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Quota 100 e proroga opzione donna per la scuola

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Pensione anticipata con quota 100 e opzione donna in due fasi per il personale delle istituzioni scolastiche: non tutti potranno uscire dal lavoro nel 2019.

Le novità in materia di pensioni, che saranno presto operative col pacchetto previdenza, interesseranno il personale del comparto scuola soltanto in parte: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la proroga dell’opzione donna, saranno attuate in due fasi per i dipendenti delle istituzioni scolastiche.

Se quanto previsto dalla nuova normativa sarà confermato, difatti, potrà pensionarsi da settembre 2019 soltanto chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 marzo 2019: questa data vale non solo per la nuova pensione anticipata con quota 100, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione di anzianità con opzione donna. Chi maturerà i requisiti dopo il 31 marzo 2019 dovrà invece attendere settembre 2020 per la pensione.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola è soggetto a delle regole speciali in materia di pensionamento, in quanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Oltre la metà di chi, appartenente al comparto scuola, sarebbe dovuto uscire nel 2019 con quota 100 e opzione donna, secondo le stime dei sindacati, rimarrà fuori a causa della previsione della finestra unica. Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono, però, anche delle buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per presentare le domande di cessazione dal servizio, in ogni caso, il tempo è poco: la data fissata per l’invio delle istanze online con la procedura web Polis è difatti il 12 dicembre per insegnanti e personale Ata, mentre i dirigenti scolastici hanno tempo sino al 28 febbraio.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto su quota 100 e proroga opzione donna per la scuola: quali sono i requisiti da maturare, come funziona l’uscita anticipata, quando si può percepire il Tfs o il Tfr.

Requisiti per quota 100 2019 scuola

La pensione quota 100 si raggiunge quando la quota dell’interessato è pari o superiore a 100. La quota è il risultato della somma dell’età pensionabile del lavoratore e degli anni di contributi posseduti.

Per poter ottenere il trattamento sono poi necessari 62 anni di età e 38 anni di contributi: questi requisiti devono essere maturati, per i dipendenti della scuola, entro il 31 marzo 2019. Se maturati successivamente, la pensione quota 100 non sarà liquidata nel mese di settembre 2019, ma slitterà a settembre 2020.

Per gli insegnanti, in caso di pensionamento un anno dopo, potrà scattare il trasferimento a servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica.

Ricordiamo che:

  • il requisito della quota 100 si dovrebbe poter raggiungere anche cumulando contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, escluse le casse dei liberi professionisti; sul punto si attendono, però, maggiori chiarimenti, così come si attendono chiarimenti sulla possibilità di computare gli anni non di ruolo ed i contributi figurativi;
  • chi si pensiona con quota 100 non può percepire redditi di lavoro superiori a 5mila euro annui sino al compimento dell’età pensionabile, cioè sino ai 67 anni;
  • per il calcolo della quota 100 non sono previste penalizzazioni (l’importo della pensione risulterà comunque minore, rispetto a chi si ritira più tardi).

Requisiti per opzione donna 2019 scuola

Assieme all’introduzione della quota 100, col pacchetto previdenza è stata prevista anche la proroga dell’opzione donna.

Perché una lavoratrice appartenente al comparto scuola possa pensionarsi con opzione donna, è necessario che maturi, entro il 31 marzo 2019, almeno 35 anni di contributi, e che abbia compiuto 58 anni di età. Sul punto si attendono, però, maggiori chiarimenti, considerando che per la pensione con opzione donna è generalmente prevista una finestra di attesa, che parte dalla maturazione dei requisiti,  pari a 12 mesi per le dipendenti ed a 18 mesi per chi possiede anche contributi da lavoro autonomo.

Requisiti per pensione anticipata scuola

In base a quanto emerso dal pacchetto previdenza, il 31 marzo 2019 sarà la data di riferimento anche per maturare i requisiti per la pensione anticipata ordinaria: per questo trattamento non è previsto l’adeguamento alla speranza di vita pari a 5 mesi, che invece verrà applicato alla generalità dei requisiti per le altre pensioni.

I dipendenti delle istituzioni scolastiche dovranno dunque maturare, entro il 31 marzo 2019:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi se donne;
  • 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini.

Domanda di cessazione dal servizio

Il 31 marzo 2019 risulta la data entro cui maturare i requisiti per il pensionamento anticipato, per il personale del comparto scuola. Questa data non deve essere confusa col termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio, che è, invece, il 12 dicembre 2018.

Nel dettaglio, entro il 12 dicembre, i docenti ed il personale Ata potranno presentare le domande di cessazione dal servizio, le dimissioni volontarie e le richieste di trattenimento in servizio. Per i dirigenti scolastici, invece, c’è tempo sino al 28 febbraio 2019.

Le istanze devono essere presentate utilizzando la procedura web Polis «Istanze OnLine»in via telematica; possono essere trasmesse in forma cartacea per il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, per il trattenimento in servizio e per raggiungere il minimo contributivo.

Quando si riceve il Tfs o il Tfr?

Un altro punto da chiarire riguarda la data in cui sarà liquidato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio, cioè il Tfr o il Tfs: è stata annunciata la possibilità, in particolare, di poter incassare subito il Tfs/Tfr con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Allo stato attuale, dal collocamento a riposo può trascorrere un minimo di 12 mesi e 90 giorni a un massimo di 24 mesi e 90 giorni per il primo rateo di Tfs o Tfr (fino a 50mila euro di importo e fino ad un massimo di tre rate una ogni anno).
Ne abbiamo parlato in: Liquidazione dei dipendenti pubblici: quando?


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