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Fattura elettronica: benefici fiscali

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Fattura elettronica obbligatoria: quali sono i nuovi vantaggi fiscali previsti dal 2019, che cosa cambia per professionisti e aziende.

Addio alla carta, si parte con la fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2019, difatti, le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere soltanto elettroniche, anche se l’operazione avviene fra una partita Iva (azienda, ente, professionista) e un consumatore finale. Lo stabilisce la legge di Bilancio 2018; l’obbligo di fatturazione elettronica, tra l’altro, è già in vigore per chi deve inviare fatture agli enti pubblici. Per chi scarica le spese del carburante, poi, dal 1° luglio 2018 è obbligatorio (salvo i casi di esonero provvisorio, sino al 31 dicembre 2018) ricevere la fattura elettronica dal distributore. Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel regime dei minimi e in quello forfettario (che comunque, se vogliono, possono emettere fatture elettroniche, secondo le regole indicate dall’Agenzia delle Entrate [1]), ed i piccoli produttori agricoli.

La fatturazione elettronica, però, porta con sé anche numerosi vantaggi fiscali: si va dall’esonero dalla tenuta dei registri Iva, alla riduzione dei termini di accertamento fiscale di due anni, alle semplificazioni in tema di emissione, annotazione e registrazione delle fatture, sino alle facilitazioni sulla detrazione dell’Iva. Nel primo periodo, poi, si potrà beneficiare della non applicazione e riduzione delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica.

Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto della situazione sulla fattura elettronica: benefici fiscali, che cosa cambia dal 2019.

Che cos’è la fattura elettronica?

In primo luogo, è fondamentale capire che cos’è la fattura elettronica. Il decreto Iva [2] la definisce come fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

Le 3 caratteristiche fondamentali della fattura elettronica sono:

  • integrità: il destinatario deve essere assolutamente certo che il contenuto non sia stato alterato in fase di emissione e trasmissione dei dati; il documento deve quindi essere integro;
  • autenticità: il destinatario deve essere assolutamente certo che la fattura provenga da chi l’ha emessa;
  • leggibilità: il documento deve essere disponibile e visualizzabile, anche tramite un processo di conversione del formato, in forma leggibile per l’uomo su di uno schermo.

L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite:

  • con sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi;
  • con apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
  • con sistemi di trasmissione elettronica dei dati;
  • con altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Che cos’è la fattura PA?

La fattura PA è la fattura elettronica che deve essere trasmessa alla Pubblica Amministrazione (per cessione di beni o prestazione di servizi effettuate nei confronti di un Ente pubblico).

La fattura PA deve avere le seguenti caratteristiche:

  • rispondere ai requisiti della fattura elettronica e poter essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI);
  • essere in formato XML, unico formato ad essere accettato dal Sistema di Interscambio;
  • essere contrassegnata dalla firma elettronica qualificata di chi emette la fattura apposta al formato XML;
  • essere contrassegnata dal codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura, come riportato nell’ Indice della Pubblica Amministrazione (IPA, una sorta di elenco contenente gli “indirizzi elettronici” degli enti pubblici);
  • se la fattura si riferisce a cessione di beni o prestazione di servizi oggetto di un bando pubblico o di una commessa aggiudicata, deve recare il Codice unico di progetto(CUP) assegnato dalla PA;
  • essere inviata tramite Pec con le modalità previste dalla norma attuativa.

Che cos’è il sistema d’interscambio?

Il Sistema d’interscambio è una sorta di “postino virtuale”, attraverso cui si trasmettono e ricevono le fatture PA, e dal 2019 tutte le fatture elettroniche; in particolare:

  • fornisce i servizi di accreditamento al sistema stesso;
  • riceve le fatture elettroniche trasmesse;
  • convalida e gestisce i flussi della fatture;
  • indirizza le fatture all’ente destinatario;
  • notifica l’esito dei flussi tramite ricevute.

L’automazione di questi processi è possibile grazie al formato XML del documento: il formato PDF non può integrare una fattura elettronica perché non consente la lettura automatica dei dati e l’invio diretto al destinatario.

Che cosa cambia dal 2019 per la fattura elettronica?

Dal 2019, tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi, tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere soltanto elettroniche. La fattura elettronica deve essere redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e trasmessa elettronicamente al cliente attraverso il sistema di interscambio Sdi.

La struttura della fattura elettronica non è diversa da quella della struttura cartacea: i dati da riportare sono infatti gli stessi (se non ti ricordi quali sono i dati da riportare obbligatoriamente puoi leggere la nostra guida: Come si fa la fattura), oltre all’indirizzo telematico del cliente (codice destinatario o indirizzo pec) al quale inviare il documento.

Per inviare la fattura elettronica, il fisco mette a disposizione una procedura web attraverso il sito delle Entrate, un software scaricabile su pc e un’app per tablet e smartphone. Si possono usare anche i software reperibili sul mercato, a patto che siano compatibili con le specifiche tecniche indicate dal fisco.

Il sistema di interscambio Sdi verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico del cliente, cioè il codice destinatario o l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per approfondire e sapere come abilitarsi ai servizi delle Entrate, come creare, inviare e monitorare la fattura elettronica e la fattura PA, come ricevere le fatture elettroniche: Che cosa cambia con la fattura elettronica?

Vantaggi fiscali fattura elettronica: niente registri Iva

Le aziende e i professionisti in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture, grazie all’obbligo di fatturazione elettronica non devono più tenere i registri Iva.
Operatori economici e consumatori finali possono acquisire una copia delle fatture elettroniche emesse e ricevute grazie a un sistema offerto dal portale delle Entrate Fatture e Corrispettivi, al quale bisogna registrarsi con credenziali Spid, Cns o Fisconline/Entratel. Per approfondire: Come abilitarsi ai servizi web per la fatturazione elettronica.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: riduzione dei termini per l’accertamento

I professionisti e le imprese che emettono e ricevono solo fatture, effettuando e ottenendo pagamenti tracciabili sopra i 500 euro, si vedono ridurre di due anni i termini di decadenza dall’accertamento fiscale.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: niente sanzioni per i primi 6 mesi

Tra i vantaggi fiscali previsti per la fatturazione elettronica dal decreto fiscale [3], c’è la previsione di un periodo transitorio, che corrisponde al 1° semestre 2019, in cui per la tardiva emissione della fattura elettronica non sono disposte sanzioni, o sono disposte sanzioni ridotte.

Nello specifico, per i primi 6 mesi del 2019, le sanzioni per l’emissione tardiva della fattura elettronica:

  • non si applicano se la fattura è emessa centro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
  • si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: emissione più semplice

Un’altra importante semplificazione fiscale prevista dal decreto fiscale per la fattura elettronica è legata alla sua emissione. Nel dettaglio:

  •  tra gli elementi obbligatori della fattura è aggiunta la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione dei servizi; in alternativa può essere indicata la  data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se diversa dalla data di emissione della fattura;
  • la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione; il termine modificato si riferisce all’emissione del documento in formato xml; la trasmissione al sistema d’interscambio dovrà avvenire sempre entro le ore 24 dello stesso giorno.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: nuovo termine di registrazione

Per quanto riguarda le fatture emesse, il decreto fiscale ne ha semplificato il processo di registrazione. In particolare, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese in cui le operazioni sono effettuate.

Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo, per il tramite del proprio cedente, sono registrate entro il  15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento allo stesso mese.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: addio al protocollo Iva

Tra i vantaggi fiscali previsti dal decreto fiscale legati alla fattura elettronica, uno dei più graditi è senza l’abolizione dell’obbligo di apposizione del protocollo Iva sulle fatture di acquisto. Si tratta di un obbligo totalmente anacronistico, considerando la digitalizzazione delle fatture.

La nuova normativa prevede invece che il contribuente debba annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati.

Vantaggi fiscali fattura elettronica: detrazione dell’Iva sugli acquisti

Tra gli ulteriori vantaggi collegati alla fatturazione elettronica previsti dal decreto fiscale, è presente anche la modifica dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.

Nello specifico, per quanto riguarda la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti, entro il 16 di ciascun mese il contribuente deve determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle  fatture emesse o dai corrispettivi, e quello dell’Iva sugli acquisti, per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

Entro lo stesso termine si può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; fanno eccezione i solidocumenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.


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