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Smart working semplificato: come funziona?

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Lavoro agile attivato con modalità semplificata: chi può beneficiarne e fino a quando?

Lo smart working, o lavoro agile, è una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, effettuata in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Questa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro è di regola definita in un accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore, ma può essere attivata anche in modalità semplificata, senza accordo preventivo con il lavoratore, per il periodo di emergenza. Nel dettaglio, lo smart working semplificato come funziona e fino a quando può essere attivato?

Il cosiddetto smart working semplificato [1] consiste nella possibilità di comunicare il ricorso al lavoro agile in modalità facilitata, utilizzando la procedura telematica predisposta dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non è necessaria la sottoscrizione dell’accordo preventivo tra le parti, in merito allo svolgimento dell’attività in modalità “agile”, ma è necessario rispettare la normativa di riferimento, ossia il cosiddetto Jobs Act dei lavoratori autonomi [2].

Durante il periodo di emergenza Covid, è stato raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile, soprattutto per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza. Resta ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause…).

Smart working ordinario: contratto

Prima di parlare dello smart working semplificato, ricordiamo come funziona di regola questa tipologia di svolgimento dell’attività.

Il contratto che definisce le modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo deve:

  • disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • stabilire le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • disporre gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • individuare i tempi di riposo del lavoratore;
  • individuare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Comunicazione al ministero del Lavoro

Gli accordi di lavoro agile ordinari devono essere comunicati al ministero del Lavoro, attraverso il portale Clic Lavoro. Oltre al deposito dell’accordo, devono essere inviati i seguenti dati:

  • dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore;
  • rapporto di lavoro: tipologia (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato), data assunzione, posizione Inail, voci di tariffa Inail;
  • in merito agli accordi di smart working: data di sottoscrizione, tipologia (a tempo indeterminato o determinato), durata in mesi;
  • dati di chi trasmette la comunicazione.

Diritto alla disconnessione

La legge [3] prevede per il lavoratore agile un vero e proprio diritto alla disconnessione, che non deve essere confuso con il mero diritto a una pausa. Si tratta infatti del diritto dei lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori del loro orario di lavoro. Lo stesso diritto sussiste nei periodi di riposo, nei festivi, durante i congedi di maternità, paternità e parentali e durante altri tipi di congedo, senza conseguenze negative.

Nell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile devono essere individuati i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sullo stipendio. Resta fermo il rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti, nonché degli eventuali periodi di reperibilità concordati.

Smart working semplificato

Come osservato, attualmente sino al 31 agosto 2022, è possibile comunicare il ricorso allo smart working in modalità semplificata, utilizzando la procedura telematica predisposta dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ecco che cosa cambia rispetto alla comunicazione ordinaria:

  • non è necessaria la sottoscrizione dell’accordo tra le parti, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento;
  • è sufficiente depositare la comunicazione obbligatoria al ministero del Lavoro in modalità semplificata, con invio al portale ministeriale di un file massivo Excel, senza accordo o autocertificazione allegata;
  • per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, è sufficiente utilizzare il documento messo a disposizione dall’Inail [4].

Il deposito massivo emergenziale consente di adempiere agli obblighi di comunicazione del lavoro agile attraverso l’upload di un unico file Excel (formato xls), con i dati obbligatori richiesti dalla procedura di comunicazione:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • codice fiscale del lavoratore insieme al relativo nome, cognome, data e comune di nascita;
  • numero di PAT e voce di tariffa Inail applicata;
  • data di inizio e fine del periodo di applicazione dello smart working in deroga.

Diritto allo smart working

La legge di conversione del decreto Riaperture [5] ha previsto, oltre alla modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato sino al 31 agosto 2022, le seguenti proroghe fino al 30 giugno 2022:

  • il diritto allo smart working per i lavoratori fragili (qualora non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, è prevista equiparazione dell’assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero);
  •  il diritto allo smart working per i lavoratori con figli disabili.
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