
Regime fiscale agevolato forfettario esteso a imprese e professionisti con ricavi più alti, esonero fattura elettronica: le novità.
Regime forfettario per tutti, anche per chi ha un volume d’affari elevato: è questa la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019, la cosiddetta flat tax, che include nel regime agevolato tutte le imprese e i professionisti i cui ricavi non superano 65mila euro annui.
Si tratta di una novità che comporta dei sicuri vantaggi per partite Iva e piccole imprese, dato che grazie al regime fiscale forfettario si beneficia di una tassazione separata del 15%, che sostituisce Irpef, Irap e addizionali, e dell’esonero dall’Iva e dai relativi adempimenti, assieme agli studi di settore (ora indici sintetici di affidabilità).
Al momento, è stata invece rinviata l’idea di ampliare la categoria dei beneficiari della flat tax, in modo da includere nel forfettario chi ottiene ricavi fino a 100mila euro, alzando però l’aliquota al 20% sulla parte di compensi da 65mila a 100mila euro: l’ampliamento dei beneficiari del forfettario, o meglio del “forfettone”, potrebbe comunque avvenire con la legge di bilancio 2020. In questo caso, però, l’Iva sarebbe applicabile, così come gli obblighi per la tenuta della contabilità.
Ma procediamo per ordine e, dopo aver ricordato le regole principali del regime agevolato forfettario, o flat tax, facciamo il punto della situazione sul forfettario 2019: che cosa cambia, di quali vantaggi usufruiscono le imprese e i professionisti aderenti, quali sono i principali adempimenti periodici.
Come funziona il regime forfettario?
Il forfettario è un regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 [1]: questo regime è simile, per molti aspetti, al vecchio regime dei contribuenti minimi; ad oggi, considerando che non è più possibile fruire dei vecchi minimi, risulta la scelta più conveniente per i liberi professionisti che avviano l’attività e che non prevedono grosse spese o investimenti.
Il regime forfettario, infatti, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi, l’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, spesometro, comunicazione delle liquidazioni periodiche…), dagli studi di settore, dall’Irap, dall’Irpef, dalle addizionali e dalla tenuta delle scritture contabili.
Chi può aderire al regime forfettario?
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche, sotto forma di ditta individuale o liberi professionisti; non sono ammesse le società, né i soci di società di persone (come Snc o Sas), di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti).
Dal 2019 non sono ammessi coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Non sono ammessi neanche coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro.
Quali sono i requisiti per aderire al forfettario?
I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti:
- i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua, che varia a seconda dell’attività esercitata; dal 2019, la soglia massima di ricavi è uguale per tutti, e pari a 65mila euro;
- le spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, devono risultare inferiori a 5mila euro; questo limite è stato abolito dalla legge di Bilancio 2019;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare 20mila euro; anche questo limite è stato abolito dalla legge di Bilancio 2019;
- per chi fruisce della riduzione della tassazione, cioè del forfettario super agevolato con tassazione al 5%, i requisiti sono gli stessi un tempo previsti per i contribuenti minimi:
- il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve risultare superiore al limite che consente l’accesso al regime.
Quanto può fatturare chi aderisce al forfettario?
La soglia massima annua di ricavi, per chi rientra nel forfettario, sino al 31 dicembre 2018 cambia a seconda dell’attività esercitata.
- commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 50.000 euro annui;
- commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40.000 euro annui;
- commercio ambulante non alimentare: 30.000 euro annui;
- costruzioni e attività immobiliari: 25.000 euro annui;
- intermediari del commercio: 25.000 euro annui;
- servizi di alloggio e di ristorazione: 50.000 euro annui;
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 30.000 euro annui
- altre attività economiche: 30.000 euro annui;
- industrie alimentari e delle bevande: 45.000 euro annui.
Un libero professionista aderente al forfettario poteva fatturare, dunque, sino a 30mila euro annui, mentre una ditta individuale del commercio, come un negozio, poteva fatturare sino a 50mila euro.
Dal 2019, le soglie di ricavi sono uguali per tutti e pari a 65mila euro.
Quanto dura il regime forfettario?
Il regime forfettario ha durata illimitata, sinché non si superano i requisiti previsti dalla normativa. Dura 5 anni, invece, il forfettario super agevolato per chi avvia l’attività, ossia il regime che prevede la tassazione del 5%.
Per aderire al forfettario si deve fare una domanda?
L’adesione al regime forfettario, o regime di vantaggio, si deve comunicare all’atto dell’apertura della partita Iva. Per chi è già in attività e vuole aderire non è necessaria alcuna domanda, purché si possiedano i requisiti, in quanto il forfettario è il “regime naturale” per i contribuenti per cui risultano verificate tutte le condizioni d’accesso. Bisogna comunque ricordare che, se si possiedono i requisiti per il forfettario e si è optato per il regime Iva ordinario, l’opzione vincola per 3 anni, salvo rilevanti modifiche ai regimi fiscali.
Chi ha optato sino al 2018 per il regime contabile ordinario o semplificato è in ogni caso svincolato dall’opzione, grazie alle rilevanti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019.
Come si calcola il reddito da tassare per i forfettari?
Nel regime forfettario, il reddito da tassare è pari ai ricavi decurtati da un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dall’86% al 40%. Non si possono dedurre costi, salvo contributi previdenziali e perdite pregresse. Nel dettaglio, i coefficienti di redditività, applicati proprio in quanto non si possono dedurre costi, sono:
- commercio (al dettaglio e all’ingrosso): 40%;
- commercio di alimenti e bevande e commercio ambulante di alimenti e bevande: 40%;
- commercio ambulante non alimentare: 54%;
- costruzioni e attività immobiliari: 86%;
- intermediari del commercio: 62%;
- servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%;
- altre attività economiche: 67%;
- industrie alimentari e delle bevande: 40%.
In pratica, se il professionista, in un anno, emette fatture per 10mila euro, viene tassato su 7.800 euro, come se le sue spese ammontassero al 22% del reddito. Il commerciante con 10mila euro di reddito, invece, viene tassato su 4mila euro, considerando le spese pari al 60% dei ricavi.
Si possono assumere dipendenti o collaboratori col forfettario?
Chi aderisce al forfettario può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori, ma le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5mila euro annui. Questo limite è stato abolito dal 2019.
Quali sono le agevolazioni per chi aderisce al forfettario?
Le agevolazioni per chi aderisce al forfettario sono:
- tassazione del 5% o 15% che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;
- non soggezione all’Iva e ai relativi adempimenti (dichiarazione, liquidazioni periodiche, spesometro…);
- non soggezione agli studi di settore, ora indici di affidabilità sintetici;
- nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);
- sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto;
- sconto del 35% sulla contribuzione dovuta, entro e oltre il minimale, per chi è iscritto alla gestione Inps commercianti o artigiani.
Chi aderisce al forfettario deve emettere fattura elettronica?
Dal 2019 gli aderenti al forfettario non sono obbligati all’invio delle fatture in formato digitale come la generalità degli altri contribuenti. Devono comunque poter ricevere le fatture a loro indirizzate in forma elettronica.
Quali sono gli adempimenti periodici per chi aderisce al forfettario?
I contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nella quale calcolano anche i contributi dovuti all’Inps. Per approfondire: Forfettario, come si presenta la dichiarazione dei redditi.
Chi aderisce al forfettario può lavorare come dipendente?
In base a quanto disposto dalla legge che ha modificato il regime forfettario, la legge di bilancio 2019 [1], chi aderisce al regime può lavorare come dipendente, ma non può fatturare prevalentemente al datore di lavoro, o a chi è stato suo datore di lavoro negli anni precedenti o, ancora, ai soggetti a lui riconducibili.
Sono considerati «soggetti direttamente o indirettamente riconducibili» ai datori di lavoro, i soggetti controllanti, controllati e collegati a quest’ultimo, considerando quali persone interposte i familiari ai fini delle imposte sui redditi: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Che cosa controlla l’Agenzia delle Entrate?
Sono soggetti al controllo della fatturazione prevalente tutti i rapporti intrattenuti con i datori di lavoro (attuali, e relativi ai rapporti dei 2 anni precedenti), e coi soggetti riconducibili al datore di lavoro, in modo diretto o indiretto.
Come si stabilisce chi fattura in prevalenza al datore di lavoro?
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che [2], per stabilire la prevalenza dei rapporti nei confronti del datore di lavoro, non ha alcuna rilevanza il tempo impiegato per portare a termine gli incarichi conferiti, ma bisogna far riferimento ai compensi ricevuti.
Se, ad esempio, l’interessato fattura nell’anno, in totale, 15mila euro, di cui 10mila al datore di lavoro (o all’ex datore di lavoro), è sicuramente presente la prevalenza del fatturato nei confronti del datore, quindi l’impossibilità di permanenza nel forfettario.
L’agenzia delle Entrate, a questo proposito, ha chiarito anche che la prevalenza va intesa in senso assoluto: non basta che l’«ex datore» costituisca il principale cliente del lavoratore forfettario (ad esempio con un fatturato pari al 40% del totale, quando tutti gli altri clienti sono inferiori), ma occorre che i ricavi o i compensi percepiti nell’anno da quest’ultimo siano in ogni caso superiori al 50%.
In conclusione, la norma non impedisce lo svolgimento contemporaneo di un’attività di lavoro dipendente e di un’attività in regime forfettario, svolta anche nei confronti del datore di lavoro (o di un soggetto riconducibile). Ciò che determina la fuoriuscita dal regime agevolato è la prevalenza degli incassi provenienti da questi soggetti.