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Assegni familiari e lavoro dipendente: i moduli di richiesta

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Quali sono e come si compilano i moduli per richiedere gli assegni al nucleo familiare: domanda, autorizzazione Inps, dati per il calcolo Anf.

Sei un lavoratore dipendente con uno o più figli minori, o con una persona disabile nel nucleo familiare? Forse non sai che puoi aver diritto agli Anf, gli assegni al nucleo familiare, una prestazione a carico dell’Inps che ti viene liquidata ogni mese dal datore di lavoro in busta paga. Gli assegni familiari sono più alti per chi ha un nucleo più numeroso e per le famiglie con reddito basso: l’importante è che le entrate della famiglia, però, derivino, almeno per il 70%, da redditi di lavoro dipendente o assimilati, diversamente il diritto agli Anf non sorge.

Per ottenere gli assegni devi inviare all’Inps, ogni anno, un apposito modulo di domanda, sulla cui base l’istituto effettua i calcoli da comunicare all’azienda; inoltre, se nel tuo nucleo familiare ci sono situazioni particolari, devi inviare un ulteriore modulo di domanda all’Inps, che ti deve rilasciare un’autorizzazione.

Facciamo allora il punto della situazione su assegni familiari e lavoro dipendente: i moduli di richiesta, come devono essere compilati, quando e a chi devono essere inviati.

Come funzionano gli assegni familiari?

L’assegno familiare, o assegno al nucleo familiare (Anf), è una prestazione di assistenza a carico dell’Inps, generalmente erogata dall’azienda al lavoratore in busta paga. In certi casi il trattamento è liquidato direttamente dall’Inps, ad esempio per chi percepisce ammortizzatori sociali a carico dell’Istituto.

La finalità degli assegni familiari è quella di assicurare un sostegno economico alle famiglie dei lavoratori.

Quali lavoratori hanno diritto agli assegni familiari?

Hanno diritto agli Anf solo i lavoratori dipendenti che appartengono a uno dei seguenti nuclei familiari, la cui composizione è indicata in apposite tabelle:

  • Tabella 11: riguarda i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 12: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 13: riguarda i nuclei con solo minori non inabili;
  • Tabella 14: riguarda i nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile, oppure con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile;
  • Tabella 15: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (e almeno un componente inabile), oppure senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
  • Tabella 16: riguarda i nuclei orfanili con almeno un minore e almeno un inabile;
  • Tabella 19: riguarda i nuclei orfanili con solo maggiorenni inabili;
  • Tabella 20 A: riguarda i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli ed almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
  • Tabella 20 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (e almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
  • Tabella 21 A: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote senza componenti inabili;
  • Tabella 21 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, senza componenti inabili;
  • Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);
  • Tabella 21 D: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, nei quali solo il richiedente è inabile.

Quali familiari sono inclusi nel nucleo?

Fanno parte del nucleo, oltre al richiedente, i seguenti familiari:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o familiari assimilati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Domanda di autorizzazione assegni familiari all’Inps Anf42

Nel caso in cui la famiglia del lavoratore si trovi in situazioni particolari (coniugi separati o divorziati, genitori conviventi non coniugati, etc.), per inserire determinati familiari nel nucleo è necessaria un’autorizzazione preventiva dell’Inps, rilasciata con modello Anf 43, che deve essere richiesta presentando il modulo di domanda Anf 42.

L’autorizzazione dell’Inps deve essere richiesta, nel dettaglio, per i i seguenti familiari:

  • fratelli, sorelle e nipoti;
  • figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del coniuge), figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dall’altro genitore, oppure figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, per i nuclei familiari composti da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • nipoti minori a carico del nonno o della nonna richiedente;
  • familiari residenti all’estero;
  • familiari disabili (in assenza di certificazione sanitaria);
  • minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Il modulo Anf42 deve essere compilato anche nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità all’interno della domanda Anf.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all’Anf 42 è necessario allegare l’ulteriore modulo Anf/Fn.

La domanda di autorizzazione va sempre presentata all’Inps, anche se la richiesta Anf è presentata al datore di lavoro. La domanda di autorizzazione all’Inps può essere presentata tramite sito web, contact center o patronato: devono essere allegati alla richiesta i documenti che attestano la situazione di fatto del richiedente.

Domanda di assegni familiari Anf/Dip

Per aver diritto agli assegni familiari, ogni anno, entro il 30 giugno, il lavoratore deve:

  • consegnare un apposito modulo di domanda al patronato, da inviare all’Inps;
  • compilare il modulo di domanda direttamente online, tramite il sito dell’Inps.

Questo modulo, Anf/Dip, serve perché l’istituto possa estrapolare i dati utili al calcolo degli Anf sulla base delle informazioni indicate nel modello dal lavoratore.

Come si compila la domanda di assegni familiari?

Il modulo di domanda di assegni familiari che il dipendente deve inviare all’Inps, come abbiamo detto si chiama Anf/Dip, ed è:

  • reperibile e stampabile dalla sezione modulistica del sito dell’Inps, se si deve inviare tramite patronato;
  • reperibile e compilabile direttamente online, con procedura Anf/ Dip, se si deve inviare online all’istituto.

Il modello deve essere compilato dal lavoratore indicando i seguenti elementi:

  • dati anagrafici (codice fiscale, data di nascita, residenza) del lavoratore richiedente;
  • stato civile;
  • eventuale iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
  • dati dei componenti del nucleo familiare e specifica relazione di parentela;
  • ammontare dei redditi del nucleo relativi al periodo in questione (se gli assegni sono richiesti, ad esempio, per il periodo da luglio 2018 a giugno 2019, deve essere indicato il reddito 2017); in particolare vanno indicati:
    • nella prima colonna, tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione etc) ed i redditi percepiti in Italia o all’estero, compresi gli arretrati;
    • nella seconda colonna, i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale (quindi il reddito dell’abitazione principale conta);
    • nella terza colonna, il tipo di modello fiscale su cui è riportato l’importo dei vari redditi dichiarati (CUD- CU o certificazione reddituale, 730, Unico, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
    • nella quarta colonna, il totale complessivo dei redditi (colonna 1 più colonna 2);
  • assenza di altro Anf o di altro trattamento di famiglia nello stesso periodo;
  • eventuali variazioni nei componenti del nucleo.

Una volta compilata la domanda, il lavoratore deve datarla, sottoscriverla e consegnarla al datore di lavoro, che determina l’importo dell’assegno spettante in base alle tabelle Inps.

Quale reddito rileva per il calcolo degli assegni familiari?

Per stabilire qual è il reddito di riferimento per il diritto agli Anf, devono essere considerati i seguenti redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare:

  • redditi assoggettabili all’Irpef;
  • redditi di qualsiasi tipologia, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superiori a 1.032,91 euro annui.

Sono, invece, esplicitamente esclusi:

  • gli stessi Anf;
  • il Tfr e le anticipazioni;
  • le rendite vitalizie Inail;
  • la parte non tassabile dell’indennità di trasferta;
  • le pensioni di guerra e privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva per infortunio;
  • l’indennità di accompagnamento e di frequenza, l’indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali.

Chi calcola l’ammontare degli assegni familiari?

L’ammontare degli assegni cambia a seconda della tipologia del nucleo familiare (con o senza disabili, con entrambi i genitori o unico genitore…), del numero dei componenti e del reddito complessivo della famiglia.

L’importo degli assegni, però, non deve essere calcolato dal lavoratore nella domanda, ma dall’Inps, che comunica i risultati dei calcoli al datore di lavoro.

Per calcolare l’assegno mensile spettante, in particolare, si devono prendere come riferimento le tabelle pubblicate annualmente dall’Inps: individuata la tabella di riferimento (come abbiamo visto, dalla 11 alla 21D), è necessario individuare la fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare, nella colonna che corrisponde al numero dei componenti della famiglia, e verificare qual è l’assegno corrispondente indicato dall’Inps.

L’Inps comunica al datore di lavoro i risultati dei calcoli tramite il cassetto previdenziale. Il datore determina l’importo spettante in concreto, sulla base delle giornate di lavoro.

Quando deve essere inviata la domanda di assegni familiari?

Gli assegni familiari, per essere riconosciuti, devono essere richiesti esplicitamente dal lavoratore all’Inps: a tal fine, come abbiamo visto, è necessario che sia inoltrata una domanda all’Istituto, tramite patronato, compilando il modello SR 16 Anf Dip, oppure direttamente online con procedura Anf Dip.

Gli assegni devono essere richiesti ogni anno, secondo il loro periodo di validità: ogni periodo parte dal primo luglio, per terminare il 30 giugno dell’anno successivo.

Di conseguenza, è necessario che il lavoratore invii la domanda Anf all’Inps entro il 30 giugno di ciascun anno.

Domanda assegni familiari arretrati

Se il lavoratore ha diritto agli assegni al nucleo familiare arretrati, deve seguire la stessa procedura e compilare il modello SR 16 Anf/Dip, consegnandolo al patronato, oppure direttamente online: deve indicare, però, i redditi riferiti all’anno precedente rispetto a quello del periodo di spettanza (ad esempio, se spettano gli arretrati per il periodo da luglio 2017 a giugno 2018, indicherà i redditi dell’anno 2016).

Il datore di lavoro a cui vanno richiesti gli assegni è quello presso il quale si è prestato servizio nel periodo di spettanza degli Anf, anche se l’attività è cessata: solo in caso di accertata impossibilità, per la ditta, di anticipare gli assegni, o per assegni da corrispondere sulle prestazioni erogate dall’Inps, come la disoccupazione, gli stessi dovranno essere richiesti direttamente all’istituto (seguendo la stessa procedura illustrata nei precedenti paragrafi).

In nessun caso è possibile richiedere gli assegni arretrati, relativi a periodi lavorati in un’altra impresa, al nuovo datore di lavoro [1]. Gli Anf arretrati si prescrivono in 5 anni.


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