
Indennità di trasferta, rimborsi, retribuzione in natura, beni e servizi: quali compensi spettanti al lavoratore dipendente non sono tassati.
Lo stipendio del lavoratore dipendente, normalmente, è interamente tassato, anche se una sua parte non è corrisposta in denaro: in generale, difatti, sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro al lavoratore (i cosiddetti fringe benefits) costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ci sono però degli emolumenti, percepiti dal lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, che sono esclusi, in tutto o in parte, dal reddito imponibile: alcuni non sono soggetti alla tassazione, altri sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali.
Quindi la retribuzione può essere detassata, in tutto o in parte. Ma come non farsi tassare una parte dello stipendio?
Innanzitutto, è bene precisare che, in base al principio di tassatività, i compensi che non fanno parte dell’imponibile del lavoratore sono elencati rigorosamente dalla legge: non è possibile considerare un emolumento detassato “per analogia”, cioè perché presenta caratteristiche simili a quelle di un compenso detassato per legge.
Ma procediamo con ordine, e vediamo quali sono i compensi del dipendente che non devono essere assoggettati ad imposizione, e quelli che possono beneficiare di un’imposta sostitutiva, più leggera dell’Irpef.
Detassazione dei premi di produttività
In primo luogo, sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 10%, entro 3mila euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile, collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dalla legge; sono soggette alla stessa imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il limite è elevato a 4mila euro nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Il lavoratore può scegliere che l’erogazione dei premi avvenga, anziché in denaro, sotto forma di beni o servizi, per azzerare o ridurre ulteriormente la tassazione.
I premi di risultato devono, in ogni caso, essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, che devono essere obbligatoriamente depositati presso la direzione territoriale del lavoro.
Indennità di trasferta
I compensi per le trasferte di lavoro, in alcuni casi, possono essere totalmente o parzialmente detassati.
In particolare, se al lavoratore sono rimborsate analiticamente le spese, e la trasferta avviene:
- nel Comune della sede di lavoro:
- il rimborso è totalmente imponibile, salvo spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (bus, tram, taxi, ecc.);
- in Italia, al di fuori del Comune sede di lavoro:
- sono totalmente esenti le spese documentate di vitto, alloggio, di viaggio o trasporto;
- sono esenti fino ad un importo giornaliero di 15,49 euro ulteriori spese, o spese non documentate;
- all’estero:
- sono totalmente esenti le spese documentate di vitto, alloggio, di viaggio o trasporto;
- sono esenti fino ad un importo giornaliero di 25,82 euro ulteriori spese, o spese non documentate
Se al lavoratore è erogata un’indennità forfettaria di trasferta, e la trasferta avviene:
- nel Comune della sede di lavoro:
- l’indennità è totalmente imponibile;
- in Italia, al di fuori del Comune sede di lavoro:
- l’indennità è esente fino a 46,48 euro giornalieri, al netto delle spese di viaggio e trasporto;
- all’estero:
- l’indennità è esente fino a 77,47 euro giornalieri, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Se, invece, al lavoratore è erogato un rimborso misto (indennità è rimborso analitico), e la trasferta avviene:
- nel Comune della sede di lavoro:
- il rimborso è totalmente imponibile, salvo spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (bus, tram, taxi, ecc.);
- in Italia, al di fuori del Comune sede di lavoro:
- è esente fino a 30,99 euro giornalieri, con rimborso analitico o fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio;
- è esente fino a 15,49 euro giornalieri, con rimborso analitico o fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio;
- all’estero:
- è esente fino a 51,65 euro giornalieri, con rimborso analitico o fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio;
- è esente fino a 25,82 euro giornalieri, con rimborso analitico o fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio.
Indennità e maggiorazione della paga per i trasfertisti
Il trasfertista è un dipendente obbligato, contrattualmente, a prestare la propria attività in sedi di lavoro sempre diverse: in pratica, questo lavoratore non ha una sede fissa indicata nel contratto di lavoro e la sua attività richiede continui spostamenti.
Il dipendente è compensato, per questo disagio, con un’indennità o una maggiorazione della paga, che risulta dovuta in misura fissa, a prescindere dagli spostamenti effettivi: l’ammontare dipende da quanto stabilito nel contratto collettivo applicato.
Secondo il Tuir (testo unico delle imposte sui redditi) [1], le indennità e le maggiorazioni di retribuzione dovute ai trasfertisti non concorrano a formare il reddito imponibile per il 50% del loro ammontare: in pratica, la metà delle indennità e delle maggiorazioni è esente dalle imposte e dalla contribuzione.
Indennità di trasferimento
L’indennità di trasferimento e di prima sistemazione, per il dipendente che viene trasferito per lavoro, è imponibile (solo per il primo anno) al 50%, fino ad un massimo annuo di:
- 1.549,37 euro per i trasferimenti sul territorio nazionale;
- 4.648,11 euro per i trasferimenti da o per l’estero;
- 6.197,48 euro, se nello stesso anno il lavoratore subisce un trasferimento in Italia e uno all’estero.
Detassazione di indennità e compensi
Particolari compensi, indennità e corrispettivi non sono interamente tassati:
- indennità di volo: è tassata per il 50%, cioè l’imponibile è dimezzato;
- indennità di comando: anche quest’indennità è imponibile al 50%;
- assegni di sede: imponibile al 50% (a condizione che l’attività all’estero non costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro);
- mance dei croupiers: imponibili al 75%.
Rimborsi spese
Sono totalmente esclusi dall’imponibile i rimborsi a piè di lista e le spese sostenute per lavoro.
Detassazione di beni e servizi
Come osservato, i beni ed i servizi messi eventualmente a disposizione del lavoratore, da parte dell’azienda, sono normalmente imponibili. Fanno eccezione:
- l’indennità sostitutiva di mensa corrisposta agli addetti a cantieri edili, ad altra struttura lavorativa a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione: è normalmente esclusa dalla retribuzione imponibile, fino a 5,29 euro per giorno lavorato;
- i buoni pasto: sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato;
- i buoni pasto elettronici: sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 7 euro per giorno lavorato;
- la somministrazione diretta di vitto: è totalmente detassata;
- la cessione di beni o servizi è non imponibile sino al valore di 258,23 euro; se tale limite viene superato, l’intero valore è soggetto a contribuzione (e non la parte eccedente 258,23 euro);
- sono totalmente detassati anche:
- i rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
- le somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
- gli abbonamenti al trasporto pubblico acquistati direttamente dal datore di lavoro;
Appartamento dato in uso al dipendente
Se l’azienda mette a disposizione del dipendente:
- un immobile concesso in locazione, uso o comodato, con obbligo di dimora: è imponibile il 30% della differenza tra la rendita catastale – aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato – e quanto corrisposto dal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell’immobile;
- un immobile concesso in locazione, uso o comodato, senza obbligo di dimora: è imponibile la differenza tra la rendita catastale – aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato – e quanto corrisposto dal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell’immobile;
- un immobile concesso in locazione, uso o comodato, non iscritto in catasto: è imponibile la differenza tra il valore del canone di locazione stabilito in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto dal dipendente per il godimento dell’immobile.
Auto aziendale
Se il datore di lavoro fornisce al dipendente un’auto aziendale:
- se il veicolo aziendale dato in uso al dipendente è strumentale, il suo valore non è imponibile;
- al contrario, è integralmente imponibile se è offerto in uso privato al dipendente;
- se il veicolo aziendale è dato in uso promiscuo al dipendente, è imponibile il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15mila Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle Aci.
Opere e servizi di utilità sociale
Sono esclusi dalla tassazione:
- l’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Azioni e strumenti finanziari
L’assegnazione ai dipendenti di azioni emesse dalla società datrice di lavoro, o da società dello stesso gruppo, sono esenti da imponibile sino a 2.065,83 euro annui a condizione che:
- l’offerta si rivolga alla generalità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
- le azioni non vengano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o, comunque, cedute prima di tre anni
Sono, invece, totalmente esenti:
- l’assegnazione di strumenti finanziari da parte di start-up innovative, entro 5 anni dalla costituzione;
- il reddito derivante dall’assegnazione di stock options ai dipendenti.
Per quanto riguarda i prestiti ai dipendenti, è imponibile il 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati in base al tasso Bce (ex Tur) vigente al termine di ciascun anno e quello effettivamente praticato al lavoratore.