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Calcolo contributivo della pensione

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Sistema di calcolo contributivo: come funziona, differenza con il sistema retributivo, come cambiano i coefficienti di trasformazione.

Il calcolo contributivo della pensione è uno dei sistemi che servono a determinare l’ammontare dell’assegno previdenziale. Il sistema contributivo, in particolare, è stato introdotto dalla legge Dini [1], per fare in modo che il trattamento pensionistico risulti proporzionato ai contributi accreditati nell’arco della vita lavorativa, e non basato sugli ultimi stipendi o sui redditi migliori. A differenza del sistema di calcolo retributivo o reddituale, che nella generalità delle gestioni previdenziali si basa sulle retribuzioni o sui redditi più recenti del lavoratore, e sulle settimane di contributi versate, il sistema contributivo è infatti basato sui versamenti previdenziali e sull’età pensionabile. Ad oggi, le pensioni di chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono calcolate col sistema contributivo soltanto per le annualità dal 2012 in poi; il calcolo contributivo si applica invece dal 1996 in poi per chi possiede meno di 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995. A chi non possiede contributi accreditati prima del 1996 è applicato soltanto il calcolo  contributivo della pensione. Ma procediamo per ordine e, dopo aver fatto il punto della situazione sui sistemi di calcolo della pensione, approfondiamo il funzionamento del sistema contributivo.

Come si calcola la pensione?

I sistemi di calcolo della pensione, per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps, sono tre:

  • il calcolo retributivo, che si basa sui redditi più alti, o migliori (a seconda della gestione previdenziale di appartenenza);
  • il calcolo contributivo, che si basa sui contributi accreditati e sull’età pensionabile,
  • ed il calcolo misto, che comprende entrambi i sistemi.

Chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011, poi al calcolo contributivo.

Chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 1995, poi al calcolo contributivo: può però optare per il calcolo integralmente contributivo, avvalendosi dell’opzione contributiva; si tratta di una possibilità introdotta dalla legge Dini.

Chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al solo calcolo contributivo.

Come funziona il calcolo contributivo della pensione?

Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Il calcolo contributivo si divide in due quote:

  • la quota A, sino al 31 dicembre 1995 (valida solo per chi ha optato per il calcolo interamente contributivo, oppure per il computo presso la gestione Separata, per l’opzione donna o per la totalizzazione);
  • la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna:

  • accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva differente prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;
  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.

Per determinare la Quota A della pensione, in caso di opzione per il sistema contributivo, computo o totalizzazione, il procedimento è più complicato.

Il complesso meccanismo dovrebbe risultare più semplice spiegato in questo modo:

  • si prendono le 10 retribuzioni annue precedenti il 1996 (o le retribuzioni 1993-1995 per i dipendenti pubblici, o un diverso arco temporale, in base alla gestione di appartenenza e all’anzianità contributiva);
  • si applica l’aliquota contributiva pensionistica riferita all’epoca del versamento (quella del 1995, ad esempio, era pari al 27,12% per la generalità dei dipendenti del settore privato);
  • si rivalutano i contributi così ottenuti, sulla base della media quinquennale del Pil nominale;
  • si ricava una media annua di contribuzione (capitalizzata) dividendo il totale della somma complessivamente accantonata per 10 (o per 3, per i dipendenti pubblici);
  • si moltiplica il risultato ottenuto per il numero complessivo degli anni di anzianità, valutati però ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 (o 3) anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione;
  • si ottiene, così, il montante contributivo della quota A, che deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione per trasformarsi in quota A di pensione.

Si possono, in alternativa, sommare i due montanti contributivi, della Quota A e della Quota B, per giungere al montante contributivo totale, che viene poi trasformato in rendita dal coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età pensionabile.

Il procedimento può comunque essere diverso a seconda della particolare gestione previdenziale in cui si possiedono i contributi.

Come funzionano i coefficienti di trasformazione?

Una volta compreso come funziona il calcolo contributivo della pensione, è facile capire a che cosa servono e come vanno applicati i coefficienti di trasformazione.

Questi convertono in assegno di pensione il montante contributivo rivalutato, cioè la somma dei contributi rivalutati. Per cui se, ad esempio, il lavoratore possiede un montante contributivo pari a 200mila euro, ed il coefficiente è pari a 5, la pensione dovrà essere calcolata in questo modo: 200.000 x 5%=10.000.

Per ottenere la pensione lorda mensile, è necessario dividere l’importo ottenuto per 13, quindi, nel caso di specie:

  • 10.000:13=769,23 (pensione lorda che l’Inps dovrà liquidare ogni mese, soggetta a rivalutazione periodica).

Quali sono i coefficienti di trasformazione?

Compresi bene questi passaggi, appare evidente che, più è basso il coefficiente di trasformazione, più si abbassa la pensione. L’innalzamento dell’età pensionabile determina l’aumento dei coefficienti di trasformazione, che aumentano con l’età: ecco allora perché, in concomitanza con l’aumento dell’età pensionabile, sono sempre diminuiti i coefficienti.

Vediamo, nella seguente tabella, quali sono gli attuali coefficienti di trasformazione, quali saranno i coefficienti operativi dal 2019 e come sono diminuiti nel tempo, in proporzione agli adeguamenti alla speranza di vita media.

Età
Coefficienti di trasformazione vigente sino al 2015
Coefficienti di trasformazione dal 2016 al 2018
Coefficienti di trasformazione dal 2019
57 4,304% 4,246% 4,2%
58 4,416% 4,354% 4,304%
59 4,535 % 4,468% 4,414%
60 4,661% 4,589% 4,532%
61 4,796 % 4,719% 4,657%
62 4,94 % 4,856% 4,79%
63 5,094 % 5,002% 4,932%
64 5,259 % 5,159% 5,083%
65 5,435 % 5,326% 5,245%
66 5,624 % 5,506% 5,419%
67 5,826 % 5,700% 5,604%
68 6,046 % 5,910% 5,804%
69 6,283 % 6,135% 6,021&
70 6,541 % 6,378% 6,257%

Ma questi coefficienti di trasformazione sono validi per tutti? I coefficienti esposti nella tabella sono validi per la generalità delle gestioni Inps. Ci sono tuttavia diverse gestioni previdenziali, come alcune casse dei liberi professionisti, che applicano coefficienti differenti.

Come si calcola il coefficiente di trasformazione?

Quando l’età, alla data del pensionamento, non corrisponde ad un anno esatto (ad esempio, 57 anni e 7 mesi), devono essere aggiunte al coefficiente le relative frazioni di anno.

Ad esempio, per calcolare il coefficiente di trasformazione di un lavoratore con decorrenza della pensione a 58 anni e 8 mesi di età, dovremmo svolgere le seguenti operazioni:

  • 4,414 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 59 anni dal 2018) – 4,304 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 58 anni)= 0,11.
  • dobbiamo poi dividere il risultato per 12 mesi, ottenendo 0,0091666 circa. Moltiplicheremo il nuovo risultato per 8 mesi, ed otterremo 0,073, arrotondando;
  • a questo punto, dobbiamo sommare questa cifra al coefficiente per chi si pensiona a 58 anni, arrivando così al coefficiente corretto per chi si pensiona a 58 anni ed 8 mesi, cioè 4,377;
  • per trasformare il montante contributivo in pensione, come già osservato, dobbiamo applicare questo coefficiente, come percentuale, al montante rivalutato: dividendo il risultato per 13, si arriva alla pensione mensile.

È chiaro che, più basso è il coefficiente, più esigua risulterà la pensione: dalla tabella, si osserva che i coefficienti di trasformazione del 2019 sono notevolmente ridotti, rispetto a quelli del 2018, con corrispondenti riduzioni dell’assegno, e disparità di trattamento anche elevate da un anno all’altro.

Le differenze sono tanto più alte quanto più si eleva l’età pensionabile; l’assegno, poi, risulterà tanto più ridotto, rispetto all’ipotetico assegno a cui si avrebbe diritto con i vecchi coefficienti, quanto più è alto il montante contributivo su cui applicare il coefficiente di trasformazione.

Per chi può scegliere, meglio allora collocare la decorrenza della pensione prima che scattino gli adeguamenti, per evitare di risultare penalizzati pur avendo lavorato periodi in più.

Come si rivaluta il montante contributivo?

Per chi si pensiona nel 2020 osserviamo, nella seguente tabella, come si rivalutano i contributi anno per anno: in grassetto è indicato l’anno di decorrenza della pensione, di seguito l’anno a cui si riferisce il montante e il tasso di capitalizzazione.

1963

31 .12 .1961

1, 081432

1992
31 .12 .1990

1,101013

1964

31 .12 .1962

1, 09136

1993
31 .12 .1991

1,09775

1965

31 .12 .1963

1,105468

1994
31 .12 .1992

1,088611

1966

31.12.1964

1,111816

1995

31.12.1993

1,07299

1967

31.12.1965

1,110107

1996

31.12.1994

1,065726

1968

31.12.1966

1,104326

1997

31.12.1995

1,062054

1969

31.12.1967

1,099969

1998

31.12.1996

1,055871

1970

31.12.1968

1,087896

1999

31.12.1997

1,053597

1971

31.12.1969

1,089733

2000
31.12.1998

1,056503

1972

31.12.1970

1,099558

2001

31.12.1999

1,051781

1973

31.12.1971

1,100769

2002
31.12.2000

1,047781

1974

31.12.1972

1,099769

2003
31.12.2001

1,043698

1975

31.12.1973

1,12137

2004
31.12.2002

1,041614

1976

31.12.1974

1,146567

2005
31.12.2003

1,039272

1977

31.12.1975

1,156004

2006
31.12.2004

1, 040506

1978

31.12.1976

1,190509

2007
31.12.2005

1,035386

1979

31.12.1977

1,216775

2008
31.12.2006

1,033937

1980

31.12.1978

1,210426

2009
31.12.2007

1,034625

1981

31.12.1979

1,203363

2010
31.12.2008

1,033201

1982

31.12.1980

1,226929

2011
31.12.2009

1,017935

1983

31.12.1981

1,214364

2012

31.12.2010

1,016165

1984

31.12.1982

1,205767

2013
31.12.2011

1,011344

1985

31.12.1983

1,202694

2014

31.12.2012

1,001643

1986

31.12.1984

1,186164

2015

31.12.2013

1
1987

31 .12 .1 985

1,160219

2016
31.12.201 4

1,00505 8

1988

31 .12 .1986

1,142703

2017

31.12.2015

1,004684

1989

31.12.1987

1,126341

2018
31.12.2016

1,005205

1990

31.12.1988

1,115314

2019

31.12.2017

1,013478

1991

31.12.1989

1,105217

2020  31.12.2018  0,018254

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