Aspettativa retribuita per assistere un familiare disabile: requisiti, condizioni, adempimenti, aventi diritto, particolarità.
La normativa in materia di lavoro e previdenza riconosce numerosi diritti ai disabili ed ai familiari che li assistono, come la possibilità di chiedere la pensione anticipata precoci, l’anticipo pensionistico, i permessi retribuiti mensili e il congedo straordinario.
Coloro che assistono un familiare disabile hanno infatti diritto, a determinate condizioni, di fruire di un congedo straordinario, retribuito. Ma che cos’è il congedo straordinario? Si tratta, in parole semplici, di una lunga assenza, finalizzata all’assistenza del disabile, durante la quale il lavoratore ha il diritto di ricevere un’indennità., nella generalità dei casi a carico dell’Inps ed anticipata dal datore di lavoro.
Questo congedo, previsto dal Testo unico in materia di maternità e paternità [1] può essere richiesto, per la precisione, se il familiare assistito risulta portatore di handicap in situazione di gravità e per un massimo di 2 anni, per ciascun lavoratore e per ciascun disabile.
Il congedo non spetta per il solo riconoscimento dell’invalidità, in quanto si tratta di una condizione differente dall’handicap, mentre l’invalidità consiste in una riduzione della capacità lavorativa, l’handicap consiste in uno svantaggio sociale, dovuto all’infermità o alla minorazione da cui è affetto l’interessato.
A chi spetta il congedo straordinario?
Possono fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, come chiarito dall’Inps [2]:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile o il convivente more uxorio(convivente di fatto) del disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente, può fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, può richiedere il congedo uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità; il figlio può non convivere col genitore disabile al momento della domanda, purché il requisito della convivenza sia perfezionato al momento del congedo;
- nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, può fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e le sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, può fruire del congedo un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.
Quando è necessaria la convivenza per il congedo straordinario?
È necessario il requisito della convivenza se a richiedere il congedo sono i seguenti familiari:
- il coniuge;
- la parte dell’unione civile;
- il convivente di fatto;
- i figli;
- i fratelli e le sorelle;
- i parenti e gli affini entro il terzo grado del disabile grave.
Il familiare si considera convivente quando è verificata la residenza nello stesso stabile e allo stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) [3].
A chi non spetta il congedo straordinario?
Sono esclusi dal congedo per l’assistenza dei disabili i seguenti lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- dipendenti a domicilio;
- agricoli giornalieri;
- autonomi;
- parasubordinati;
- dipendenti con contratto part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- lavoratori che assistono un disabile ricoverato a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge).
Quanto dura il congedo straordinario?
La durata complessiva del congedo è pari a 2 anni:
- per ciascun lavoratore;
- con riferimento a ciascun disabile
Nel limite di due anni di congedo, è computata anche l’aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore raddoppiare il congedo: può però accadere, se vi sono nel nucleo familiare due figli disabili gravi, che un genitore fruisca di due anni di congedo per uno dei figli e l’altro genitore di due anni per l’altro figlio.
Il congedo è frazionabile a giorni interi e non a ore. I sabati, le domeniche ed i giorni festivi sono computati nel congedo, a meno che non vi sia l’effettiva ripresa del lavoro. Non devono essere contate nel congedo le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa dell’attività [4].
L’assenza per congedo straordinario e l’indennità decorrono dalla data della domanda.
Quali sono i requisiti per fruire del congedo straordinario?
Per beneficiare del congedo devono essere verificate le seguenti condizioni:
- essere lavoratori dipendenti di un’azienda, un ente o professionista del settore privato; il diritto è previsto anche per i dipendenti pubblici, ma con alcune regole differenti;
- l’assistito deve essere stato riconosciuto dall’apposita commissione medica Asl integrata portatore di handicap grave ai sensi della legge 104;
- l’assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, a meno che:
- il ricovero a tempo pieno risulti interrotto per necessità del paziente di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- il disabile sia ricoverato in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
- il disabile necessiti (dietro presentazione di apposita documentazione certificata dai sanitari della struttura) di assistenza da parte di un genitore o di un familiare; questa possibilità era precedentemente prevista per i soli minori.
Se il disabile lavora nonostante le proprie condizioni, il familiare che lo assiste può comunque fruire del congedo: la necessità o meno dell’assistenza deve essere comunque valutata caso per caso.
La disabilità può essere provata con certificato medico?
La condizione di portatore di handicap in situazione di gravità deve essere certificata con verbale da parte dell’apposita commissione medica cosiddetta legge 104.
Tuttavia, se la certificazione di disabilità grave non viene rilasciata dalla commissione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso può presentare un certificato:
- rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la Asl;
- che attesti la situazione di gravità;
- che specifichi sia la diagnosi che le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina, con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
La certificazione provvisoria è valida anche prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda (sono sufficienti 15 giorni per le patologie oncologiche) e fino all’emissione del provvedimento definitivo.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, l’Inps procede al recupero del beneficio fruito.
Che cosa succede se scade il verbale legge 104?
Se il verbale in cui si certifica la grave disabilità scade, è possibile fruire del congedo anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento della procedura sanitaria di revisione. Per poter fruire del congedo anche in tale questo periodo il lavoratore deve però presentare una nuova domanda.
Quanti lavoratori possono assistere il disabile?
Il disabile può essere assistito da un solo familiare, che ha il diritto di godere del congedo straordinario o dei permessi legge 104. Fanno eccezione i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità: i genitori possono godere dei permessi e del congedo per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La fruizione di congedo e permessi per lo stesso figlio è dunque alternativa, trattandosi di assenze con la stessa finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
A quanto ammonta l’indennità per congedo straordinario?
L’indennità per congedo straordinario corrisponde alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli elementi variabili ed entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Sull’indennità sono accreditati dall’Inps i contributi figurativi.
Più precisamente, per il 2020 e 2021:
- l’importo massimo annuo dell’indennità è pari a 36.645,11 euro;
- l’importo massimo annuo dei contributi figurativi è pari a 12.092,89 euro;
- per un importo complessivo massimo annuo pari a 48.738 euro, tra indennità e contributi.
L’indennità giornaliera e la retribuzione figurativa massima giornaliera per l’accredito dei contributi sono pari a 100,12 euro.
I periodi di congedo straordinario non valgono ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Se prima del congedo il lavoratore fruisce di un’integrazione salariale, l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo [5].
L’indennità per congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro, con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Per i lavoratori agricoli e dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato
Il congedo straordinario è compatibile con altre assenze retribuite?
Il congedo non spetta nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti legge 104: le assenze possono essere fruite nello stesso mese ma in giornate diverse.
La malattia e la maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro.
Il congedo straordinario, poi, può essere cumulato con la fruizione del congedo parentale e del congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore.
In caso di integrazione salariale:
- se si tratta di integrazione a zero ore, cioè per sospensione totale dell’attività, il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
- se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima dell’integrazione salariale, sia ridotta che a ore, viene invece indennizzato il congedo straordinario. zero
Come richiedere il congedo straordinario?
La presentazione delle domande del congedo straordinario deve essere effettuata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti tre canali:
- tramite il sito web dell’Inps, attraverso il servizio di “Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
- attraverso i servizi telematici dei patronati;
- attraverso il call center Inps, chiamando il numero 803.164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06.164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.
Per approfondire e per conoscere le particolarità relative ai dipendenti pubblici, leggi l’articolo: “Congedo straordinario legge 104“.
The post Cos’è il congedo straordinario? first appeared on La Legge per tutti.