
Chi non fruisce di tutte e tre le giornate mensili di permessi retribuiti per assistere un familiare disabile può cumularle successivamente?
Per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con handicap grave, riconosciuto ai sensi della legge 104 [1], la legge prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche a ore. Lo stesso diritto spetta anche, in prima persona, ai lavoratori dipendenti disabili con handicap grave riconosciuto.
I permessi sono retribuiti dall’Inps, anche se sono anticipati dal datore di lavoro, pertanto è necessario che l’invio di un’apposita domanda di autorizzazione all’istituto per averne diritto, unitamente a una domanda indirizzata al datore di lavoro: quest’ultimo, però, è tenuto soltanto a verificare l’esistenza dei presupposti per la fruizione dei permessi retribuiti, e non ha discrezionalità in merito.
Ma che cosa succede se in un mese, per vari motivi, ad esempio a causa di una lunga malattia, i permessi retribuiti non vengono interamente fruiti? Le giornate di permesso non godute si possono riportare al mese successivo e cumulare coi permessi spettanti nel mese? In altre parole, i permessi legge 104 non usufruiti nel mese che fine fanno?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo procedere per ordine e fare il punto sui permessi legge 104: quali sono le condizioni fondamentali per fruire dei riposi retribuiti, come si ottengono i permessi, con quali modalità devono essere fruiti.
A chi spettano i permessi Legge 104?
Innanzitutto bisogna tener presente che i permessi legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con handicap grave, e ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con handicap grave. L’handicap deve essere riconosciuto in situazione di gravità da un’apposita commissione medica Asl (nell’attesa del riconoscimento “ufficiale”, è possibile ottenere una certificazione provvisoria sostitutiva). Per sapere come richiedere il riconoscimento dell’handicap: Domanda legge 104, invalidità, accompagno.
Nel dettaglio, i permessi legge 104 spettano ai seguenti familiari:
- ai genitori;
- al coniuge;
- al convivente more uxorio;
- al partner unito civilmente;
- ai parenti e affini entro il 2° grado;
- ai parenti e affini entro il 3° grado (solo in casi particolari).
I familiari entro il 3° grado hanno diritto ai permessi se il genitore o il coniuge (e ora il convivente) del disabile:
- hanno compiuto i 65 anni;
- sono invalidi a carattere permanente;
- sono deceduti o mancanti (assenza naturale o giuridica).
Il diritto ai permessi legge 104 può essere accordato al dipendente anche se vi sono conviventi familiari del disabile che non lavorano, teoricamente idonei a prestare assistenza (bisogna però dimostrare che nel concreto sono impossibilitati ad assistere il portatore di handicap grave), e se sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ad esempio personale badante).
I permessi legge 104 possono spettare a più lavoratori per lo stesso disabile?
I permessi possono essere concessi ad un solo lavoratore dipendente, detto referente unico, per assistere lo stesso disabile.
Di conseguenza, il disabile deve scegliere il familiare da cui deve essere assistito, presentando all’Inps una dichiarazione apposita [2].
La sola eccezione al referente unico è prevista nel caso dei genitori, che possono beneficiare in modo alternativo dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio disabile grave.
Il lavoratore disabile, con handicap grave riconosciuto, può chiedere in prima persona i permessi Legge 104, e contemporaneamente avere un referente unico, che può comunque domandare i tre giorni di permesso mensile per la sua assistenza.
Si possono cumulare i permessi legge 104?
Il cumulo dei permessi legge 104 è consentito anche al lavoratore con disabilità grave, che può sommare i permessi orari o giornalieri per sé stesso col godimento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare disabile grave. In questo caso, non è necessario che sia acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità di assistenza del familiare disabile grave.
- cumulo, da parte dello stesso genitore, dei permessi orari per un figlio disabile di età inferiore a 3 anni coi permessi per allattamento per un altro figlio (non è invece possibile, in via generale, cumulare i due tipi di permessi se riferiti allo stesso figlio disabile);
- cumulo, da parte dello stesso genitore, dei permessi orari per sé stesso coi permessi per allattamento per il figlio;
- se i figli disabili gravi sono due gemelli, le ore di permesso spettanti raddoppiano;
cumulo dei riposi giornalieri e dei permessi mensili con il congedo parentale.
Si possono cumulare i permessi legge 104 con altre assenze?
Se il lavoratore nel corso del mese ha legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi (ad esempio permesso sindacale, maternità o malattia), non è possibile che i permessi legge 104 vengano riproporzionati. La finalità dei permessi, che è quella di garantire al disabile un’assistenza adeguata, non può infatti essere vanificata dalla fruizione di assenze con finalità diverse.
Al contrario, se il dipendente chiede di usufruire dei permessi per assistere il familiare disabile per la prima volta nel corso del mese è possibile ridurre, in proporzione, il numero dei giorni mensili di permessi legge 104 spettanti, in base ai criteri indicati dall’Inps:
- se l’assistenza è prestata per periodi inferiori a un mese, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso: l’assistenza per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto ad alcuna giornata di permesso, mentre per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta un solo giorno di permesso;
- nel caso di fruizione di permessi orari non si procede al riproporzionamento, dal momento che il permesso ad ore è legato alla singola giornata ed all’orario lavorativo.
Se è necessario assistere il disabile durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del permesso di 3 giorni sospende il godimento delle ferie. Questo comporta la necessità di collocare, con un accordo tra dipendente e datore di lavoro, le ferie non godute in un diverso periodo.
L’esigenza di assistenza del disabile prevale infatti sulle esigenze dell’azienda, e il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi durante il periodo di ferie già programmato.
Ma che cosa succede se nel mese il dipendente fruisce di un numero minore di permessi rispetto a quelli spettanti? Li perde?
Si possono recuperare i permessi legge 104 non fruiti nel mese precedente?
Se, per svariati motivi, durante un mese risultano permessi legge 104 non goduti, non si possono recuperare, ma il fatto di non averli fruiti non determina la perdita definitiva dei permessi.
In altre parole, i permessi non goduti si perdono, ma il diritto a fruire dei permessi 104 nei mesi successivi resta, perché si perde solo per il venir meno dei requisiti che danno diritto a queste assenze retribuite.
I permessi legge 104, dunque, non si perdono perché non goduti, ma perché, ad esempio, il familiare assistito non è più in possesso di handicap grave, oppure è ricoverato a tempo pieno, o perché il lavoratore non lo assiste più.
Per fruire dei permessi non è necessario inviare ogni mese un’apposita domanda al datore di lavoro, ma bisogna concordare preventivamente i giorni di fruizione.
In ogni caso, i permessi devono essere preventivamente autorizzati dall’Inps, e la legittimità della loro fruizione deve essere verificata dal datore di lavoro. Per saperne di più: Domanda permessi legge 104.