Che cosa rischia il lavoratore che attesta un falso stato di malattia per assentarsi: indennità Inps, sanzioni disciplinari.
Si parla di falsa malattia quando un dipendente si assenta dal lavoro simulando la temporanea impossibilità di svolgere l’attività a causa di una patologia o di una condizione fisiologica.
Sia nelle aziende che nelle pubbliche amministrazioni, accade spesso di imbattersi in dipendenti che si dichiarano malati in momenti particolari: a ridosso del fine settimana, di un ponte oppure appena dopo le ferie. Si sospetta che lo stato di malattia lamentato non sia veritiero, soprattutto se reiterato diverse volte.
In questi casi, l’assenza dal luogo di lavoro assume un carattere strategico, in quanto il lavoratore sceglie in modo “tattico” i giorni di assenza, magari per anticipare o prolungare il weekend, per svolgere una seconda attività lavorativa o, ancora, per evitare turni particolarmente onerosi, come quelli notturni.
Ma quali sono le conseguenze della falsa malattia? A seconda delle ipotesi e della gravità della condotta, si va dalla perdita dell’indennità Inps e dall’applicazione di una sanzione disciplinare, sino al licenziamento per giusta causa e al reato di truffa. Si viene infatti a ledere il fondamentale rapporto di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro e, per quanto riguarda l’indennità erogata dall’ente previdenziale, si incassano illegittimamente soldi pubblici.
Adempimenti in caso di malattia
Ricordiamo innanzitutto quali sono gli adempimenti del lavoratore che si ammala:
- informare l’azienda immediatamente dell’assenza, con l’anticipo previsto dal contratto collettivo applicato o dal regolamento aziendale, per dar modo al datore di lavoro di organizzarsi per la sostituzione;
- recarsi, entro il secondo giorno dal verificarsi dello stato di malattia, presso il medico curante o un altro medico convenzionato Ssn o una struttura sanitaria convenzionata, per essere sottoposto a visita; il medico, o la struttura, trasmette il certificato di malattia all’Inps, in via telematica;
- trasmettere al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato, per le opportune verifiche dal sito Inps.
Assenza per malattia non comunicata
Se la comunicazione di assenza per malattia non è inviata nei termini prescritti dal contratto collettivo, o è inviata in ritardo, il lavoratore deve giustificare l’inadempimento: in caso contrario, può essergli applicata una sanzione disciplinare, anche se il certificato medico è inviato nei termini [1].
Visita fiscale
Il datore di lavoro, per accertare la veridicità dello stato di malattia, può richiedere all’Inps l’invio di una visita medica di controllo, la cosiddetta visita fiscale. Questo accertamento sanitario può anche essere disposto dall’Inps d’ufficio.
Il lavoratore assente per malattia, per essere sottoposto alla visita da parte del medico incaricato dall’Inps, deve farsi trovare al proprio domicilio nei seguenti orari, le cosiddette fasce di reperibilità, 7 giorni su 7, festivi compresi:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se dipendente del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se dipendente pubblico.
Visita fiscale immediata
Il datore di lavoro, per cogliere il dipendente “malato immaginario” con le mani nel sacco, può chiedere il passaggio immediato del medico fiscale?
La visita fiscale può passare il primo giorno di malattia soltanto se il datore di lavoro la richiede entro le ore 12:00. Il decreto in materia, come chiarito dalla circolare Inps in argomento [2], stabilisce infatti che l’accertamento medico avvenga entro la giornata solo qualora la comunicazione sia stata effettuata prima di mezzogiorno.
A questo proposito, il manuale Inps utente sulla richiesta di visita fiscale precisa però che:
- per domandare l’accertamento sanitario di mattina, l’istanza deve essere inviata entro le ore 8:25;
- per richiedere la visita fiscale di pomeriggio, l’istanza deve essere inviata entro le 11:59.
Assenza a visita fiscale
Se il lavoratore si allontana ingiustificatamente dal domicilio, durante le fasce di reperibilità, e risulta assente:
- al primo tentativo di visita fiscale, perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
- al secondo tentativo di visita fiscale, oltre alla precedente sanzione, si riduce del 50% il trattamento economico per il periodo di malattia residuo;
- al terzo tentativo di visita fiscale, la liquidazione dell’indennità Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia; in pratica, la malattia non è riconosciuta ai fini della corresponsione dell’indennità.
In ogni caso, l’assenza del lavoratore alla visita fiscale è un’inadempienza sia verso l’Inps che verso il datore di lavoro: per questo motivo, il dipendente può essere sanzionato, per l’assenza al controllo dell’Inps ed in relazione alla gravità della situazione, anche con il licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia.
Come si scopre il falso stato di malattia?
La falsità dello stato di malattia può essere scoperta non solo dalla visita fiscale o dall’assenza alla stessa, ma anche da ulteriori circostanze. Ne sono un esempio le ipotesi, oggetto di numerose sentenze della Cassazione, in cui il lavoratore in malattia è trovato a svolgere un’attività presso un’altra azienda oppure in viaggio, a passeggio, a fare sport, ecc.
In ogni caso, non sempre svolgere un’altra attività in malattia è vietato, ma soltanto laddove l’attività stessa sia in concorrenza col datore di lavoro o comporti un’incompatibilità con la patologia lamentata, un pregiudizio o un ritardo alla guarigione.
Quanto esposto vale anche per le attività di svago.
Si può licenziare il lavoratore per falsa malattia?
Come chiarito dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare può essere giustificato dalla sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà o delle regole di correttezza e di buona fede, tale da ledere la fiducia del datore, rendendo così proporzionata la sanzione irrogata [3].
Le assenze e i permessi dal lavoro non possono essere utilizzati per scopi differenti rispetto alla finalità prevista dalla legge, ma ci deve essere sempre corrispondenza tra la causa dell’assenza e il motivo addotto al datore di lavoro. Non è ammesso quindi mentire e la falsa attestazione dello stato di malattia può costare il posto di lavoro.
Vanno comunque sempre valutati il caso concreto e le ragioni che hanno spinto il lavoratore ad assentarsi, fornendo una motivazione non veritiera.
Conseguenze per il medico che attesta la falsa malattia
Non dimentichiamoci che sono previste delle conseguenze anche per il medico che emette un falso certificato di malattia: questi può essere infatti denunciato per falso ideologico, in quanto colpevole di aver attestato coscientemente il falso rispetto allo stato di salute del paziente.
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