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Reddito di emergenza

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Nuova misura temporanea a sostegno del reddito per le famiglie in condizioni di bisogno: chi ne ha diritto, requisiti, come si calcola l’ammontare spettante.

Il decreto Rilancio ha previsto un nuovo strumento a sostegno del reddito, tra le numerose misure a favore dei cittadini che si trovano in stato di bisogno: si tratta del reddito di emergenza. Lo strumento è finalizzato a far fronte, temporaneamente, all’attuale crisi economica creatasi per l’epidemia di coronavirus ed è prorogato dal decreto Sostegni.

La normativa descrive il reddito di emergenza [1], o Rem, come una “misura urgente in materia di lavoro e politiche sociali”: la misura non deve essere confusa col reddito di cittadinanza, nonostante si tratti ugualmente di una prestazione di assistenza, che spetta in base al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare. Peraltro, il reddito di emergenza non è compatibile con il reddito di cittadinanza, anche se inizialmente era stato annunciato che le due misure sarebbero state cumulabili tra loro.

Per chiedere i  ratei del reddito di emergenza (la data limite per i primi ratei era il 31 luglio 2020, ora la misura è stata prorogata sino a maggio 2021) è indispensabile avere un Isee in corso di validità. La dichiarazione Isee, infatti, serve non solo per accedere a tariffe agevolate (mensa, tasse universitarie…), ma anche per ottenere prestazioni di assistenza, come il reddito di cittadinanza e di emergenza appunto, nonché per la generalità delle agevolazioni di carattere pubblico.

Per sapere come compilare inviare la dichiarazione Isee: Guida alla dichiarazione Isee. La validità del modello Isee ordinario termina il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Per le tre rate del reddito di emergenza 2021, prevista dal decreto Sostegni [4], la data limite per presentare la domanda risulta il 30 aprile 2021. Chi ha terminato di percepire il sussidio di disoccupazione tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, se soddisfa determinati limiti Isee, ottiene il Rem senza dover soddisfare i requisiti previsti per la generalità dei casi, fatte salve le ipotesi di incompatibilità.

Il sussidio 2021 è stato inoltre ampliato con un aumento dell’importo massimo di reddito familiare per chi vive in affitto.

Requisiti reddito di emergenza

Il reddito di emergenza Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, riferito al mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza stesso, moltiplicato per la scala di equivalenza del reddito di cittadinanza; poiché il reddito di emergenza è pari a 400 euro mensili e la scala di equivalenza può andare da un minimo di 1 a un massimo di 2, oppure di 2,1 nelle famiglie in cui sono presenti disabili gravi o non autosufficienti, il reddito mensile del nucleo familiare può ammontare da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 euro per i nuclei in cui vi sono disabili gravi o non autosufficienti; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di 10 mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini Isee;
  • un valore dell’Isee inferiore a 15mila euro.

Incompatibilità reddito di emergenza

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:

  • una delle cosiddette indennità Inps Covid riconosciute ai liberi professionisti, ai co.co.co., ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori iscritti presso le gestioni artigiani e commercianti, agricoli e agli stagionali del turismo;
  • il reddito di ultima istanza;
  • lo stato detentivo e il ricovero presso istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in queste condizioni, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di questi familiari

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per il reddito familiare;
  • percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.

Qual è il nucleo familiare per il reddito di emergenza?

Il nucleo familiare ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem è lo stesso definito ai fini dell’Isee e del reddito di cittadinanza. Per approfondire: Reddito di cittadinanza, chi è nel nucleo familiare.

Qual è il reddito familiare per il reddito di emergenza?

Ai fini Rem, il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti rilevanti per la dichiarazione Isee ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa. Vedi: Quali redditi vanno dichiarati nell’Isee?

Qual è il patrimonio mobiliare per il reddito di emergenza?

Ai fini Rem, il patrimonio mobiliare è inclusivo di tutte le componenti rilevanti per la dichiarazione Isee: comprende dunque conti correnti, depositi, carte di credito anche prepagate, con e senza Iban, libretti, titoli, azioni, partecipazioni…

A quanto ammonta il reddito di emergenza?

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzato per il reddito di cittadinanza, secondo il numero dei componenti del nucleo familiare, ma con un diverso limite massimo:

  • 1: per il primo componente
  • + 0,4: per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
  • + 0,2: per ogni ulteriore componente minorenne
  • fino a un massimo di 2
  • fino a un massimo di 2,1: se in famiglia almeno un componente è disabile grave o non autosufficiente (per il reddito di cittadinanza il limite è 2,2, in caso di presenza di familiare disabile grave o non autosufficiente).

In pratica:

  • se il reddito di emergenza spetta a un single, questi ha diritto a 400 euro mensili;
  • se il reddito spetta a una famiglia con entrambi i coniugi e due figli minori, spettano 720 euro mensili (1+0,4+0,2+0,2)
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 800 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2;
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 840 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare, avente già il parametro massimo, siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

Chi è escluso dal reddito di emergenza?

Non hanno diritto al Rem le persone che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di un’altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti queste persone, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Reddito di emergenza per disoccupati che hanno terminato di ricevere il sussidio

Le quote di Rem relative a marzo, aprile e maggio 2021 sono poi riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti generali, fermi restando i casi di incompatibilità [3] e nella misura prevista per nuclei con un unico componente (400 euro), alle persone che:

  • hanno un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro;
  • hanno terminato tra il 1°luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi o la Dis-coll;
  • non fruiscono delle indennità straordinarie Covid;
  • non sono titolari, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, né di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o del reddito di cittadinanza, di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

In merito al riconoscimento del Rem per disoccupati, l’Inps [5] ha fornito le prime istruzioni per le domande.

Domanda reddito di emergenza

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Nel dettaglio, le domande di Rem possono essere presentate presso:

  • i Caf, previa stipula di una convenzione con l’Inps;
  • gli istituti di patronato;
  • il sito web dell’Inps, autenticandosi con Pin dispositivo (si ricorda che l’istituto non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.

Le domande per il Rem, relativamente alle rate di marzo aprile e maggio 2021 devono essere presentate dal 7 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2021.

Riconoscimento del reddito di emergenza

Il beneficio del Rem è erogato in ratei, ciascuno pari a 400 euro, da moltiplicare per la scala di equivalenza, sino a un massimo di 800 euro, 840 euro in caso di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo avente scala di equivalenza massima. Alle prime due quote deve essere aggiunta una terza quota prevista dal DL agosto; altre due quote sono previste dal decreto ristori.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, l’Inps e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa per l’anno 2021 (definito nel decreto Sostegni). L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: se emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Se si ottiene il Rem, non è possibile percepire la nuova indennità spettante ai lavoratori domestici.

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