
Arrivano le super co.co.co.: aumenta il numero dei parasubordinati, più facile applicare alle collaborazioni le regole del lavoro dipendente.
Cambiano ancora le co.co.co., ossia le collaborazioni coordinate e continuative: il decreto-legge Salva imprese [1], approvato dal senato e in attesa di conversione da parte della camera, prevede infatti una nuova categoria di lavoratori parasubordinati ai quali devono applicarsi le regole del lavoro dipendente.
Questa nuova categoria di collaboratori, definiti co.co.co. etero-organizzati, beneficia delle regole applicabili ai lavoratori parasubordinati, ad eccezione delle disposizioni sul licenziamento.
La disciplina sui nuovi contratti co.co.co. non riguarda infatti solo i riders, ma può essere applicata a tutti i collaboratori, ampliando di fatto la platea dei destinatari delle tutele del lavoro subordinato, rispetto alle previsioni del Testo unico dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act [2].
Il Testo unico, in particolare, stabiliva espressamente, dal primo gennaio 2016, l’applicazione delle regole del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche:
- si concretizzano in prestazioni lavorative esclusivamente personali e continuative;
- le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Queste collaborazioni, alle quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, sono state chiamate co.co.pe., collaborazioni continuative e personali.
Il decreto Salva imprese, modificando il Testo unico dei contratti di lavoro, ha ampliato le categorie di collaboratori riconducibili al lavoro subordinato, quindi ha ampliato le co.co.pe: per questo si parla di super co.co.co. Ma procediamo con ordine, e cerchiamo di capire quali cambiamenti potrebbero essere apportati dalle nuove regole
Come funzionano le super co.co.co.
In base alle nuove disposizioni del Dl Salva imprese, perché si possa parlare di super co.co.co., cioè si applichino al contratto parasubordinato le regole del rapporto di lavoro dipendente, è ora sufficiente che le collaborazioni si concretizzino in prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, e non più esclusivamente personali.
In altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere «genuino» e non contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il committente, e non imposto da quest’ultimo. L’etero organizzazione può anche non riferirsi ai tempi e al luogo di lavoro.
In sostanza, le nuove super co.co.co., o co.co.co etero-organizzate:
- manca un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
- la prestazione è prevalentemente personale, e non più «esclusivamente» personale;
- beneficiano dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato: si devono dunque applicare tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata;
- l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato prescinde dal fatto che vengano determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.
Alle super co.co.co. non si applicano, però, le regole sui licenziamenti, come le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le tutele del lavoro subordinato possono essere disposte anche qualora la prestazione sia organizzata mediante piattaforme digitali.
Co.co.co. genuine
In base alle nuove disposizioni di legge, sarà sempre più difficile che le collaborazioni coordinate e continuative sfuggano all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Resta, però, valido l’elenco dei contratti di collaborazione esclusi dalle presunzioni assolute di subordinazione, che possono consistere sia in co.co.co., collaborazioni coordinate e continuative, sia in co.co.pro, contratti di collaborazione a progetto, che restano validi, dopo l’abolizione ad opera del Jobs Act, solo relativamente a limitate casistiche.
In particolare, sono considerate co.co.co. genuine (o co.co.pro. genuine) e non riconducibili al lavoro subordinato:
- le collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore;
- le collaborazioni effettuate da professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della professione intellettuale per cui è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nell’ambito della consulenza fiscale per un commercialista);
- le collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al Coni.
Al di fuori di queste ipotesi, possono essere escluse dall’applicazione delle regole del lavoro dipendente anche le collaborazioni certificate, presso un’apposita commissione di certificazione dei contratti.
Tuttavia, pur in presenza della certificazione (che deve essere sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), possono essere applicate le regole del contratto al lavoro subordinato se viene accertato che, nel concreto, l’attività è svolta in maniera prevalentemente personale, continuativa, ed etero- diretta dal committente.
Chi può utilizzare le super co.co.co.?
Il fatto che le super co.co.co. siano riconducibili al lavoro subordinato non comporta che il rapporto di lavoro parasubordinato sia trasformato in rapporto di lavoro dipendente, ma solo che si applichino le tutele riservate ai dipendenti, ad esclusione di quelle sul licenziamento.
La giurisprudenza [3], difatti, in presenza di prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, con modalità di esecuzione concordate col committente, individua un terzo genere di collaborazione, la super co.co.co. appunto, intermedia tra la co.co.co. genuina ed il rapporto subordinato.
Chi inquadra la collaborazione come super co.co.co. deve offrire ai collaboratori le stesse tutele dei dipendenti, ma può cessare il rapporto di lavoro senza applicare le regole in merito al licenziamento dei lavoratori subordinati.
Le super co.co.co. possono, quindi, rivelarsi un vantaggio per il committente, nonostante le maggiori tutele previste.
Quando la collaborazione è trasformata in lavoro subordinato?
Non dimentichiamo, comunque, che qualsiasi tipologia di collaborazione può essere trasformata in lavoro subordinato, nonostante le nuove previsioni. La conversione vera e propria del contratto può verificarsi quando l’etero- organizzazione sconfina, di fatto, nel potere gerarchico e disciplinare del committente, cioè quando l’etero- organizzazione diviene in realtà una «etero-direzione», tipica del lavoro subordinato.
È, inoltre, necessario aver riguardo agli Indici presuntivi di subordinazione, sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente vero e proprio.