Contratto collettivo nazionale Terziario Confcommercio: quante sono le ferie spettanti, come devono essere fruite e retribuite?
I lavoratori dipendenti hanno diritto, nella generalità dei casi, ad un minimo di 4 settimane di ferie all’anno: il diritto alle ferie è imprescindibile, garantito sia dalla Costituzione [1] che dalla legge [2].
I contratti collettivi e individuali possono poi prevedere delle condizioni di miglior favore per il lavoratore: osserviamo, a questo proposito, come sono disciplinate le ferie nel Ccnl Commercio, più precisamente nel contratto collettivo Terziario Confcommercio, un contratto applicato in relazione ad un grande numero di aziende e dipendenti.
Questo Ccnl, lo ricordiamo, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende ed il relativo personale dipendente del settore Terziario, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico.
Il contratto collettivo del Commercio disciplina l’istituto delle ferie dettagliatamente, ferma restando la disciplina normativa fondamentale.
L’accordo sottolinea che le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Periodo di ferie Ccnl commercio
Il personale dipendente al quale si applica il Ccnl Terziario Confcommercio ha diritto a un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni lavorativi.
La singola settimana – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale (ad esempio 40 ore distribuite su 5 giorni, con 8 ore di attività giornaliere) – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso: di conseguenza, il periodo di ferie è prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Ferie del dipendente straniero
Se il dipendente che deve fruire delle ferie è di cittadinanza non italiana ed ha la necessità di godere di un periodo di assenza più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e in accordo col datore di lavoro, il Ccnl commercio consente l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Collocazione del periodo di ferie
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenuto conto di quelle dei lavoratori, il datore di lavoro può stabilire il periodo delle ferie dal mese di maggio al mese di ottobre.
Sono escluse da questa disposizione le aziende:
- fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio;
- di raccolta e salatura di pelli grezze fresche.
Queste imprese possono fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno.
In ogni caso, la determinazione dei turni feriali può avvenire anche in periodi diversi dell’anno, in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Fruizione delle ferie
Il Ccnl Commercio prevede la possibilità di frazionare le ferie in non più di due periodi.
I turni di ferie non possono avere inizio:
- di domenica;
- in una giornata festiva;
- nel giorno antecedente alla domenica o alla giornata festiva.
Fanno eccezione i lavoratori con turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Malattia durante le ferie
Se durante il periodo di vacanza il dipendente si ammala, qualora la malattia risulti regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio, le ferie sono sospese.
Il Ccnl prevede dunque la sospensione delle ferie ad opera della malattia, riconoscendo la diversa finalità delle due tipologie di assenza: difatti, mentre nelle assenze per ferie il riposo del lavoratore è finalizzato anche allo svago ed al recupero dei rapporti sociali e familiari, nelle assenze per malattia il riposo è preordinato alla cura ed alla guarigione del lavoratore.
Richiamo in servizio durante le ferie
Il Ccnl commercio prevede che, per ragioni di servizio, il datore di lavoro possa richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di vacanze, fermi restando il diritto del dipendente a completare le ferie in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale l’interessato sia stato richiamato.
Come sono retribuite le ferie
Il Ccnl commercio chiarisce che, durante il periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto [3].
Al lavoratore retribuito anche in parte a provvigione il datore di lavoro deve corrispondere, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente, o quando tutto il personale sia in ferie, al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, spetta la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Per ulteriori approfondimenti: Guida alle ferie.
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