
In quali casi il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente in azienda, e quali sono i suoi compiti?
Hai uno studio o un’azienda con dipendenti? Forse non sai che, oltre ad essere obbligato agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disposti dal Testo Unico in materia [1] per chi ha almeno un lavoratore o uno stagista, potresti essere obbligato alla nomina di un medico competente. Il medico competente svolge in azienda delle funzioni di notevole importanza, in quanto risulta coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale: si occupa difatti della sorveglianza sanitaria, nei casi in cui è prevista, aiuta il datore di lavoro a redigere il DVR, documento di valutazione dei rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua sopralluoghi agli ambienti di lavoro e partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza indetta una volta all’anno [2]. I casi in cui deve essere nominato il medico competente dipendono dal tipo di rischi presenti in azienda: in base alle previsioni normative, tuttavia, i rischi che obbligano alla nomina del medico sono talmente vari e comuni, da far risultare davvero rari i casi in cui la nomina non sia necessaria. Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sul medico competente: quando si deve nominare, quali sono le sue funzioni, quali i suoi requisiti.
Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?
In base alle previsioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il medico competente deve essere nominato nei seguenti casi:
- lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia (se dalla valutazione dei rischi emerge un rischio effettivo);
- lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali (videoterminalisti);
- esposizione ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche (deve essere rilevata un’esposizione tale da presupporre possibili conseguenze sulla salute);
- esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (a meno che non siano classificate come rischio irrilevante per la salute);
- esposizione ad agenti biologici.
Oltre ai casi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ci sono ulteriori ipotesi previste da altre normative non abrogate o successive al decreto:
- lavoro notturno;
- esposizione a radiazioni ionizzanti;
- lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- lavoro in ambienti confinati;
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione.
Il medico competente è tenuto anche alla verifica dei requisiti psico-fisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, e ad accertare l’esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti per le categorie previste dall’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007.
La sorveglianza del medico competente è obbligatoria, poi, per i lavoratori appartenenti al settore sanitario esposti a rischio infortunistico per ferite da taglio e da punta. Sono da considerare a parte i controlli alcolimetrici, per i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l’assunzione di alcol durante l’orario di lavoro.
La nomina del medico competente può inoltre essere prevista da norme regionali particolari.
In base a quanto osservato, i casi in cui si deve nominare il medico competente sono molto vari: in alcune ipotesi, ci si muove in un margine d’incertezza. Può bastare, ad esempio, che per un breve periodo si svolga lavoro notturno per obbligare alla nomina del medico. Per quanto riguarda i videoterminalisti, bisognerebbe dimostrare che tutti i lavoratori presenti in azienda, compresi eventuali tirocinanti, svolgano l’attività attraverso apparecchiature dotate di monitor per meno di 20 ore alla settimana: per evitare di nominare il medico competente, sarebbe dunque necessario dotarsi di appositi software che monitorino l’attività svolta da ogni singolo lavoratore. In questi casi dubbi, risulta più conveniente, per evitare contestazioni, nominare comunque il medico competente.
Quali requisiti deve possedere il medico competente?
Il medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale o igiene industriale, fisiologica ed igiene del lavoro, clinica del lavoro o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;
- docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia, industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.
Chi nomina il medico competente?
Nominare il medico competente è un obbligo inderogabile del datore di lavoro. Non è possibile, per il datore di lavoro, delegare un’altra persona alla nomina.
Che cosa fa il medico competente?
Il medico competente:
- collabora col datore di lavoro per valutare i rischi presenti nell’azienda;
- si occupa della sorveglianza sanitaria;
- partecipa alla riunione periodica in materia di sicurezza;
- redige e aggiorna sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore che viene sottoposto a sorveglianza sanitaria; all’interno della cartella sanitaria sono riportati i risultati delle visite mediche;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e li comunica, in forma anonima, durante le riunioni periodiche, per fornire le indicazioni per l’adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Quali visite può fare il medico competente?
I controlli sanitari svolti dal medico competente possono essere di vario tipo:
- visite mediche preventive (prima dell’assunzione o precedente alla ripresa del lavoro, in seguito a un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni);
- visite mediche periodiche;
- visite mediche su richiesta del lavoratore
- visite mediche in occasione del cambio della mansione;
- visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro
Sulla base degli esiti ottenuti dai controlli sanitari, il medico competente può esprimere un giudizio di:
- idoneità parziale o con prescrizioni;
- idoneità permanente;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro verso il medico competente?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al medico competente le seguenti informazioni:
- la natura dei rischi presenti in azienda;
- l’organizzazione del lavoro;
- la programmazione e l’effettuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati che si riferiscono agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.