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Channel: Noemi Secci | La Legge per tutti
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Colf e badanti: si possono pagare solo con vitto e alloggio?

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È possibile offrire pasti e ospitalità in cambio di lavori domestici e assistenza ai bambini e agli anziani?

Hai bisogno di una mano in casa: non hai necessità di una colf o di una badante a tempo pieno, ma di una persona che ti dia un piccolo aiuto quotidiano nelle faccende domestiche, nelle commissioni, o che faccia compagnia ai bambini o agli anziani per qualche ora. Purtroppo, considerando il periodo di crisi che stiamo attraversando, non sei in grado di garantire una retribuzione: tuttavia, puoi offrire la disponibilità di un alloggio signorile nel centro di una grande città e vitto illimitato. Ma colf e badanti si possono pagare solo con vitto e alloggio? In altre parole, quando il valore dell’alloggio offerto e del vitto è elevato, ad esempio perché si offre la disponibilità di un appartamento nel centro di Roma, di Milano, a Porto Cervo, con colazioni, pranzi, cene e spuntini abbondanti e di qualità, pasti e ospitalità possono sostituire la retribuzione? Per rispondere alla domanda, dobbiamo verificare che cosa prevedono, a tal proposito, le leggi ed il contratto collettivo nazionale dei lavoratori domestici.

Il lavoratore dipendente si può pagare solo con vitto e alloggio?

In merito alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, la Costituzione [1] stabilisce che questa deve essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e che deve essere sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.

La Costituzione, quindi, non stabilisce un divieto di pagamento in natura, ma chiarisce che, a prescindere dalle modalità con cui il lavoratore è pagato, quanto corrisposto deve essere sufficiente a garantire il sostentamento personale e della famiglia, in proporzione all’attività svolta.

Il codice civile [2] stabilisce, a proposito della paga, che il lavoratore possa essere retribuito in tutto o in parte con partecipazioni agli utili o ai prodotti, con provvigioni o con prestazioni in natura. Tra le prestazioni in natura è compresa anche la concessione del vitto e dell’alloggio.

In ogni caso, come chiarito dalla Cassazione con una nota sentenza [3], la giusta retribuzione spettante al lavoratore deve essere individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva. I minimi retributivi devono applicarsi necessariamente, a prescindere dall’iscrizione ad una delle associazioni sindacali stipulanti, ed a prescindere dalle dimensioni del datore di lavoro.

Tornando dunque alla possibilità di pagare colf e badanti solo con vitto e alloggio, è fondamentale verificare che cosa dispone, in merito, il contratto collettivo di categoria.

Colf e badanti: retribuzione, vitto e alloggio

Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico [4], la retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

  • retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
  • eventuale superminimo.

Il contratto collettivo [5] dispone poi che, nei casi in cui è stato concordato l’obbligo per il datore di lavoro di fornire vitto e alloggio, questi deve garantire al lavoratore:

  • un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufficiente;
  • un ambiente di lavoro non nocivo all’integrità fisica e morale;
  • un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

Nulla vieta la sostituzione del vitto e dell’alloggio con la corresponsione di un’indennità, purché l’indennità corrisposta consenta alla colf, o alla badante di ottenere un’alimentazione sana e sufficiente, ed una sistemazione che garantisca dignità e riservatezza. In base a quanto disposto nel contratto collettivo, l’indennità, se almeno pari ai valori convenzionali fissati nella tabella F allegata al contratto, è idonea a compensare la mancata corresponsione in natura di vitto e alloggio.

Si può sostituire lo stipendio di colf e badanti con vitto e alloggio?

In base a quanto disposto dal contratto collettivo, è possibile sostituire il vitto e l’alloggio con un’indennità, ma non è possibile il contrario, cioè sostituire la retribuzione col vitto e l’alloggio. Questo perché vitto ed alloggio costituiscono dei benefici aggiuntivi rispetto alla paga mensile, e non prendono il posto della retribuzione.

Vitto, alloggio e paghetta: assumere una ragazza alla pari

Se non hai la possibilità di offrire alla collaboratrice domestica una retribuzione minima, ma hai la disponibilità di vitto e alloggio, forse la soluzione che fa per te è assumere una ragazza alla pari. Non si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro, ma della possibilità di ospitare uno studente straniero (sino ai 30 anni di età) in cambio di piccoli lavori domestici.

Oltre al vitto ed all’alloggio, dovrai comunque fornire un piccolo compenso, a seconda delle ore di collaborazione di cui benefici settimanalmente: il compenso non può mai essere inferiore a 70 euro settimanali, in caso d’impegno minimo in famiglia (Demi Pair: 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana).

Per assumere una ragazza alla pari, ci sono però diversi adempimenti da effettuare. Ci si può far aiutare da un’agenzia affiliata Iapa- International Au Pair Association, come Aniap – Associazione Nazionale Italiana delle Agenzie Alla Pari o Eur Aupair.


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