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Accompagnamento: entro quando va riconosciuto?

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L’accertamento sanitario con cui è stabilito il diritto all’accompagno diventa definitivo dopo 60 giorni?

L’indennità di accompagnamento [1], o accompagno, è una prestazione di assistenza riconosciuta dall’Inps agli inabili (invalidi civili totali, nella misura del 100%) che hanno persistenti difficoltà a camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. Una particolare indennità di accompagnamento spetta, poi, ad alcune categorie di non vedenti ed assegni con funzione analoga possono essere corrisposti dall’Inail agli infortunati sul lavoro o agli affetti da malattie professionali.

Il riconoscimento delle condizioni di non autosufficienza, necessarie per il diritto al trattamento, è effettuato da un’apposita commissione medica Asl integrata, che invia poi il verbale per la validazione al Centro medico legale (Cml) Inps. Ma l’accompagnamento entro quando va riconosciuto? Esiste un termine massimo entro il quale il verbale provvisorio, in assenza di opposizione dell’Inps, diventa definitivo? Alla questione ha risposto la Cassazione, con una nuova ordinanza [2]: la Suprema Corte chiarisce, in particolare, quale valore debba essere attribuito ai verbali delle commissioni mediche e se l’Inps abbia il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla commissione competente.

A dettare le regole in materia è il decreto Anticrisi del 2009 [3], che ha fissato i criteri e le competenze nei procedimenti di accertamento delle minorazioni civili efficaci a partire dal 2010.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2010, la domanda di accertamento di invalidità, handicap e accompagnamento si presenta all’Inps e non più alle Asl; le competenti Commissioni Asl sono inoltre integrate da un medico Inps.

Come funziona l’assegno di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento, o accompagno, è erogata dall’Inps a chi:

  • è stato riconosciuto invalido civile totale (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
  • è inoltre impossibilitato a camminare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • è cittadino italiano;
  • in alternativa, è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza;
  • in alternativa, è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • non è ricoverato in una struttura a carico dello Stato.

L’assegno, per il 2021, ammonta a 522,10 euro al mese e spetta per 12 mensilità.

Non sono previsti requisiti economici per il diritto all’assegno e l’indennità non influisce sull’Isee.

Come si chiede l’accompagnamento?

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di accompagnamento, l’interessato, una volta in possesso del certificato medico introduttivo (che va trasmesso dal medico convenzionato all’Inps, telematicamente), che attesti l’invalidità civile totale e la non autosufficienza, deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari all’Istituto.

In particolare, deve inoltrare la domanda usufruendo del servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”, all’interno del portale web dell’Inps.

In alternativa, può inviare la domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (Anmic, Ens, Uic, Anfass), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Il servizio per inviare l’istanza di riconoscimento d’invalidità è stato recentemente innovato dall’Inps, prevedendo l’invio dei dati socioeconomici necessari per il pagamento dei sussidi eventualmente dovuti, come la pensione di inabilità, l’accompagno ed ulteriori indennità, nei quadri da B ad H. Non è dunque più necessario inviare, una volta avvenuto il riconoscimento dell’invalidità, il modello Ap70 per ricevere le prestazioni economiche dall’Inps.

Per approfondire, leggi: Domanda invalidità, accompagnamento, legge 104.

Quando è emesso il verbale di accompagnamento?

La commissione medica che emette il verbale di accompagnamento è composta da un presidente, due componenti e un medico di categoria (per l’accompagnamento può appartenere, ad esempio, all’associazione Ac- Anmic). Per la precisione, l’accertamento sanitario compete all’Asl, che lo effettua attraverso una Commissione medica, integrata però da un medico dell’Inps.

Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione:

  • redige il verbale di visita, o verbale provvisorio, che deve essere firmato da almeno 3 medici (tra cui il rappresentante di categoria, se presente);
  • invia il verbale per la validazione al Centro medico legale (Cml) dell’Inps, che può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta.

Ci sono dei termini entro cui il verbale definitivo deve essere inviato? E, soprattutto, che cosa accade se l’Inps non dispone nuovi accertamenti e non contesta il verbale? Ci si domanda, in particolare, se possa valere il silenzio-assenso, in mancanza di diniego da parte dell’Inps e se il verbale possa, entro 60 giorni, diventare definitivo.

Quando il verbale di accompagnamento diventa definitivo?

In quali casi il verbale di accompagnamento diventa definitivo? Alla domanda ha risposto la Cassazione [2], chiarendo che:

  • l’Inps ha la possibilità di sospendere l’accertamento sanitario;
  • in conformità con la normativa di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile [3], in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

Di conseguenza, il verbale provvisorio di accompagno non diventa definitivo dopo 60 giorni, ma occorre sempre il giudizio del Centro medico legale Cml dell’Inps. Peraltro, il verbale definitivo, a campione o su segnalazione del centro medico dell’Inps, può essere monitorato da parte della Commissione medica superiore (Cms).

Gli accertamenti disposti dalla Cms possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti o in una visita diretta.

In sostanza, l’Inps ha il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla commissione medica.

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