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Domanda accompagnamento per anziani

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Semplificata la procedura per richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per gli over 65.

Sei invalido al 100%, con difficoltà a compiere le attività quotidiane o a camminare, senza l’aiuto di un accompagnatore? Forse non sai che puoi aver diritto all’indennità di accompagnamento, o accompagno: si tratta di un assegno riconosciuto dall’Inps, a prescindere dal reddito posseduto, pari a 517,84 euro al mese.

Se, oltre ai requisiti appena esposti, hai anche l’età per accedere all’assegno sociale, cioè almeno 67 anni, puoi ottenere quest’assegno molto più facilmente, grazie alla nuova domanda semplificata di accompagnamento per anziani: lo ha chiarito l’Inps, con un nuovo messaggio [1].

In un primo momento, la domanda semplificata sarà accessibile solo per chi richiede l’accompagnamento tramite patronato, per poi essere estesa a chi presenterà la domanda online di riconoscimento dei requisiti per l’indennità.

Ma procediamo per ordine e, dopo aver ricordato in che cosa consiste l’accompagno e chi ne ha diritto, vediamo come funziona la domanda di accompagnamento per anziani.

Ricorda, comunque, che l’accompagno non spetta alle sole persone anziane, ma anche alle persone in età lavorativa, e addirittura ai minori.

Quali sono i requisiti per l’accompagnamento?

Le condizioni per aver diritto all’indennità di accompagnamento sono:

  • il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
  • l’impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore;
  • in alternativa, l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza;
  • il possesso della cittadinanza italiana o europea, o della cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l’interessato ha ottenuto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (dovrebbe essere però sufficiente anche un regolare permesso non di lungo periodo, in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale [2]);
  • residenza in Italia.

Per i potenziali beneficiari dell’accompagno con meno di 18 anni o con più di 67 anni non si può valutare, ai fini del diritto all’assegno, l’invalidità, intesa come riduzione della capacità lavorativa: si deve allora valutare la capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

A quanto ammonta l’accompagnamento?

L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento è pari a 517,84 euro, per l’anno 2019; l’importo annuale è dunque pari a 6.214,08 euro, in quanto la prestazione spetta per 12 mensilità e non si ha diritto alla tredicesima.

Bisogna pagare le tasse sull’accompagnamento?

L’accompagno è un reddito esente da Irpef, cioè non è soggetto a tassazione: non deve pertanto essere inserito nel 730 o nel modello Redditi.

L’accompagnamento va dichiarato nell’Isee?

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, l’assegno di accompagnamento non deve più essere inserito nell’Isee, in quanto costituisce una prestazione di assistenza e non un reddito [3]. Per approfondimenti, si veda: Isee, bocciata la norma taglia prestazioni.

Come si fa la domanda di accompagnamento?

Per ottenere l’indennità di accompagnamento, è prima necessario che sia riconosciuta l’invalidità civile in misura pari al 100%, assieme alla necessità di assistenza, da parte di un’apposita commissione medica operante presso ogni Asl.

Per ottenere la certificazione dei requisiti sanitari per l’accompagno è necessario:

  • recarsi dal proprio medico curante, o da un altro specialista convenzionato SSN, e richiedere il certificato medico introduttivo, indispensabile per inviare all’Inps la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile: nel certificato deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che si tratta di “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; in base a recenti ordinanze della Cassazione, recepite dall’Inps [4], la domanda resta valida anche nel caso in cui manchi la spunta sul certificato medico, riguardo alle condizioni elencate, purché il certificato stesso non sia inidoneo o negativo;
  • dopo che il medico ha inviato all’Inps il certificato in via telematica, deve essere poi inoltrata dall’interessato una domanda all’Inps per il riconoscimento dell’invalidità; l’istanza può essere inviata tramite i seguenti canali:
    • sito web dell’Inps, se si possiede il Pin dispositivo, la carta nazionale dei servizi o lo Spid di secondo livello;
    • call center Inps Inail, accessibile chiamando il numero 803.164 (è comunque necessario il Pin);
    • patronato;
  • dopo l’invio della domanda, l’interessato è convocato davanti all’apposita commissione medica Asl per gli accertamenti sanitari: se la visita ha esito positivo (cioè si riscontrano le condizioni che danno luogo all’assegno), è inviato al cittadino il verbale definitivo;
  • l’invalido deve poi inoltrare all’Inps diversi dati utili, come le coordinate bancarie, l’eventuale ricovero, la frequenza di centri di riabilitazione; per queste operazioni ci si può far aiutare da un patronato o da un’associazione, o si può provvedere attraverso l’apposita prestazione del sito Inps “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Modello AP70;
  • il trattamento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità.

Come si fa la domanda semplificata di accompagnamento per anziani?

Come abbiamo detto, la domanda di accompagnamento semplificata per anziani può essere inviata, al momento, solo attraverso i patronati.

Una volta che l’interessato si presenta dal patronato per l’invio della domanda di accompagnamento, e che il personale ha verificato il possesso del requisito anagrafico per il diritto alla domanda semplificata, pari a 67 anni per il 2019, si può procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
  • la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
    • l’eventuale ricovero;
    • l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
    • la modalità di pagamento.

In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Inps attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente nella fase relativa alla concessione dell’indennità, dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto all’accompagnamento.

Chi è ricoverato ha diritto all’accompagnamento?

Se l’interessato è ricoverato, per poter procedere alla liquidazione dell’accompagnamento deve risultare la dimissione. Ricordiamo infatti che il disabile, per aver diritto all’accompagno, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, i trattamenti sono ridotti in proporzione alla durata del ricovero. Per informare l’Inps degli eventuali ricoveri si deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un’apposita dichiarazione, detta Icric.

Sono esclusi dalla dichiarazione i ricoveri in ospedale per terapie contingenti o dovuti a malattie non connesse con l’invalidità; inoltre, non sono rilevanti i ricoveri per i quali la retta della struttura sia risultata a totale o a parziale carico del disabile o dei familiari e i ricoveri in day hospital.


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