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Ferie per ritardo

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Se il lavoratore ha un imprevisto ed entra dopo l’orario d’ingresso può coprire l’assenza come ferie?

«Sono in ritardo, prendo un’ora di ferie». A scriverci è un nostro lettore, titolare d’azienda, che lamenta frequenti ritardi ed assenze impreviste di un suo dipendente. Poiché, però, ha ancora parecchie ferie da fruire, per le ore assegnate l’assenza viene coperta con le ferie. Ma il lavoratore può autoassegnarsi le ferie per ritardo?

Per rispondere alla domanda, è fondamentale sapere che la quantità delle ferie arretrate è ininfluente, non rileva in merito alla possibilità di assegnarsi le assenze autonomamente, senza il consenso del datore di lavoro.

È anche vero che spesso è proprio il datore di lavoro ad insistere per imputare il ritardo alle ferie, magari perché nell’arco del rapporto lavorativo sono state cumulate parecchie giornate che risultano ancora da godere.

Alla generalità dei dipendenti spettano almeno quattro settimane di ferie per ogni anno di lavoro, delle quali almeno due devono essere fruite entro l’anno di maturazione. Le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, salvo diversa previsione del contratto collettivo, che comunque non può differire questo termine tanto da snaturare la finalità delle ferie, che è quella di consentire un adeguato recupero psicofisico al lavoratore.

Alle ferie vanno poi ad aggiungersi diverse tipologie di permessi, come i rol ed i permessi ex festività.

Tutte queste assenze maturano in ratei mensili: in pratica, più si lavora, più ferie e permessi spettano.

È possibile cancellare le ferie pagando un’indennità?

Molti datori di lavoro ritengono che sia più comodo, anziché far fruire delle ferie, pagare un’indennità e cancellarle. Questo accade soprattutto nelle piccole aziende che non effettuano la chiusura periodica per le vacanze e che hanno difficoltà organizzative, a causa di organici esigui ed inadeguati.

Tuttavia, non è possibile convertire le ferie in un’indennità. La monetizzazione delle ferie è consentita soltanto per quelle giornate di vacanza aggiuntive eventualmente assegnate dal contratto collettivo oltre alle quattro settimane minime di legge oppure nell’ipotesi in cui la durata del rapporto lavorativo sia inferiore all’anno, o al termine del rapporto (in quest’ultimo caso, però, non sempre è consentito monetizzare).

Chi decide la collocazione delle ferie?

In base al Codice civile [1], l’ultima parola, in materia di ferie, spetta sempre al datore di lavoro. In particolare, le ferie vanno assegnate sulla base delle esigenze organizzative e produttive dell’azienda, tenendo anche conto delle esigenze del lavoratore e fornendo un congruo preavviso.

Anche qualora il datore di lavoro non abbia consentito al dipendente di fruire delle ferie minime previste per legge, il lavoratore non può autoassegnarsi le ferie, nonostante questo, in fin dei conti, possa costituire una comodità per l’azienda, consentendo di smaltire le numerose assenze arretrate.

Il datore di lavoro è comunque esposto a sanzioni ed al risarcimento del danno per la mancata o ritardata fruizione delle ferie.

Posso segnare come ferie il ritardo del lavoratore?

Accade spesso che, nell’ipotesi in cui il dipendente sia in ritardo a causa di un imprevisto, le ore di assenza siano segnate in busta paga come ferie. Questo non è vietato e, come osservato poc’anzi, può anche costituire una comodità per l’azienda che deve ancora far fruire delle vacanze.

Tuttavia, non si deve dimenticare che la legge [2] sottolinea specificamente che le due settimane di ferie spettanti entro l’anno di maturazione devono essere possibilmente fruite in modo continuativo. Assegnare diverse ore di ferie frazionate per coprire i ritardi, dunque, si scontra con quanto indicato.

Ad ogni modo, il dipendente non può decidere autonomamente di assegnarsi le ferie in luogo del ritardo, ma è il datore di lavoro ad avere l’ultima parola in merito.

Peraltro, il lavoratore deve stare molto attento ed evitare comportamenti del genere: i ritardi devono innanzitutto essere giustificati e, specie se reiterati, costituiscono una violazione contrattuale da parte del dipendente, che si impegna a fornire la prestazione lavorativa in modo diligente e puntuale. Di conseguenza, il dipendente che ritarda frequentemente è esposto all’applicazione di sanzioni disciplinari, sino al licenziamento nei casi più gravi.

Flessibilità dell’orario di lavoro

Da ricordare, in argomento, che l’azienda potrebbe prevedere, in conformità con la contrattazione collettiva, delle fasce orarie di flessibilità relative all’entrata ed all’uscita dal lavoro. In questo modo, ad esempio, un ritardo di mezz’ora, se risultante entro i limiti della fascia oraria, potrebbe essere recuperato addirittura nell’arco della stessa giornata, con l’uscita mezz’ora più tardi.

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