Riposi previsti dal contratto collettivo del lavoro domestico: per quali motivi possono essere richiesti e qual è la durata.
Anche i lavoratori domestici, così come la generalità dei lavoratori subordinati, possono avere il diritto di fruire, oltreché delle ferie, anche di permessi per specifiche motivazioni. I permessi colf e badanti sono disciplinati dal Ccnl del lavoro domestico [1] e possono essere previsti per gravi motivi, per le pratiche relative al permesso di soggiorno e al ricongiungimento familiare, per visite mediche, per formazione, per diritto allo studio. Il lavoratore può anche richiedere, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
Inoltre, colf e badanti possono domandare, per gravi e documentati motivi, un periodo di sospensione extra feriale (cioè ulteriore rispetto alle ferie) senza maturazione di alcuna retribuzione, per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro non è, però, obbligato a concedere la sospensione.
Qualora invece la sospensione extra feriale sia stabilita per esigenze del datore, deve essere corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, compreso il compenso sostitutivo del vitto e dell’alloggio (a meno che il lavoratore non continui a usufruire di vitto e alloggio anche durante la sospensione del rapporto).
Lavoro domestico
Parliamo di rapporto di lavoro domestico quando il lavoratore subordinato, definito dal nuovo contratto collettivo del lavoro domestico come assistente familiare, svolge la propria attività, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare.
Il datore di lavoro può essere un singolo privato, una famiglia o una comunità stabile senza fini di lucro; le mansioni del lavoratore devono invece:
- consistere nelle normali incombenze familiari (badanti, colf, baby-sitter, cuochi);
- essere svolte con continuità;
- essere rese nell’abitazione del datore di lavoro (sono ammessi limitati distacchi);
- rispondere ad un suo bisogno legato al funzionamento della vita familiare, e non imprenditoriale o professionale.
Se l’attività, finalizzata al funzionamento della vita familiare, è svolta in via meramente occasionale, il lavoratore domestico può essere retribuito attraverso il libretto famiglia.
Permessi retribuiti colf e badanti
I lavoratori domestici hanno diritto a permessi individuali retribuiti per:
- l’effettuazione di visite mediche documentate;
- le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno;
- le pratiche di ricongiungimento familiare.
Questi impegni devono coincidere, anche parzialmente, con l’orario di lavoro.
I permessi spettano sino alla durata massima di seguito indicata:
- per i lavoratori conviventi: 16 ore annue, ridotte a 12 per i lavoratori assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali;
- per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore devono essere riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
Spettano ulteriori permessi retribuiti nel caso in cui il lavoratore sia colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado, sino a un massimo di 3 giorni lavorativi.
Al lavoratore padre spettano poi le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.
Permessi non retribuiti
I lavoratori domestici possono, inoltre, fruire di permessi non retribuiti di breve durata, su accordo tra le parti.
In caso di fruizione di un permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di 40 ore all’anno di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Le ore annue riconosciute aumentano a 64 per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf.
Il monte ore annuo può essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo del monte ore per le finalità formative indicate nel contratto collettivo del lavoro domestico deve in ogni caso essere comprovato da apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.
Non è possibile, ad ogni modo, cumulare i permessi nell’arco di più anni: le assenze devono essere fruite nel periodo annuale di maturazione.
Permessi per diritto allo studio
Se il lavoratore domestico è iscritto a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di uno specifico titolo professionale, il datore di lavoro dovrà favorirne la frequenza.
Le ore di lavoro non svolte per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, devono essere retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
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