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Pensioni, tutto quello che c’è da sapere

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Pensione di vecchiaia, anticipata, cumulo, riscatto, trattamento minimo, calcolo, maggiorazioni: tutto sulla pensione.

Che cosa c’è da sapere sulla pensione? La domanda può sembrare semplice, ma in realtà è più complessa di quanto tu possa immaginare. Iniziamo dal fatto che, in Italia, esistono numerose tipologie di pensione, che cambiano non solo a seconda della gestione previdenziale di appartenenza, ma anche a seconda delle specifiche categorie in cui l’interessato rientra. Consideriamo anche che il calcolo del trattamento di pensione cambia a seconda della gestione in cui sono accreditati i contributi, della tipologia di pensione scelta e della categoria di appartenenza del lavoratore. Per non parlare del caso in cui la contribuzione è accreditata presso casse previdenziali diverse.

Inoltre, non dimentichiamo che i trattamenti di previdenza, riconosciuti cioè sulla base dei contributi posseduti, sono affiancati da numerosi trattamenti di assistenza, trattamenti che spettano a prescindere dal versamento di contribuzione. Per poi ricordare che, nell’ambito dei trattamenti di previdenza, oltre alle pensioni abbiamo anche i cosiddetti prepensionamenti, cioè delle prestazioni che accompagnano l’interessato sino alla maturazione dei requisiti per la pensione. In sostanza, riguardo alle pensioni, tutto quello che c’è da sapere potrebbe occupare un’intera biblioteca.

In questa guida, riassumiamo quelli che sono i punti più importanti sui diversi tipi di pensione, i loro requisiti, sul calcolo dei trattamenti, le maggiorazioni, le prestazioni di assistenza, le principali particolarità…E molto altro ancora.

Rinviando, volta per volta, agli approfondimenti specifici per ciascun argomento.

Quali sono i sistemi di calcolo della pensione?

La prima cosa da sapere, in merito alle pensioni, è che il sistema di calcolo della prestazione non è unico, ma dipende dall’anzianità contributiva, dalla gestione e dalla categoria di appartenenza. Presso la generalità dei fondi facenti capo all’Inps, il sistema di calcolo è:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo (in base a quanto stabilito dalla legge Fornero [1]), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (in questi casi si parla di calcolo misto);
  • integralmente contributivo per chi non possiede contributi alla data del 31 dicembre 1995, o per chi, pur possedendoli, opta per il calcolo contributivo (si devono possedere particolari requisiti per aderire all’opzione contributiva, che solitamente non è, comunque, conveniente), o effettua la totalizzazione dei contributi posseduti in casse diverse, o si pensiona con l’opzione donna.

I sistemi di calcolo sono invece differenti per gli iscritti alle casse dei liberi professionisti; anche all’interno delle varie gestioni Inps, ad ogni modo, le modalità di determinazione della pensione possono cambiare, specie per quanto riguarda le quote calcolate col metodo retributivo.

In particolari casi, ad esempio per gli aventi diritto alla pensione d’inabilità, sono applicate delle maggiorazioni nel calcolo della pensione; in altri casi, come per chi richiede l’anticipo pensionistico Ape, sono invece applicate delle penalizzazioni.

Come si calcola la pensione col sistema retributivo?

Il calcolo retributivo della pensione si basa sugli ultimi stipendi percepiti ed è diviso in due quote:

  • la quota A, che per la generalità dei dipendenti del settore privato iscritti all’Inps si basa sugli ultimi 5 anni di stipendio, rivalutati, e sul numero di settimane di contributi possedute al 31 dicembre1992. Per i dipendenti pubblici statali si basa sulle voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio moltiplicate per 12, per i dipendenti degli enti locali, iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug), la retribuzione pensionabile è costituita dalle voci dell’ultimo stipendio che hanno caratteristiche di fissità e continuità moltiplicate per 13 mensilità;
  • la quota B, che si basa sugli ultimi 10 anni di stipendio, rivalutati, e sul numero di settimane possedute al 31 dicembre 2011.

Questa è la base del sistema di calcolo retributivo valido per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’Inps. Il sistema di calcolo cambia per i dipendenti pubblici e per i lavoratori autonomi.

Per approfondire: Calcolo retributivo della pensione

Come funziona il calcolo contributivo della pensione?

Per quanto riguarda il calcolo contributivo della pensione, sono coinvolti i periodi:

  • a partire dal 1° gennaio 1996, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti che applicano il metodo misto);
  • a partire dal 1° gennaio 2012, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè a chi era soggetto al solo calcolo retributivo);
  • a partire dal versamento del 1° contributo, per chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

È calcolata col contributivo tutta la contribuzione posseduta, invece, per chi si avvale dell’opzione Donna, dell’opzione contributiva Dini, del computo nella gestione Separata o della totalizzazione dei contributi; potrebbe essere interamente ricalcolata col sistema contributivo anche la nuova pensione Quota 100, che dovrebbe diventare operativa nel 2019.

Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Anche il calcolo contributivo si divide in due quote:

  • la quota A, sino al 31 dicembre 1995;
  • la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna innanzitutto:

  • accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;
  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.

Per approfondire: Calcolo contributivo della pensione.

Come si calcolano i requisiti per la pensione?

A seconda del tipo di pensione (anticipata, di vecchiaia, etc.) la legge prevede differenti requisiti, che possono riguardare sia l’età che gli anni di contributi.

Per quanto riguarda il calcolo dell’età, è necessario fare riferimento all’età pensionabile prevista per ciascun trattamento vigente ogni anno, in base agli incrementi periodici legati all’aumento della speranza di vita.

L’età pensionabile è rilevante per quasi tutte le prestazioni, esclusa la pensione anticipata ordinaria e la pensione di anzianità in totalizzazione, anche se cambia a seconda del tipo di trattamento (la pensione di vecchiaia richiede 67 anni dal 2019, la pensione di vecchiaia contributiva ne richiede 71…).

Il discorso è più complesso per il calcolo dei contributi, in quanto, generalmente, nell’estratto conto dell’Inps, la contribuzione è segnata in settimane, ma può essere indicata anche in mesi o in giorni, a seconda della gestione alla quale appartiene il dipendente.

Normalmente è necessario considerare i seguenti coefficienti di trasformazione, per capire quanti anni di contributi si possiedono:

  • 1 anno= 52 settimane;
  • 1 mese= 4,333 settimane;
  • 1 giornata= 0,19259 settimane.

I coefficienti sono differenti in alcune gestioni particolari, oppure nel passaggio dalla gestione Inps ordinaria ad un fondo diverso (ad esempio Enpals, gestione lavoratori agricoli…).

I periodi di contribuzione appartenenti a diverse gestioni possono essere sommati:

  • gratuitamente, nel caso in cui si richieda la totalizzazione dei contributi, il cumulo o il computo;
  • a titolo oneroso, se si chiede la ricongiunzione dei contributi presso un’unica gestione.

Se non ci si avvale di questi strumenti, i contributi di ogni gestione devono essere considerati separatamente, per verificare il diritto ad un’autonoma pensione, o a un’eventuale pensione supplementare o supplemento di pensione (per approfondire: pensione supplementare, supplemento della pensione, ricalcolo e ricostituzione della pensione)

Come si calcola l’aspettativa di vita?

A partire dal 2021, l’aspettativa di vita sarà calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore; per il 2021, ad esempio, l’aspettativa di vita dovrebbe essere calcolata sulla base della media del biennio 2018-2019, confrontata con la media del biennio 2016-2017: l’eventuale aumento determinerebbe un incremento dei requisiti per la pensione legati all’aspettativa di vita sul biennio 2021-2022.

Nel caso invece in cui si riscontri una diminuzione della speranza di vita media, il decremento sarà scomputato nella verifica per il biennio successivo: non ci sarà quindi un calo dell’età pensionabile, ma solo un congelamento dei requisiti. L’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita, in ogni caso, continuerà a essere verificato ogni due anni.

Qual è, invece, la situazione attuale? Ad oggi si applica ancora quanto disposto dalla riforma delle pensioni 2010, poi confermato dalla legge Fornero: la normativa prevede, in particolare, degli adeguamenti periodici alla speranza di vita, biennali dal 2019. Gli adeguamenti previsti nelle apposite tabelle possono essere però disattesi, sia nel caso in cui la speranza di vita media riscontrata sia maggiore rispetto alle proiezioni, sia nel caso in cui invece si registrino decrementi nell’aspettativa di vita media: in quest’ultima ipotesi, però, i requisiti previsti per la pensione non possono mai diminuire, ma vengono soltanto bloccati per un biennio.

Quali sono i requisiti per la pensione?

I requisiti per la pensione cambiano a seconda della tipologia di trattamento, della categoria di appartenenza e della gestione previdenziale che riconosce il trattamento. Ecco un sunto dei trattamenti principali.

Pensione Contributi richiesti (anni) Età richiesta (anni) Altri requisiti
Vecchiaia ordinaria 20

(15 per beneficiari delle cosiddette Deroghe Amato)

67

66 anni e 7 mesi per gli addetti ai lavori gravosi non beneficiari di Ape sociale e con almeno 30 anni di contributi

assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè superiore a 686,99 euro, per chi non possiede versamenti accreditati entro il 31 dicembre 1995
Vecchiaia contributiva 5 71 non possedere versamenti accreditati entro il 31 dicembre 1995
Vecchiaia anticipata 20

(15 per beneficiari delle cosiddette Deroghe Amato)

61 uomini

56 donne

5 anni in meno per i non vedenti

Finestra (periodo di attesa) pari a 12 mesi
Vecchiaia in regime di  cumulo 20

Presso casse diverse

67

la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa

Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per la categoria di appartenenza
Vecchiaia in regime di totalizzazione 20

Presso casse diverse

66 Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per la categoria di appartenenza

Finestra pari a 18 mesi

Pensione anticipata ordinaria 42 anni 10 mesi (uomini)

41 anni 10 mesi (donne)

Anche cumulati presso casse diverse

3 mesi finestra
Quota 100 38

Anche cumulati presso casse diverse

62 6 mesi finestra (dipendenti pubblici)

3 mesi finestra (altri lavoratori)

Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per la categoria di appartenenza

Pensione anticipata precoci 41

Anche cumulati presso casse diverse

3 mesi di finestra

Appartenere a specifiche categorie tutelate

Possedere 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età

Pensione anticipata contributiva 20 64 assegno superiore a 2,8 volte l’assegno sociale,
Pensione di anzianità totalizzazione 41

Presso gestioni diverse

Finestra di 21 mesi

Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per la categoria di appartenenza

Opzione donna 35

entro il 31.12.2018

59 anni entro il 31.12.2018 (autonome)

58 anni entro il 31.12.2018 (dipendenti

Finestra di 18 mesi per le autonome e di 12 mesi per le dipendenti
Ape sociale 30 o 36 anni

(sino a 2 anni in meno per le donne con figli)

63 Appartenere a specifiche categorie tutelate
Ape volontario 20 63 Requisito per la pensione di vecchiaia maturato entro 3 anni e 7 mesi
Isopensione 35 anni e 10 mesi (uomini)

34 anni e 10 mesi (donne)

60 Lavoratori in esubero di aziende con almeno 15 dipendenti che sottoscrivono appositi accordi sindacali

Raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinarie entro 7 anni

Assegno straordinario 35 anni e 10 mesi (uomini)

34 anni e 10 mesi (donne)

60 Lavoratori in esubero di aziende che aderiscono a specifici fondi

Raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinarie entro 7 anni

Prepensionamento quota 100 35

entro il 31.12.2018

59

entro il 31.12.2018

Lavoratori in esubero di aziende che aderiscono a specifici fondi

Raggiungere i requisiti per la Quota 100 entro il 31.12.2021

Lavori usuranti e notturni 35 61 anni e 7 mesi Se l’interessato possiede anche contributi da lavoro autonomo, i requisiti sono aumentati di un anno.Hanno diritto alla pensione d’anzianità anche i lavoratori adibiti a turni notturni, ma le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell’anno.

Per approfondire:

Tutte le pensioni di vecchiaia;

Tutte le pensioni anticipate e di anzianità

Quali sono i requisiti pensione di vecchiaia presso le casse professionali?

Presso le casse professionali, i requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia sono differenti rispetto ai requisiti previsti per la generalità delle gestioni Inps.

Nella Cassa Forense, ad esempio, il requisito di età previsto, per il biennio 2019-2020, è pari a 69 anni ed a 70 anni per il 2021. Sono richiesti almeno 34 anni di contributi nel 2019-2020 ed almeno 35 anni di contributi dal 2021. È comunque prevista la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia.

Presso la Cassa dei dottori commercialisti, la Cnpadc, per i nati dopo il 1944 il trattamento di vecchiaia può essere ottenuto con 68 anni di età e 33 di contributi; in tutti i casi può essere ottenuto a 70 anni di età, con 25 anni di contributi. È possibile anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, con 61 anni di età e 38 anni di contributi (requisito valido per il 2019) e la pensione unica contributiva.

Presso Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, può essere ottenuta la pensione di vecchiaia unificata, dal 2019, con almeno 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di contributi. È possibile ottenere anche la pensione di vecchiaia unificata anticipata, dal 2019 con 63 anni e 3 mesi di contribuzione e 33 anni di contributi, e posticipata, con 70 anni e 3 mesi d’età dal 2019.

Per i ragionieri, cassa Cnpr, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta, dal 2019, con 68 anni di età e 40 anni di contributi (salvo eccezioni legate all’anno di nascita del professionista).

Per quanto riguarda i medici, il fondo di previdenza generale dell’Enpam eroga le pensioni di seguito indicate:

  • vecchiaia: spetta all’età di 68 anni (a regime dal 2018) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • pensione di vecchiaia con anticipo: 65 anni con 20 anni di contribuzione; l’importo della pensione viene calcolato interamente con il criterio contributivo;
  • pensione di vecchiaia anticipata, o di anzianità: questa pensione spetta (dal 2018) con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni; in alternativa, indipendentemente dall’età minima, la prestazione spetta con un’anzianità contributiva di 42 anni; il trattamento è ridotto in base all’età maturata nel mese di decorrenza della pensione.

Per quanto riguarda i geometri, i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia Cipag sono 70 anni di età e 35 anni di contributi.

La pensione di vecchiaia dei consulenti del lavoro, iscritti all’Enpacl, richiede un minimo di 68 anni di età e di 5 anni di contributi, dal 2019. Per la pensione di vecchiaia anticipata sono richiesti, dal 2019, 39 anni di contributi e un’età minima di 60 anni.

Quali sono i requisiti per l’assegno ordinario d’invalidità?

Perché si possa ottenere l’assegno ordinario d’invalidità è necessario possedere:

  • almeno 5 anni di contributi;
  • almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;
  • un’invalidità riconosciuta superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

L’assegno ordinario d’invalidità è cumulabile con i redditi da lavoro, ma limitatamente. Per i titolari di assegno di invalidità, difatti, la legge prevede una riduzione dell’assegno se il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito.

Al compimento dell’età pensionabile, cioè quando l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, le riduzioni dell’assegno d’invalidità non scattano più, in quanto il trattamento  di vecchiaia è pienamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Per saperne di più: Assegno ordinario invalidità

Quali sono i requisiti per la pensione d’inabilità al lavoro?

Ha diritto alla pensione di inabilità il lavoratore, o il titolare di un assegno di invalidità, che si trova, a causa della sua infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non basta, dunque, l’invalidità del 100%, né l’inabilità assoluta a una o più mansioni o al proficuo lavoro, ma ci si deve trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Bisogna inoltre possedere almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio: in caso di passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito contributivo nel quinquennio è automaticamente perfezionato.

Per approfondire: Pensione d’inabilità

Quali sono i requisiti per la pensione di reversibilità?

La pensione ai superstiti, che può essere di reversibilità o indiretta, è una prestazione che viene riconosciuta ai familiari dell’assicurato deceduto, che può essere lavoratore o pensionato: in particolare, parliamo di pensione di reversibilità se l’assicurato era già pensionato e di pensione indiretta se l’assicurato lavorava ancora.

In particolare, è riconosciuta al coniuge, fino a un determinato limite di reddito, ai figli (sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti delle superiori, altrimenti sino alla maggiore età), o senza limiti se inabili, e in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili. In alcuni casi può spettare ai nipoti, al coniuge separato ed a quello divorziato.

Per ogni categoria di beneficiari sono previste condizioni specifiche valide per tutte le pensioni ai superstiti (reversibilità, indiretta, supplementare di reversibilità o indiretta) ed il diritto degli uni può escludere quello degli altri.

Per aver diritto alla pensione ai superstiti è necessario, nel caso in cui si tratti di pensione indiretta, quindi di assicurato dante causa non ancora beneficiario di pensione, rispettare determinati requisiti di assicurazione e contribuzione:

  • i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di vecchiaia (ossia 20 anni di contributi, o 15, in caso di diritto a una delle deroghe: non occorre il requisito dell’età pensionabile);
  • i requisiti di assicurazione e di contribuzione per l’assegno di invalidità (non è necessario che il deceduto sia stato riconosciuto invalido o inabile).

In mancanza di questi requisiti, solo ai superstiti dei lavoratori dipendenti (e non anche a quelli dei lavoratori autonomi) può spettare la pensione indiretta privilegiata, a patto che ricorrano i requisiti previsti; se mancano anche questi spetta solo l’indennità di morte.

Se il dante causa non aveva il requisito assicurativo e contributivo autonomo per una delle prestazioni dirette, i superstiti hanno diritto ad una pensione supplementare indiretta, purché siano titolari di una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria diversa da quella che liquida la prestazione supplementare.

La pensione ai superstiti, peraltro, non coincide quasi mai con la pensione spettante, o che sarebbe spettata, all’assicurato deceduto, ma corrisponde a una sua percentuale; inoltre può essere ridotta se il beneficiario produce altri redditi, superiori a determinate soglie. Per approfondire: Pensione ai superstiti

Chi ha diritto al trattamento minimo?

Il trattamento minimo, o integrazione al trattamento minimo, è una prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2019, a 513,01 euro mensili.

In pratica, con l’integrazione al minimo, l’importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 513,01 euro mensili (dal 2019), per 13 mensilità: l’integrazione al minimo può essere dunque pari a 513,01 euro mensili soltanto se, per assurdo, la pensione risulta pari a zero. Negli altri casi, l’importo dell’integrazione è pari alla differenza tra la pensione e l’ammontare del trattamento minimo: ad esempio, se la pensione è pari a 400 euro mensili, l’integrazione al minimo risulta pari a 113,01 euro mensili, cioè alla cifra che serve per ottenere la pensione minima.

Non tutte le pensioni sotto la soglia minima possono essere, però, aumentate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all’incremento è necessario rispettare precisi requisiti di reddito.

Chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione al minimo:

  • in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a 6.669,13 euro, cioè al trattamento minimo;
  • in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6.669,13 euro, sino a 13.338,26 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Se il pensionato risulta sposato si applicano dei limiti di reddito più alti, ai fini dell’integrazione al minimo, ma bisogna considerare anche il reddito del coniuge. In particolare, si ha diritto all’integrazione, per l’anno 2019:

  • piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 20.007,39 euro ed il reddito del pensionato non supera i 6.669,13 euro;
  • parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 20.007,39 euro, ma non supera i 26.676,52 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.338,26 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l’integrazione applicata è pari all’importo minore risultante dal doppio confronto).

Per approfondire: Trattamento minimo 2019.

Chi ha diritto alla maggiorazione della pensione?

Chi ha diritto all’integrazione al minimo può avere anche diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione, ed eventualmente all’incremento al milione, rispettando determinati limiti di reddito. La pensione, con queste ulteriori integrazioni, può arrivare ad un massimo di circa 650 euro mensili.

Nello specifico, i limiti di reddito per la maggiorazione sociale base si calcolano in questo modo:

  • per il pensionato non sposato: il reddito annuo non deve risultare superiore alla somma del trattamento minimo annuo (513,01 euro per 13 mensilità) e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato (per l’anno 2018, 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni; 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra i 65 e i 69 anni);
  • per il pensionato coniugato: l’interessato non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto precedente, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione sociale e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (547,99 euro mensili per 13 mensilità, per l’anno 2019).

Se il reddito è inferiore al limite stabilito, la maggiorazione è ridotta, fino a concorrenza della soglia limite.

In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione viene corrisposta nella misura minore necessaria per integrare il limite personale o il limite coniugale. Nel reddito personale ed in quello della coppia va considerato anche l’importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione.

Chi ha diritto all’incremento al milione?

Per quanto riguarda l’incremento della maggiorazione, o incremento al milione, il beneficio consente di raggiungere una pensione massima, per l’anno 2019, di 649,45 euro al mese, con un incremento della maggiorazione pari a 363,79 euro. Per approfondire: Incremento della pensione.

Chi ha diritto alla maggiorazione dei contributi?

Alcuni lavoratori appartenenti a categorie tutelate, come gli invalidi, oppure chi ha svolto particolari tipologie di servizio, hanno diritto al riconoscimento di maggiori periodi di lavoro, ai fini della pensione: si tratta delle maggiorazioni dei contributi. Per saperne di più: Maggiorazioni dei contributi.

Come funziona la ricongiunzione dei contributi?

La ricongiunzione dei contributi  consente di riunire tutta la contribuzione accreditata in gestioni previdenziali differenti in un’unica cassa.

Questo consente di ottenere, nella generalità dei casi, una pensione più alta: fanno eccezione le ipotesi in cui vi sia una quota retributiva della pensione ed i periodi ricongiunti, risultando con un reddito imponibile esiguo, abbassino la retribuzione pensionabile.

Per calcolare il costo della ricongiunzione, per quanto riguarda i periodi soggetti al sistema retributivo, è necessario effettuare un primo calcolo della pensione considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione, poi un secondo calcolo della pensione considerando tutti i contributi dell’interessato, come se risultassero accreditati nel fondo prescelto.

Bisogna poi fare la differenza tra i due calcoli per ottenere l’ammontare del beneficio conseguito. Una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente che cambia in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva del lavoratore: si ottiene, così, la riserva matematica.

Dalla riserva matematica si devono sottrarre i contributi trasferiti nella gestione di destinazione, rivalutati al tasso composito del 4,50% annuo. Infine, se la ricongiunzione è effettuata dall’Inps verso l’Inpdap (o viceversa), l’onere così ottenuto deve essere diviso per due; il costo della ricongiunzione può essere liquidato in un’unica soluzione o rateizzato, con l’applicazione degli interessi.

Per quanto concerne i contributi da ricongiungere soggetti al calcolo contributivo, la determinazione dell’onere di ricongiunzione è più semplice. Bisogna infatti:

  • prendere come riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi;
  • moltiplicare la retribuzione per gli anni da ricongiungere e per l’aliquota contributiva (32,95% per l’Inpdap, 33% per l’Inps Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
  • sottrarre dall’onere così ottenuto i contributi da trasferire.

Il costo della ricongiunzione, in ogni caso, è considerato un onere deducibile: diminuisce, cioè, il reddito da sottoporre a tassazione (reddito imponibile Irpef).

Come funziona il cumulo dei contributi?

Il cumulo dei contributi consiste nella possibilità di sommare gratuitamente la contribuzione presente in casse diverse, comprese quelle dei liberi professionisti, ai fini del diritto alla pensione. Ai fini della misura della pensione, però, ogni gestione liquida la propria quota indipendentemente, quindi il cumulo non consente, generalmente, di ottenere una pensione più alta: fanno eccezione i casi in cui la contribuzione non cumulata non può dar luogo a un’autonoma pensione o a una pensione supplementare. In queste ipotesi, il cumulo permette senz’altro di ottenere una pensione più elevata in quanto, senza questa possibilità, i contributi non cumulati andrebbero persi.

Il cumulo permette, poi, di ottenere una pensione più alta nei casi in cui, grazie ai contributi sommati, l’interessato raggiunga almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Come funziona la totalizzazione?

La totalizzazione è uno strumento che dà la possibilità di ottenere il diritto alla pensione sommando i contributi versati in gestioni diverse.

In pratica, i contributi non coincidenti accreditati presso fondi previdenziali diversi sono sommati per verificare il diritto alla pensione. Per quanto riguarda la misura della pensione, cioè l’ammontare dell’assegno, ogni gestione calcola la quota di prestazione secondo le proprie regole: se, però, presso la gestione non si raggiunge il diritto ad autonoma pensione, si applica il calcolo contributivo della prestazione.

Con la totalizzazione è possibile ottenere:

  • la pensione di vecchiaia, con:
    • 66 anni (dal 2019);
    • 20 anni di contributi;
    • l’attesa di una finestra, dal momento della maturazione dei requisiti alla liquidazione del trattamento, pari a 18 mesi;
    • in ogni caso, per ottenere la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, devono esistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti dei fondi previdenziali;
  • la pensione di anzianità, con:
    • 41 anni di contributi (dal 2019);
    • l’attesa di una finestra di 21 mesi;
  • la pensione d’inabilità, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante;
  • la pensione ai superstiti, in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per la totalizzazione rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni; ai fini della pensione contano tutti gli spezzoni di contributi presenti nei vari fondi, anche se inferiori a 3 anni.

La pensione in totalizzazione è calcolata secondo il sistema contributivo. Ogni gestione calcola separatamente la propria quota di pensione.

Se, però, in una delle gestioni previdenziali privatizzate si matura il diritto ad un’autonoma pensione di vecchiaia, il calcolo di quella quota non è contributivo, ma segue il sistema di calcolo proprio della gestione. Il più delle volte, le casse dei liberi professionisti prevedono, sino a un determinato anno, il calcolo reddituale della pensione (basato sui redditi migliori), poi il calcolo contributivo: è dunque questa sorta di calcolo misto che deve essere utilizzato, se presso il fondo si ottiene il diritto alla pensione di vecchiaia, senza bisogno di sommare i contributi di altre gestioni.

Per approfondire: Totalizzazione.

Come funziona il riscatto dei contributi?

Un altro modo per ottenere una pensione più alta è quello di riscattare determinati periodi.

In particolare è possibile effettuare il riscatto, a titolo oneroso, se non già coperti da contributi figurativi, dei periodi di:

  • aspettativa non retribuita;
  • disoccupazione;
  • lavoro part time;
  • formazione professionale, studio, ricerca;
  • lavoro all’estero;
  • astensione facoltativa per maternità;
  • intervalli tra lavori stagionali, temporanei, part time e discontinui;
  • servizio civile.

È inoltre possibile riscattare i periodi per i quali, nonostante l’esistenza di un rapporto di lavoro, i contributi non risultano versati: si tratta della cosiddetta costituzione di rendita vitalizia.

Gli oneri di riscatto vanno calcolati allo stesso modo degli oneri di ricongiunzione. Come per la ricongiunzione, l’operazione di riscatto è conveniente in termini finanziari: le somme pagate, infatti, sono considerate oneri deducibili e quindi vanno ad abbattere il reddito imponibile Irpef.

Con la pace contributiva ed il riscatto agevolato degli anni di laurea sono state da poco introdotte nuove agevolazioni.

Pensione supplementare

La pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il lavoratore possiede contributi versati in più casse, non può accedere al cumulo, alla totalizzazione o alla ricongiunzione, e non ha diritto ad un’autonoma pensione in una o più gestioni. L’Inps, in questi casi, liquida una prestazione, detta appunto pensione supplementare, che si aggiunge alla pensione principale in pagamento.

Non sempre, però, si ha diritto alla pensione supplementare: il diritto alla prestazione dipende sia dalla gestione in cui è liquidata la pensione principale, sia da quella in cui è liquidata la pensione supplementare.

La gestione più “generosa”, in questo senso, è la gestione Separata Inps, che liquida la pensione supplementare a prescindere dal fondo che liquida la pensione principale. Per approfondire: Pensione supplementare gestione separata

Supplemento di pensione

Non deve essere confuso con la pensione supplementare il supplemento di pensione: si tratta di un’aggiunta alla pensione, proporzionata all’ammontare della contribuzione ulteriore, riconosciuta quando il pensionato continua l’attività lavorativa precedente, o ne inizia una nuova, per la quale sia obbligato a versare i contributi.

Il supplemento può essere richiesto dopo 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Se, però, l’interessato abbia già compiuto l’età per la pensione di vecchiaia, può richiedere il supplemento dopo 2 anni, ma per una sola volta.

Il supplemento può essere richiesto anche da chi percepisce la pensione a carico del Fpld (Fondo pensione lavoratori dipendenti), qualora, dopo aver cessato il rapporto da lavoro dipendente, abbia iniziato un’attività autonoma per la quale è obbligato al versamento dei contributi.

Il supplemento di pensione è calcolato con gli stessi criteri previsti per le pensioni, prendendo in considerazione retribuzione e contributi accreditati tra la data di decorrenza del trattamento, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare.

Il supplemento non ha limiti d’importo, e si somma anche alla pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima; se, però, il trattamento preesistente è integrato al minimo, e, sommando la pensione non integrata ed il supplemento, questo viene interamente assorbito, la pensione rimane ferma al trattamento minimo; se è superiore, l’incremento della prestazione risulterà pari alla differenza tra il supplemento e l’integrazione.

Pensione di cittadinanza

La nuova misura del reddito di cittadinanza  è dedicata a due diverse categorie di beneficiari: il sussidio riguarda, infatti, oltre alle persone in età lavorativa, tutti gli over 67 sotto la soglia di povertà. Chi ha computo 67 anni, grazie alla pensione di cittadinanza, può dunque ottenere un reddito sino a un massimo di 780 euro al mese (se single: il sussidio è incrementato per ogni componente del nucleo familiare).

A questo proposito, la nuova normativa specifica che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. In base alla conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza può essere riconosciuta ai nuclei familiari i cui componenti abbiano almeno 67 anni o siano disabili gravi o non autosufficienti. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le stesse del reddito di cittadinanza, salvo alcune specifiche.

La pensione di cittadinanza permette, in diversi casi, di superare sia l’integrazione al trattamento minimo, che dal 2019 ammonta a 513 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che ad oggi la pensione minima, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a circa 650 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non è enorme, ma diventa rilevante nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano più componenti.

Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che la pensione di cittadinanza è riconosciuta anche a quei pensionati ai quali ad oggi l’integrazione al minimo non spetta, come coloro il cui trattamento è calcolato col sistema contributivo. La misura, poi, è applicata sia a chi percepisce prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che a coloro che hanno diritto alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale.

La prestazione è riconosciuta soltanto a coloro che rispetteranno i requisiti di reddito e patrimoniali previsti dalla normativa. Per approfondire: Pensione di cittadinanza

Pensione maturata grazie a periodi di lavoro all’estero

Il lavoratore ha il diritto di cumulare, ai fini della pensione, i periodi contribuiti accreditati al di fuori dell’Italia, presso le gestioni previdenziali obbligatorie degli Stati membri dell’Unione Europea, o di Stati extraeuropei convenzionati.

In pratica, i periodi coperti da contribuzione (anche al di fuori dello svolgimento dell’attività lavorativa) accreditati sotto la legislazione di uno Stato membro dell’UE, o convenzionato, si aggiungono a quelli maturati in Italia, per consentire all’interessato di conseguire il diritto alla pensione.

Non devono essere contati i periodi sovrapposti e, nell’ambito dello Stato che concede la pensione, i versamenti devono risultare superiori a un anno. Inoltre, la contribuzione accreditata presso ciascuno Stato non è trasferibile, né rimborsabile: per determinare la quota di trattamento a carico delle gestioni previdenziali di ogni Paese, devono essere seguite le regole della specifica legislazione e si deve applicare un particolare meccanismo di calcolo, detto “pro-rata”.

Se non esiste alcuna convenzione di natura bilaterale stipulata tra lo Stato in cui è accreditata la contribuzione e l’Italia, il lavoratore non può avvalersi della totalizzazione internazionale, ma può maturare la pensione in base solo in base alle regole vigenti nel Paese in questione. In alternativa, può richiedere il riscatto a titolo oneroso dei periodi, per farli valere ai fini del diritto alla pensione in Italia.


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