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Incentivi all’assunzione di lavoratori 2021

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Esoneri contributivi per chi assume under 36, donne e over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza; decontribuzione Sud e altre agevolazioni.

In arrivo numerose misure in materia di esonero dal pagamento della contribuzione: grazie alla legge di Bilancio 2021 [1], difatti, sono previsti sia nuovi incentivi all’assunzione che ulteriori agevolazioni contributive.

Osserviamo dunque quali sono gli incentivi all’assunzione di lavoratori 2021 e quali le riduzioni della contribuzione dovuta non direttamente collegate alle nuove assunzioni.

Restano, in ogni caso, gli incentivi all’occupazione strutturali, cioè permanenti, per i quali non sono necessarie proroghe: alcuni di questi strumenti sono stati modificati, come il Bonus assunzione donne e over 50, mentre per altri come il Bonus assunzione reddito di cittadinanza, la disciplina rimane la stessa

Insomma, nel 2021, il panorama degli incentivi per chi assume è molto vasto e variegato; resta da chiarire, comunque, la proroga di alcuni incentivi operativi nel 2020. Ma procediamo con ordine.

Incentivo all’assunzione con l’apprendistato di primo livello

Anche per il 2021, è operativo uno sgravio contributivo del 100% per chi assume con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Nel dettaglio, l’incentivo è riconosciuto:

  • per i contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
  • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • per i primi 3 anni di contratto; per i periodi successivi di apprendistato, l’aliquota è fissata in una misura agevolata inferiore.

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiano tra i 15 e i 25 anni.

Prosecuzione dell’apprendistato

Se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore al termine del periodo di apprendistato, è riconosciuto un incentivo:

  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di 12 mesi.

L’incentivo spetta se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non ha compiuto il trentesimo anno di età.

Incentivo all’assunzione under 36

La legge di bilancio 2018 [2] aveva previsto uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione dei giovani under 30, esteso agli under 35 sino al 31 dicembre 2018. L’estensione agli under 35 era stata poi prorogata al 2019 dal decreto Dignità, ma non è mai diventata operativa per via della mancata emanazione del decreto attuativo.

All’ingarbugliata situazione aveva rimediato la legge di Bilancio 2020, prevedendo l’estensione dello sgravio agli under 35 anche per le assunzioni avvenute negli anni 2019 e 2020.

La legge di bilancio 2021 interviene nuovamente sull’incentivo, prorogandolo al biennio 2021-2022 e modificandolo.

Nel dettaglio, i datori di lavoro del settore privato che, nel 2021 e nel 2022, assumono a tempo indeterminato o trasformano un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, hanno diritto ad un esonero contributivo:

  • pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta (sono esclusi i premi dovuti all’Inail);
  • per un periodo massimo di 36 mesi;
  • per un periodo massimo di 48 mesi, per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • nel limite massimo di 6mila euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile;
  • con riferimento ai lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni.

L’esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che:

  • abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • proseguano nel rapporto di apprendistato, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione;
  • effettuino assunzioni dei giovani al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro.

I lavoratori non devono aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente; fanno eccezione i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Perché l’incentivo sia operativo occorre l’autorizzazione della Commissione europea.

Precedente incentivo all’assunzione under 35

L’incentivo under 35 per le assunzioni sino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto:

  • ai soli datori di lavoro privati;
  • sino a un massimo di 3mila euro annuali e di 36 mesi, come esonero dal versamento del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro;
  • per l’assunzione, sino al 31 dicembre 2020, da parte di datori di lavoro privati, di lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (o con condizioni di miglior favore per il lavoratore); per le assunzioni che avverranno dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione sarà riconosciuta soltanto in relazione ai lavoratori under 30;
  • per la conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori non abbiano compiuto 35 o 30 anni, alla data della conversione del rapporto);

L’incentivo è portabile: nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato risulti parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Salvi casi di portabilità, per applicare l’esonero contributivo del 50% il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa (non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore non convertiti in rapporto a tempo indeterminato).

L’esonero si può applicare, sino a un massimo di 12 mesi e di 3mila euro annui, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo connesso all’apprendistato.

Per approfondire: Bonus assunzione giovani disoccupati 2020.

Incentivo assunzione atlete professioniste

La legge di bilancio 2020 ha previsto, per le assunzioni relative agli anni 2020, 2021 e 2022, un esonero dal versamento del 100% dei contributi Inps, con esclusione dei premi Inail:

  • entro il limite massimo di 8mila euro su base annua;
  • a favore delle società sportive femminili;
  • per l’assunzione con contratti di lavoro sportivo di atlete [3].

Incentivo assunzione studenti

Hanno diritto a un esonero del 100% dei contributi previdenziali i datori di lavoro del settore privato che assumono, a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro, per almeno il 30% delle ore di alternanza;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero spetta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3mila euro su base annua, per 36 mesi.

I neoassunti:

  • non devono aver compiuto i 30 anni (dal 2021);
  • non aver intrattenuto precedentemente qualsiasi rapporto a tempo indeterminato (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, al cui termine è stata inviata disdetta).

Incentivo assunzione donne e over 50

La legge di Bilancio 2021 ha previsto, in via sperimentale, l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne, intervenendo sul bonus donne e over 50 previsto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [4].

In particolare, per le sole lavoratrici, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che la assume (sussistendo determinati requisiti: vedi Bonus assunzione donne e over 50):

  • aumenta in misura pari al 100%;
  • nel limite massimo di importo pari a 6mila euro annui.

Giovani agricoltori

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono fruire di un esonero del 100% dal versamento dei contributi Inps (da accreditare presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

L’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi e non può essere cumulato con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Deve inoltre sottostare ai cosiddetti limiti de minimis, cioè al massimale previsto per gli aiuti di Stato.

Esonero contributivo alternativo alla cassaintegrazione

Il decreto Agosto [5] aveva previsto l’esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro del settore privato che avessero già fruito dei trattamenti di cassaintegrazione ordinaria, in deroga ed assegno ordinario Cura Italia:

  • nei mesi di maggio e giugno 2020, anche se collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020;
  • qualora non richiedessero l’accesso ai nuovi interventi di integrazione salariale previsti dal DL Agosto.

Lo sgravio contributivo doveva essere fruito entro il 31 dicembre 2020; il decreto Ristori [6] ha poi previsto un ulteriore periodo di decontribuzione di massimo 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, da riparametrare e applicare su base mensile;

La legge di bilancio 2021 rinnova l’esonero contributivo per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. L’esonero può essere richiesto nei limiti delle ore di integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail.

Decontribuzione Sud

Infine, la legge di Bilancio 2021 ha previsto, in merito alla decontribuzione Sud, incentivo introdotto dal decreto Agosto, pari al 30% dei contributi previdenziali da versare e applicabile ai rapporti di lavoro dipendente con attività lavorativa svolta in aree svantaggiate:

  • l’estensione fino al 31 dicembre 2029;
  • la rimodulazione della misura;
  • modifiche alla platea dei beneficiari.

L’incentivo spetta se la prestazione lavorativa è svolta in:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

La rimodulazione si applica come segue:

  • 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare, sino al 2025;
  • 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare, per il biennio 2026-2027;
  • 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare, per il biennio 2028-2029.

Aggiornamenti Inps sugli incentivi

L’Inps, nelle ultime settimane, ha pubblicato numerosi messaggi e circolari nei quali sono indicati importantissimi chiarimenti sugli incentivi 2021. Per essere sempre aggiornati: Lavoro e contratti, le ultime novità.

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