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Se si lavora occasionalmente si perde il reddito di cittadinanza?

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Il sussidio per i disoccupati e le famiglie in stato di bisogno spetta anche se si svolge un’attività saltuaria?

Il reddito di cittadinanza, il sussidio a favore delle persone delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, richiede delle condizioni piuttosto severe per il suo riconoscimento, sia amministrative, che personali, patrimoniali e di reddito. Soprattutto per quanto riguarda i requisiti di reddito, le disposizioni sono piuttosto stringenti: non si possono difatti superare specifiche soglie Isee ed un reddito familiare di 6mila euro annui per ottenere il sussidio. Il valore è aumentato in base alla scala di equivalenza (che dipende dalla composizione della famiglia): la soglia massima, comunque, prevista per le famiglie numerose con disabili gravi, non può superare 13.200 euro.

Nella pratica, basta che un membro della famiglia lavori full time, oppure che due componenti del nucleo lavorino part-time, per superare questa soglia di reddito. In base all’inquadramento, peraltro, anche la presenza di un familiare che percepisce uno stipendio per parte dell’anno o con rapporto part time può portare al superamento della soglia: dipende dal compenso contrattuale.

Ci si domanda, allora, se anche il reddito derivante da un’attività di lavoro occasionale rilevi ai fini del diritto al sussidio, così come un’attività di lavoro subordinato part-time o per parte dell’anno. Se si lavora occasionalmente si perde il reddito di cittadinanza? Per rispondere alla domanda, bisogna innanzitutto evidenziare la differenza tra lavoro autonomo occasionale e contratto di prestazione occasionale, o libretto famiglia, in quanto cambiano gli obblighi di comunicazione all’Inps e la rilevanza delle attività ai fini del sussidio.

Per la precisione, bisogna ricordare che, mentre il lavoro autonomo occasionale consiste in un’attività svolta autonomamente e saltuariamente dal lavoratore, in modo non organizzato e non professionale, il contratto di prestazione occasionale ed il libretto famiglia rappresentano l’evoluzione normativa dei vecchi voucher, o buoni lavoro: riguardano dunque il cosiddetto lavoro accessorio.

In parole semplici, il lavoro autonomo occasionale è un’attività autonoma che, in quanto svolta saltuariamente, non richiede l’apertura della partita Iva, mentre contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia costituiscono, in pratica, i nuovi voucher. Abbiamo evidenziato le differenze tra le due attività in Prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale.

Facciamo dunque il punto della situazione riguardo alla rilevanza dei redditi occasionali ai fini del diritto al reddito di cittadinanza.

Lavoro occasionale svolto prima della domanda di reddito di cittadinanza

Come osservato, il reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, purché non si superino le soglie di reddito ed Isee previste.

All’atto di presentazione della domanda Rdc il richiedente deve:

  • dichiarare, nel quadro E del modulo, se uno o più familiari abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’Isee;
  • in caso positivo, compilare il modulo aggiuntivo Rdc/Pdc – Com Ridotto.

Se un familiare ha svolto un’attività di lavoro autonomo occasionale nel 2020, non rilevata nell’Isee 2021, il relativo reddito va dichiarato compilando il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”

Il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto:

  • va presentato contestualmente alla richiesta di reddito di cittadinanza, se la domanda Rdc è presentata presso un Caf, o telematicamente sul portale Inps o del reddito di cittadinanza, accessibili con Spid;
  • va compilato e trasmesso entro 30 giorni presso un Caf, se la domanda di reddito di cittadinanza è presentata presso Poste Italiane.

La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’Inps di procedere a definire la domanda del sussidio.

Nel caso in cui debba essere comunicato lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale, o di un’attività autonoma in genere, il reddito da comunicare consiste nella differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti ed è relativo al trimestre solare precedente a quello in corso al momento della domanda.

L’attività lavorativa svolta con contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia non deve essere invece comunicato, così come non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini e servizio civile.

Lavoro occasionale svolto dal beneficiario del reddito di cittadinanza

Se un componente del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza svolge un’attività lavorativa autonoma occasionale durante l’erogazione della prestazione, il reddito derivante è compatibile con il sussidio, secondo quanto stabilito dalla legge [1].

I redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale:

  • devono essere comunicati (come differenza tra compensi e spese inerenti) all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • attraverso il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, da presentare presso un Caf.

La variazione reddituale rileva al fine della determinazione del beneficio: in pratica, se il reddito derivante dal lavoro autonomo occasionale determina il superamento delle soglie per il diritto al reddito di cittadinanza, si perde il sussidio.

La legge [1] prevede poi, in relazione alla generalità delle attività di lavoro autonomo e d’impresa, l’obbligo di comunicare, sempre con modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, il reddito percepito trimestralmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.

L’obbligo di comunicazione sussiste fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione Isee per l’intera annualità. Non devono invece essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia.

Sospensione del reddito di cittadinanza per contratti sino a 6 mesi

Ai contratti di lavoro occasionale non possono applicarsi le nuove disposizioni del decreto Sostegni, per l’anno 2021. Secondo le nuove regole, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10mila euro, il reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. Il beneficio riprende a decorrere, senza tagli del sussidio, al termine di ciascun contratto. Sfortunatamente, la sospensione del sussidio, senza decurtazioni, si applica solo ai contratti di lavoro dipendente e non ai contratti di lavoro autonomo occasionale, di prestazione occasionale o di tipologia diversa dalla subordinazione.

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