
Libere professioniste, lavoratrici autonome e imprenditrici: a quali prestazioni hanno diritto per la maternità?
Le lavoratrici in proprio, libere professioniste o imprenditrici, sono tutelate in caso di maternità, anche se non hanno diritto a tutte le prestazioni che spettano alle lavoratrici dipendenti.
Alcune tutele per la maternità delle lavoratrici autonome sono state previste solo di recente, dal cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo [1]: una tra le disposizioni più importanti, precedentemente prevista solo a favore delle imprenditrici, è il diritto di ricevere l’indennità di maternità anche se non ci si astiene effettivamente dal lavoro; in questo modo, possono ricevere l’assegno anche le libere professioniste iscritte alla gestione Separata che fatturano, e non solo le iscritte alle gestioni dedicate a chi svolge attività imprenditoriale (gestione artigiani e commercianti, per esempio).
La durata del congedo parentale (cioè dell’astensione facoltativa per maternità) è stata poi aumentata da 3 a 6 mesi, proprio come per i dipendenti. Il congedo può essere fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino, non più entro il primo anno.
Per quanto riguarda i periodi di astensione per gravidanza, questi non comportano l’estinzione del contratto col committente, se riferito a prestazioni svolte in via continuativa, ma la sua sospensione: in particolare, la gravidanza può comportare una sospensione dell’attività professionale per non più di 150 giorni nell’anno solare. La lavoratrice in maternità, inoltre, può essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, previo consenso del committente, e può sospendere il pagamento dei contributi.
I benefici collegati alla maternità dei quali possono fruire le lavoratrici autonome sono diversi: dall’indennità per astensione obbligatoria, anche prolungata, al congedo parentale, ai voucher per pagare la babysitter e la retta dell’asilo nido. Facciamo allora il punto sulla maternità lavoratrici autonome: cosa spetta, per quanto tempo, chi ha diritto alle prestazioni, come si calcolano i benefici economici.
Ricordiamo poi che, in base alle previsioni della legge di Bilancio 2019, anche le lavoratrici autonome hanno la facoltà di fruire dei 5 mesi di congedo esclusivamente dopo il parto: si può quindi scegliere se interrompere l’attività, e fruire della relativa indennità, dai 2 mesi prima del parto ai 3 mesi successivi, oppure un mese prima del parto, sino al quarto mese successivo, o, ancora, 5 mesi dopo il parto. Ne abbiamo parlato in: Maternità obbligatoria per i 5 mesi successivi al parto.
Ma procediamo con ordine.
Maternità libere professioniste iscritte agli ordini
Le libere professioniste iscritte a un ordine (avvocati, commercialisti, ingegneri, etc.) hanno pieno diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, della durata massima di 5 mesi. L’indennità, per chi esercita una professione ordinistica, non è riconosciuta dall’Inps, ma una delle seguenti casse di previdenza e assistenza, a seconda dell’ordine a cui la lavoratrice è iscritta:
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati (Cassa Forense);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza farmacisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (Cipag);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (Inarcassa);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per la professione infermieristica (Enpapi).
L’indennità, normalmente, spetta per i due mesi che precedono la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso (è facoltà della lavoratrice, comunque, fruire del congedo 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, oppure per i 5 mesi successivi al parto). La prestazione è dovuta anche se non c’è un’effettiva astensione dal lavoro, in quanto, secondo la Corte Costituzionale [2], la tutela della salute della madre e del bambino è compatibile con la contemporanea cura degli interessi professionali.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione professionale denunciata nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi (quindi 5/12 dell’80% del reddito dell’anno precedente).
È comunque previsto un importo minimo, pari all’80% di 5 mesi del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato.
Per ottenere l’indennità l’interessata deve inviare un’apposita domanda alla cassa di appartenenza, generalmente a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
Maternità libere professioniste iscritte alla Gestione Separata
Anche per le professioniste cosiddette “senza cassa”, cioè iscritte alla gestione Separata, è prevista un’indennità di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto, oppure per 5 mesi, direttamente dopo il parto.
È necessario che la professionista possieda almeno un mese di contributi versati nei 12 mesi precedenti: in pratica, deve possedere contributi almeno pari a 340,32 euro nei 12 mesi che precedono la domanda, poiché l’aliquota contributiva è del 25,72% ed il minimale 2019 è di 15.878 euro.
L’importo giornaliero dell’indennità si calcola in questo modo:
- si prende il reddito imponibile dei 12 mesi precedenti, risultante dai versamenti effettuati;
- si divide per 365;
- si moltiplica per l’80%.
Il risultato, pari all’indennità giornaliera, è poi ovviamente moltiplicato per il numero di giornate indennizzate in 5 mensilità.
L’indennità è pagata dall’Inps, previa domanda della lavoratrice, da inoltrare in via telematica (la domanda può essere fatta tramite sito web o contact center dell’Inps, se si possiedono le credenziali d’accesso, diversamente tramite patronato); l’istanza deve essere inviata entro un anno dall’evento.
Maternità lavoratrici autonome e imprenditrici
L’indennità durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità è riconosciuta anche alle lavoratrici autonome ed alle imprenditrici iscritte alle gestioni Inps artigiani e commercianti, alle coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Per queste lavoratrici è requisito essenziale, al fine di ottenere l’indennità, la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità. L’iscrizione alla Gestione può avvenire anche successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità: in questo caso, se l’attività è iniziata dopo il periodo tutelato, il diritto alla prestazione sorge dal momento dell’iscrizione; in caso contrario, sorge dall’inizio del periodo tutelato.
L’importo giornaliero dell’indennità è di 38,56 euro per le artigiane e le commercianti, mentre per le altre gestioni spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente, a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
Anche in questo caso, l’indennità è pagata dall’Inps, previa domanda della lavoratrice, da inoltrare in via telematica (la domanda può essere fatta tramite sito web o contact center dell’Inps, se si possiedono le credenziali di accesso, diversamente tramite patronato); l’istanza deve essere inviata entro un anno dall’evento.
Casi particolari
Sia per le libere professioniste iscritte agli ordini, che per le iscritte alla Gestione separata, che per le autonome e le imprenditrici, l’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento. Inoltre, la prestazione spetta al padre (congedo di paternità sostitutivo) in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino.
Congedo parentale
Il congedo parentale, o astensione facoltativa per maternità, per le lavoratrici “in proprio” ha la durata massima di tre mesi (anche frazionabili) entro il primo anno di vita del bambino (solo per le lavoratrici autonome non imprenditrici, iscritte alla gestione separata Inps, e per le parasubordinate, è stato esteso a 6 mesi, da fruire entro i primi 3 anni di vita). L’indennità è pari al 30% della retribuzione imponibile su cui è calcolata l’indennità giornaliera, sia per le artigiane e le commercianti, che per le iscritte alla gestione separata.
L’interessata deve presentare domanda telematica all’Inps (tramite sito internet, contact center o patronato) prima che l’astensione inizi; la prestazione spetta solo se c’è un’effettiva astensione dall’attività lavorativa, a differenza dell’indennità di maternità.
Durante questo periodo, sia per le professioniste “senza cassa” che per le lavoratrici autonome, sono accreditati dall’Inps i contributi figurativi.
Voucher babysitter e buono nido
Al pari delle lavoratrici subordinate, anche alle madri lavoratrici autonome è riconosciuto il contributo economico per l’acquisto di servizi di baby sitting o per il pagamento dell’asilo nido.
Queste prestazioni sono alternative all’astensione facoltativa dal lavoro del congedo parentale: la prestazione della babysitter è pagata dall’Inps col libretto famiglia; per l’asilo nido, invece, l’Istituto paga direttamente la retta della struttura prescelta, se convenzionata. Per approfondimenti, vedi: Bonus babysitter con libretto famiglia.
Attenzione: per il 2019 il voucher babysitter ed il buono nido non sono stati prorogati. Potrebbero essere ripristinati nel 2020, anche se è allo studio l’assegno unico per i figli a carico.
Sono attive comunque altre misure, come il bonus bebé, il bonus mamma domani ed il bonus nido: si tratta di un contributo di 1500 euro riconosciuto dall’Inps per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, per ogni figlio sino a 3 anni di età. Questo sussidio serve anche a garantire forme di supporto, presso la propria abitazione, a favore di bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche.
Hanno diritto al bonus nido 2019 tutte le famiglie, a prescindere dal reddito e dall’indicatore Isee, con figli sotto i 3 anni che frequentano l’asilo nido, o che, a causa di gravi patologie croniche, necessitino di supporto specifico in casa.
Premio nascita
Il premio nascita, o bonus mamma domani, è un incentivo alla natalità corrisposto alle future madri, a partire dal 7° mese di gravidanza. Il premio spetta anche in caso di affidamento o adozione e viene versato in un’unica soluzione: ammonta a 800 euro ed è esentasse e non condizionato dal reddito personale o familiare.