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Assegno invalidità civile

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Assegno di assistenza per invalidi civili parziali e totali: come funziona, a chi spetta, a quanto ammonta, adempimenti.

La legge riconosce, ai cittadini con un’invalidità civile almeno pari al 74%, disoccupati ed in stato di bisogno, l’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali: si tratta di una prestazione di assistenza, che molti chiamano pensione d’invalidità civile. Non bisogna, però, confondere l’assegno di assistenza con la pensione d’invalidità civile, o pensione per invalidi civili totali (chiamata anche pensione d’inabilità civile): anche se si tratta di una prestazione di assistenza, peraltro d’importo pari all’assegno di assistenza (285,66 euro al mese per il 2019), il trattamento spetta solo a chi possiede un’invalidità civile riconosciuta pari al 100%. Attenzione anche a non confondere l’assegno invalidità civile con l’assegno ordinario d’invalidità, che è una prestazione di previdenza riconosciuta dall’Inps, e non di assistenza: spetta, infatti, in presenza di un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio; l’assegno d’invalidità civile, invece, spetta a prescindere dal versamento di contribuzione. Al compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019), poi, l’assegno d’invalidità civile è trasformato in assegno sociale sostitutivo (lo stesso accade alla pensione d’inabilità civile).

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sull’assegno d’invalidità civile: a chi spetta, a quanto ammonta, come fare domanda, quali sono le soglie di reddito e gli ulteriori requisiti per il trattamento, quando si decade dalla prestazione.

Requisiti per l’assegno d’invalidità civile

Per richiedere l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, bisogna soddisfare le seguenti condizioni:

  • aver ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%;
  • essere di età compresa tra i 18 e i 67 anni (l’età limite per richiedere la prestazione originariamente prevista, pari a 65 anni, è stata elevata a 67 anni, dal 2019, in base agli incrementi alla speranza di vita media);
  • essere cittadini italiani, europei o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia;
  • avere un reddito annuo non superiore a 4.906,72 euro (limite valido per l’anno 2019);
  • trovarsi in stato di disoccupazione.

Compatibilità dell’assegno d’invalidità civile con l’attività lavorativa

Come appena osservato, il diritto all’assegno d’invalidità richiede sia lo stato di disoccupazione, che un reddito annuo inferiore a 4.906,72 euro.

Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione, può mantenerlo anche chi lavora, purché il suo reddito non superi:

  • 8mila euro di reddito su base annua, se l’attività esercitata è di lavoro dipendente o co.co.co;
  • 4.800 euro su base annua, se l’attività è di lavoro autonomo;
  • non è più necessario, per ottenere l’assegno dall’Inps, l’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali.

In pratica, al beneficiario della pensione d’invalidità civile si richiede lo stato di non occupazione, o disoccupazione parziale, non lo stato di disoccupazione come persona priva d’impiego (ne abbiamo parlato in: Stato di disoccupazione e di non occupazione).

Tuttavia, unitamente al requisito dello stato di non occupazione, si richiede anche di non superare la soglia di reddito di 4.906,72 euro: se questa soglia è superata, l’assegno d’invalidità si perde, nonostante la persona risulti non occupata.

Assegno d’invalidità civile e indennità di accompagnamento

L’assegno di accompagnamento è una prestazione che spetta agli invalidi civili totali (in misura pari al 100%) non autosufficienti, cioè permanentemente non in grado di camminare senza un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’assegno di accompagnamento può dunque spettare a chi percepisce la pensione d’inabilità civile, in quanto invalido civile totale, non a chi percepisce l’assegno d’invalidità civile, in quanto invalido civile parziale.

Compatibilità dell’assegno d’invalidità civile con altri redditi

Se il titolare dell’assegno d’invalidità civile ha altre entrate, e supera i limiti di reddito, perde il trattamento, anche nel caso in cui mantenga lo stato di disoccupazione.

Ad esempio, se l’interessato non lavora ma percepisce un canone di affitto, e supera i 4.906,72 euro di reddito annui, pur non perdendo lo stato di disoccupazione perde l’assegno d’invalidità civile, in quanto oltrepassa il limite di reddito per il diritto alla prestazione.

Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il diritto all’assegno, rileva solo il reddito personale annuo dell’invalido, mentre non si contano i redditi dei familiari.

Per la precisione, nella determinazione del reddito rilevante devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non devono invece essere considerati, ai fini del raggiungimento della soglia massima di reddito:

  • l’importo stesso dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • la rendita della casa di abitazione.

In ogni caso, l’assegno d’invalidità è riconosciuto sempre in misura piena se non si superano le soglie reddituali: non sono applicate decurtazioni al trattamento per chi produce redditi.

Compatibilità dell’assegno d’invalidità civile con altre pensioni

L’assegno d’invalidità civile non è compatibile con le altre prestazioni dirette riconosciute agli invalidi a qualsiasi titolo, escluse quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.

Il beneficiario dell’assegno d’invalidità civile può, invece, cumulare il trattamento con le pensioni non d’invalidità, fermo restando il rispetto delle soglie di reddito. Ad esempio, può cumulare il trattamento con la pensione anticipata o di vecchiaia.

La situazione d’incompatibilità deve essere comunicata dall’interessato:

  • tramite patronato;
  • tramite call center Inps (al numero 803.164, oppure 06.164.164 per chi chiama da cellulare);
  • attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70.

L’invalido può scegliere comunque la pensione a lui più favorevole.

Ammontare dell’assegno d’invalidità civile

L’assegno d’invalidità civile, nel 2019 ammonta a 285,66 euro al mese, cioè a 3.713,58 euro annui, in quanto è riconosciuto per 13 mensilità.

Come già osservato, in presenza di altri redditi il trattamento non è ridotto, purché non si superi la soglia di 4.906,72 euro annui.

Domanda assegno d’invalidità civile

Prima di richiedere l’assegno d’invalidità civile, è indispensabile che all’interessato sia stata riconosciuta, dall’apposita commissione medica, un’invalidità civile, in misura almeno pari al 74%.

L’interessato deve dunque:

  • ottenere il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, dopo un’accurata visita;
  • inviare all’Inps, tramite portale web, call center o patronato, la domanda d’invalidità, per richiede gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della condizione di invalidi civile in misura almeno pari al 74%.

Per sapere come richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile all’Inps: Guida alla domanda d’invalidità .

Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, in misura almeno pari al 74%, si deve richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite call center o patronato.

Conferma del diritto all’assegno d’invalidità

Per verificare il requisito della disoccupazione, una volta ottenuto l’assegno d’invalidità civile, il beneficiario deve presentare all’Inps ogni anno, con la compilazione del modello Iclav, una dichiarazione sostitutiva, in cui attesta di prestare o non prestare attività lavorativa.

Nel dettaglio, nel modello Iclav è necessario dichiarare:

  • i redditi di lavoro dipendente, anche derivanti da contratti a tempo determinato e part time;
  • i redditi derivanti da lavoro parasubordinato, come co.co.co e co.co.pro;
  • i redditi derivanti da lavori socialmente utili;
  • i redditi derivanti da lavoro autonomo;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o professionali conseguiti dagli aderenti al regime forfettario o dei contribuenti minimi;
  • i redditi presunti, appartenenti alle tipologie elencate, relativi all’annualità in corso.

Gli importi da indicare sono quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, quindi al netto dei contributi previdenziali trattenuti. I redditi vanno indicati anche se il loro ammontare complessivo è sotto la soglia limite di 4.906,72 euro annui.

Superamento della soglia di reddito per l’assegno d’invalidità

Se l’interessato supera la soglia di reddito annuale prevista di 4.906,72 euro, entro 30 giorni deve inviare un’immediata comunicazione all’Inps, nella quale indica il venir meno dei requisiti richiesti per il diritto all’assegno di assistenza per invalidi civili parziali.

La comunicazione può essere inviata:

  • tramite patronato;
  • tramite call center Inps (al numero 803.164, oppure 06.164.164 per chi chiama da cellulare);
  • attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70.

Ogni anno, poi, è necessaria la compilazione del modello Red, una sorta di dichiarazione dei redditi semplificata che si deve presentare entro il 31 marzo. In questa dichiarazione, l’invalido deve specificare tutti i redditi prodotti nell’anno, compresi quelli esenti, che non si dichiarano nel 730.

Per saperne di più: Red, quando va presentato.

Compimento dell’età pensionabile

Al compimento dei 67 anni (età pensionabile nel biennio 2019-2020), la pensione d’invalidità civile si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.

Assegno sociale sostitutivo per invalidi

L’importo base dell’assegno sociale sostitutivo è pari a 372,98 euro al mese: l’assegno spetta se l’interessato non supera la soglia di reddito annua di 4.906,72 euro.

Chi percepisce l’assegno sociale sostitutivo può aver diritto anche a una maggiorazione di 85,01 euro mensili, che spetta se l’interessato soddisfa particolari requisiti di reddito personale e coniugale [1].


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