
Quali sono i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia, come cambiano nel tempo, pensionamento con 5 o con 15 anni di contributi.
La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale che viene riconosciuta a una determinata età, l’età pensionabile, e con un minimo di anni di contributi. Non esiste, però, una sola pensione di vecchiaia, ma è possibile ottenere il pensionamento con condizioni differenti, a seconda dei requisiti previdenziali posseduti dal lavoratore, della gestione a cui è iscritto e della categoria di appartenenza.
Chi non possiede contributi versati prima del 1996, ad esempio, può ottenere, oltre al trattamento ordinario, anche la pensione di vecchiaia con un’età più elevata, ma con soli 5 anni di contributi. Chi possiede 15 anni di versamenti effettuati entro il 1992, invece, può ottenere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi, così come chi è stato autorizzato al versamento dei contributi volontari entro la stessa data o chi ha lavorato discontinuamente e soddisfa condizioni specifiche.
Chi, invece, è invalido dall’80% in su, può ottenere la pensione di vecchiaia con un’età pensionabile più bassa. L’Inps, di recente, ha pubblicato un dossier in cui riepiloga i requisiti per le principali tipologie di trattamenti di vecchiaia; per approfondire: Pensione di vecchiaia, guida Inps.
Facciamo il punto completo sulla pensione di vecchiaia: età pensionabile, anni di contributi, altre condizioni, deroghe.
Pensione di vecchiaia ordinaria
La pensione di vecchiaia ordinaria è un trattamento che gli iscritti all’Inps (assicurazione generale obbligatoria, gestioni sostitutive ed esclusive, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione separata…) possono ottenere alle seguenti condizioni:
- 67 anni di età, dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2022;
- 20 anni di contributi;
- un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè superiore a 689,75 euro (valore 2020), per chi non possiede versamenti alla data del 31 dicembre 1995;
- aver cessato l’attività lavorativa dipendente (come avviene per la generalità delle pensioni dirette; in seguito, è possibile rioccuparsi).
L’età per la pensione di vecchiaia è pari a 66 anni e 7 mesi di età per gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi.
Come aumenta l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria
I requisiti di età, per la pensione di vecchiaia ordinaria, aumenteranno nel tempo nella seguente misura (salvo non si registrino scostamenti dai previsti incrementi legati alla speranza di vita media):
- 2019: 67 anni;
- 2020: 67 anni;
- 2021: 67 anni (come confermato da un recente decreto);
- 2022: 67 anni;
- 2023: 67 anni e 3 mesi;
- 2024: 67 anni e 3 mesi;
- 2025: 67 anni e 6 mesi;
- 2026: 67 anni e 6 mesi;
- 2027: 67 anni e 9 mesi;
- 2028: 67 anni e 9 mesi.
Successivamente, i requisiti dovrebbero aumentare di 2 mesi ogni biennio.
Pensione di vecchiaia in regime di cumulo
La pensione di vecchiaia può essere ottenuta, con gli stessi requisiti previsti per il trattamento di vecchiaia ordinario, anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente i contributi di casse diverse, comprese le gestioni dei liberi professionisti.
Il cumulo non comporta il ricalcolo contributivo della prestazione (solitamente penalizzante, in quanto basato sui versamenti, e non sugli ultimi redditi o stipendi come il calcolo retributivo), per quanto riguarda le gestioni Inps, anzi, consente in alcuni casi di ottenere il calcolo retributivo sino al 2011. Per quanto riguarda le casse professionali, però, diverse gestioni applicano il ricalcolo contributivo alla pensione in cumulo, salvo il raggiungimento di requisiti minimi.
Come chiarito da una recente circolare Inps [1], al compimento di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019) viene liquidata l’intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 66 anni e 7 mesi sino al 2018, 67 anni dal 2019 al 2022).
In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa, mentre al compimento di 67 anni è liquidata la sola quota Inps di pensione
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
La totalizzazione consiste nella possibilità di sommare tutti i contributi accreditati in diverse gestioni pensionistiche, per perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta.
Per ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- 66 anni di età (per il biennio 2019- 2020, confermati per il biennio 2021-2022);
- almeno 20 anni di contributi (complessivamente, tra tutte le casse in cui si possiede contribuzione);
- gli eventuali ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- aver cessato l’attività lavorativa dipendente (come avviene per la generalità delle pensioni dirette; in seguito, è possibile rioccuparsi).
La pensione di vecchiaia derivante dalla totalizzazione della contribuzione decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti.
La totalizzazione ha il vantaggio di essere gratuita, ma ha lo svantaggio, rispetto al cumulo dei contributi e alla ricongiunzione (ossia gli altri due sistemi che consentono di riunire i contributi presenti in gestioni diverse) di comportare il calcolo contributivo dell’assegno: questo calcolo è maggiormente penalizzante, in quanto si basa sulla contribuzione versata e non sugli ultimi stipendi o redditi percepiti.
Non si deve applicare il ricalcolo contributivo, però, se presso una cassa professionale si possiede un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia, o se presso una gestione amministrata dall’Inps si possiede autonomo diritto a pensione.
Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
In alcuni casi, la pensione di vecchiaia ordinaria si può ottenere con soli 15 anni di contributi: questa possibilità è data da specifiche deroghe, dette deroghe Amato, dal decreto che le ha previste [2].
Secondo la prima deroga Amato, nel dettaglio, è possibile pensionarsi con 15 anni di contributi se si possiedono 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992; sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, anche quelli versati all’estero, in Paesi europei o convenzionati con l’Italia.
Per beneficiare della deroga è necessario essere iscritti al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps. La deroga si applica anche agli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.
La seconda deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, se si è stati autorizzati al versamento dei contributi volontari, con un provvedimento di autorizzazione anteriore al 24 dicembre 1992 (non è necessario l’effettivo versamento di contributi volontari).
La deroga vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap, all’ex Ipost ed alle altre gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, in quanto prima del 1997 non era possibile richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari presso queste gestioni). I dipendenti pubblici, quindi, essendo iscritti all’ex Inpdap, non possono fruire della seconda deroga.
Per raggiungere i 15 anni di contribuzione, anche in questo caso, sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.
La terza deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:
- 25 anni di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all’estero in un Paese Ue o convenzionato);
- 15 anni di contribuzione: valgono i soli contributi da lavoro dipendente versati all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo;
- almeno 10 anni lavorati discontinuamente, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale (pari a 205,19 euro settimanali nel 2018); al contrario, un anno può risultare interamente coperto da contributi, ma non interamente lavorato, se è presente un periodo di disoccupazione indennizzato durante il quale sono accreditati i contributi figurativi; sono utili anche gli anni in cui il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cosiddetti otd).
La deroga Amato consente di conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria (quindi a 66 anni e 7 mesi di età sino al 2018, 67 anni dal 2019 al 2022) e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
In alcuni particolari casi la pensione con 15 anni di versamenti può essere ottenuta anche attraverso il cumulo dei contributi. Per approfondire: Pensione con 15 anni di versamenti grazie al cumulo.
Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
Il decreto Amato [2] ha anche introdotto la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata, cioè con un’età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria, per i non vedenti e per chi possiede un’invalidità riconosciuta almeno pari all’80%. Oltre al riconoscimento dell’invalidità, però, il lavoratore deve soddisfare diverse condizioni per usufruire dell’agevolazione:
- possesso di almeno 20 anni di contributi;
- dal 2019 al 2022, possesso di un’età almeno pari a 61 anni, se uomini, o a 56 anni, se donne; si applica una finestra di 12 mesi;
- per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 ed a 51 anni dal 2019 al 2022.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori del settore pubblico ed i lavoratori autonomi.
Pensione di vecchiaia non vedenti
I lavoratori divenuti non vedenti (cecità assoluta o residuo visivo inferiore a 1/10) prima dell’inizio del rapporto lavorativo hanno diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019- 2020 e 2021-2022:
- con un minimo di 51 anni di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se donne;
- con un minimo di 56 anni di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se uomini.
Lo stesso beneficio è concesso a coloro che, nonostante siano divenuti ciechi dopo il primo rapporto di lavoro (quindi dopo il versamento del primo contributo all’Inps), possono far valere almeno 10 anni di contributi, successivi all’insorgere della cecità.
Per i lavoratori autonomi (o con contribuzione mista, da lavoro subordinato e autonomo), sono richiesti 5 anni di età in più, e la finestra di attesa è pari a 18 mesi; questi lavoratori ottengono dunque la pensione di vecchiaia (biennio 2019-2020, 2021-2022):
- con un minimo di 56 anni di età, più 18 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se donne;
- con un minimo di 61 anni di età, più 18 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se uomini.
Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovano in condizioni differenti, o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecità, restano fermi i requisiti per la pensione di vecchiaia richiesti nel 1992 dalla legge Amato [2]:
- 61 anni di età per gli uomini, con una finestra di 12 mesi (66 anni se lavoratori autonomi, con una finestra di 18 mesi);
- 56 anni di età per le donne, con una finestra di 12 mesi (61 anni se lavoratrici autonome, con una finestra di 18 mesi);
- almeno 15 anni di contributi.
Si veda, per comprendere meglio, la seguente tabella:
Queste agevolazioni non sono valide per i dipendenti pubblici.
Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi
Chi non possiede versamenti al 31 dicembre 1995 può ottenere la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi: l’età richiesta per il diritto al trattamento è pari, nel biennio 2019- 2020, a 71 anni (il requisito è stato confermato anche per il biennio 2021-2022).
In seguito, è previsto un aumento del requisito di età pari a 3 mesi ogni biennio, a seconda dell’andamento degli adeguamenti automatici alla speranza di vita media.
Per avere accesso alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi non è prevista una soglia minima di accesso, cioè un assegno minimo, richiesto, invece, per la pensione di vecchiaia ordinaria e per la pensione anticipata contributiva.
Chi è soggetto al calcolo retributivo o misto della pensione, cioè chi possiede contributi accreditati prima del 31 dicembre 1995, può usufruire del calcolo integralmente contributivo, quindi ottenere la pensione di vecchiaia contributiva, avvalendosi del computo presso la gestione separata. In questo modo, tutti i contributi versati nella gestione separata sono automaticamente assoggettati al calcolo contributivo, quindi è possibile ottenere, tra i vari trattamenti, anche la pensione di vecchiaia contributiva.
Per aderire al computo, però, sono richiesti i seguenti requisiti:
- iscrizione presso la gestione separata e versamento di almeno un mese di contributi;
- meno di 18 anni di contributi versati o accreditati alla data del 31 dicembre 1995;
- almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;
- almeno 15 anni di contributi complessivi.
In base ai requisiti osservati, appare evidente che è, di fatto, impossibile ottenere la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi se non si è assoggettati di per sé, in quanto non si possiedono contributi versati o accreditati precedentemente al 1° gennaio 1996, al calcolo contributivo: l’opzione per il computo, difatti, richiede il possesso di un minimo di 15 anni di contribuzione.
In parole semplici, la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere ottenuta soltanto da chi non ha contributi versati prima del 1° gennaio 1996: tutti coloro che possiedono contributi versati o accreditati prima di questa data, dovendo optare per il computo, necessitano di un minimo di 15 anni di contributi complessivi.
La pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere ottenuta, in alcuni particolari casi, anche attraverso il cumulo dei versamenti.
Pensione di vecchiaia in regime di salvaguardia
I beneficiari della cosiddetta Nona salvaguardia possono ottenere la pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti, ossia con le condizioni antecedenti alla legge Fornero:
Pensione di vecchiaia presso le casse professionali
Presso le casse professionali, i requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia sono differenti rispetto ai requisiti previsti per la generalità delle gestioni Inps. Presso la maggior parte di queste gestioni previdenziali è previsto un incremento dei requisiti dal 2019.
Nella Cassa Forense, ad esempio, il requisito di età previsto, per il biennio 2017-2018, è pari a 68 anni, e viene elevato a 69 anni per il biennio 2019-2020 ed a 70 anni per il 2021. È comunque prevista la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia.
Presso la Cassa dei dottori commercialisti, la Cnpadc, per i nati dopo il 1944 il trattamento di vecchiaia può essere ottenuto con 68 anni di età e 33 di contributi; in tutti i casi può essere ottenuto a 70 anni di età, con 25 anni di contributi. È possibile anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, con 61 anni di età e 38 anni di contributi (requisito valido per il 2019) e la pensione unica contributiva.
Presso Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, può essere ottenuta la pensione di vecchiaia unificata, dal 2019, con almeno 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di contributi. È possibile ottenere anche la pensione di vecchiaia unificata anticipata, dal 2019 con 63 anni e 3 mesi di contribuzione e 33 anni di contributi, e posticipata, con 70 anni e 3 mesi d’età dal 2019.
Per i ragionieri, cassa Cnpr, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta, dal 2019, con 68 anni di età e 40 anni di contributi (salvo eccezioni legate all’anno di nascita del professionista).
Per quanto riguarda i medici, il fondo di previdenza generale dell’Enpam eroga le pensioni di seguito indicate:
- vecchiaia: spetta all’età di 68 anni (a regime dal 2018) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- pensione di vecchiaia con anticipo: questa pensione, riferita esclusivamente alla quota A, è riconosciuta all’età di 65 anni con 20 anni di contribuzione; l’importo della pensione viene calcolato interamente con il criterio contributivo;
- pensione di vecchiaia anticipata, o di anzianità: questa pensione spetta (dal 2018) con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni; in alternativa, indipendentemente dall’età minima, la prestazione spetta con un’anzianità contributiva di 42 anni; il pensionamento anticipato prevede una riduzione del trattamento, che avviene applicando coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita, con riferimento all’età maturata nel mese di decorrenza della pensione.
Per quanto riguarda i geometri, i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia Cipag sono 70 anni di età e 35 anni di contributi.
La pensione di vecchiaia dei consulenti del lavoro, iscritti all’Enpacl, richiede un minimo di 68 anni di età (69 dal 2022, 70 dal 2025) e di 5 anni di contributi, per il 2019. Per la pensione di vecchiaia anticipata sono richiesti, dal 2019, 39 anni di contributi (40 anni dal 2021) e un’età minima di 60 anni.
La cassa degli psicologi, Enpap, eroga la pensione di vecchiaia a partire dai 65 anni di età, con almeno 5 anni di contributi effettivamente versati.
Anche la cassa degli infermieri, Enpapi, riconosce la pensione di vecchiaia a partire dai 65 anni di età, con almeno 5 anni di contributi effettivamente versati.
Gli stessi requisiti sono previsti anche per gli agronomi.
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