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Pensione 5 anni prima: contratto di espansione

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Pensionamento anticipato sino a un massimo di 5 anni per i dipendenti delle grandi aziende coinvolte in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Arriva un nuovo scivolo per la pensione a favore dei lavoratori delle grandi aziende, con più di mille dipendenti: questi, infatti, potranno uscire dal lavoro con un anticipo sino a 5 anni, grazie al nuovo contratto di espansione, introdotto da un emendamento al decreto Crescita [1]. Di che cosa si tratta?

Attraverso la nuova misura, le imprese firmatarie di un contratto di espansione, finalizzato al rinnovamento dell’azienda, possono pensionare tutti coloro ai quali non mancano più di 5 anni all’uscita con pensione di vecchiaia o anticipata, corrispondendo ai lavoratori cessati un’indennità sino alla maturazione dei requisiti per il trattamento.

Questo assegno di prepensionamento può essere liquidato anche in un’unica soluzione ed è commisurato alla pensione lorda maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto.

Ma procediamo con ordine e facciamo il punto sulla pensione 5 anni prima: contratto di espansione, chi può attivarlo, come si calcola il trattamento, quali sono gli adempimenti necessari.

Rispetto all’isopensione, l’attuale scivolo che consente ai lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti di pensionarsi con un anticipo di 7 anni, il contratto di espansione prevede che l’impresa assuma nuovo personale a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante per compensare, anche parzialmente, le cessazioni. Inoltre, non è previsto l’obbligo di presentare all’Inps una fideiussione, e l’indennità può essere integrata dalla Naspi.

Oltre alla possibilità di andare in pensione 5 anni prima, col contratto di espansione è anche possibile che l’azienda richieda una riduzione oraria (cassa integrazione) sino al 100%. La misura è sperimentale e può essere attivata per il 2019 ed il 2020.

Quali aziende possono prepensionare col contratto di espansione?

Possono utilizzare il contratto di espansione le imprese con un organico superiore a mille lavoratori. Questo contratto, nello specifico, riguarda le grandi aziende coinvolte in modifiche strutturali dei processi finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, che hanno come obiettivo il rinnovamento dell’azienda, assieme all’esigenza di modificare le competenze professionali in organico, anche assumendo nuove professionalità.

Le imprese possono dunque stipulare i contratti di espansione, previo accordo con i sindacati, se avviano uno strutturale rinnovamento dell’azienda.

Come funziona il contratto di espansione?

Il contratto di espansione, stipulato nell’ambito di una procedura di consultazione con i sindacati, è di natura gestionale e deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro;
  • il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di prepensionamento.

Al contratto deve essere allegato il progetto di formazione e di riqualificazione dell’azienda, nel quale devono essere indicati:

  • i contenuti formativi e le modalità attuative, con le competenze tecniche professionali iniziali e quelle da conseguire;
  • il numero complessivo dei lavoratori interessati e il numero delle ore di formazione.

Le competenze tecniche e professionali possono essere conseguite anche attraverso la sola applicazione pratica, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda, purché siano specificate le misure idonee a garantire l’effettività della formazione.

Cigs sino a 18 mesi

Col contratto di espansione si può richiedere anche un’integrazione salariale straordinaria, sino a 18 mesi. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei dipendenti interessati al contratto di espansione.

In riferimento a ciascun lavoratore coinvolto, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario può essere concordata, se necessario, fino al 100% (Cigs a zero ore)  nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Prepensionamento con 5 anni di anticipo

Nel contratto di espansione bisogna indicare il numero di lavoratori che si trovano a non più di 5 anni (60 mesi) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, da cessare attraverso il cosiddetto prepensionamento.

A questi dipendenti, dietro consenso e previa conclusione di accordi di non opposizione, l’azienda deve riconoscere, a fronte della risoluzione del rapporto lavorativo, un’indennità mensile, commisurata alla pensione lorda maturata al momento della cessazione.

L’indennità spetta dalla risoluzione del rapporto e sino al raggiungimento del primo diritto a pensione, e può essere comprensiva della Naspi (l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti).

Se il lavoratore beneficiario del “prepensionamento” raggiunge i requisiti per la pensione anticipata prima della maturazione dell’età pensionabile, l’impresa è tenuta a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto al trattamento; sono esclusi i periodi di disoccupazione indennizzata, già coperti dalla contribuzione figurativa.

L’indennità di prepensionamento può essere riconosciuta anche tramite dei fondi di solidarietà bilaterali. Inoltre, eventuali modifiche normative ai requisiti per la pensione non hanno efficacia in merito ai lavoratori che sottoscrivono gli accordi di “scivolo” per la pensione.

Per poter fruire dei benefici del prepensionamento, è necessario depositare gli accordi stipulati e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016.


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