
Professionisti e cococo: quando si ha diritto alla malattia, a quanto ammonta l’indennità, qual è la sua durata.
Gli iscritti alla gestione Separata dell’Inps, sia lavoratori parasubordinati (co.co.co.) che liberi professionisti hanno diritto all’indennità di malattia, se versano il contributo aggiuntivo dello 0,72%; ne sono esclusi, dunque, i lavoratori pensionati e quelli iscritti alla Gestione separata non in via esclusiva (che pagano la sola aliquota del 24%).
L’indennità di malattia degli iscritti alla gestione Separata è un compenso riconosciuto dall’Inps per i periodi nei quali il lavoratore, a causa delle condizioni di salute, non può svolgere la sua attività. La patologia deve essere certificata dal medico curante (o da un medico o una struttura sanitaria convenzionata col Ssn).
Anche gli autonomi ed i parasubordinati iscritti alla gestione Separata, così come i dipendenti, possono ricevere la visita fiscale da parte del medico dell’Inps, per verificare se lo stato di malattia è effettivo.
Molte disposizioni in merito alla malattia sono cambiate col decreto crisi 2019: ma procediamo con ordine
Indennità di malattia gestione Separata: requisiti
I collaboratori (parasubordinati, o co.co.co.) ed i professionisti hanno diritto al trattamento di malattia se:
risultano accreditati almeno 3 mesi di contributi nella Gestione separata, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia;
con l’entrata in vigore del decreto Crisi, risulta accreditato almeno 1 mese di contributi nella Gestione separata, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia;
nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia, il reddito del lavoratore soggetto a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo annuo (il massimale è pari a 102.543 euro nel 2019 );
- l’attività lavorativa risulta in corso al momento del verificarsi della malattia;
- c’è un’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.
Poiché la base imponibile sulla quale calcolare il minimale contributivo è pari a 15.878 euro per il 2019, il lavoratore possiede un mese di contributi se risultano versati:
- almeno 452,92 euro, se cococo, in quanto l’aliquota è pari al 34,23%;
- almeno 340,32 euro se libero professionista, in quanto l’aliquota è pari al 25,72%.
Indennità di malattia Gestione Separata: durata
La durata dell’indennità di malattia, per i parasubordinati, è pari al massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro, e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
Gli eventi che costituiscono una continuazione della malattia o una ricaduta sono indennizzabili anche per i primi 3 giorni.
L’indennità spetta anche per le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento morboso o per anno solare.
Indennità di malattia Gestione Separata: a quanto ammonta
La misura dell’indennità di malattia si calcola in questo modo:
- si prende a riferimento il massimale contributivo annuo;
- lo si divide per 365;
- si moltiplica il massimale giornaliero così ottenuto per diverse misure percentuali, a seconda del numero di mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data della malattia.
Le percentuali per le quali deve essere moltiplicato il massimale giornaliero sono pari al:
- 8%, se risultano accreditate sino a 4 mensilità;
- 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
- 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Ad esempio, l’indennità giornaliera di malattia, per un lavoratore che possiede 10 mesi di contributi, è pari a:
102543 : 365 * 16%, ossia a 44,95 euro.
Gli importi raddoppiano in caso di degenza ospedaliera.
Indennità di malattia Gestione Separata: come fare domanda
Il lavoratore, per ottenere l’indennità, deve richiedere il certificato di malattia al proprio medico curante, che lo deve trasmettere telematicamente all’Inps.
Se il lavoratore ha un rapporto parasubordinato, deve inviare entro 2 giorni al proprio committente l’attestato di malattia, cioè il certificato senza diagnosi.
In caso di invio oltre il termine non giustificabile si perde l’indennità relativamente alle giornate di ritardo.
Il lavoratore deve poi presentare domanda di indennità di malattia all’Inps entro un anno. La domanda può essere inoltrata tramite:
- portale web dell’Inps, se si possiede il Pin dispositivo, lo Spid o la carta nazionale dei servizi;
- contact center Inps Inail, al numero 803164 (è ugualmente necessario il Pin);
- patronato, attraverso i servizi telematici offerti dall’ente.
Visita fiscale
L’Inps può disporre la visita fiscale del lavoratore, anche se questi non è dipendente, e anche se il committente non la richiede.
Le fasce orarie di reperibilità sono le medesime valide per i lavoratori dipendenti del settore privato:
- la mattina, dalle 10 alle 12;
- la sera, dalle 17 alle 19;
- 7 giorni su 7, domeniche e festivi compresi.
Eventuali assenze ingiustificate alla visita fiscale comportano le stesse sanzioni valide per i lavoratori dipendenti (si veda, per approfondimenti: Visita fiscale e malattia 2019, tutte le faq).