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Gestione separata: la guida completa

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Chi deve iscriversi alla gestione separata, quanti contributi si pagano, Dis-coll, malattia, maternità, assegni familiari.

La gestione separata dell’Inps, nata per offrire una tutela ai lavoratori atipici, conta un numero di iscritti sempre maggiore. Si tratta difatti della gestione previdenziale alla quale devono iscriversi i lavoratori parasubordinati (come collaboratori e amministratori), i liberi professionisti non obbligati all’iscrizione presso una cassa di categoria, i lavoratori autonomi occasionali e coloro che sono retribuiti attraverso i cosiddetti nuovi voucher (contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia). L’iscrizione presso la gestione separata offre numerose tutele, che non si limitano certamente alla pensione, ma si estendono all’indennità di disoccupazione, di maternità, di malattia, alla copertura degli infortuni ed all’erogazione degli assegni al nucleo familiare. Per capire quali benefici spettano agli iscritti presso questa cassa, facciamo il punto sulla gestione separata: la guida completa, dalle tipologie di pensione che si possono tenere alle tutele per i lavoratori. È importante ricordare, però, che i benefici offerti non spettano in ugual modo a tutti gli iscritti, ma in modo differente, a seconda della categoria di appartenenza ed alla contribuzione versata. Chi, ad esempio, è contemporaneamente iscritto presso altre gestioni, paga un’aliquota ridotta, ma non ha diritto all’indennità di disoccupazione Dis Coll, o agli assegni familiari.

In merito alla pensione, è opportuno ricordare che, anche se non sono previsti dei contributi da versare obbligatoriamente sulla base di un reddito minimale, se il reddito assoggettato a contribuzione è inferiore al minimale annuo, non sono accreditate tutte le 12 mensilità dell’anno ai fini della pensione.

Ma procediamo per ordine

Chi deve iscriversi alla gestione Separata

Ecco quali sono le categorie di lavoratori obbligate a iscriversi presso la gestione Separata:

  • collaboratori, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • componenti di collegi e commissioni;
  • venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5mila euro;
  • associati in partecipazione (con contratti ancora in essere) e medici in formazione specialistica;
  • liberi professionisti, non obbligati all’iscrizione presso una cassa di categoria;
  • lavoratori occasionali (voucher, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia).

Liberi professionisti iscritti alla gestione Separata

È opportuno, a questo punto, capire in quali casi i liberi professionisti sono obbligati all’iscrizione ed al versamento di contributi presso la gestione separata.

Devono iscriversi alla gestione Separata Inps:

Obbligo d’iscrizione alla gestione Separata

liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa di previdenza liberi professionisti che non possono iscriversi alla gestione previdenziale di categoria per ragioni di incompatibilità o di altra natura liberi professionisti non integralmente coperti dalla cassa di categoria
ad esempio, non appartenenti ad albi o ordini ad esempio, ingegnere già coperto da altre forme di previdenza obbligatorie, situazione che non consente l’iscrizione all’ente di categoria (Inarcassa), in base al regolamento ad esempio, avvocato che versa alla Cassa Forense soltanto il contributo integrativo sui compensi percepiti (che non dà luogo, nella generalità delle ipotesi, ad alcuna prestazione di previdenza), senza corrispondere anche la contribuzione obbligatoria

Quanto illustrato costituisce il cosiddetto principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria: in sostanza, l’obbligo di versare i contributi alla gestione Separata Inps è rivolto a chiunque percepisce un reddito derivante da un’attività professionale e non sia interamente coperto da una cassa di categoria.

Calcolo contributi dovuti alla gestione Separata

I contributi dovuti alla gestione separata si calcolano applicando una specifica aliquota, cioè una percentuale, che varia a seconda della categoria a cui appartiene l’iscritto, al reddito imponibile previdenziale.

Il reddito imponibile previdenziale per i lavoratori parasubordinati coincide con i compensi (esclusi eventuali componenti esenti, come alcuni rimborsi), mentre per gli autonomi coincide, per grandi linee, con la differenza tra ricavi e spese inerenti all’attività.

Non è prevista l’applicazione obbligatoria dell’aliquota dovuta al minimale di reddito, né è previsto un minimale contributivo: in sostanza, i contributi alla gestione separata si pagano solo se viene prodotto un reddito, mentre nulla è dovuto in assenza di reddito.

Tuttavia, si tiene conto del minimale valido nella gestione artigiani e commercianti Inps (pari a 15.878 euro per il 2019) per calcolare il raggiungimento dei requisiti contributivi utili a ottenere determinate prestazioni, come la disoccupazione e la pensione: se i versamenti sono effettuati sulla base di un reddito imponibile inferiore al minimale, i mesi di contribuzione utili alle prestazioni sono proporzionati sulla base del minimale.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati e autonomi occasionali (con reddito sopra i 5mila euro), i contributi calcolati sui compensi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente, mentre per gli autonomi i contributi sono interamente a carico del professionista (salvo l’eventuale applicazione sui clienti/committenti della rivalsa pari al 4%).

Aliquote gestione Separata e contributi dovuti

Osserviamo ora, in base alle aliquote vigenti ed al reddito minimale, a quanto ammontano i contributi da pagare per ogni categoria di iscritti alla gestione separata nel 2019:

  • collaboratori, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio: 34,23% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.435,04 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 452,92 euro;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica: 34,23% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.435,04 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 452,92 euro;
  • componenti di collegi e commissioni: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.354,06 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 446,17 euro;
  • venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5milaeuro: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.354,06 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 446,17 euro;
  • associati in partecipazione (con contratti ancora in essere) e medici in formazione specialistica: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.354,06 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 446,17 euro;
  • lavoratori autonomi: 25,72% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 4.083,82 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 340,32 euro; lo 0,72% è dovuto in quanto la Gestione separata assicura anche ai professionisti iscritti alla gestione in via esclusiva un’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia.
  • lavoratori pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali: 24% sul minimale di reddito pari a 15.878 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 3.810,72 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 317,56 euro;
  • lavoratori con contratto di prestazione occasionale: 33% sulla paga oraria netta; considerando che la paga oraria netta, nella generalità dei casi, è pari a 9 euro, per ogni ora di lavoro l’utilizzatore paga alla gestione Separata 2,97 euro di contributi;
  • lavoratori retribuiti col libretto famiglia: 1,65 euro di contributi per ogni ora di lavoro (paga lorda oraria pari a 10 euro).

Aliquote aggiuntive gestione Separata

Chi versa i contributi alla gestione separata può essere obbligato a pagare due aliquote aggiuntive:

  • un’aliquota dello 0,72%, che serve a finanziare alcune prestazioni erogate dall’Inps, come maternità e malattia; quest’aliquota è dovuta anche dai liberi professionisti, che beneficiano di queste prestazioni;
  • un’aliquota dello 0,51% per finanziare l’indennità di disoccupazione Dis-Coll.

L’aliquota aggiuntiva è dovuta anche dagli amministratori e dai sindaci e revisori di società, nonostante questi lavoratori non abbiano diritto all’indennità di disoccupazione.

Nessun’aliquota aggiuntiva, invece, è prevista per i lavoratori occasionali (che lavorano col contratto di prestazione occasionale o col libretto famiglia), per i liberi professionisti e per gli autonomi occasionali con compensi superiori a 5mila euro annui, né per i pensionati e per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali oltre alla gestione separata.

Massimale di reddito gestione separata

Presso la gestione Separata non è presente soltanto un reddito minimale, ma anche un massimale di reddito. Il massimale di reddito vigente nel 2019 presso la gestione è pari a 102.543 euro annui: oltre questo importo, non sono accreditati e dovuti contributi.

Disoccupazione gestione Separata

Anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto, come i dipendenti, all’indennità di disoccupazione: il sussidio di disoccupazione per i collaboratori, però, non è la Naspi ma si chiama Dis-coll. Come la Naspi, la Dis-coll è diventata una misura permanente, a partire dal 2017 (era stata inizialmente prevista come una misura provvisoria).

Per beneficiare della Dis-coll è necessario possedere lo stato di disoccupazione; in particolare, si è in possesso dello stato di disoccupazione se:

  • il collaboratore ha perso l’impiego involontariamente;
  • il collaboratore ha reso la Did, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all’Inps, anche in via telematica, assieme alla domanda Discoll, o presso un centro per l’impiego, o, ancora, tramite il portale Anpal.

La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, come appena esposto, in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • possano fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione della collaborazione sino alla cessazione stessa (accredito contributivo di una mensilità, a partire dall’entrata in vigore del decreto crisi 2019).

Ammontare della Dis Coll

Per calcolare la Dis-coll, è necessario prima determinare il reddito medio mensile del lavoratore: questo è pari all’imponibile previdenziale relativo all’anno in corso ed all’anno precedente (per trovarlo si possono sommare le voci “imponibile Inps” o “imponibile contributivo” indicate nei cedolini paga mensili relativi al periodo di osservazione), diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione.

Una volta ottenuto l’imponibile Dis-Coll, si può calcolare l’indennità, che è pari al 75% dell’imponibile, sino ad un massimo di 1.208,15 euro; oltre questa soglia, l’indennità va determinata incrementando l’imponibile del 25% della differenza tra quest’ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di 1.314,30 euro.

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cioè dal 91° giorno di fruizione).

Durata della Dis coll

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso, sino a un massimo di 6 mesi.

Ai soli fini della durata non sono contati i periodi che hanno già dato luogo al riconoscimento di una prestazione di disoccupazione. Se la prestazione è stata ricevuta solo parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-coll non saranno considerati, per quanto riguarda il calcolo della durata, un numero di mesi di contributi pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

Chi ha diritto alla Dis coll

Vediamo ora quali iscritti alla gestione Separata hanno diritto alla disoccupazione Dis coll:

Categorie aventi diritto alla Dis coll
Categorie non aventi diritto alla Dis coll
collaboratori amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
assegnisti di ricerca componenti di collegi e commissioni
dottorandi venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5 mila euro
associati in partecipazione (con contratti ancora in essere) e medici in formazione specialistica
lavoratori autonomi
lavoratori pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali
lavoratori occasionali, retribuiti con libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale

Requisiti per la pensione presso la gestione Separata

Presso la gestione Separata è possibile ottenere le seguenti pensioni:

Trattamento
Requisiti
Pensione di vecchiaia 67 anni di età20 anni di contributi (anche in regime di cumulo)

assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale

71 anni di età5 anni di contributi
In regime di totalizzazione:66 anni di età

20 anni di contributi

attesa di una finestra pari a 18 mesi

Pensione anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (anche in regime di cumulo)41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (anche in regime di cumulo)
64 anni di età20 anni di contributi

assegno superiore a 2,8 volte l’assegno sociale

Precoci:41 anni di contributi (anche in regime di cumulo)
Con quota 100:62 anni di età

38 anni di contributi (anche in regime di cumulo)

Pensione di anzianità In regime di totalizzazione:41 anni di contributi

attesa di una finestra pari a 21 mesi

Assegno ordinario d’invalidità Invalidità superiore ai 2/3almeno 5 anni di contribuzione

di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio

Pensione d’inabilità Inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativaalmeno 5 anni di contribuzione

di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio

(anche in regime di cumulo)

Pensione ai superstiti di reversibilità o indiretta (anche in regime di cumulo)15 anni di contributi

almeno 5 anni di contribuzione

di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio

Pensione supplementare 67 annipensione principale presso un’altra gestione previdenziale

almeno un contributo versato presso la gestione Separata

Computo presso la gestione Separata

Il computo per gli iscritti alla gestione Separata consiste nella facoltà di far confluire presso questa gestione i contributi da lavoro dipendente e autonomo accreditati in altre casse previdenziali, ad esclusione delle casse professionali private.

Una volta confluiti presso la gestione Separata, i versamenti sono trasformati in pensione attraverso il calcolo esclusivamente contributivo, proprio come i contributi versati direttamente alla gestione Separata.

Può esercitare la facoltà di computo nella gestione separata chi possiede i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni, sino al 31 dicembre 1995: sono considerati tutti i contributi, compresi quelli volontari e figurativi;
  • anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 accreditati dopo il 31 dicembre 1995.

Non può essere applicata l’opzione per il computo, invece, a chi non possiede contributi precedenti al 1996, in quanto in quest’ipotesi il trattamento è già calcolato col solo sistema contributivo, e spettano dunque le pensioni agevolate in via autonoma.

Per beneficiare del computo è indispensabile l’iscrizione e l’accredito di un mese di contribuzione presso la gestione Separata

La facoltà di computo è utile per conseguire, presso la gestione separata, i seguenti trattamenti:

  • pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva;
  • pensione anticipata ordinaria e contributiva;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

Per approfondire: Computo presso la gestione Separata

Indennità di maternità

Come le lavoratrici dipendenti, anche le collaboratrici e le libere professioniste iscritte alla gestione separata hanno diritto a un periodo di astensione dal lavoro indennizzato, il cosiddetto congedo di maternità. A seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo [1], peraltro, per il diritto al congedo non è obbligatoria, per le lavoratrici autonome, l’astensione effettiva dal lavoro.

Perché le professioniste e le collaboratrici abbiano diritto all’indennità di maternità, però, è necessario che siano iscritte in via esclusiva alla gestione separata e non pensionate: in pratica, devono pagare l’aliquota aggiuntiva alla gestione previdenziale, che serve a finanziare la prestazione erogata dall’Inps.

Nel dettaglio, le lavoratrici iscritte alla gestione Separata, tenute al versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, hanno diritto a un’indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto ed ai 3 mesi successivi alla data stessa (nei casi di adozione e affidamento preadottivo l’indennità spetta per 5 mesi).

L’indennità è corrisposta anche in caso di astensione anticipata e per i periodi di interdizione autorizzati in base alle previsioni di legge, e spetta nei casi in cui sia risultata obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata in via esclusiva, col versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, per almeno 3 mensilità (una mensilità, a partire dall’entrata in vigore del decreto crisi 2019) nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.

L’indennità di maternità è pari all’80% di 1/365° del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa (per le collaboratrici o i collaboratori) o libero professionale (per i professionisti).

Per le parasubordinate si fa riferimento al reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento, mentre per le libere professioniste si fa riferimento al reddito annuale risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento coincide con i 12 mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile, quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi.

Per approfondire: Indennità di maternità e paternità presso la gestione Separata.

Indennità di malattia

I collaboratori ed i professionisti iscritti alla gestione Separata hanno diritto al trattamento di malattia se:

  • risultano accreditati almeno 3 mesi di contributi nella gestione, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia; è sufficiente un mese, dall’entrata in vigore del decreto crisi 2019;
  • nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia, il reddito del lavoratore soggetto a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo annuo, dell’anno precedente;
  • l’attività lavorativa risulta in corso al momento del verificarsi della malattia;
  • c’è un’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

La durata dell’indennità di malattia, per i parasubordinati, è pari al massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro; in ogni caso, il limite non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, a meno che la malattia non duri meno di 4 giorni.

Gli eventi che costituiscono una continuazione della malattia o una ricaduta sono indennizzabili anche per i primi 3 giorni.

La misura dell’indennità di malattia si calcola in questo modo:

  • si prende a riferimento il massimale contributivo annuo;
  • lo si divide per 365;
  • si moltiplica il massimale giornaliero così ottenuto per diverse misure percentuali, a seconda del numero di mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data della malattia.

Le percentuali per le quali deve essere moltiplicato il massimale giornaliero sono pari al:

  • 4%, se risultano accreditate sino a 4 mensilità;
  • 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
  • 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.

Gli importi raddoppiano per degenza ospedaliera. Indennità di malattia e di degenza ospedaliera sono aumentate del 100% a partire dall’entrata in vigore del decreto crisi 2019. Per approfondire: Indennità di malattia gestione Separata

Assegni familiari

Gli assegni al nucleo familiare spettano ai lavoratori parasubordinati ed ai liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione Separata, se il nucleo familiare rientra in una delle tabelle Anf e si possiedono i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per approfondire: Anf partita Iva, a chi spettano, come si calcolano


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