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Pensione quota 100 da aprile 2019 con finestre

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Tornano le vecchie finestre di attesa per le pensioni con quota 100: si parte dal 1° aprile 2019, uscite ogni 3 mesi, ogni 6 mesi per i dipendenti pubblici.

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta dal mese di aprile 2019, e ritorneranno le finestre di attesa: è quanto emerge dal cosiddetto “pacchetto previdenza” 2019, il decreto in materia di pensioni appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1]. Le finestre per l’uscita anticipata con quota 100 sono volte ad evitare l’esodo di massa dei lavoratori e ad assicurare le corrette tempistiche per il turnover. In particolare, per scaglionare i pensionamenti, sono state previste delle date fisse di uscita ogni 3 mesi per i lavoratori del settore privato, ogni 6 mesi per i dipendenti pubblici e ogni anno per il personale della scuola.

In buona sostanza, chi si pensiona con la quota 100 non può ricevere il trattamento subito, ma deve attendere un arco di tempo, la finestra appunto, tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione.

Le finestre di attesa sono state ripristinate anche per la pensione anticipata ordinaria: in base a quanto disposto nel decreto, i requisiti per la pensione anticipata restano gli stessi, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, ma con la decorrenza spostata in avanti di 3 mesi a causa dell’applicazione delle finestre.

Ma facciamo il punto della situazione sulla pensione quota 100 2019 con finestre: come funziona questo nuovo pensionamento anticipato, che cosa sono le finestre, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbero funzionare le nuove finestre per la quota 100.

Come funziona la pensione quota 100?

La pensione quota 100 è una pensione anticipata, che si potrà raggiungere quando la quota maturata dal lavoratore risulta almeno pari a 100.

La quota è il risultato della somma dell’età pensionabile dell’interessato e degli anni di contributi posseduti: per fare un esempio, se il lavoratore ha compiuto 62 anni ed ha maturato 38 anni di contributi, raggiunge la quota 100 perché la somma di età e contribuzione è pari a 100 (62+38=100).

Quando l’età o le annualità di contribuzione non corrispondono a una cifra esatta, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi:

  • ad esempio, se il lavoratore ha raggiunto 63 anni e 6 mesi di età, ai fini del calcolo della quota deve indicare 63,5;
  • teoricamente, potrebbe ottenere la pensione quota 100 se possiede almeno 36 anni e 6 mesi di contributi (perché 100-63,5= 36,5, ossia 36 anni e 6 mesi).

Bisogna però considerare che, in base a quanto descritto nel decreto pensioni, per pensionarsi con la quota 100 è stabilita un’età minima e un requisito contributivo minimo.

Quali sono età e anni di contributi minimi per la quota 100

La pensione anticipata quota 100 potrà essere ottenuta con un’età minima di 62 anni ed una contribuzione minima pari a 38 anni. In buona sostanza, anche se si raggiunge la quota 100, non ci si potrà pensionare se l’età non sarà almeno pari a 62 anni ed i contributi non risulteranno almeno pari a 38 anni. Per chi ha 63 anni, dunque, la quota diventa 101, in quanto resta fermo il requisito contributivo dei 38 anni, per chi ne ha 64 102, per chi ne ha 65 103, e così via…

Altre proposte invece fissavano l’età minima a 64 anni ed la contribuzione minima a 36 anni, ma sono state scartate.

Come funzionano le finestre per la pensione?

La finestra per la pensione è il periodo di tempo che trascorre tra la data di maturazione dei requisiti per il trattamento e la liquidazione dell’assegno da parte dell’ente pensionistico.

Ma quali sono i requisiti che devono maturare per la pensione, a partire dai quali scatta il periodo di finestra? I requisiti stabiliti per la pensione sono differenti a seconda della gestione previdenziale a cui si è iscritti, della categoria di appartenenza e del tipo di trattamento che si vuole richiedere.

Per la maggior parte delle pensioni, i requisiti richiesti riguardano l’età e il possesso di un minimo di anni di contributi: ad esempio, per l’attuale pensione di vecchiaia ordinaria, si richiedono 67 anni di età assieme al possesso di vent’anni di contributi.

In alcuni casi, per il trattamento si richiede anche la maturazione  di un assegno minimo: per il diritto alla stessa pensione di vecchiaia ordinaria, per fare un esempio, si richiede la maturazione di un assegno pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale, cioè a circa 686 euro mensili, se non si possiedono versamenti alla previdenza obbligatoria anteriori al 1996. Bisogna considerare, a scanso di equivoci, che per la pensione di vecchiaia attuale non sono previste finestre.

Spesso, le gestioni previdenziali dei liberi professionisti richiedono, oltre all’accredito di un minimo di anni di contributi, anche una determinata anzianità di iscrizione. Ma, considerando che i requisiti da maturare per la pensione possono essere diversi e numerosi, da quando iniziano a trascorrere le finestre?

Da quando partono le finestre?

Se i requisiti stabiliti per la pensione, da soddisfare contemporaneamente, sono differenti, nella generalità dei casi la finestra inizia a trascorrere a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito, cioè dal requisito necessario al trattamento raggiunto più recentemente. Questo succede con le finestre mobili, attualmente in vigore per alcune tipologie di pensione.

Con le finestre fisse, invece, ci si può pensionare all’apertura della finestra successiva rispetto alla data di maturazione dei requisiti, con un’ulteriore tempistica di attesa eventualmente stabilita dalla normativa. Con la quota 100 per i lavoratori del settore privato, ad esempio, se l’ultimo requisito utile alla pensione si matura in data 20 dicembre, bisogna considerare che la finestra fissa utile per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre si apre il 1° aprile dell’anno successivo: di conseguenza, chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2018 si pensiona il 1° aprile 2019.

Quanto durano le finestre?

La durata delle finestre non è unica, ma cambia a seconda del tipo di finestra, mobile o fissa, del tipo di pensione e anche della categoria di appartenenza. Le finestre attualmente ancora operative sono le cosiddette finestre mobili, che si calcolano a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito per il trattamento. Vediamo come funzionano:

  • per chi richiede la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, la finestra è pari a 18 mesi; la pensione viene liquidata a partire dal primo giorno del 19º mese dalla data di maturazione dell’ultimo requisito;
  • per chi richiede la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, invece, la finestra è ancora più lunga ed è pari a 21 mesi;
  • per chi vuole richiedere l’opzione donna, che sarà prorogata alle nate sino al 31 dicembre 1959 (1958 se autonome), a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito tra quello contributivo (35 anni)  e quello di età, la finestra è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, ed a 18 mesi per le lavoratrici autonome.
  • per quanto riguarda la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che ad oggi può essere richiesta dei lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono un’invalidità pari almeno all’80%, la finestra è pari a 12 mesi.

Come funzionano le finestre per la pensione quota 100?

Ecco come funzionano le finestre di attesa per chi matura i requisiti della quota 100:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non finestre fisse.

Sul punto, però, sarebbe opportuno un chiarimento operativo.

Durante la finestra si può lavorare?

Durante il periodo di finestra lavorare è permesso: sarebbe iniquo il contrario, in quanto si tratta di un periodo in cui il lavoratore non riceve alcun trattamento di pensione.


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