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Gli assegni al nucleo familiare (Anf)

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Assegno al nucleo familiare: a chi spetta, quando spetta, quanto spetta, come richiederlo.

Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) dovranno essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro. Lo ha reso noto l’istituto di previdenza con una recente circolare [1]. La domanda deve essere trasmessa dai lavoratori esclusivamente in via telematica direttamente o rivolgendosi a patronati e intermediari. La novità riguarda i dipendenti di aziende non agricole del settore privato. Le domande presentate in via telematica da aprile saranno istruite dall’Inps per la definizione di diritto e misura dell’assegno. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti con riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Ma come funziona l’assegno al nucleo familiare e chi ne ha diritto? Come calcolare gli assegni al nucleo familiare Anf e in base alle tabelle? Cerchiamo di fare chiarezza in questa guida agli assegni al nucleo familiare Anf.

Che cos’è l’assegno al nucleo familiare Anf?

L’assegno per il nucleo familiare Anf, è un assegno che viene erogato a carico dell’Inps, ma anticipato dal datore di lavoro, ogni mese, in busta paga. Gli assegni spettano anche a chi si è pensionato presso una delle gestioni previdenziali dell’Inps, ed a chi beneficia di un ammortizzatore sociale, come la disoccupazione Naspi o la cassaintegrazione.

La funzione degli Anf è quella di sostenere le famiglie formate da più persone, con redditi compresi entro una certa soglia: l’ammontare è differente a seconda del numero dei componenti e della loro particolare situazione (disabili, minori, ecc.).

Gli Anf sono finanziati grazie al pagamento, da parte dei datori di lavoro, di un contributo chiamato Cuaf (che si versa unitamente alla contribuzione mensile obbligatoria).

A chi spettano gli Anf?

Gli Anf, nel dettaglio, spettano:

  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai lavoratori dipendenti agricoli;
  • ai lavoratori domestici;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione separataInps;
  • ai titolari di pensionia carico del Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti), dei fondi speciali e dell’ex Enpals;
  • ai titolari di prestazioni previdenziali;
  • ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come si chiedono gli Anf?

Gli assegni devono essere richiesti direttamente all’Inps. La domanda va presentata per il primo anno in cui sono richiesti, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel modulo di domanda devono essere indicati i seguenti dati:

  • componentidel nucleo familiare;
  • ammontare dei redditi del nucleo;
  • assenza di altri Anf o di altri trattamenti di famiglia.

Ogni variazione nei componenti del nucleo deve essere segnalata entro 30 giorni.

Le istanze, da presentare all’Inps, sono oramai solo telematiche. L’Inps provvede a determinare la spettanza, nonché l’importo dell’Anf, e a comunicarlo al datore di lavoro per mezzo di una specifica utility, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale. Resta comunque l’obbligo – in capo al lavoratore nei casi previsti – di presentare domanda di autorizzazione, la quale, tuttavia, non sarà più inviata al richiedente, che sarà avvisato dall’Inps solo se la domanda verrà rigettata. Una nuova domanda telematica di variazione andrà inoltrata se cambiano le condizioni di fruizione o la composizione del nucleo familiare.

Quanto alla modalità di erogazione degli assegni, questa, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà al recupero degli importi pagati con il sistema del conguaglio. Con il nuovo meccanismo della presentazione della domanda di Anf online direttamente all’Inps, il datore potrà conguagliare Anf arretrati esclusivamente riferiti a rapporti intrattenuti col richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate dai precedenti datori di lavoro.

Quando è necessaria l’autorizzazione Anf?

Se sono presenti situazioni particolari, come coniugi separati o divorziati, o genitori conviventi non coniugati, per inserire determinati familiari nel nucleo l’Inps deve rilasciare un’apposita autorizzazione, denominata Anf 43, che deve essere richiesta presentando il modello di domanda Anf 42.

In particolare, l’autorizzazione dell’Inps è necessaria per inserire nel nucleo familiare:

  • familiari residenti all’estero;
  • fratellisorellenipoti;
  • figli di genitori divorziatiseparati legalmente (propri o del coniuge), figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dall’altro genitore, oppure figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, per i nuclei familiari numerosi;
  • nipoti minoria carico del nonno o della nonna richiedente;
  • familiari maggiorenninabilia proficuo lavoro e minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (in assenza di certificazione sanitaria);

La domanda di autorizzazione deve essere richiesta all’Inps esclusivamente tramite uno dei seguenti canali:

  • sito webdell’Inps, accedendo, col proprio Pin, alla sezione Servizi per il cittadino, Domande di prestazioni a sostegno del reddito;
  • contact center, chiamando il numero verde INPS 803 164;
  • patronato.

Assieme alla domanda devono essere presentati i documenti che attestano la situazione di fatto del richiedente, che andranno spediti tramite raccomandata o presentati allo sportello, se contenenti dati non autocertificabili.

Come si calcola il reddito per stabilire l’ammontare degli Anf?

Il reddito familiare da considerare, come base per calcolare gli Anf spettanti, è la somma dei redditi complessivi conseguiti dai componenti del nucleo familiare; il periodo a cui riferirsi è l’anno solare precedente rispetto all’anno di presentazione della domanda.

Considerando che il periodo di spettanza degli Anf parte dal primo luglio sino al 30 giugno dell’anno successivo, qualora una richiesta sia presentata, per esempio, per il periodo da luglio 2018 a giugno 2019, si deve considerare il reddito del 2017, perché la domanda si considera presentata con riferimento al primo luglio 2018.

Il reddito complessivo deve essere composto da redditi da lavoro dipendente o assimilabili per almeno il 70% (sono esclusi da questa disposizione, ovviamente, gli assegni spettanti ai pensionati e ai collaboratori iscritti alla gestione Separata).

Per stabilire a quanto ammontano gli Anf, devono essere considerati i seguenti redditi:

  • redditi assoggettabili all’Irpef;
  • redditi di qualsiasi tipologia, redditi esentio soggetti a ritenuta alla fonte superiori a 1.032,91 euro annui.

Sono, invece, esplicitamente esclusi:

  • gli stessi Anf;
  • il Tfre le anticipazioni;
  • le rendite vitalizie Inail;
  • la parte non tassabile dell’indennità di trasferta;
  • le pensioni di guerrae privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva per infortunio;
  • l’indennità di accompagnamentoe di frequenza, l’indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali.

A quanto ammontano gli assegni al nucleo familiare?

L’importo degli Anf è determinato dal datore di lavoro (direttamente dall’Inps, nei casi di pagamento diretto da parte dell’istituto) in base al reddito ed alla composizione del nucleo familiare del lavoratore, secondo quanto indicato in apposite tabelle, reperibili sul sito dell’Inps.

Le tabelle sono suddivise, in base alla composizione del nucleo familiare, in questo modo:

  • Tabella 11: riguarda i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 12: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
  • Tabella 13: riguarda i nuclei con solo minori non inabili;
  • Tabella 14: riguarda i nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile, oppure con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile;
  • Tabella 15: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (e almeno un componente inabile), oppure senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
  • Tabella 16: riguarda i nuclei orfanili con almeno un minore e almeno un inabile;
  • Tabella 19: riguarda i nuclei orfanili con solo maggiorenni inabili;
  • Tabella 20 A: riguarda i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli ed almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
  • Tabella 20 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (e almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
  • Tabella 21 A: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote senza componenti inabili;
  • Tabella 21 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, senza componenti inabili;
  • Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);
  • Tabella 21 D: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, nei quali solo il richiedente è inabile.

Per quantificare l’assegno, il datore dovrà poi individuare la fascia di reddito familiare (da euro Tot. A euro Tot.) tramite la tabella prescelta, con riguardo alla colonna riportante il numero dei componenti della famiglia.

Ad esempio, nella Tabella 11, che riguarda le famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili, la colonna 3 si riferisce alle famiglie con 3 componenti; gli Anf, per le famiglie con 3 componenti, vanno da un massimo di 137,50 euro mensili, se il reddito del nucleo non supera 14.541,59 euro annui, a un minimo di 12 centesimi mensili, per i redditi nella fascia da 71.660,90 euro annui a 71.777,23 euro annui.

Se la famiglia, appartenente alla Tabella 11, ha invece 4 componenti, ha diritto a un assegno pari a 258,33 euro mensili, se il reddito del nucleo non supera 14.541,59, mentre l’assegno spettante è di 15,27 euro mensili per i redditi nella fascia da 71.660,90 euro annui a 71.777,23 euro annui.

Gli importi mensili degli Anf possono essere ridotti?

Gli importi degli Anf sono frazionati se:

  • la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese;
  • il contratto è iniziato ocessato nel corso del mese;
  • il lavoratore ha un part time verticalemisto (in questo caso, si avrà riguardo alle giornate di effettivo lavoro, a meno che le ore di lavoro prestate nel mese siano superiori a 24).

Chi è assente ha diritto agli Anf?

Gli Anf spettano, oltre che per l’effettiva attività di lavoro, anche per le assenze, se il rapporto di lavoro è iniziato da almeno una settimana:

  • congedo matrimoniale;
  • cure termali, se il periodo è coperto dall’indennità di malattia o da un diverso trattamento a carico dell’INPS;
  • ferie e festività, escluse le domeniche, compresi i festivi soppressi, se non lavorati e retribuiti;
  • maternitàcongedo parentale, assenza per malattia del bambino;
  • infortuniosul lavoro e malattia professionale, per massimo tre mesi, se inabilità temporanea;
  • integrazioni salariali(Cig, Cigs, Solidarietà), interamente anche per i periodi a zero ore;
  • malattia, sino a 180 giorni in un anno solare;
  • licenziamento illegittimo, in caso di sentenza di reintegra;
  • permessi e aspettative per cariche pubblichesindacali (sarà conferito direttamente dall’Inps);
  • permessi Legge 104(per assistenza ai portatori di handicap);
  • preavviso non lavorato, per un massimo di 3 mesi;
  • sciopero, solo se retribuito;
  • sospensioneper motivi disciplinari, se retribuita;
  • assenza ingiustificata.

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