
Contributi obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto, ricongiunti, totalizzati o cumulati: quali servono per la pensione?
I contributi previdenziali che possono essere utilizzati ai fini della pensione non sono soltanto quelli versati in costanza di rapporto di lavoro o di svolgimento dell’attività lavorativa, cioè i cosiddetti contributi obbligatori: ci sono altre tipologie di versamenti che possono essere utilizzati per raggiungere i requisiti per il pensionamento.
La contribuzione utile per il diritto e la misura delle pensioni può infatti essere, oltreché obbligatoria:
- da riscatto, ricongiunzione, totalizzazione e cumulo;
- figurativa;
- volontaria.
I contributi obbligatori, nella generalità dei casi, servono per perfezionare i requisiti di qualsiasi tipo di pensione e per determinarne l’ammontare; lo stesso vale per i contributi volontari, riscattati e ricongiunti.
Non sempre, invece, i contributi totalizzati o cumulati possono essere utili alla pensione, ma solo per quei trattamenti che possono essere perfezionati attraverso il cumulo e la totalizzazione, cioè che possono essere raggiunti sommando gratuitamente versamenti accreditati presso gestioni previdenziali diverse.
I contributi figurativi, poi, possono non risultare utili, a seconda del trattamento richiesto e della categoria a cui il lavoratore appartiene: ai fini della pensione anticipata, ad esempio, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 possono utilizzare un massimo di 5 anni di contributi figurativi.
Ma allora i contributi utili alla pensione quali sono? Facciamo il punto della situazione.
Che cos’è l’anzianità contributiva?
L’anzianità contributiva rappresenta la somma di tutti i contributi versati o accreditati a favore del lavoratore.
Per la generalità delle gestioni Inps, i contributi si misurano in settimane: può bastare un solo contributo per coprire una settimana.
Se l’interessato svolge contemporaneamente due lavori, ai fini del diritto alla pensione i periodi coincidenti sono contati una volta sola.
Se in una settimana si sovrappongono contributi di tipo diverso, si afferma una sorta di gerarchia che determina la prevalenza di una contribuzione sulle altre, che vengono scartate: ad esempio, se per la stessa settimana sono versati contributi obbligatori e volontari, i contributi volontari sono annullati e rimborsati.
Che cos’è l’anzianità assicurativa?
L’anzianità contributiva va distinta dall’anzianità assicurativa, che è costituita da tutti i periodi coperti e non coperti da versamenti: per determinare l’anzianità assicurativa si deve partire dal primo contributo accreditato e si arriva fino alla data corrente, o alla decorrenza della pensione.
Che cosa sono i coefficienti di conversione?
Se presso la gestione previdenziale i contributi non sono computati in settimane, ma in mesi o in giorni, devono essere ragguagliati utilizzando i seguenti coefficienti di conversione (validi per la generalità delle gestioni Inps):
- 1 anno = 52 settimane;
- 1 mese = 4,333 settimane;
- 1 giornata = 0,19259 settimane (salvo le particolarità riguardanti la pensione di anzianità)
Che cosa sono i contributi obbligatori?
Fanno parte della contribuzione obbligatoria i contributi versati o dovuti:
- dal datore di lavoro (anche per la quota a carico del lavoratore) in connessione con lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata;
- dal committente (anche per la quota a carico del collaboratore) in connessione con lo svolgimento di un’attività di collaborazione, o parasubordinata;
- dall’imprenditore o dal libero professionista, per lo svolgimento di un’attività autonoma o professionale.
Questi contributi valgono in ogni caso ai fini del diritto e della misura della pensione, ad eccezione dei contributi coincidenti, che servono ai soli fini della misura della pensione, in quanto per il diritto si contano una volta sola, e dei contributi al di sotto del minimale, che sono ridotti ai fini del diritto alla pensione.
Retribuzione minima
Per i lavoratori dipendenti, la copertura piena del periodo è possibile solo in presenza di un livello minimo di retribuzione, che viene annualmente rivalutato. Al di sotto della soglia minima retributiva è possibile l’accredito contributivo di un numero di settimane proporzionalmente ridotto.
Nell’anno solare sono accreditate le settimane, retribuite o riconosciute (in caso di contribuzione figurativa), per le quali sia stata pagata (ovvero dovuta o accreditata figurativamente) una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile della pensione Inps in vigore al 1o gennaio dell’anno stesso.
Ad esempio, per il 2019 il lavoratore dipendente ha diritto all’accredito dell’intero anno, a condizione che abbia percepito nell’anno una retribuzione almeno pari a 10.670,40 euro, e cioè: 205,20 euro (minimale settimanale, pari al 40% del minimo di pensione, che ammonta a 513,01 euro mensili) per 52 (numero delle settimane contenute nell’anno).
Se il lavoratore ha percepito un importo inferiore, gli vengono accreditate esclusivamente le settimane che la retribuzione riesce a coprire.
Il calcolo avviene nel modo seguente: si divide la retribuzione annua per il minimale settimanale e si accredita il numero di settimane pari al quoziente, arrotondato per eccesso. Perciò, se si percepisce una retribuzione annua di 9500 euro, è possibile accreditare 46 settimane (9.500 : 205,20 = 46,30), in luogo delle 52 in cui è stata effettivamente svolta l’attività lavorativa.
Contributi da riscatto
Il lavoratore, il pensionato o i loro superstiti possono provvedere a coprire, a proprie spese, alcuni periodi non assicurati, come il corso di laurea o l’assenza facoltativa per maternità e assistenza familiare
I contributi da riscatto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori e pertanto sono utili sia per il raggiungimento del diritto alla pensione sia per l’incremento del suo importo.
I contributi da riscatto prevalgono sui contributi volontari, che quindi non possono coprire periodi riscattati. Su alcuni contributi da riscatto prevale invece la contribuzione figurativa: ad esempio il riscatto del corso legale di laurea non è ammissibile per il periodo già coperto da contribuzione figurativa per servizio militare (per il quale è previsto l’accredito gratuito).
Contributi da ricongiunzione
I lavoratori dipendenti e autonomi possono, generalmente a pagamento, riunire i contributi versati ad enti e gestioni sia Inps che non Inps per ottenere una pensione unica, normalmente di importo più elevato di quello che risulterebbe dalla somma delle pensioni liquidate da ogni singola gestione
I contributi ricongiunti nel fondo o nella gestione prescelta sono considerati allo stesso modo di quelli già accreditati e, di conseguenza, hanno la stessa utilizzazione ai fini pensionistici.
Per approfondire: Come funziona la ricongiunzione.
Contributi da cumulo e totalizzazione
I contributi possono essere sommati, ai fini del diritto alla pensione, anche attraverso gli istituti del cumulo e della totalizzazione: in questi casi, però, i contributi non sono riuniti in una sola gestione, ma restano nella cassa di appartenenza. Ogni fondo previdenziale liquidata la quota a proprio carico.
Contributi figurativi
Quando un periodo non è lavorato a causa di un evento che la legge ritiene degno di tutela previdenziale, il periodo stesso viene coperto da contribuzione figurativa, senza alcuna spesa a carico del lavoratore
La contribuzione figurativa può non riferirsi solo a periodi scoperti, ma può anche integrare una contribuzione ridotta.
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, e si collocano nel periodo in cui si sono verificati gli eventi protetti.
Per approfondire: Contributi figurativi, quando sono accreditati?
Contributi volontari
Il lavoratore che cessa o interrompe l’attività o il rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo può proseguire volontariamente il versamento dei contributi per i periodi scoperti, per raggiungere il diritto alla pensione o aumentarne l’importo.
Servono, però, per la sola assicurazione IVS, cioè per il diritto e la misura della pensione diretta, ai superstiti o d’invalidità/inabilità. Non servono per la disoccupazione o per ulteriori prestazioni.
Nello specifico, i contributi volontari sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. Non possono sovrapporsi ai contributi obbligatori né a quelli figurativi.