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Invalidità: risarcimento all’Inps

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Diritto di surroga dell’Inps per le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi e agli inabili: in che misura è riconosciuto?

L’Inps, qualora eroghi l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione di inabilità, nonché ulteriori prestazioni economiche assimilate, anche assistenziali [1], spettanti ad invalidi ed inabili, ha il diritto di surroga nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme riconosciute.

In parole semplici, può essere riconosciuto, nel caso in cui siano dei terzi a causare inabilità o invalidità, il risarcimento all’Inps.

Ricordiamo che la surrogazione, o surroga, ricorre quando un terzo esegue la prestazione al posto del debitore e, di conseguenza, lo sostituisce nei diritti che il primo creditore aveva nei confronti del debitore. Nel caso specifico dell’Inps, l’Istituto versa una prestazione economica all’invalido o all’inabile (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità al lavoro, pensione di invalidità civile…), ma successivamente “si rifà” sul terzo che ha causato l’invalidità o l’inabilità.

L’Istituto, quindi, è legittimato a recuperare, dai terzi responsabili o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, nonché di pensione privilegiata di inabilità, qualora l’evento posto alla base delle patologie dipenda da un fatto imputabile a responsabilità di terzi.

L’Inps può inoltre ottenere dai civilmente responsabili, in caso di morte del beneficiario, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell’assicurato.

Il recupero da parte dell’istituto è previsto anche per le prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza del fatto illecito di terzi.

Ma che cosa accade al diritto di surrogazione dell’Inps nel caso in cui le condizioni del danneggiato migliorano, con conseguente riduzione della menomazione e dell’ammontare dell’indennizzo? In particolare, ci si domanda se, per il miglioramento dell’invalidità, il risarcimento all’Inps diminuisca.

La questione è stata risolta dalla Cassazione, con una nuova sentenza [2].

Risarcimento all’Inps

Bisogna in primo luogo tener presente che, in relazione alle prestazioni riconosciute dall’Inps, queste sono generalmente erogate in forma di rendita (con una pensione, o assegno, mensile) e non in forma di capitale.

L’azione di surroga è inoltre attuata secondo i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale. La Consulta, con una serie di importanti sentenze [3], ha chiarito che le richieste dell’Inps non possono comprendere il danno biologico e il danno morale: si tratta di voci di danno alla persona non rientranti nell’indennizzo da corrispondere o corrisposto. In altre parole, l’Inps può esercitare il diritto di surroga limitatamente all’incidenza che il danno biologico ha sulla capacità lavorativa, mentre è esclusa la surroga in relazione al danno biologico e al danno morale.

Si ricorda che l’invalidità consiste nella riduzione della capacità lavorativa, mentre l’inabilità nel suo azzeramento.

In relazione all’invalidità è dunque liquidato il danno patrimoniale, cioè il danno emergente ed il lucro cessante derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa.

Il danno biologico consiste invece nel danno all’integrità psicofisica, che si riflette su tutte le attività e capacità dell’interessato, compresa quella lavorativa generica.

Il danno morale è il danno riferito alla sofferenza interiore derivata dalla menomazione.

Miglioramento delle condizioni del danneggiato

Ipotizziamo che l’Inps riconosca una prestazione di previdenza o assistenza, in forma di rendita, a una persona divenuta inabile o invalida a causa di terzi. In un secondo momento, le condizioni di salute del beneficiario migliorano, determinando il diritto a una prestazione di importo più basso: quale importo deve essere riconosciuto all’Inps in surroga?

Per rispondere correttamente alla domanda, bisogna tener presente che:

  • il meccanismo di regresso e surroga previsto dal Codice civile [4] ha la duplice finalità di non alleggerire senza motivo la posizione debitoria del danneggiante e di impedire la duplicazione del ristoro per lo stesso danno, procurando un ingiusto vantaggio al danneggiato;
  • non sussiste dunque il diritto al risarcimento del danno, in relazione a quanto già indennizzato; in altri termini, indennità e risarcimento non possono essere cumulati;
  • il sistema adottato deve rispondere ad esigenze di certezza e semplificazione;

Secondo la Cassazione [1], il miglioramento delle condizioni di salute del danneggiato incide sulla surroga Inps, sia per evitare un indebito arricchimento, sia perché non sussiste più parte del danno da risarcire. Parte della dottrina non si trova però in completo accordo con la Suprema Corte, ricordando un precedente orientamento della stessa Cassazione [5].

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