
Permessi retribuiti per decesso o grave infermità dei parenti, per motivi familiari o personali: modello facsimile di richiesta al datore di lavoro- dirigente.
Il lavoratore dipendente può ottenere dei permessi dal lavoro per motivi familiari, che possono essere retribuiti o meno, in base alla specifica motivazione dell’assenza, alla categoria di appartenenza o al contratto collettivo applicato.
La generalità dei lavoratori dipendenti, innanzitutto, può beneficiare di permessi retribuiti per lutto o grave infermità di un familiare. Alcune categorie di lavoratori, come i docenti, possono inoltre fruire, ogni anno, di permessi retribuiti per motivi familiari o personali. Ci sono poi i permessi retribuiti per i quali non è richiesta una specifica motivazione, come i permessi ex festività, rol e banca ore (er saperne di più: Permessi e assenze dal lavoro).
La legge ed i contratti collettivi prevedono poi il diritto a ulteriori permessi, ma non retribuiti, per gravi motivi familiari o personali.
Ma è necessario che la motivazione del permesso sia certificata dal lavoratore? In altre parole, è richiesta l’autocertificazione permesso retribuito motivi familiari?
L’autocertificazione è richiesta in diverse ipotesi: dipende dalla specifica tipologia di assenza della quale si vuole beneficiare.
Procediamo con ordine, e vediamo innanzitutto quali sono le principali tipologie di permesso per motivi familiari, per poi osservare un modello facsimile di autocertificazione delle ragioni per le quali si richiede l’assenza.
Permessi per lutto o grave infermità dei familiari
Le legge [1] concede al lavoratore dipendente i permessi per lutto per decesso o documentata grave infermità:
- del coniuge, anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile);
- di un parente entro il 2° grado (anche se non convivente; sono esclusi gli affini, come generi, nuore, suoceri);
- di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
I permessi sono remunerati con la normale retribuzione, e sono concessi per un massimo di 3 giorni all’anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Le giornate di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
Per utilizzare il permesso per grave infermità del familiare, il lavoratore deve presentare, entro il 5° giorno dal rientro, una certificazione del medico specialista o di un medico autorizzato dal Servizio Sanitario Nazionale. Se il permesso è per lutto, deve essere presentato l’attestato di morte al rientro dal servizio.
Alcuni contratti collettivi possono prevedere disposizioni più favorevoli (ad esempio, includere gli affini tra i familiari)
I permessi retribuiti per decesso o grave infermità sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza a disabili, cioè coi cosiddetti permessi Legge 104.
Come si chiedono i permessi per lutto o grave infermità dei familiari?
Il lavoratore, per beneficiare dei permessi, deve comunicare preventivamente al datore di lavoro:
- l’evento che dà titolo al permesso;
- il familiare per il quale si richiede il permesso;
- i giorni nei quali si assenterà.
Riservandosi di presentare l’attestato di morte o l’attestazione dell’infermità: dalla certificazione medica deve risultare possibile desumere la gravità dell’infermità, oltre alla diagnosi clinica.
Permessi per motivi personali e familiari
Alcune categorie di lavoratori, come i docenti, hanno diritto, in forza del contratto collettivo applicato, a dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari
Nello specifico, i docenti hanno diritto, a domanda, a tre giorni nell’anno scolastico di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Le motivazioni possono essere documentate anche mediante autocertificazione.
Oltre ai permessi, i docenti possono fruire, durante i periodi di attività didattica, di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari.
La motivazione del permesso non deve consistere in un resoconto dettagliato al dirigente scolastico delle specifiche ragioni che hanno portato il lavoratore a richiedere l’assenza. In ogni caso, le ragioni giustificative non sono soggette alla valutazione del dirigente scolastico.
Permessi non retribuiti per motivi familiari e personali
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale:
- propria o del convivente (la convivenza deve risultare da una certificazione anagrafica);
- dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
- del coniuge (o parte dell’unione civile);
- dei figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi;
- dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi;
- degli adottanti;
- dei generi e delle nuore;
- del suocero e della suocera;
- dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali.
Per gravi motivi si intendono:
- le necessità familiari derivanti dalla morte di uno dei familiari elencati;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore o del coniuge/dei parenti/degli affini nella cura o nell’assistenza di uno dei familiari elencati;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente;
- le situazioni, riferite ai familiari per i quali si richiede l’assenza (con l’esclusione del richiedente), derivanti da patologie acute o croniche che:
- determinano la riduzione o la perdita dell’autonomia personale, anche temporaneamente;
- richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi;
- richiedono la partecipazione attiva del familiare nelle cure.
Il congedo può essere richiesto anche per il decesso del coniuge (anche legalmente separato), della parte dell’unione civile, di un parente entro il 2° grado (anche non convivente) o di un componente della famiglia anagrafica (se la convivenza risulta da una certificazione anagrafica), per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Oltre ai permessi ed ai congedi previsti dalla legge, ulteriori permessi per motivi personali, solitamente non retribuiti, possono essere previsti dai contratti collettivi. Per approfondire: Permessi non retribuiti per motivi familiari o personali