devi effettuare? Dalla visita da parte del tuo medico curante e dalla trasmissione del certificato telematico alla visita fiscale, l’Inps ti spiega tutto. In particolare, l’istituto chiarisce quali sono i requisiti, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del settore privato, per essere esonerati dalla visita fiscale, da quale giorno parte la malattia, e fornisce tantissime altre indicazioni interessanti. Se vuoi la risposta a tutti i tuoi dubbi, leggi la Guida Inps malattia e visita fiscale.

Decreto dignità: no alle causali e al periodo di pausa per le agenzie, ritorno dei voucher

Ritorno al passato e meno problemi per le agenzie interinali: le modifiche del decreto Dignità attualmente allo studio, infatti, prevedono l’esonero dall’applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato, causali che varranno, però, per le aziende utilizzatrici. Le agenzie per il lavoro saranno anche esonerate dallo stop and go, cioè dal periodo di pausa tra un contratto e l’altro. Sempre con riferimento ai contratti  a termine, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2018, per l’applicazione delle nuove norme ai rapporti di lavoro in corso. Infine, saranno ripristinati i voucher in agricoltura, nel turismo e per gli enti locali, con un periodo di utilizzo esteso sino a 10 giorni.

Ok ai voucher per turismo e agricoltura

Via libera al ritorno dei voucher: i buoni lavoro, aboliti nel marzo del 2017, potranno essere nuovamente utilizzati nei settori dell’agricoltura e del turismo. Dei nuovi voucher, che saranno previsti nel decreto dignità, ancora non si conoscono gli importi esatti e gli adempimenti per la loro attivazione. In particolare, non è chiaro se si tornerà al vecchio importo orario di 10 euro, o se invece la paga oraria netta per il lavoratore sarà di 9 euro, con contributi e premi a carico del committente, come previsto ora per chi è retribuito col contratto di prestazione occasionale. In agricoltura, tra l’altro, con gli attuali contratti di prestazione occasionale ( nei casi in cui sono consentiti), il compenso minimo orario non è pari a 9 euro: la normativa rinvia infatti alle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva agricola per i rapporti di lavoro subordinato, con valori che cambiano a seconda della provincia e del tipo di attività svolto.

Non è stato inoltre chiarito se i limiti nell’attivazione dello strumento saranno quelli previsti per i vecchi voucher o quelli, più severi, disposti per il contratto di prestazione occasionale.

Nuovo contratto di somministrazione

Col decreto Dignità cambia anche il contratto di somministrazione. A questa tipologia di rapporto di lavoro, così come previsto per l’ordinario contratto a tempo determinato, si applica ora il nuovo termine complessivo di 24 mesi. Le causali devono essere indicate obbligatoriamente nei contratti di somministrazione di durata superiore ai 12 mesi, nei rinnovi e anche nelle proroghe, se determinano il superamento di 12 mesi di durata del rapporto.

Le causali ammesse, sia per la somministrazione che per l’ordinario contratto a termine, sono:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Si valuta comunque la possibilità di introdurre nuove causali nel decreto. Anche il contratto di somministrazione è soggetto a un limite massimo di 4 proroghe, ed è stato introdotto, così come per il contratto a termine, un periodo di pausa tra un contratto e l’altro.

Per saperne di più: Come gestire il nuovo contratto di somministrazione.

Aumenta l’indennità per il licenziamento

L’indennità per licenziamento illegittimo corrisposta al lavoratore, secondo il decreto Dignità, dovrà salire da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Ad oggi, per le aziende sopra i 15 dipendenti, l’indennità va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.

Tornano i voucher

Dopo il flop del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia tornano i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: in effetti i due strumenti, che dal 2017 hanno sostituito i buoni lavoro, si sono rivelati difficilmente fruibili, soprattutto a causa della complessità degli adempimenti collegati e dei tempi di attesa dal pagamento delle somme all’Inps all’accredito nella propria provvista telematica. I contratti di prestazione occasionale, in pratica, sono risultati inadatti a gestire la maggior parte delle attività di lavoro saltuario e, soprattutto, le attività da svolgere con urgenza, richiedendo tempistiche di attivazione eccessivamente lunghe e complicate. Ecco perché è stata proposta la reintroduzione dei voucher nel decreto Dignità, che dovrebbe essere varato a breve: in un primo momento, i buoni lavoro dovrebbero essere reintrodotti nel solo settore agricolo, per poi passare a tutte le altre attività. Abbiamo fatto il punto sulla situazione nel nostro approfondimento sui voucher: che cosa cambia con la loro reintroduzione, quali sono le differenze tra buoni lavoro, contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia.

L’ultima stesura del decreto non dispone direttamente la riattivazione dei voucher, ma se ne prevede la reintroduzione con una norma successiva.

Contratto a termine, somministrazione, incentivi: novità decreto dignità

Guerra al precariato: è questa la finalità principale del cosiddetto decreto dignità, o decreto d’estate, che dovrebbe essere approvato in settimana. Sono numerose le novità in tema di lavoro che limitano gli strumenti di flessibilità: si va dalla reintroduzione della causale nel contratto a termine (che, rispetto alla prima stesura della bozza di decreto, sarà obbligatoria solo per i contratti superiori ai 12 mesi, o per i rinnovi), alla diminuzione della durata massima di questo rapporto, che scende dagli attuali 36 mesi a 24 mesi, alla riduzione del numero delle proroghe, da 5 a 4, all’aumento dei contributi per ogni rinnovo del contratto. Nuovi limiti anche ai contratti di somministrazione: il ricorso a questo tipo di rapporto, in particolare, sarà possibile solo se i lavoratori interinali non supereranno il 20% dell’organico totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato; anche per la somministrazione è previsto l’aumento dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale. Addio agli incentivi, poi, per le imprese che prima di 5 anni riducono l’occupazione nell’unità produttiva o nell’attività interessata dall’aiuto, e guerra a chi delocalizza, anche dentro l’Unione Europea. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul lavoro: novità decreto dignità.

Nuovi contratti a termine: torna la causale, diminuiscono le proroghe

Il contratto a termine torna al passato: la flessibilità che era stata concessa col Jobs Act è stata messa in discussione dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, per evitare gli abusi nell’utilizzo del tempo determinato da parte delle imprese. In particolare, tornerà l’indicazione obbligatoria della causale del contratto, il cui termine potrà essere giustificato per ragioni differenti dalle vecchie motivazioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, mentre il numero massimo di proroghe sarà ridotto da 5 a 4.

Nel dettaglio, le causali che giustificheranno il contratto a termine, secondo la nuova bozza di decreto, sono:

  • esigenze temporanee ed oggettive;
  • esigenze estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • esigenze sostitutive;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività;
  • esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro.

La proposta ha suscitato notevoli perplessità: da un lato, si teme che il ritorno alla causale del contratto sia fonte di contenzioso, dall’altro si teme che la riduzione delle proroghe favorirebbe ancora di più il precariato, costringendo le aziende a un maggior ricambio dei lavoratori a tempo determinato. Per saperne di più,  potete leggere il nostro approfondimento sui nuovi contratti a termine.

Contro la riduzione e la revoca della disoccupazione Naspi si può fare ricorso

Contro le sanzioni adottate dai centri per l’impiego, cioè la revoca dell’indennità di disoccupazione Naspi o la sua decurtazione, il lavoratore può proporre ricorso all’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che provvede ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Inps deve comunque notificare al titolare dell’indennità un’apposita comunicazione che indichi la violazione e la corrispondente sanzione, assieme alla durata dell’eventuale decurtazione della Naspi espressa in giornate.

Nel dettaglio, contro queste decisioni è possibile presentare ricorso al Comitato per la condizionalità, di cui fanno parte il direttore generale dell’Anpal ed i rappresentanti del ministero del Lavoro, dell’Inps, delle Regioni e Province autonome.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla sanzione, per motivi di legittimità o di merito, utilizzando la posta elettronica certificata o la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Successivamente l’Anpal renderà disponibile una procedura telematica sul suo portale web

Oltre al modulo messo a disposizione dall’Anpal vanno allegati la copia della sanzione ricevuta dal centro per l’impiego, un documento di identità e altri documenti a supporto della tesi sostenuta dal ricorrente.

Nuovi voucher, si può ottenere il rimborso

Chi ha effettuato dei pagamenti con i nuovi voucher per prestazioni lavorative mai rese non è obbligato a mantenere i soldi nel proprio portafoglio virtuale Inps, ma può richiedere il rimborso all’istituto, direttamente attraverso il sito dell’Inps.

Questa possibilità vale sia nel caso in cui siano stati effettuati dei pagamenti per attività lavorative con contratto di prestazione occasionale, sia nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati nel libretto famiglia.

Chi intende utilizzare una prestazione di lavoro occasionale, in effetti, ha a disposizione, una volta registratosi nell’apposita piattaforma dell’Inps, un portafoglio virtuale per i pagamenti al lavoratore, che può essere alimentato con pagamenti tramite modello F24, addebito nel conto corrente o nella carta di credito, attraverso il sistema Pago PA. Il lavoratore viene poi liquidato dall’Inps entro il 15 del mese successivo a quello in cui è resa la prestazione.

Chi vuole ottenere il rimborso delle somme versate per prestazioni di lavoro occasionale o libretto famiglia mai utilizzate, deve accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito dell’Inps (con codice pin, Spid o carta nazionale dei servizi) e presentare un’apposita domanda on line.

Nel dettaglio, all’interno della Piattaforma prestazioni occasionali bisogna compilare la sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, indicando l’Iban sul quale si vuole ottenere il rimborso delle somme per le prestazioni occasionali non utilizzate.

Nel caso in cui i versamenti siano effettuati per contratti di prestazioni occasionali si deve indicare un codice iban riferito ad un conto corrente, mentre per il libretto famiglia si può indicare l’iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.

In ogni caso questi strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia

L’Inps, con una nuova circolare [18], ha illustrato come usufruire delle nuove possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [19], che riconoscono una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.

In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo.

La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.

Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita IVA, sia i collaboratori coordinati e continuativi .

Come noto, l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:

  • al professionista, se titolare di partita Iva o associato;
  • al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
    Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
    Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:
  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
    presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Aumentano gli assegni al nucleo familiare

L’Inps, con una nuova circolare [17], ha reso noto che sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare (Anf), in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.

La rivalutazione è dovuta alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’Istat tra l’anno 2016 e l’anno 2017,  pari al +1,1%. Si tratta della variazione intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare e l’anno immediatamente precedente.

Alla circolare Inps sono state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, assieme ai corrispondenti importi mensili degli Anf, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni al nucleo familiare.

Bonus ricollocazione per i cassintegrati

I lavoratori in cassa integrazione straordinaria possono beneficiare di nuovi incentivi. Grazie ai nuovi accordi di ricollocazione, possono infatti iniziare subito un percorso di formazione per la ricerca di un nuovo lavoro, col supporto dei servizi per l’impiego del tuo territorio. In particolare, i lavoratori in Cigs hanno diritto a un assegno di ricollocazione sino a 5mila euro e, nel caso in cui riescano a trovare un nuovo lavoro, al 50% dell’indennità di Cigs residua. Inoltre, le aziende sono incentivate ad assumere i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, con uno sgravio contributivo del 50%: chi assume un lavoratore in Cigs, in pratica, paga la metà dei contributi dovuti.  Per approfondire: Bonus per i lavoratori in cassaintegrazione.

Assegno di ricollocazione dal mese di maggio

L’Anpal ha appena reso noto, con una nuova delibera [16], il rinvio al mese di maggio 2018 dell’entrata a regime dell‘assegno di ricollocazione. Si tratta di un voucher che può arrivare sino a 5mila euro, destinato ai disoccupati che percepiscono la Naspi da oltre 4 mesi e recentemente esteso ai beneficiari del reddito di inclusione (Rei) e ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Cigs), inclusi negli accordi di ricollocazione.

L’assegno di ricollocazione non è incamerato direttamente dal lavoratore, ma dai servizi per l’impiego, nel caso in cui l’attività di assistenza intensiva alla ricollocazione si concluda con un successo occupazionale. Il rimborso spettante, nel dettaglio, varia  dai mille ai 5mila euro, in base al profilo personale di occupabilità del beneficiario, per ogni contratto a tempo indeterminato. Questi importi si dimezzano nel caso di contratti a tempo determinato di almeno sei mesi, e si riducono ancora nel caso di contratti di durata di tre mesi. Se l’assistito non trova lavoro,  agli operatori spetta solo un importo  (Fee4services) pari a 106,50 euro.

Vietati i software che monitorano i dipendenti senza autorizzazione

I software che non servono soltanto ad agevolare la gestione delle pratiche dei lavoratori, ma che li monitorano, memorizzando i dati personali riferibili all’attività dei singoli dipendenti ed estraendo report relativi al servizio svolto, devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione è necessaria, ad esempio, per i gestionali utilizzati nei call center, quando estraggono report giornalieri sulla durata e la causale delle chiamate, sul numero di telefonate ricevute e su altre informazioni collegate.

L’autorizzazione è necessaria anche quando i dati non hanno un’associazione immediata col nominativo del dipendente, ma sono comunque abbinabili al codice operatore, oppure possono essere incrociati consultando informazioni conservate in sistemi separati.

In questi casi, il Garante della privacy ha escluso che si tratti di sistemi assimilabili agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, come tali non soggetti ad autorizzazione secondo lo Statuto dei lavoratori [13]. Si tratta invece di strumenti di controllo a distanza, che come tali devono essere assoggettati all’apposita procedura di autorizzazione.

Inoltre, questi sistemi violano il Codice della privacy [14], se ai dipendenti non è fornita un’informativa completa e dettagliata circa le effettive modalità e finalità delle operazioni di trattamento rese possibili dall’applicativo [15].

Fondo di integrazione salariale Fis: innalzamento del tetto aziendale

L’Inps, con un nuovo messaggio [12], ha ricordato che la legge di bilancio 2018 ha recentemente modificato la normativa sul Fondo di integrazione salariale, nella parte in cui disciplina il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo, assegno ordinario e assegno di solidarietà, cioè il cosiddetto tetto aziendale.

Nello specifico, questo limite è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

Durata massima assegno ordinario e assegno di solidarietà

L’Inps ha chiarito che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e di solidarietà) per ciascuna unità produttiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene contata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene contata per intero.

Domande assegno ordinario e assegno di solidarietà

Per quanto riguarda l’inserimento del ticket esclusivamente per le domande delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, l’Inps fa presente che il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”,  prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket”.

Disoccupazione agricola, domande entro il 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine per presentare le domande di disoccupazione agricola 2018, per i lavoratori dell’agricoltura che hanno alle spalle almeno 102 giornate di lavoro nell’ultimo biennio: ai dipendenti del settore agricolo, difatti, non si applica la disciplina generale della disoccupazione Naspi, in quanto per loro valgono delle disposizioni particolari.

Ricordiamo che la disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento del lavoratore, moltiplicata per il numero di giornate lavorate (al netto del contributo di solidarietà del 9%, per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni). La disoccupazione agricola per gli operai a tempo indeterminato è invece pari al 30% del salario percepito nel 2017 dal lavoratore, moltiplicato per il numero di giornate svolte; non è sottratto il contributo di solidarietà.

La domanda di disoccupazione agricola deve essere inviata all’Inps entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, tramite i seguenti canali:

  • patronati;
  • portale web dell’Istituto (sezione servizi al cittadino: l’interessato deve premunirsi del codice pin o del nuovo spid per l’accesso ai servizi pubblici online);
  • contact center Inps Inail, al numero 803.164 (è necessario anche in questo caso il possesso del Pin).

Operativi il bonus Neet e il bonus occupazione Sud

Arriva finalmente il via libera dell’Inps, con due nuove circolari [11], ai cosiddetti bonus assunzione Garanzia giovani e bonus assunzione Sud, ossia all’Incentivo occupazione Neet ed all’Incentivo occupazione Mezzogiorno. Si tratta, in entrambi i casi, di un esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori giovani e disoccupati, che può arrivare, per un massimo di 12 mesi, al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Entrambi gli incentivi possono essere cumulati col nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, e possono essere applicati ai contratti a tempo indeterminato ed ai contratti di apprendistato professionalizzante. Gli incentivi possono essere richiesti all’Inps, in via telematica, attraverso l’applicazione Diresco, dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

Il periodo di maternità vale per la promozione

Se il datore di lavoro che non conteggia, ai fini dell’avanzamento di carriera automatico previsto dal contratto collettivo, i periodi in cui il lavoratore o la lavoratrice ha beneficiato del congedo di maternità e di quello parentale, il suo comportamento è illegittimo: lo ha stabilito la Corte d’appello di Venezia, con una recente sentenza [10]. In particolare, il comportamento è stato giudicato dalla Corte discriminatorio: nonostante il contratto collettivo applicato stabilisca il diritto alla progressione di carriera solo per il servizio effettivo, difatti, nell’interpretazione della clausole collettive bisogna tener presente il quadro complessivo disegnato da norme costituzionali ed europee, così come interpretate dalla prevalente giurisprudenza.

Contratti collettivi col bollino blu

Con una nuova circolare [9], l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso atto del fenomeno, sempre più diffuso, dell’utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di contratti collettivi che prevedono delle retribuzioni minime notevolmente più basse rispetto a quelle previste dai contratti maggiormente rappresentativi.

Questo gioco al ribasso finirà presto, in quanto il Cnel individuerà i contratti maggiormente rappresentativi con un bollino blu: soltanto l’applicazione di questi contratti potrà dare luogo a benefici economici, normativi e contributivi, come gli incentivi all’assunzione.

Nuovo accordo sulla contrattazione e le relazioni industriali

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato ieri, 9 marzo 2018, l’accordo sulla contrattazione e sulle relazioni industriali. I temi affrontati sono molteplici, dal welfare, ai contratti collettivi, alla sicurezza, al cuneo fiscale, al Mezzogiorno e alla formazione. Ora le linee guida contenute nel documento dovranno essere attuate, partendo dal confronto, tra le parti sociali, dei singoli capitoli del documento.

In base a quanto stabilito nell’accordo, la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli, nazionale e  territoriale, o aziendale: uno dei principali obiettivi dei nuovi contratti è il miglioramento del valore reale delle retribuzioni, senza trascurare, però, la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali.

In particolare, i contratti nazionali di categoria definiranno il trattamento economico complessivo (Tec), composto dal trattamento economico minimo (Tem, o minimo tabellare) e dalle ulteriori voci, come scatti di di anzianità ed Edr,  comuni ai lavoratori del settore. Saranno in seguito individuati i minimi tabellari per la vigenza contrattuale, la cui variazione avverrà secondo gli scostamenti registrati dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi europei (Ipca).

In ogni caso, il modello di contrattazione definito nell’accordo è flessibile e lascia alle parti, e ai singoli contratti collettivi, la possibilità di stabilire le tempistiche degli aumenti e la loro distribuzione tra contrattazione di primo e di secondo livello.

Dall’accordo emerge anche la centralità del welfare aziendale (prestazioni di assistenza, interventi volti alla conciliazione tra lavoro e famiglia…), che dovrà essere rafforzato dai nuovi contratti, ma che comunque manterrà la sua natura integrativa rispetto agli interventi pubblici.

Fondamentale anche la formazione, soprattutto finalizzata all’apprendimento e all’utilizzo delle nuove tecnologie; saranno poi rafforzati il sistema di alternanza scuola-lavoro ed i contratti di apprendistato.

Nessun danno al lavoratore per nullità del contratto a termine

In caso di nullità del contratto a termine stipulato con la pubblica amministrazione, il danno derivante dalla perdita di occasioni lavorative deve essere dimostrato, mentre resta dovuta un’indennità forfettaria da quantificare fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea [8], in quanto gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti utilizzabili per contrastare l’abuso dei contratti a termine. Inoltre, secondo la Corte, il diritto dell’Unione Europea non prevede alcun obbligo di stabilizzare il rapporto di lavoro a seguito di contratto illegittimo, pubblico o privato, così come non impone l’adozione di misure identiche per situazioni diverse; pertanto, gli Stati membri sono liberi di prevedere conseguenze diverse all’illegittimità del contratto nel settore pubblico e nel settore privato (in quest’ultimo settore, lo ricordiamo, oltre a un’indennità forfettaria è prevista anche la conversione del rapporto).

In ogni caso, il giudice può alleggerire l’onere della prova a carico del lavoratore utilizzando presunzioni.

Cu compilata dall’Inps per i lavoratori occasionali

Chi lavora con i nuovi contratti di prestazione occasionale (nuovi voucher) troverà la Certificazione unica 2018 (Cu 2018, si tratta del modello che sostituisce il cud) direttamente nel proprio profilo personale all’interno del sito web dell’Inps.

L’utilizzatore di prestazioni occasionali non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore.

La casella interessata dalla Cu è la numero 49. Nella pagina 62 delle istruzioni ministeriali sulla Cu 2018, in relazione alla casella 49 della certificazione, in cui si deve indicare il tipo di rapporto con riferimento alla gestione separata Inps per i parasubordinati, sono indicati anche i codici 98 e 99 da usare per indicare, rispettivamente, il libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale.
A questo riguardo, quindi, l’Inps ha precisato che l’utilizzatore del contratto o del libretto non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore occasionale, in quanto l’adempimento è a carico dell’istituto di previdenza.

Offerta di lavoro congrua e perdita della disoccupazione in caso di rifiuto

Un’offerta di lavoro, secondo quanto chiarito da un recente intervento dell’Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), sulla base della recente normativa [2], è considerata congrua se possiede i seguenti requisiti:

  • corrisponde alle competenze del lavoratore;
  • la distanza tra la residenza del lavoratore e quella del luogo di lavoro non supera i 50 km, e in ogni caso deve essere raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi pubblici; se il lavoratore è disoccupato da oltre 12 mesi, l’offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio (56 km se mancano i mezzi pubblici), o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici;
  • la retribuzione deve superare del 20% l’indennità di disoccupazione, se il lavoratore percepisce la Naspi;
  • l’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato, con paga non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva; l’assunzione può essere anche a termine, ma in questo caso deve avere una durata di almeno di tre mesi; se il contratto è part-time l’orario deve essere non inferiore all’80% dell’orario dell’ultimo rapporto di lavoro;

Se al disoccupato viene proposta un’offerta di lavoro avente tutte le caratteristiche richieste per essere valutata congrua, e l’offerta viene rifiutata, questi decade dalla Naspi (e dalle altre prestazioni percepite) e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo, ad esempio malattia o infortunio. Il giustificato motivo che impedisce l’accettazione di un’offerta di lavoro deve essere comunicato e documentato entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.

Permessi elettorali

Tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [2], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, si ha diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.

Nello specifico, possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:

  • presidente;
  • vicepresidente;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di partiti;
  • rappresentante di comitati promotori di referendum.

Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).

I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.

Rete d’interscambio per chi ha perso il lavoro

L’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha annunciato che sta per diventare operativa una rete d’interscambio tra domanda e offerta di lavoro, a favore dei lavoratori che hanno perso l’impiego in un determinato settore. Ad esempio, i lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento da parte di una ditta operante nelle telecomunicazioni (il primo settore che sperimenterà la rete d’interscambio) saranno inseriti in una banca dati riservata alle aziende dello stesso settore che cercano lavoratori.

In questo modo, cioè avvalendosi di candidature e offerte mirate, si dovrebbe accelerare il reimpiego.

Limiti al contratto a tempo determinato

Il contratto a termine è stato modificato dal recente testo unico dei contratti di lavoro [3]: nonostante sia stata abolita l’indicazione di una causale che giustifichi l’apposizione del termine al contratto di lavoro (salvo la necessità di attestare comunque le esigenze che giustifichino la temporaneità, per gli enti pubblici), resta un forte limite all’utilizzo del tempo determinato, ossia l’individuazione della percentuale massima dei possibili contratti stipulabili. Il numero di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente, nella generalità dei casi, il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Ci sono però delle eccezioni previste dai contratti collettivi, oppure per particolari tipologie di rapporto, come il rapporto di lavoro stagionale.

Per gli enti pubblici locali, in base alle previsioni del nuovo contratto collettivo, è consentito superare il limite in caso di :

  • attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione per l’accrescimento di quelli esistenti;
  • particolari necessità di enti di nuova istituzione;
  • introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi;
  • supplenze del personale docente ed educativo;
  • assunzioni per l’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (solo tempo determinato);
  • personale su progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati;
  • eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
  • proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione (solo tempo determinato).

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine

I lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o più contratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine. Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza non opera in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un altro lavoratore a termine, in quanto non si tratta di una nuova assunzione.

Bisogna poi precisare che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a informare il dipendente della spettanza del diritto di precedenza, specificandolo nel contratto di lavoro.

Diritto di precedenza per le lavoratrici in maternità

Per quanto riguarda le lavoratrici a termine in congedo di maternità, il periodo di assenza è computato come attività lavorativa ai fini del diritto di precedenza. In pratica, il congedo di maternità conta come periodo lavorato. Inoltre, queste lavoratrici hanno il diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro, se le mansioni coincidono, nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali che hanno prestato la propria opera per almeno 3 mesi complessivi (anche in esecuzione di più contratti) hanno il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a carattere stagionale: devono però manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del contratto. Anche questi lavoratori devono essere obbligatoriamente informati della spettanza del diritto, con specifica nel contratto di lavoro.

Aumento pensioni col rinnovo dei contratti statali

Aumentano pensione e trattamento di fine servizio e di fine rapporto, grazie al rinnovo della parte economica dei contratti di pubblico impiego. Per effetto delle disposizioni dei nuovi Ccnl (contratti collettivi nazionali), difatti, i benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere considerati per intero a favore del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza dei contratti rinnovati.

In parole semplici, chi si è pensionato dal 1° gennaio 2016, grazie al rinnovo dei contratti statali ha un aumento della pensione, in quanto viene aggiornata la base pensionabile sulla quale si calcola il trattamento. Oltre all’aumento della pensione, l’incremento dello stipendio dei dipendenti pubblici determina anche l’aumento della buonuscita, o trattamento di fine servizio, in quanto il suo ammontare è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione: rispetto alla pensione, però, l’incremento della buonuscita sarà più leggero.

Lavoratori domestici, aumenti dello stipendio e dei contributi

Paga più alta, anche se di poco, per colf e badanti e per tutti i collaboratori domestici in generale: è stato difatti recentemente concluso il nuovo accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, che comporta l’aumento delle retribuzioni minime da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli aumenti riguardano sia la paga oraria che quella mensilizzata, assieme alle altre tipologie di retribuzione previste, come i compensi per assistenza notturna e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Aumenti, inoltre, anche relativamente ai contributi dovuti all’Inps per i lavoratori domestici. Per approfondire:

Apprendistato per i disoccupati: formazione

Il Ministero del Lavoro, con una recente risposta ad un interpello [4], ha chiarito che la formazione di base e trasversale, obbligatoria per la generalità degli apprendisti, risulta non necessaria per i lavoratori maggiori di 29 anni beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale assunti in apprendistato professionalizzante, che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.

Allo stesso modo, il Ministero del Lavoro ritiene non necessaria l’erogazione della formazione di base e trasversale nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione di tali competenze, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.

Aumento giornate congedo papà

Aumenta da 2 a 4 giorni, nel 2018, il congedo obbligatorio per i papà, uno strumento ancora poco conosciuto che consente al lavoratore, divenuto padre da poco, di assentarsi col diritto alla retribuzione piena.

Divieto di pagare lo stipendio in contanti

La guerra ai contanti segna una nuova tappa: dal 1° luglio 2018, difatti, si aggiunge un nuovo divieto di pagamento con strumenti non tracciabili, che riguarda le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. In pratica, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti privati avranno l’obbligo di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante: lo ha stabilito la legge di Bilancio 2018 [5], con la finalità di combattere l’evasione, prevedendo delle severe sanzioni per chi trasgredisce alle nuove regole.

Nuovo bonus assunzione triennale

Torna il bonus occupazione, conosciuto anche come esonero contributivo triennale: questa misura, introdotta per la prima volta nel 2015, consiste in un incentivo che consente di ridurre i contributi a carico dell’azienda pagati all’Inps, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2015 l’esonero era pari al 100% dei contributi Inps ed aveva una durata di 3 anni, poi è stato prorogato nel 2016 ma ridotto al 40% ed a due anni di durata, per lasciare spazio nel 2017 a bonus assunzione circoscritti a limitate categorie di lavoratori e di aziende.

Per il 2018, l’esonero contributivo diventa strutturale, riguarda tutte le aziende del settore privato e ritorna alla durata originaria di 36 mesi, ma con una riduzione dei contributi parziale, pari al 50%, salvo alcune eccezioni; è inoltre limitato alle assunzioni di lavoratori under 35. Dal 2019 riguarda le sole assunzioni di giovani under 30. È prevista anche una clausola anti-licenziamento, secondo la quale il lavoratore dovrà essere mantenuto in organico per un determinato periodo minimo, pena la restituzione degli sgravi.

Per approfondire: Bonus assunzione 2018.

Assunzione obbligatoria immediata di disabili

Assunzione immediata di disabili per le aziende che hanno in organico almeno 15 dipendenti: dal 2018, infatti, non si applica più la norma [6] che prevedeva l’obbligo di assumere almeno un disabile a partire dalla sedicesima assunzione, così come cessa di applicarsi il regime transitorio [7], che fa decorrere quest’obbligo  dopo 1 anno e 60 giorni dalla sedicesima assunzione.

Le aziende che non si sono ancora messe, in regola, dunque, devono correre ai ripari e assumere entro il 1° marzo 2018 almeno un disabile appartenente alle categorie protette. Chi, invece, supererà i 14 dipendenti in organico successivamente, avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Questo termine vale anche per il superamento delle soglie successive.

Bonus alternanza scuola lavoro

Per l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi che hanno svolto nella stessa azienda dei periodi di alternanza scuola lavoro (in misura pari ad almeno il 30% del totale delle ore previste), o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello, è stato prorogato lo sgravio del 100% dei contributi per i primi 3 anni di contratto. L’incentivo sarà applicabile se il lavoratore viene assunto entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale.

Anche in questo caso lo sconto si applicherà solo sull’aliquota dovuta dal datore di lavoro, con un tetto massimo di sgravio annuo pari a 3mila euro.

Proroga del bonus Sud

Con un recente decreto dell’Anpal è stato poi prorogato anche il bonus Sud, che offre l’esonero totale dai contributi per chi assume nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il bonus occupazione Sud è un incentivo che può essere applicato alle sole aziende situate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Questo bonus riguarda i datori di lavoro privati che (senza esservi obbligati) assumono:

  • giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 24 anni;
  • lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Sono incentivate:

  • le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (a tempo pieno o part time);
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione).

Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio (voucher) e intermittente.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Bonus ricollocazione per i cassintegrati

Per i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo, sono state programmate nuove misure di politica attiva del lavoro. Le misure sono finalizzate a ricollocare il lavoratore prima che le procedure di mobilità siano terminate: in parole semplici, saranno garantiti dei nuovi posti di lavoro agli esuberi ancora prima che questi siano licenziati.

Nel dettaglio, I lavoratori in cassaintegrazione straordinaria (Cigs) potranno fruire della ricollocazione anticipata. Si tratta di un percorso che, dopo un primo periodo di formazione, prevede la ricollocazione dei lavoratori in Cigs in un nuovo posto di lavoro: il tutto avviene durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, quindi prima del licenziamento.

Il percorso avrà una durata di 6 mesi, prorogabili di altri 6: in alcuni casi potrà durare per tutto il periodo della Cigs, quindi sino a 24 mesi.

L’adesione al percorso e la ricollocazione anticipata avranno dei vantaggi sia per le aziende che assumono, che beneficeranno di un bonus contributivo, che per i lavoratori, che potranno ottenere il 50% della Cigs assieme a un incentivo all’esodo.

Credito d’imposta per la formazione dei lavoratori

Completano il pacchetto lavoro una nuova serie di incentivi sulla formazione dei lavoratori. Nel dettaglio, è previsto un credito d’imposta per le spese relative ai costi del personale impegnato in corsi di formazione su: informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e marketing concentrate su almeno una tecnologia 4.0.

Le tecnologie oggetto degli incentivi alla formazione riguarderanno big data, cloud e fog computing, cyber-security e sistemi cyber-fisici, realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva.

Incentivi all’assunzione ancora operativi nel 2018

Nonostante nel 2018 siano stati introdotti nuovi incentivi per l’assunzione dei dipendenti, restano in piedi numerose agevolazioni in vigore da anni.

Resta valido, ad esempio, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro per l’assunzione di:

  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
  • donne disoccupate da almeno 24 mesi;
  • lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

  • sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Restano validi anche gli incentivi per chi assume col contratto di apprendistato professionalizzante.

In particolare, per chi assume attraverso questo strumento sono previste agevolazioni economiche e contributive, come la possibilità d’inquadrare l’apprendista sino a 2 livelli inferiori e di beneficiare di una contribuzione ridotta.

Se l’apprendista assunto, poi. è un under 30 iscritto al programma Garanzia Giovani, il datore di lavoro ha diritto a un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, sino a un massimo di 8.060 euro l’anno.

Continua ad essere operativa anche l’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono per sostituire personale (dipendente o lavoratrici autonome) assente per maternità.

L’assunzione deve avvenire con contratto a termine (anche part-time), e consiste in una riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi Inail a carico azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito.

Sopravvive, infine, l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi (l’indennità che sostituisce Aspi e Mini- Aspi). Quest’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.

Contributi Inps commercianti e artigiani, quando sono ridotti?

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In quali casi le aliquote contributive dovute alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti possono essere ridotte?

Gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti sono obbligati a pagare ogni anno i contributi sul minimale, anche nel caso in cui il fatturato sia basso o pari a zero: in pratica, pagano le percentuali dovute a titolo di contribuzione previdenziale su un reddito imponibile minimo (pari a 15.878 euro per l’anno 2019). In questo modo, anche nel caso in cui non abbiano guadagnato nulla, possono arrivare, a seconda dell’aliquota dovuta, a versare oltre 3.800 euro annui all’Inps.

Per fortuna, però, esistono delle agevolazioni grazie alle quali i contributi dovuti possono essere ridotti: si tratta, in particolare, della riduzione over 65 e del regime contributivo agevolato. Certamente, non sotto tutti i punti di vista queste agevolazioni contributive si traducono in un vantaggio: versare meno contributi, difatti, significa ottenere, un domani, una pensione più bassa, o addirittura ritardare la data del pensionamento.

Chi, però, ha pochi fondi a disposizione, fa suo il detto “meglio un uovo oggi che una gallina domani”, ossia preferisce rinunciare a parte della pensione, in cambio di un maggior potere d’acquisto nell’immediato.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sui contributi Inps artigiani e commercianti: quando sono ridotti?

Riduzione contributi Inps per over 65

I lavoratori ultrasessantacinquenni, titolari di impresa o collaboratori familiari, già pensionati presso le gestioni Inps, che continuano a svolgere lavoro autonomo, possono chiedere all’istituto di pagare la metà dei contributi dovuti sia sul minimale di reddito, sia sull’eventuale quota eccedente il minimale [1].

Quest’agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità.

Conseguentemente alla riduzione dei contributi, anche il supplemento di pensione corrispondente è ridotto della metà, se la quota è calcolata col sistema retributivo. Se calcolata col sistema contributivo, non è necessaria alcuna riduzione in quanto il supplemento è determinato sulla sola base dei contributi versati.

In pratica, come abbiamo inizialmente osservato in merito alle riduzioni contributive, i minori versamenti si traducono in una pensione più bassa: in questo caso, però, si tratta di un supplemento di pensione, quindi di un importo aggiuntivo rispetto al trattamento base, che resta invariato.

Sono esclusi dal beneficio della riduzione contributiva del 50% coloro che si avvalgono del regime contributivo agevolato, finché dura la permanenza nel regime.

Regime contributivo agevolato forfettario

Chi aderisce al nuovo regime fiscale forfettario ed esercita attività d’impresa (titolare di una o più ditte individuali), può fruire di un’importante agevolazione relativa ai contributi da versare alle gestioni Inps artigiani e commercianti. In particolare, la base imponibile della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, è ridotta del 35% [2].

Per fruire di quest’agevolazione bisogna inviare un’apposita dichiarazione all’Inps secondo le seguenti modalità:

  • per chi esercita attività d’impresa dal 2018, per la quale si intende fruire del regime agevolato nel 2019, è necessario compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile nel sito web dell’Inps, entro il 28 febbraio 2019; l’agevolazione viene concessa a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso; se non viene rispettato il termine, l’agevolazione si perde, ma si può presentare la domanda l’anno successivo;
  • per chi inizia una nuova attività d’impresa dal 2019 è necessario presentare la stessa dichiarazione con tempestività rispetto alla data di iscrizione alla gestione previdenziale.

Chi ha già richiesto l’agevolazione contributiva, se permangono i requisiti, non deve presentare una nuova domanda. Se non si intende più avvalersi del beneficio, bisogna presentare un’espressa dichiarazione di rinuncia [3].

Quando si perde il regime agevolato?

Il regime agevolato si perde:

  • al venir meno dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio;
  • se il contribuente sceglie di abbandonare il regime agevolato forfettario;
  • se l’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Nel terzo caso il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.


Contributi Inps commercianti e artigiani 2019

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L’Inps, con una nuova circolare, ha comunicato i contributi dovuti per il 2019 per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: nuovi aumenti.

Cambia il reddito minimale, che arriva a 15.878 euro, ed aumentano le aliquote contributive (cioè le percentuali relative ai contributi previdenziali da pagare, che devono essere applicate sul reddito) dovute per l’anno 2019 dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti: anche quest’anno, dunque, continuano a salire i contributi Inps a carico di artigiani e commercianti. Lo ha comunicato l’istituto stesso, con una circolare recentemente pubblicata [1].

Artigiani e commercianti, però, possono beneficiare della riduzione contributiva, se aderiscono al nuovo regime forfettario: si tratta di una riduzione dei contributi complessivamente dovuti all’Inps, pari al 35%. Questa riduzione, però, non sempre si traduce in un vantaggio, perché determina un minor ammontare dei contributi accreditati per la pensione: in parole semplici, per colpa della riduzione dei contributi si ottiene una pensione più bassa, e si può addirittura arrivare più tardi al pensionamento.

Vediamo subito, allora, a quanto ammontano e come si calcolano, per i contributi Inps commercianti e artigiani 2019.

Minimale di reddito 2019 artigiani e commercianti

Gli artigiani ed i commercianti, a differenza di altri lavoratori, come i dipendenti ed i liberi professionisti iscritti presso la gestione separata, pagano i contributi in rapporto ad un reddito minimo, o minimale di reddito, che per il 2019 ammonta a 15.878 euro.

In parole semplici, anche se il guadagno dell’artigiano, o del commerciante, è molto basso, o pari a zero, l’interessato deve versare la contribuzione allo stesso modo di un collega che ha guadagnato 15.878 euro nell’anno.

Come si calcolano i contributi 2019 artigiani e commercianti?

I contributi dovuti degli artigiani e dei commercianti si determinano applicando un’aliquota, cioè una determinata percentuale, al reddito prodotto, o al reddito minimale. Le aliquote contributive da applicarsi sul reddito per il 2019 sono pari al:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,09% per i commercianti;
  • 21,45% per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 21,54% per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Il reddito minimale sul quale la contribuzione deve essere versata è cambiato, come appena esposto, ed è pari a 15.878 euro; di conseguenza il contributo minimale obbligatorio da liquidare ammonta a:

  • 3.818,16 euro (3.810,72 contributo IVS più 7,44 euro contributo maternità) per gli artigiani;
  • 3.832,45 euro (3.825,01 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i commercianti;
  • 3.413,27 euro (3.405,83 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 3.427,56 euro (3.420,12 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Contributi 2019 eccedenti il minimale per commercianti e artigiani

Se il reddito eccede il minimale di 15.878 euro annui, si applicano le aliquote contributive esposte nel paragrafo precedente, sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2019, all’importo di 47.143 euro.

Per i redditi superiori a 47.143 euro annui, l’aliquota aumenta di un punto percentuale; le aliquote contributive sul reddito oltre il minimale, pertanto, risultano determinate come segue:

  • 25% per gli artigiani;
  • 25,09% per i commercianti;
  • 22,45% per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 22,54% per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Massimale contributivo 2019 per artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti hanno anche un massimale contributivo, cioè un reddito annuo di riferimento oltre il quale non vanno applicati contributi. Per il 2019, il massimale è pari a 78.572 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, a 102.543 euro: questo massimale non è frazionabile mensilmente.

Data di pagamento dei contributi 2019 commercianti e artigiani

I contributi sul minimale devono essere versati, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, in 4 rate di pari importo, entro le seguenti scadenze:

  • 1° rata: 16 maggio 2019;
  • 2°rata: 20 agosto 2019;
  • 3° rata: 18 novembre 2019;
  • 4° rata: 17 febbraio 2020.

I contributi eccedenti il minimale devono essere invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche: saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.

L’Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione, perché queste informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del modello F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato Pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Sconto contributi Inps 2019 commercianti e artigiani

Anche nel 2019 continueranno ad applicarsi, per commercianti e artigiani, gli sconti sui contributi Inps per over 65 e per chi aderisce al regime forfettario.

Per quanto riguarda quest’ultima agevolazione, in particolare, la base imponibile della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, è decurtata del 35%.

In sostanza, la contribuzione dovuta entro e oltre il minimale è ridotta, per i forfettari che desiderano avvalersi del beneficio, del 35%.

Per fruire dell’agevolazione contributiva bisogna inviare un’apposita dichiarazione all’Inps secondo le seguenti modalità:

  • per chi esercita attività d’impresa dal 2018, per la quale si intende fruire del regime agevolato nel 2019, è necessario compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile nel sito web dell’Inps, entro il 28 febbraio 2019; l’agevolazione viene concessa a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso; se non viene rispettato il termine, l’agevolazione si perde, ma si può presentare la domanda l’anno successivo;
  • per chi inizia una nuova attività d’impresa dal 2019 è necessario presentare la stessa dichiarazione con tempestività rispetto alla data di iscrizione alla gestione previdenziale.

Chi ha già richiesto l’agevolazione contributiva, se permangono i requisiti, non deve presentare una nuova domanda. Se non si intende più avvalersi del beneficio, bisogna presentare un’espressa dichiarazione di rinuncia [1].

Professionisti: come calcolare e pagare gli acconti Inps

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Come si calcolano e si dichiarano i contributi in acconto da versare alla gestione Separata, quando e come pagarli.

Chi è iscritto alla gestione Separata dell’Inps come libero professionista non è obbligato a versare, ogni anno, dei contributi minimi, o meglio i contributi obbligatori da calcolarsi sul reddito minimale; quest’imposizione vale per gli iscritti alle gestioni Inps Artigiani e Commercianti e ad altre casse di previdenza dei lavoratori autonomi, tenuti per legge a versare degli importi fissi anche con reddito basso o nullo. I professionisti iscritti alla gestione Separata sono invece obbligati al solo versamento dei contributi in proporzione a quanto guadagnato, secondo l’aliquota applicata presso la gestione stessa. Nonostante non ci sia un obbligo di versamento minimo, però, i liberi professionisti iscritti alla gestione Separata sono comunque tenuti a versare dei contributi in acconto, eccetto che per il primo anno d’iscrizione (nel primo anno di attività, non esistendo un reddito imponibile da lavoro autonomo su cui basarsi, non è possibile determinare gli acconti, perché questi si calcolano sulla base del reddito dell’anno precedente). Cerchiamo allora di fare il punto della situazione sui contributi dovuti alla gestione Separata dai professionisti: come calcolare e pagare gli acconti Inps, come dichiarare quanto dovuto, quali dati devono essere riportati nel modello Redditi.

Quali professionisti devono iscriversi alla gestione Separata?

Innanzitutto, bisogna chiarire che sono obbligati ad iscriversi alla gestione Separata i lavoratori autonomi (non imprenditori) ed i liberi professionisti senza cassa, ossia che non possono contare su un fondo previdenziale di categoria (come, ad esempio, la Cassa Forense, per gli avvocati).

Come si calcolano i contributi dei professionisti iscritti alla gestione Separata?

I contributi da versare alla gestione Separata sono determinati a consuntivo, cioè sul reddito da lavoro autonomo risultante dal modello Redditi, quadro RE, oppure risultante dal quadro LM, per chi ha optato per il regime dei contribuenti minimi o forfettario, o ancora dal quadro RH per i professionisti che possiedono redditi da partecipazione.

In pratica, i contributi non sono calcolati sul fatturato, ma sul “netto” (per semplificare, sul guadagno, inteso come ricavi meno costi).

Come si determina il reddito imponibile dei professionisti iscritti alla gestione Separata?

Nel dettaglio, per calcolare i contributi dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps (lavoratori autonomi, liberi professionisti), deve essere riportato, alla Sezione II del quadro RR del modello Redditi, l’imponibile previdenziale, determinato come segue:

  • se il professionista è in regime di contabilità semplificata, deve essere riportato l’importo risultante al rigo RE23, o RE 25 se presenti perdite al rigo 24;
  • se il professionista possiede redditi da partecipazione, deve essere riportato l’importo risultante nel rigo RH17 (totale redditi o perdite di partecipazione in associazioni tra artisti o professionisti), oppure RH18, colonna 1 (se si tratta di partecipazione in una società semplice che genera reddito da lavoro autonomo);
  • se il professionista aderisce al regime dei contribuenti minimi, deve essere riportato l’importo del rigo LM6 meno l’importo del rigo LM9;
  • se il professionista aderisce al regime forfettario, deve essere riportato l’importo del rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2, meno l’importo indicato nel rigo LM37 (perdite pregresse) indicato nella colonna 2.

Dove va indicato il reddito imponibile dei professionisti iscritti alla gestione Separata?

L’imponibile previdenziale, per i professionisti iscritti alla gestione Separata, deve essere indicato al rigo RR5 del quadro RR del modello Redditi, con i seguenti codici:

  • 1, per il reddito da lavoro autonomo;
  • 2, per il reddito degli amministratori locali;
  • 3, per il reddito dei parasubordinati;
  • 4, per il reddito non imponibile fiscalmente sul quale sono dovuti i contributi alla Gestione separata (redditi derivanti da dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, assegni di ricerca);
  • 5, per il reddito da lavoro autonomo sul quale sono stati versati i contributi ad altra Cassa previdenziale.

. Per un approfondimento, si consiglia la lettura di: Redditi, come si calcolano i contributi, Quadro RR.

Quali sono le aliquote contributive della gestione Separata per i professionisti?

Le aliquote in vigore nel 2018 e nel 2019 per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti presso la gestione Separata sono:

  • 25,72%, per i lavoratori autonomi/liberi professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali;
  • 24%, per i pensionati o gli iscritti ad altre forme previdenziali (ad esempio in quanto lavoratori dipendenti).

Per conoscere tutte le aliquote applicate agli iscritti alla gestione Separata, si veda: Contributi 2019 gestione separata.

Attenzione, però: per quanto riguarda il calcolo dei contributi nel modello redditi 2019, non dimentichiamoci che dobbiamo prendere come riferimento le aliquote applicate nel 2018. Per i professionisti, pensionati e non, le aliquote dal 2018 al 2019 non sono cambiate. Per saperne di più: Contributi 2018 gestione Separata: nuovi importi

Come si calcolano i contributi in acconto e a saldo per gli iscritti alla gestione Separata?

Il saldo dei contributi da versare alla gestione Separata è calcolato applicando all’ammontare del reddito, come appare nei quadri RE, RH o LM, l’aliquota contributiva applicata.

Se ad esempio Mario, libero professionista non iscritto ad altre gestioni, ha conseguito un reddito di 30mila euro, deve pagare, a saldo, il 25,72%, cioè 7.716 euro; se invece è Giorgio ad avere lo stesso reddito, libero professionista ma pensionato, deve pagare solo il 24%, cioè 7.200 euro.

Il primo acconto, da versare entro la stessa scadenza del saldo (ossia la medesima scadenza prevista per il saldo ed il primo acconto Irpef), è pari al 40% dei contributi dovuti nell’anno, e così il secondo acconto, da versare entro la stessa scadenza del secondo acconto Irpef (solitamente il 30 novembre), per un totale di acconti pari all’80% del saldo.

Il primo acconto può essere rateizzato, o differito con una maggiorazione dello 0,40% mensile.

Come si pagano i contributi in acconto e a saldo per gli iscritti alla gestione Separata?

I contributi da corrispondere alla gestione Separata, come determinati nel quadro RR del modello Redditi, devono essere versati dai professionisti tramite modello F24, compilando la sezione Inps, con le seguenti causali:

  • PXX per i liberi professionisti non titolari di pensione e non iscritti ad altra gestione;
  • P10 per i professionisti pensionati o iscritti ad un altro fondo di previdenza obbligatoria, soggetti all’aliquota ridotta;
  • PXXR per i liberi professionisti non titolari di pensione e non iscritti ad altra gestione, in caso di versamento in ritardo;
  • P10R per i professionisti pensionati o iscritti ad un altro fondo di previdenza obbligatoria, soggetti all’aliquota ridotta, in caso di versamento in ritardo;
  • DPPI per gli interessi.

I collaboratori devono calcolare i contributi nella dichiarazione dei redditi?

A differenza dei professionisti, i parasubordinati iscritti alla gestione Separata (co.co.co., amministratori…) non devono determinare da sé, in dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali, poiché la contribuzione è versata dal committente, alla corresponsione di ciascun compenso, compresa la quota a carico del lavoratore.

I lavoratori occasionali devono calcolare i contributi nella dichiarazione dei redditi?

Ancora diversa è la questione dei contributi versati alla gestione Separata per i prestatori di lavoro occasionale accessorio, cioè per chi ha lavorato con i voucher, col libretto famiglia o col contratto di prestazione occasionale: la contribuzione, difatti, è liquidata automaticamente all’atto del pagamento, in quanto già compresa nei compensi.

Buoni pasto: quando sono tassati?

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Esenzione dalla tassazione dei buoni pasto: come funziona, chi ne ha diritto, che cosa succede se si spendono più ticket insieme.

I buoni pasto sono interamente esenti dalla tassazione o sino a un certo limite? Sono esenti solo i buoni pasto elettronici, oppure anche quelli cartacei? L’esenzione dalla tassazione vale anche se si cumulano più buoni pasto? I dubbi, in merito alla tassazione dei buoni pasto, sono veramente numerosi, soprattutto relativamente ai casi in cui questi sono cumulati per fare la spesa: è difatti possibile cumulare sino a 8 ticket. Ci si chiede, ad esempio, se in caso di cumulo di oltre 8 buoni pasto valga sempre l’esenzione dalla tassazione: a questa domanda ha risposto di recente l’Agenzia delle entrate [1].

Ma le incertezze non finiscono qui: c’è chi si chiede, ad esempio, se l’esenzione fiscale valga solo se i buoni pasto sono riconosciuti ai dipendenti di un’azienda priva di servizio mensa, oppure se valga soltanto se non esistono servizi di ristorazione nelle vicinanze. Perché i buoni pasto non siano fiscalmente imponibili, poi, devono essere per forza riconosciuti a tutti i dipendenti dell’azienda? Se il valore del buono pasto supera la soglia di esenzione viene interamente tassato? Proviamo a fare chiarezza sui buoni pasto: quando sono tassati, come funzionano, quando possono essere sommati, a chi spettano.

Che cosa sono i buoni pasto?

Il buono pasto è un mezzo di pagamento che consiste in un tagliando, cartaceo o elettronico, con un valore assegnato, riconosciuto da ristoranti, bar, mense e simili esercizi, per acquistare pasti o prodotti alimentari. È possibile utilizzare sino a 8 buoni pasto cumulativamente.

Nei buoni pasto devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società che emette i buoni;
  • il valore facciale del ticket, in valuta corrente;
  • il termine massimo entro cui utilizzare il buono;
  • deve poi essere presente uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • infine, al ticket va apposta la dicitura seguente «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Se il buono pasto è elettronico, i dati sono associati elettronicamente al carnet, mentre la data di utilizzo e i dati identificativi dell’esercizio presso il quale il buono è speso sono associati elettronicamente in fase di utilizzo; l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando il numero o il codice identificato riconducibile al titolare.

I buoni pasto, conosciuti anche come ticket restaurant, dal nome di alcuni dei voucher più diffusi, costituiscono un reddito esente da tassazione e da contribuzione Inps, sino al valore, per singolo buono, di 5,29 euro; se il ticket, però, è elettronico, grazie alla legge di stabilità 2015 [2], risulta esentasse sino all’ammontare di 7 euro.

Buono pasto e indennità sostitutiva di mensa

L’indennità sostitutiva di mensa è un importo in denaro corrisposto ai dipendenti, nel caso in cui manchi la mensa o un servizio di somministrazione diretta in azienda, e non siano presenti servizi di ristorazione nelle vicinanze. Quest’indennità è esente da tassazione e contribuzione sino a 5,29 euro al giorno: a differenza del buono pasto, quindi, l’indennità sostitutiva di mensa consiste in un’erogazione diretta di denaro.

Attenzione a non confondere l’indennità sostitutiva di mensa con l’indennità di mensa, che è interamente imponibile, sia dal punto di vista contributivo che fiscale.

In ogni caso, non è sempre obbligatorio, per l’azienda, corrispondere i buoni pasto, l’indennità sostitutiva di mensa o l’indennità di mensa, perché questi benefici non hanno natura retributiva ma assistenziale e sono erogati obbligatoriamente solo se previsti dal contratto collettivo.

Tassazione buoni pasto

Il Tuir (Testo unico imposte sui redditi) [3] prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico.

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa: quando sono esentasse?

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate [4], l’esenzione dalla tassazione dei buoni pasto e dell’indennità sostitutiva di mensa, sino alla soglia di 5,29 euro giornaliera (7 euro per i ticket elettronici), vale soltanto quando i benefici sono offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori.

A tal fine, non è rilevante che poi siano utilizzati, in concreto, solo dai dipendenti aventi diritto in base all’orario effettuato.

Se i buoni sono poi offerti anche ai lavoratori part time che non ne avrebbero diritto, secondo quanto precisato dalle entrate [4], sono comunque esenti da imposizione.

Che cosa succede se il buono pasto è utilizzato in modo improprio?

La normativa non specifica né chi deve vigilare sull’utilizzo dei buoni, né quali sono le sanzioni per l’uso improprio.

Non è quindi chiaro se il mancato rispetto degli obblighi da parte del dipendente, compreso il limite massimo di utilizzo cumulativo di 8 ticket, possa avere delle conseguenze.

I buoni pasto cumulati impropriamente sono tassati?

Considerando che la normativa prescrive che non possano essere cumulati oltre 8 buoni pasto, parte della dottrina riteneva che, cumulandone un numero superiore, l’esenzione dalla tassazione andasse a cadere.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che non è così [1], specificando che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici, previsti dal Tuir.

L’esenzione dalla tassazione e dalla contribuzione opera dunque a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Modello redditi 2019: come calcolare i contributi Inps

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Calcolo dei contributi previdenziali nella dichiarazione dei redditi e compilazione quadro RR: professionisti, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti.

Al contrario di quanto avviene per i dipendenti, il cui ammontare dei contributi previdenziali è calcolato dal datore di lavoro e da lui versato, i lavoratori autonomi, come i liberi professionisti e gli imprenditori, devono calcolare e liquidare da sé i contributi dovuti all’Inps. Per i dipendenti, il carico contributivo è diviso col datore di lavoro, che sopporta il costo della maggior parte dei contributi; per i lavoratori autonomi, invece, la contribuzione risulta interamente a loro carico (salvo i casi in cui si può applicare la rivalsa in fattura, una piccola percentuale contributiva a carico del cliente).

Il calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps, per gli autonomi, si deve effettuare nella dichiarazione dei redditi, che ora si chiama modello Redditi e non più modello Unico, e deve essere presentata entro il 31 ottobre. I contributi, però, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, quindi per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2019, o il 20 agosto 2019 con maggiorazione (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2018 e primo acconto per l’anno 2019), ed entro il 30 novembre 2019 (secondo acconto 2019). Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sul modello redditi 2019: come calcolare i contributi Inps, come compilare la dichiarazione, quando e come pagare.

In quale quadro della dichiarazione dei redditi si calcolano i contributi Inps?

I contributi da lavoro autonomo da versare all’Inps, sulla base del reddito prodotto, si espongono e si calcolano nel quadro RR della dichiarazione, che è, appunto, il quadro relativo ai contributi previdenziali.

Chi è obbligato a compilare il quadro RR?

Sono obbligati alla compilazione del quadro RR gli iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani e dei commercianti, ed i professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, anche se risultano contemporaneamente iscritti a gestioni previdenziali diverse.

Non sono invece obbligati alla presentazione del quadro i liberi professionisti iscritti esclusivamente alla cassa di categoria, che non devono effettuare alcun versamento alla gestione separata Inps.

Come si determina il reddito imponibile per artigiani e commercianti?

Il reddito imponibile previdenziale, cioè il reddito su cui calcolare i contributi Inps, da indicare nel quadro RR, nella Sezione I, per i commercianti e gli artigiani, è calcolato in modo differente, a seconda della categoria di appartenenza.

Per chi possiede reddito d’impresa o di partecipazione, deve essere riportato, alla Sezione I:

  • se in regime di contabilità ordinaria, l’importo presente al quadro RF rigo RF63, meno gli importi dei righi RF98 e RF 100 colonna 1, ovvero: imponibile in RR= RF 63-(RF98+RF100 col.1);
  • se in regime di contabilità semplificata, l’importo presente al quadro RG rigo RG31, meno gli importi dei righi RG33 e RG 35 colonna 1, cioè: imponibile in RR= RG31-(RG33+RG35 col.1);
  • se si tratta di reddito da partecipazione (ad esempio, se il soggetto è socio di una SNC), si dovranno sommare, prendendo come riferimento il quadro RH, i righi da RH1 A RH4, colonna 4, codici 1-3-6 indicato in colonna 2, ai righi RH5 e RH6, colonna 4, meno RH12, più rigo RS37 colonna 15;
  • se l’impresa aderisce al regime dei contribuenti minimi, deve riportare l’importo del rigo LM6 meno l’importo del rigo LM9 (quadro LM);
  • se l’impresa aderisce al nuovo regime Forfettario, deve essere riportata la somma dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati nel Quadro LM, sezione II.

In pratica, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla società; se risultano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Come si determina il reddito imponibile per i professionisti?

Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps (lavoratori autonomi, liberi professionisti), l’imponibile previdenziale si determina in modo diverso, a seconda del regime fiscale di appartenenza. In particolare, deve essere riportato, alla Sezione II del quadro RR:

  • se il professionista è in regime di contabilità semplificata, l’importo risultante al rigo RE23, o RE 25 se presenti perdite al rigo 24;
  • se il professionista possiede redditi da partecipazione, l’importo risultante nel rigo RH17, oppure RH18, colonna 1 (se si tratta di partecipazione in una società semplice che genera reddito da lavoro autonomo);
  • se il professionista aderisce al regime dei contribuenti minimi, deve essere riportato l’importo del rigo LM6 meno l’importo del rigo LM9;
  • se il professionista aderisce al regime forfettario, deve essere riportato l’importo del rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2, meno l’importo indicato nel rigo LM37 (perdite pregresse) indicato nella colonna 2.

L’imponibile, per i professionisti iscritti alla gestione separata, deve essere indicato al rigo RR5, con i seguenti codici:

  • 1, per il reddito da lavoro autonomo;
  • 2, per il reddito degli amministratori locali;
  • 3, per il reddito dei parasubordinati;
  • 4, per il reddito non imponibile fiscalmente sul quale sono dovuti i contributi alla Gestione separata (redditi derivanti da dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, assegni di ricerca);
  • 5, per il reddito da lavoro autonomo sul quale sono stati versati i contributi ad altra Cassa previdenziale.

Come si calcolano i contributi degli artigiani e dei commercianti nel quadro RR 2019?

I contributi dovuti degli artigiani e dei commercianti si determinano applicando un’aliquota, cioè una determinata percentuale, al reddito prodotto, o al reddito minimale. Le aliquote contributive da applicarsi sul reddito prodotto nel 2018 sono pari al:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,09% per i commercianti;
  • 21% per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 21,09% per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Queste aliquote devono essere applicate sui redditi fino a 46.630 euro; in ogni caso, anche nell’ipotesi che il reddito sia pari a zero, devono essere pagati i contributi su un reddito minimale di 15.710 euro annui (valido per l’anno 2018). Di conseguenza il contributo minimale obbligatorio da liquidare per l’anno 2018 ammonta a:

  • 777,84 euro (3.770,40 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per gli artigiani;
  • 791,98 euro (3.784,54 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i commercianti;
  • 306,54 euro (3.299,10 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 320,68 euro (3.313,24 contributo IVS più 7,44 contributo maternità) per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Per i redditi superiori a 46.630 euro annui, l’aliquota aumenta di un punto percentuale; le aliquote contributive sul reddito oltre il minimale, pertanto, risultano determinate come segue:

  • 25% per gli artigiani;
  • 25,09% per i commercianti;
  • 22% per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
  • 22,09% per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Chi ha diritto alla riduzione dei contributi?

I lavoratori over65, titolari di impresa o collaboratori familiari, già pensionati presso le gestioni Inps, che continuano a svolgere lavoro autonomo, possono chiedere all’istituto di pagare la metà dei contributi dovuti sia sul minimale di reddito, sia sull’eventuale quota eccedente il minimale.

Quest’agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità.

Chi aderisce al nuovo regime fiscale forfettario ed esercita attività d’impresa (titolare di una o più ditte individuali), può fruire di un’importante agevolazione relativa ai contributi da versare alle gestioni Inps artigiani e commercianti. In particolare, la base imponibile della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, è ridotta del 35%.

Per fruire di quest’agevolazione bisogna inviare un’apposita dichiarazione all’Inps.

Per approfondire: Contributi Inps artigiani e commercianti: quando sono ridotti?

Come si calcolano i contributi dei professionisti nel quadro RR?

Per gli iscritti alla gestione separata, i contributi devono essere calcolati applicando al reddito imponibile l’aliquota del 25,72%, o l’aliquota ridotta del 24%, se iscritti ad altra Cassa o pensionati. Non è previsto il pagamento obbligatorio dei contributi calcolati sul minimale (che è comunque valido per determinare l’accredito di un anno di contribuzione, o di un numero di mesi contribuiti nell’anno in proporzione a quanto versato).

Esempio di compilazione quadro RR 2019 commercianti

Se un contribuente  appartenente alla gestione Commercianti chiude l’anno, non interamente lavorato, con un reddito imponibile inferiore al minimale, deve compilare il quadro RR in questa maniera:

  • al rigo RR1 deve indicare il codice azienda Inps (reperibile nel proprio cassetto previdenziale o dalle comunicazioni dell’Istituto);
  • in “dati generali della singola posizione contributiva” deve poi indicare il proprio codice fiscale, il codice Inps azienda (reperibile dal sito Inps: “Servizi-cassetto previdenziale artigiani e commercianti-calcolo codeline”), il reddito o la perdita, il periodo d’imposizione contributiva (ad esempio, se l’attività è iniziata a luglio, si deve indicare 7 come periodo iniziale e 12 come finale);
  • in “contributi sul reddito minimale”, deve indicare il reddito minimale (che deve essere riproporzionato, se l’anno non è stato lavorato interamente; ad esempio, se il periodo di lavoro parte da giugno, deve dividere per 12 il minimale, pari a 15.710 euro per il 2018, e moltiplicarlo per 7, numero dei mesi lavorati), i contributi dovuti sul minimale, la contribuzione dovuta per maternità, eventuali quote associative e oneri accessori, e l’importo versato relativo al 2018, compresi i versamenti con scadenza successiva alla dichiarazione.

Esempio di compilazione quadro RR professionisti

Ipotizziamo che un professionista abbia riportato un reddito imponibile pari a 15mila euro: deve riportare il reddito al rigo RR5, col codice 1; deve poi indicare il periodo lavorato (se ha lavorato tutto l’anno, da 1 a 12), e l’aliquota contributiva (se non pensionato e non iscritto ad altre casse, l’aliquota della gestione Separata 2018 è pari al 25,72%). Il contributo dovuto a saldo sarà pari a 3.858 euro, se non ha versato acconti. A questo dovrà aggiungersi il pagamento del primo acconto (con la stessa scadenza del saldo), pari al 40% della contribuzione annua dovuta, e del secondo acconto, pari a un ulteriore 40% (con scadenza 30 novembre), per un totale di acconti pari all’80% dei contributi dovuti nell’anno.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

A seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act del lavoro autonomo, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento dei contributi.

La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 17, e non possono superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l’importo dei contributi sospesi indicato in colonna 17 di ogni modulo deve essere sempre riferito all’importo dei contributi dovuti indicato nella colonna 15 di ogni singolo modulo. Eventuali eccedenze derivanti dall’aver indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti sono azzerate.

Quando si pagano i contributi calcolati col modello Redditi 2019

I contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti, e per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti alla gestone separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, come inizialmente esposto, per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2019, o il 20 agosto 2019 con maggiorazioni (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2017 e primo acconto per l’anno 2018), ed entro il 30 novembre 2019 per il secondo acconto.

Come si pagano i contributi calcolati col modello Redditi

Il pagamento dei contributi è effettuato tramite modello F24; le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono:

  • CP, CPR per i commercianti;
  • AP, APR per gli artigiani;
  • P10, P10R, per i professionisti iscritti alla gestione Separata iscritti ad altre casse o pensionati;
  • PXX, PXXR per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione Separata.

La R viene aggiunta per indicare la rateazione delle somme.

Nel caso in cui siano dovute le maggiorazioni, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali nel modello F24:

  • “API” (artigiani) e la codeline Inps (cioè il codice Inps) utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline Inps utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

È possibile rateizzare i contributi, ma il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2019. Anche in questo caso gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la stessa stringa di codice relativa al contributo cui afferiscono.

Bonus casa 2019, tutte le novità

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Bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus verde: tutte le detrazioni Irpef 2019 previste per gli interventi sulla casa dalla manovra.

Confermati tutti i bonus casa: sono stati inseriti nella legge di Bilancio 2019, difatti, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili e l’ecobonus, assieme al nuovo bonus verde.

Per l’ecobonus, in particolare, è confermata la detrazione del 65% dei costi per la maggior parte dei lavori di riqualificazione energetica, mentre la detrazione resta al 50% per le caldaie a condensazione in classe A con sistemi di termoregolazione evoluta, tende solari, finestre, generatori a biomasse.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, resta ferma la detrazione al 50% sugli interventi già incentivati gli scorsi anni, con un tetto massimo di 96mila euro. Non cambia nemmeno il bonus mobili, con una detrazione del 50% su arredi e grandi elettrodomestici acquistati in occasione della ristrutturazione, sino a un tetto massimo di 10mila euro di costo. Confermato anche il bonus giardino, o bonus verde, con una detrazione del 36% per la sistemazione a verde degli spazi esterni, sino a un tetto massimo di 5mila euro di costo.

Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, tutte le novità sui bonus casa 2019.

Bonus casa 2019: bonus verde per giardini e terrazzi

Il bonus verde consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef  il 36% delle spese documentate per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. In pratica, l’incentivo è previsto per la piantumazione o la sistemazione di prati in giardini, terrazzi, balconi e cortili, anche condominiali.

La detrazione, come abbiamo osservato pari al 36%, spetta su una spesa massima pari a 5mila euro, quindi non può essere superiore a 1.800 euro. In parole semplici, chi spende, per la sistemazione delle aree verdi, dai 5mila euro in su, ha il diritto di detrarre 1.800 euro dalle tasse.

Bonus ristrutturazione 2019

Nel 2019 è confermato, in base a quanto emerge dalle bozze della legge di bilancio, il bonus ristrutturazione, cioè la detrazione al 50% dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione. La detrazione deve essere fruita in 10 quote annuali dello stesso importo ed è applicata a un costo massimo di 96.000 euro.

A chi spetta il bonus ristrutturazione 2019

Possono beneficiare del bonus ristrutturazione:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il conduttore dell’immobile (inquilini);
  • il nudo proprietario;
  • l’usufruttuario;
  • il comodatario;
  • i familiari conviventi (purché siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Quali interventi sono incentivati dal bonus ristrutturazione 2019

Gli interventi agevolabili consistono nei lavori interni a immobili esistenti; nel dettaglio, deve trattarsi di opere di:

  • manutenzione ordinaria (solo perle parti comuni dell’edificio);
  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • recupero e risanamento conservativo.

Sono detraibili non solo le spese necessarie all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie ed i sopralluoghi.

In particolare, le opere agevolate devono riferirsi alle seguenti componenti:

  • impianto idraulico ed elettrico;
  • inferriate fisse;
  • soppalco;
  • pareti interne ed esterne;
  • scale ed ascensore;
  • cablatura;
  • porta blindata;
  • impianto di allarme;
  • allargamento porte e finestre;
  • pavimentazione esterna;
  • facciata ed intonaci esterni;
  • canna fumaria;
  • citofoni, videocitofoni e telecamere;
  • caldaia, caloriferi e condizionatori;
  • abbattimento delle barriere architettoniche;
  • balconi e verande;
  • box auto;
  • contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

Quali sono gli adempimenti per il diritto al bonus ristrutturazione 2019

Per ottenere il bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • fattura relativa alle spese sostenute;
  • bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per ottenere la detrazione è anche necessaria una dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui l’intervento non ne preveda l’obbligatorietà, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.

Per conoscere tutti i documenti da conservare ed esibire in caso di controllo: Bonus ristrutturazione casa, adempimenti.

Ecobonus 2019

L’ecobonus, o bonus per il miglioramento dell’efficienza energetica, è un’agevolazione che consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione, anche in questo caso, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di :

  • 30mila euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • 40mila euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
  • 100mila euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale;
  • sono poi previsti limiti differenti per specifici interventi.

Di seguito, alcuni esempi delle componenti a cui possono riferirsi le opere di efficientamento energetico:

  • rivestimento termico alle porte d’ingresso e pannelli isolanti;
  • pompe di calore e impianti geotermici;
  • pavimento radiante;
  • impianto solare termico.

Dal 2018, per caldaie a condensazione in classe A con sistemi di termoregolazione evoluta, tende solari, finestre, generatori a biomasse, la detrazione è passata dal 65% al 50%. Questa minore detrazione è confermata anche per il 2019.

Restano invariati con bonus al 65% i seguenti interventi:

  • coibentazioni;
  • micro cogeneratori;
  • pannelli solari;
  • domotica;
  • caldaie a condensazione in classe A con sistemi di termoregolazione evoluta;
  • lavori di riqualificazione globale;
  • scaldacqua a pompa di calore

Ecobonus 2019 per gli interventi sulle parti condominiali

Le detrazioni sono più elevate se le spese (sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) sono riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti del condominio. In particolare, le percentuali di detrazione ammontano al:

  • 70%, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • 75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.

I beneficiari dell’agevolazione fiscale, anziché fruire della detrazione del 70 o del 75%, possono scegliere di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Quali sono gli adempimenti per il diritto all’ecobonus

Per accedere all’ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • fattura relativa alle spese sostenute;
  • bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per gli interventi più notevoli, come la riqualificazione globale, la coibentazione dell’ involucro e l’, isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea (Agenzia Nazionale per L’Efficienza Energetica):

  • ape (attestato di prestazione energetica): deve essere redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
  • asseverazione : è la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;
  • scheda informativa: è un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento .

Il nuovo decreto attuativo del Mise (ministero dello Sviluppo economico) attualmente allo studio introduce, però, dei valori massimi, rapportati al metro quadrato o al kilowatt, che penalizzano alcuni interventi, come l’installazione di serramenti, rendendo il miglioramento energetico meno conveniente. Inoltre, il decreto abbassa diversi tetti massimi di spesa, come quelli relativi alle schermature solari e agli impianti domotici, e introduce nuove indicazioni da inserire nel bonifico parlante per il pagamento delle opere, come il numero e la data della fattura che viene pagata.

Per saperne di più: Riforma ecobonus

Sismabonus 2019

Confermata anche la detrazione fiscale, detta Sisma bonus, per le spese sostenute per gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità): la detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021; deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Resta fermo l’attuale limite massimo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

L’agevolazione, dal 2017 al 2021, è estesa anche agli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti).

La detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta, nel caso in cui dall’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione è elevata all’80%.

Nel caso in cui gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazioni di imposta del 70% e dell’80% sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%.

Tra le spese detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Cessione dei bonus

Confermata anche per il 2019 la possibilità di trasferire non solo le detrazioni per gli interventi sulle parti condominiali, ma anche per le operazioni effettuate sulla singola unità immobiliare. Chi incamera il bonus potrà, poi, trasferirlo nuovamente. In questo modo si incentiva il ricorso agli interventi sulla casa anche per gli incapienti, cioè per coloro che hanno un’imposta più bassa rispetto alle detrazioni, e per coloro che, in generale, dispongono di poca liquidità.

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