
Dimissioni del lavoratore durante il periodo di assenza per malattia: periodo di comporto, giusta causa, preavviso.
Sei malato e assente dal lavoro da parecchio tempo: sai che continuare a lavorare, per te, sarà molto difficile, e vorresti dunque rassegnare le dimissioni.
Ti chiedi, però, se sia possibile licenziarti durante il periodo di malattia, o se invece sei costretto ad attendere il rientro in azienda per poter cessare il rapporto di lavoro. In altre parole, ti stai domandando «sono in malattia: posso licenziarmi»?
Ti chiedi anche se le dimissioni per malattia siano assimilate alle dimissioni per giusta causa, quindi se necessitino o meno del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato, e se diano diritto all’indennità di disoccupazione.
Procediamo dunque per ordine e proviamo a fare chiarezza.
Le dimissioni per malattia sono per giusta causa?
Nonostante, a rigor di logica, una patologia possa consistere in una più che valida motivazione per dimettersi dal lavoro, devi sapere che le dimissioni per malattia non sono considerate dimissioni per giusta causa, nemmeno se la patologia è molto grave e invalidante. Come mai?
Le dimissioni per giusta causa sono consentite soltanto in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto lavorativo.
In caso di malattia, per quanto la patologia sia talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche temporanea, non si realizza alcun inadempimento da parte del datore di lavoro: ecco perché le dimissioni per malattia non sono dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore è tutelato in caso di malattia?
Peraltro, il lavoratore non è costretto a dimettersi in caso di malattia, dal momento che la legge lo tutela: la generalità dei lavoratori dipendenti ha infatti diritto a un’indennità durante la malattia, che a seconda dei casi può essere riconosciuta dall’Inps o dal datore di lavoro.
L’indennità spetta sino a un termine specifico, a seconda della categoria di appartenenza. Il lavoratore, inoltre, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo, detto periodo di comporto. Il periodo di comporto non è uguale per tutti i dipendenti, ma cambia a seconda del tipo di contratto (a termine o a tempo indeterminato), dell’inquadramento, dell’anzianità e del contratto collettivo applicato.
Al termine del comporto, poi, alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro, però, non è obbligato né a collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa, né a sollecitare la richiesta di aspettativa.
Il periodo di tutela può essere allungato anche tramite la concessione delle ferie residue, concessione che non è, ad ogni modo, un obbligo per il datore di lavoro.
Il lavoratore può dimettersi durante la malattia?
Il lavoratore può dimettersi durante il periodo tutelato per malattia, senza beneficiare però delle particolari tutele derivanti dalle dimissioni per giusta causa.
Ciò vuol dire che il dipendente è obbligato a fornire il preavviso per dimissioni previsto dal contratto collettivo applicato e che non può beneficiare dello stato di disoccupazione e delle eventuali indennità spettanti, come la Naspi.
Le dimissioni per malattia, difatti, sono dimissioni volontarie, quindi la perdita del lavoro non può essere considerata involontaria.
Dimissioni per malattia: indennità di mancato preavviso
La malattia sospende il periodo di preavviso, che riprende a decorrere dalla data di fine prognosi indicata nel certificato medico, cioè dalla data della guarigione, ma nei limiti del periodo di comporto [1].
In pratica:
- se il lavoratore malato si dimette durante il periodo di comporto, essendo sospeso il termine di preavviso, è costretto a corrispondere al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso prevista dal contratto collettivo applicato, salvo accordo più favorevole col datore di lavoro; per non pagare l’indennità, la decorrenza delle dimissioni deve essere conteggiata, nel rispetto del termine di preavviso, a partire dalla data in cui termina il periodo di comporto, o dalla data di guarigione;
- se il lavoratore malato si dimette trascorso il periodo di comporto, o dopo la guarigione, il periodo di preavviso non è sospeso; deve, dunque, fornire, come avviene nella generalità dei casi, il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato, salvo accordo più favorevole col datore di lavoro.
Marco è un impiegato: in base al contratto collettivo applicato, deve fornire due mesi di preavviso per dimissioni. Se rassegna le dimissioni durante la malattia, il periodo di preavviso è sospeso sino alla data di guarigione o sino al termine del periodo di conservazione del posto. Deve dunque contare i due mesi di preavviso a partire dalla data di guarigione o dal termine del comporto.