Indennità di disoccupazione per i collaboratori: si amplia la durata, aumentano gli importi, spettano i contributi, che cosa cambia dal 2022.
Aumenta, dal 2022, la durata della Dis-coll, l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei collaboratori. Chi ha diritto alla nuova Dis-coll e come cambia l’indennità nel 2022?
La manovra [1] ha innanzitutto previsto la corresponsione della Dis-coll per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro alla data dell’evento stesso. In passato, l’indennità spettava per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dell’attività lavorativa all’evento stesso.
Ai fini della durata non sono contati i periodi contribuiti che hanno già dato luogo all’erogazione di una prestazione di disoccupazione.
La Dis-coll non può in ogni caso essere corrisposta per oltre 12 mesi (sino al 2021, la corresponsione massima era pari a 6 mesi).
L’indennità, inoltre, si riduce del 3 % ogni mese, a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, anziché dal quarto mese, come previsto sino al 2021 compreso.
Per i periodi di fruizione della indennità, è ora riconosciuta la contribuzione figurativa (sino al 2021 non spettante) rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Dis-coll per l’anno in corso.
È stato in fine disposto l’innalzamento dallo 0,51% all’1,31% dell’aliquota contributiva relativa alla stessa Dis-coll per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire l’indennità, nonché per gli amministratori e i sindaci, similmente alla aliquota contributiva dovuta per la Naspi.
Ricapitoliamo ora, alla luce delle nuove disposizioni, i requisiti e le caratteristiche principali della Dis-coll.
Come funziona la Dis-coll?
La Dis-coll è l’indennità di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Prevista inizialmente in via sperimentale, grazie al Jobs Act per i lavoratori autonomi [2] è diventata una misura permanente.
A chi spetta la Dis-coll?
Sono destinatari della indennità Dis-coll:
- i collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione di amministratori e sindaci di società), anche a progetto, inclusi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
I beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non essere pensionati.
Quali sono i requisiti per la Dis-coll?
L’indennità Dis-coll può essere riconosciuta se si soddisfano le seguenti condizioni:
- possesso, al momento della domanda di prestazione, dello stato di disoccupazione;
- almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento stesso.
Come si calcola la Dis-coll?
L’indennità si basa sul reddito medio mensile del disoccupato. Per ottenerlo, occorre dividere il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno in cui è cessata l’attività e nell’anno precedente, per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento.
L’indennità ammonta al 75% del reddito medio mensile, qualora tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, a 1.227,55 euro. Se superiore, la Dis-coll è pari al 75% di 1.227,55 euro, incrementati del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro.
In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro per l’anno 2021.
Quando si riduce la Dis-coll?
Per il 2021, l’indennità si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità si riduce nella misura 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
Quanto dura la Dis-coll?
Per il 2021, la Dis-coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro alla data dell’evento stesso.
La durata massima della prestazione non può comunque superare i 6 mesi, sempre con riferimento al 2021.
Per le cessazioni intervenute nel 2022, invece, l’indennità Dis-coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi, o loro frazioni, di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione dell’attività lavorativa, alla cessazione stessa. La durata massima della prestazione non può comunque superare i 12 mesi.
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