Se il lavoratore dipendente fruisce di un congedo non retribuito prima della data di pensionamento ha comunque il diritto di uscire dal lavoro?
Maturi il diritto alla pensione tra uno o due anni, ma la permanenza al lavoro ti risulta troppo difficile. Vorresti così metterti in congedo non retribuito per il periodo di tempo che ti manca sino alla data di pensionamento. Riguardo all’aspettativa per gravi motivi e pensione, però, devi sapere che questo congedo non dà diritto all’accredito dei contributi figurativi: in altri termini, l’aspettativa per gravi motivi non è utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il pensionamento.
Se, dunque, la tua data di pensionamento è stata calcolata sulla base del raggiungimento dei contributi necessari per il diritto al trattamento, devi sapere che la fruizione del congedo, che non comporta alcun accredito nella tua posizione previdenziale, determinerà uno slittamento in avanti della data dell’uscita dal lavoro.
Puoi però richiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, per coprire il periodo di congedo, oppure puoi chiedere di riscattare successivamente il periodo scoperto.
Congedo per gravi motivi familiari e personali
Il lavoratore può avere il diritto di assentarsi per lunghi periodi a causa di gravi motivazioni, personali o relative ai suoi familiari, sino a un massimo di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa, ma senza percepire alcuna retribuzione: il congedo per gravi motivi è dunque un’aspettativa non retribuita.
I gravi motivi che danno al lavoratore il diritto al congedo non retribuito sono:
- le necessità derivanti dal decesso di un familiare;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare (se il familiare in questione, però, è portatore di handicap grave, il lavoratore ha diritto al congedo straordinario retribuito);
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente stesso;
- le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da patologie acute o croniche che:
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- determinano una temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, o la sua completa perdita;
- richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi;
- richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Più precisamente, l’assenza può essere richiesta a fronte di gravi e documentati motivi familiari legati alla situazione:
- personale;
- di un componente della propria famiglia anagrafica;
- dei seguenti familiari, anche non conviventi:
- coniuge;
- figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi;
- adottanti;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Il congedo non conta ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali: il lavoratore che fruisce del congedo può, però, riscattare o versare i relativi contributi per rendere il periodo utile a pensione.
Autorizzazione al versamento dei contributi volontari
Il versamento della contribuzione volontaria, per i lavoratori dipendenti, consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, i periodi durante i quali non sussiste copertura previdenziale in quanto il rapporto lavorativo è cessato o sospeso.
La contribuzione volontaria può essere anche utile alla copertura dei periodi parzialmente contribuiti: il lavoratore, cioè, può integrare periodi in cui i contributi versati sono d’importo basso, ad esempio a causa dell’orario di lavoro ridotto.
I contributi volontari sono generalmente validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il lavoratore, per poter versare i contributi volontari, deve prima essere autorizzato dall’Inps: a tal fine deve presentare, in via telematica, tramite portale web dell’Istituto, contact center (raggiungibile al numero verde 803.164, oppure 06.164.164) o patronato, un’apposita domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa quando l’assicurato può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno specifico requisito contributivo, che varia in base alla gestione ed alla categoria di appartenenza, nonché in base all’arco di tempo considerato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa vale per coprire esclusivamente i periodi posteriori alla stessa (non è possibile, ad esempio, domandare i contributi volontari per coprire un periodo non lavorato relativo ad anni precedenti). L’unica eccezione è costituita dalla facoltà di coprire volontariamente anche i 6 mesi precedenti la domanda [1]: ciò è possibile se nel semestre non è presente alcun versamento contributivo, anche figurativo.
Riscatto del periodo di congedo per gravi motivi
Il riscatto dei periodi privi di contribuzione previdenziale consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, periodi non contribuiti versando il relativo onere a copertura.
I contributi da riscatto sono generalmente validi per il diritto e per la misura della pensione.
I periodi riscattabili, l’onere di riscatto e le modalità di pagamento (n. rate/interessi) sono differenti a seconda della gestione presso la quale deve perfezionarsi il riscatto ed in base a requisiti specifici.
In merito al congedo per gravi motivi familiari o personali, il riscatto è consentito sino a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa [2].
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