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Reddito di cittadinanza: chi è nel nucleo familiare?

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Famiglia anagrafica, stato di famiglia, nucleo familiare ai fini Isee: chi sono i familiari ai fini del reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza è un sussidio riconosciuto sulla base del reddito e del patrimonio familiare, cioè delle entrate e dei beni posseduti da ogni componente della famiglia. Inoltre, la prestazione è incrementata dello 0,2 per ogni familiare minorenne, e dello 0,4 per ogni componente maggiorenne della famiglia.

A questo proposito, è bene sapere che non esiste un concetto univoco di famiglia secondo la legge, ma questo varia a seconda della situazione considerata: ad esempio, il nucleo familiare considerato ai fini della dichiarazione Isee ha una composizione differente rispetto al nucleo familiare considerato ai fini degli assegni familiari.

Ma ai fini del reddito di cittadinanza chi è nel nucleo familiare? Il decreto in materia chiarisce che nel nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza sono considerati gli stessi componenti che devono essere inclusi nella dichiarazione Isee (o Dsu: da questa dichiarazione si possono ricavare gli indicatori della situazione economica, reddituale e patrimoniale della famiglia): peraltro, lo stesso decreto ha modificato la composizione del nucleo familiare ai fini Isee.

Vediamo allora, dopo aver chiarito che cosa si intende per famiglia anagrafica e nucleo familiare ai fini Isee, chi è considerato parte del nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza.

Stato di famiglia e famiglia anagrafica

La famiglia anagrafica è un insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo.

Nello stato di famiglia, che è un certificato che rilascia il Comune, compaiono tutti i componenti della famiglia anagrafica.

È possibile avere due stati di famiglia nella stessa abitazione? Sì, quando non esiste nessuno dei vincoli elencati tra persone conviventi: è il caso, ad esempio, dei coinquilini. In quest’ipotesi, è dunque possibile ottenere due stati di famiglia nella stessa dimora, semplicemente dichiarandolo in Comune.

Nucleo familiare Isee

Ai fini della dichiarazione Isee non sempre la composizione del nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica. Normalmente, per la dichiarazione Isee la famiglia è considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi.

Le situazioni che possono verificarsi, comunque, sono diverse; riportiamo qui le più comuni:

  • genitori conviventi e non sposati: in questo caso, si considerano parte di un unico nucleo familiare; il genitore dichiarante deve indicare il convivente nell’Isee come “altra persona nel nucleo”;
  • genitori non sposati né conviventi: in questo caso, pur non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, il genitore che non convive deve essere inserito nello stesso nucleo ai fini Isee, a meno che:
    • risulti sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
    • risulti avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
    • sia obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
    • sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato allontanato dalla residenza familiare;
    • sia stato accertato, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici;
    • se il genitore non convivente è sposato o ha figli con un’altra persona (avendo quindi formato un altro nucleo familiare), bisogna presentare un modulo particolare nella dichiarazione Dsu, l’Isee minorenni, che tiene conto della sua situazione economica, considerando, però, la scala di equivalenza dell’altro nucleo, integrando l’Isee del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva; nelle altre ipotesi, il genitore non rientra nella famiglia del figlio e quindi non rientra nel calcolo dell’Isee minorenni, pertanto basta presentare l’Isee ordinario;
  • coniugi che vivono in una diversa residenza: marito e moglie sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo, anche se risultano in una diversa famiglia anagrafica, poiché non risiedono nello stesso posto; devono prendere, come riferimento per l’Isee, la famiglia anagrafica di uno dei due, di comune accordo, oppure l’ultima residenza avuta in comune;
  • coniugi separati ma conviventi: valgono le stesse regole dei conviventi non sposati;
  • coniugi separati e non conviventi: se separati legalmente, e non di fatto, marito e moglie non fanno più parte dello stesso nucleo.
  • figli che convivono con i nonni: se sono fiscalmente a carico dei genitori, i figli faranno parte del nucleo dei genitori; se non a carico del padre o della madre, entrano nel nucleo familiare dei nonni;
  • figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef: se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori; nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, i figli maggiorenni, se a carico di entrambi, fanno parte del nucleo familiare di uno dei genitori, a loro scelta.

Nucleo familiare per il reddito di cittadinanza

Ai fini del reddito di cittadinanza, deve essere considerata la composizione del nucleo familiare valida ai fini Isee.

Il decreto sul reddito di cittadinanza [1] ha però modificato parzialmente alcune regole, includendo nel nucleo Isee dei componenti ed escludendone altri.

Nuovo nucleo familiare Isee

In base alle nuove regole:

  • i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare Isee, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

Quando un figlio è a carico ai fini Irpef?

Un figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini Irpef, cioè ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito:

  • non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni;
  • non supera 4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni.

Per approfondire: Figli a carico 2019.


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