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Com’è tassato il reddito dei co.co.co.?

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Reddito da attività di collaborazione: contributi Inps, ritenute Irpef e altre trattenute, detrazioni spettanti, trattamento di fine collaborazione.

In questa breve guida ci occuperemo di spiegare com’è tassato il reddito dei co.co.co. ossia i contratti di collaborazione esterna e continuativa.

I redditi dei cococo, cioè di chi svolge collaborazioni coordinate e continuative, da tempo sono assimilati al reddito di lavoro dipendente, anche se la natura giuridica di tali collaborazioni si avvicina di più al lavoro autonomo: fanno eccezione le sole collaborazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione del contribuente, le quali sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro autonomo.

Ai cococo, dunque, si applicano le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e le stesse detrazioni; valgono le stesse disposizioni anche dal punto di vista del cumulo del reddito di lavoro con gli ammortizzatori sociali (ad esempio, il reddito da collaborazione è cumulabile con la Naspi sino al tetto di 8.000 euro l’anno).

Cococo e dipendenti: contributi e premi

Va però specificato che, per arrivare all’imponibile fiscale, il calcolo non è identico per i dipendenti ed i cococo, in quanto è differente l’aliquota previdenziale a carico dei lavoratori.

Per i dipendenti, i contributi sullo stipendio sono generalmente pari al 9,19%, a seconda della gestione di appartenenza e dell’azienda, percentuale che, con decorrenza 1 gennaio 2023 sconta una riduzione per i redditi fino a 25.000 euro pari al 3% e del 2% per redditi compresi tra 25.000 euro e 35.000 euro. Per i cococo, i contributi a carico sono uguali per tutti: l’aliquota prevista dalla Gestione Separata per i collaboratori, difatti, è complessivamente pari al 35,03% (esistono percentuali inferiori per determinate categorie di percettori compenso come i venditori porta a porta) di cui 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda.

Inoltre, ai collaboratori sono trattenuti anche i contributi assicurativi Inail, nella misura di 1/3 del premio totale, mentre i dipendenti non subiscono alcuna ritenuta Inail.

Semplificando, l’imponibile fiscale è dunque dato dall’importo della retribuzione meno la contribuzione previdenziale trattenuta, per i dipendenti, mentre per i collaboratori l’imponibile si ottiene sottraendo dai compensi la contribuzione e i premi assicurativi trattenuti.

Cococo: quali redditi dichiarare

I redditi che devono essere inseriti nella dichiarazione (730 o modello Unico) sono quelli percepiti nell’anno: come per i dipendenti, tuttavia, si applica il principio di cassa allargato. Vanno, cioè, dichiarati i compensi incassati sino al 12 gennaio dell’anno successivo. I compensi, come per i dipendenti, vanno assoggettati a conguaglio di fine anno o al termine della collaborazione.

Cococo: tassazione

Le ritenute sui compensi, a differenza dei dipendenti, non sono operate ai cococo con cadenza mensile, ma a seconda della periodicità con cui sono erogati i compensi stessi. Il committente, difatti, non ha alcun obbligo di corrispondere la retribuzione mensilmente.

Pertanto, gli scaglioni di reddito su cui applicare la tassazione vanno divisi a seconda del numero dei pagamenti nell’anno. Ad esempio, se il pagamento è trimestrale , gli scaglioni di reddito annuo, parametrati sulla base del reddito presunto, andranno divisi per 4 (perché ovviamente nell’anno ci sono 4 trimestri).

Cococo: detrazioni

Lo stesso vale per le detrazioni, che devono essere rapportate alla periodicità con cui sono corrisposti i compensi ed ai giorni compresi nel periodo di riferimento. Se il compenso, ad esempio, è relativo a 90 giorni di calendario, si dovrà dividere per 365 la detrazione annua, calcolata in base al reddito presunto, poi moltiplicarla per 90 per ottenere la detrazione sul compenso periodico erogato.

Ai cococo spettano le stesse detrazioni sul reddito di lavoro dipendente previste per i lavoratori subordinati. In particolare, essi hanno diritto alle seguenti detrazioni:

  • se il reddito complessivo (inteso come il risultato tra il compenso lordo ed i contributi INPS ed INAIL a carico lavoratore) non supera 15.000 euro1.880 euro;

se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 28.000 euro si deve applicare la seguente formula: 1.910 + [1.190 × (28.000 – reddito complessivo) / (28.000-15.000)];

se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro si deve applicare la seguente formula: 1.910 × [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000-28.000)].

Oltre 50.000 euro di reddito non è prevista nessuna detrazione.

Inoltre, per redditi compresi tra i 25.001 ed i 35.000, viene riconosciuta un ulteriore detrazione di euro 65.

A differenza del passato poi, in cui venivano riconosciute le detrazioni per familiari a carico, con l’introduzione dell’Assegno Unico e universale del marzo 2022, spariscono dai redditi di lavoro dipendente e da quelli per cococo, alcune detrazioni per figli fino ai 21 anni di età lasciando spazio alle sole detrazioni per coniuge.

Il nuovo AUU, erogato direttamente dall’INPS, sostituirà il vecchio assegno per il nucleo famigliare (ANF) e le detrazioni per figli.

Cococo: il trattamento integrativo

Come per i titolari di reddito da lavoro dipendente, anche chi percepisce un compenso per cococo, dal 1° luglio 2020, ha diritto al Trattamento integrativo nella misura massima di 1.200 euro l’anno (da rapportare ai giorni di effettiva detrazione annuale).

Il trattamento viene riconosciuto in automatico dal committente in fase di erogazione compenso ove ne ricorrano i requisiti ma potrà essere sempre recuperato o restituito in sede di dichiarazione dei redditi nei casi di diritto o non spettanza.

Il Trattamento Integrativo spetta per compensi fiscali annui fino ad euro 15.000 ed a partire da compensi lordi fiscali annui pari a 8.174 (reddito minimo soggetto ad imposte IRPEF, requisito necessario per aver diritto al TI).

Cococo: più rapporti lavorativi

Se il collaboratore riceve compensi da committenti diversi, ognuno di questi deve effettuare le ritenute indipendentemente, senza cumulo. Il conguaglio può essere effettuato da uno solo dei committenti: per evitare un conguaglio salato, è opportuno chiedere a ciascuno dei committenti di utilizzare, per il calcolo delle detrazioni, un reddito presunto più alto rispetto a quello ricavabile dal singolo rapporto.

Cococo: liquidazione

I cococo non hanno diritto al tfr, ma nulla vieta che possa essere corrisposta una somma per fine rapporto di collaborazione. In questo caso, la somma è sottoposta a tassazione separata, con l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente. Il committente deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di acconto, mentre il resto è calcolato dall’Agenzia delle Entrate.

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