
Possibilità di riscattare i periodi senza contributi con forti sconti per arrivare prima alla pensione: novità della riforma delle pensioni.
Pensionarsi prima coprendo i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a una nuova possibilità di riscatto: si tratta di una misura introdotta nel cosiddetto “pacchetto previdenza”, il decreto in materia di riforma delle pensioni che è stato recentemente convertito in legge, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche.
In pratica, i lavoratori con periodi scoperti da versamenti possono riscattare i buchi contributivi a partire dal 1996. Nei riscatti sono compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita, sino a un massimo di 5 anni. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Deve comunque trattarsi di periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato presso una forma assicurativa amministrata dall’Inps, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
Il costo del nuovo riscatto, che deve essere calcolato col sistema contributivo, non prevede il pagamento di sanzioni: per questo motivo la proposta è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. Inoltre, il costo del riscatto può essere detratto al 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100 e la pensione di cittadinanza.
Ma procediamo per ordine, e cerchiamo di capire come funzionerà la pensione anticipata con pace contributiva: chi potrà riscattare i periodi non contribuiti, con quali costi, quali periodi potranno essere coperti.
Come funziona la pace contributiva?
La pace contributiva consiste nella possibilità di riscattare i periodi non coperti da versamenti previdenziali all’Inps con costi ridotti, sino a un massimo di 5 anni.
Sono riscattabili, in particolare, tutti i periodi a partire dal 1996, e non soltanto gli intervalli non coperti per i quali ad oggi è possibile chiedere il riscatto, come l’aspettativa non retribuita. I periodi devono risultare compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato presso una gestione previdenziale amministrata dall’Inps, non soggetti a obbligo contributivo e scoperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
Grazie a questi versamenti volontari, i lavoratori possono anche anticipare i requisiti per il pensionamento, arrivando prima alla pensione quota 100 o alla pensione anticipata.
I fondi così recuperati serviranno a sostenere la nuova riforma pensioni.
Chi può chiedere la pace contributiva?
Non tutti i lavoratori possono beneficiare della pace contributiva, ma solo chi non possiede contributi precedenti al 1996, in pratica coloro che sono assoggettati al sistema di calcolo puramente contributivo.
Che cosa succede a chi non possiede contributi anteriori al 1996 al momento del riscatto, se in un periodo successivo gli sono accreditati anche periodi anteriori al 1996? In questo caso, il riscatto viene annullato.
Quali periodi possono essere riscattati attualmente?
Ad oggi, il riscatto dei contributi è consentito soltanto relativamente ad alcuni periodi:
- lavoro all’estero: può essere riscattato l’intero periodo di lavoro all’estero, se non risultano convenzioni in materia di previdenza del paese presso cui si svolge l’attività lavorativa con l’italia; in caso contrario, si deve applicare la totalizzazione estera;
- corso di laurea: è riscattabile la durata legale del corso;
- corsi per:
- diploma universitario
- diploma di specializzazione
- dottorato di ricerca;
- periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni;
- congedo per gravi motivi familiari, sino a un massimo di 2 anni;
- congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, sino a un massimo di 5 anni;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 3 anni;
- formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro;
- intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei;
- intervalli tra lavori part-time;
- servizio civile universale, se non coperto da contribuzione.
Quali periodi possono essere riscattati con la pace contributiva?
Con la pace contributiva sono riscattabili tutti i periodi senza contributi del lavoratore interessato, o una loro parte, dal 1996 in poi, sino a un massimo di 5 anni. I contributi devono essere compresi tra l’anno del primo e la data dell’ultimo accredito presente presso una forma assicurativa amministrata dall’Inps.
Possono utilizzare la pace contributiva per ricostruire il proprio montante anche i lavoratori disoccupati.
La facoltà di riscattare gli anni mancanti è riconosciuta anche ai superstiti (per guadagnare i requisiti mancanti per la pensione di reversibilità), ai parenti dell’assicurato, fino al secondo grado, e ai datori di lavoro.
I periodi sono accreditabili presso le gestioni previdenziali dell’Inps, compresa la gestione Separata, ma non presso le casse professionali.
Riscatto a carico del datore di lavoro
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In questo caso, il costo del riscatto è deducibile dal reddito di impresa e non rientra tra i redditi di lavoro dipendente.
Come si calcola il costo del riscatto?
Per quanto riguarda la determinazione del costo del riscatto, considerando che i lavoratori coinvolti sono quelli assoggettati al sistema di calcolo interamente contributivo, e non misto o retributivo (nella quota retributiva della pensione sono inclusi i periodi sino al 31 dicembre 1995, per chi ha meno di 18 anni di contributi alla stessa data, o sino al 31 dicembre 2011, per chi ne possiede almeno 18), bisogna utilizzare il metodo di calcolo contributivo.
Gli oneri di riscatto si calcolano, specificamente, in questo modo:
- per ogni anno da riscattare è necessario applicare l’aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui appartiene l’iscritto (33% per i dipendenti), per il reddito imponibile degli ultimi 12 mesi;
- in pratica, bisogna effettuare questa operazione: imponibile degli ultimi 12 mesi, per aliquota contributiva, per il numero di anni da riscattare;
- nel caso in cui i periodi siano più brevi, o non risultino annualità intere, si deve rapportare l’imponibile dell’ultimo anno a mese, o a settimana;
- quando l’imponibile è inferiore al reddito minimale, o non sono stati percepiti redditi, si applica il minimale annuo.
Riscatto agevolato degli anni di laurea
Per i lavoratori in possesso di un titolo di studi universitario o equiparato, è possibile riscattare gli anni di laurea pagando un onere più leggero, relativamente ai soli periodi da valutare con il sistema contributivo.
In quest’ipotesi, il costo del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari all’imponibile minimo vigente nella gestione Inps Commercianti (15.878 euro per il 2019), moltiplicato per l’aliquota
valida presso il fondo pensione lavoratori dipendenti.
Si deve far riferimento ai valori vigenti alla data di presentazione della domanda. In pratica, considerando che l’imponibile 2019 è pari a 15.878 euro , per calcolare il costo di un anno di riscatto si deve eseguire quest’operazione: 15878 x 33%, dunque per ogni anno riscattato si pagano 5.240 euro circa.
Il riscatto dei contributi si può scaricare dalle tasse?
Per quanto riguarda gli oneri di riscatto, nella generalità dei casi i costi possono essere dedotti fiscalmente dal reddito dell’interessato, come avviene normalmente per i contributi previdenziali obbligatori.
Se l’interessato non ha reddito, il familiare che lo ha fiscalmente a carico può detrarre il 19% dell’onere dalle imposte.
Per quanto riguarda il costo del riscatto con pace contributiva, in base a quanto disposto nel decreto è detraibile dall’Irpef al 50% in 5 rate annuali.