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Ferie imposte dall’azienda: esiste un limite?

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Il datore di lavoro ha sempre l’ultima parola sulla fruizione delle ferie del dipendente, oppure le vacanze si devono concordare?

Quel pacchetto- viaggio tutto compreso è un’occasione da non perdere, ma il capo non vuole proprio saperne di concederti le ferie in quelle giornate lì. Il problema, comunque, è che non riesci mai ad organizzare le vacanze come vorresti, perché è sempre il titolare a decidere la collocazione dei giorni di ferie: ti impone di assentarti, anche per settimane di fila, quando i tuoi amici e familiari sono tutti al lavoro. Così, ti ritrovi a dover fare le “vacanze” da solo, senza poter mai organizzare un viaggio, o almeno un momento di svago con la famiglia o con gli amici. Ma alle ferie imposte dall’azienda esiste un limite? In altri termini, il datore di lavoro ha sempre e comunque il potere di decidere quando collocare le giornate di ferie, oppure è obbligato a concordare almeno un “periodo minimo” con il dipendente? Per dare una risposta a questa domanda, dobbiamo capire che cosa dispongono, a questo proposito, le leggi ed i contratti collettivi.

Che cosa sono le ferie?

Le ferie sono delle giornate libere che spettano ogni anno a tutti i lavoratori subordinati, in una misura minima stabilita dalla normativa, a prescindere dal loro inquadramento. Queste assenze costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1] e dalla Costituzione [2], perché sono finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente: le ferie permettono infatti al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.

Quante ferie spettano all’anno?

Le ferie che spettano complessivamente in un anno alla generalità dei dipendenti, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto a coloro che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

Diversi contratti collettivi prevedono, comunque, un maggior numero di giornate di ferie spettanti: ad esempio, nella maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico sono previsti 30 o 32 giorni (per i dipendenti con maggiore anzianità) di ferie l’anno.

In ogni caso, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo delle assenze totali che spettano in un anno.

Come devono essere godute le ferie?

La legge dispone la fruizione delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono ritardare eccessivamente le giornate di vacanza, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

Se il contratto collettivo prevede ferie aggiuntive oltre al minimo di 4 settimane, queste giornate possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Chi decide quando si deve andare in ferie?

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni deve essere fruito il periodo di vacanza: il codice civile [3], infatti, prevede che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, purché:

  • tenga conto anche delle esigenze del lavoratore;
  • assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
  • assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
  • comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante.

Ferie forzate: sono sempre consentite?

Abbiamo appena osservato che è sempre il datore di lavoro ad avere l’ultima parola sulla collocazione delle giornate di ferie. Quindi la legge non prevede un vero e proprio limite alle ferie imposte dall’azienda.

Tuttavia, nel decidere la collocazione delle ferie, il datore deve comunque tenere in considerazione le esigenze del lavoratore: anche se le esigenze dell’azienda prevalgono su quelle del dipendente, le necessità di quest’ultimo non possono essere “ignorate all’infinito” ma, se possibile, si deve pervenire a un accordo.

La maggior parte delle aziende, per ovviare a questo problema, predispone un piano ferie, concordato con i dipendenti.

Inoltre, l’azienda deve garantire la fruizione del periodo minimo di ferie annuali: se non lo fa, il datore può essere sanzionato dai competenti organi ispettivi.

Per di più, la collocazione del periodo spettante deve essere comunicata al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo, cosicché questi possa organizzare al meglio le sue giornate libere. In pratica, un’azienda non può obbligare il dipendente a fare le ferie forzate con poco preavviso, senza tenere conto delle sue esigenze, oppure in modo frazionato: il datore di lavoro può essere sanzionato per questo.

Ferie imposte sempre dall’azienda: c’è un rimedio?

Che cosa può fare il dipendente se l’azienda, nello stabilire le ferie, ignora sistematicamente le sue esigenze, impone le giornate libere con poco preavviso o addirittura le “spezzetta”, cioè non consente di godere dei giorni di riposo in modo continuativo?

In questi casi, oltre a rivolgersi al sindacato ed ai competenti organi ispettivi (Itl, ispettorato territoriale del lavoro), ci si può rivolgere anche al Giudice del lavoro.

Il Tribunale di Pordenone, ad esempio, con una nota sentenza [4], ha condannato un’azienda per aver obbligato un dipendente a smaltire tutte le ferie spettanti in modo forzato, frazionato e con un preavviso minimo.

In conclusione, in diversi casi è possibile imporre le ferie al dipendente, ed in alcune ipotesi è addirittura inevitabile, come in caso di chiusura aziendale: ciò non comporta, però, che si possa mandare in ferie il lavoratore in qualsiasi periodo dell’anno e ogni volta che il titolare della società abbia intenzione di farlo, se questo crea dei problemi all’interessato.


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