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Domanda invalidità, Legge 104, accompagnamento

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Come presentare all’Inps la domanda per ottenere le agevolazioni per gli invalidi, i portatori di handicap ed i non autosufficienti.

Dalla pensione d’invalidità civile all’assegno di accompagnamento, dai permessi retribuiti Legge 104 allo sconto per l’acquisto dell’auto: sono numerose le agevolazioni e le prestazioni di assistenza a favore dei disabili. Questi benefici sono collegati alle condizioni di salute in cui si trova l’interessato, che può essere invalido (al di sopra di una determinata percentuale), portatore di handicap ai sensi della Legge 104 (non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3), o non autosufficiente.

Ma come si stabilisce se l’interessato è invalido, portatore di handicap o non autosufficiente? A riconoscere queste condizioni sono delle apposite commissioni mediche, che effettuano gli accertamenti medici su domanda dell’interessato. Vediamo allora come presentare la domanda d’invalidità, legge 104 e accompagnamento, o meglio la domanda per il riconoscimento della condizione d’invalido, portatore di handicap o soggetto non autosufficiente.

La procedura di domanda è la medesima anche in caso di richiesta di aggravamento delle condizioni sanitarie, nonché per il riconoscimento della cecità e della sordità.

Il servizio per inviare l’istanza di riconoscimento d’invalidità è stato recentemente innovato dall’Inps, prevedendo l’invio dei dati socioeconomici necessari per il pagamento dei sussidi eventualmente dovuti, come la pensione di inabilità, l’accompagno ed ulteriori indennità. Non è dunque più necessario inviare, una volta avvenuto il riconoscimento dell’invalidità, il modello Ap70 per ricevere le prestazioni economiche dall’Inps.

Invalidità, handicap, non autosufficienza

Anche se la procedura per presentare la domanda d’invalidità, Legge 104 e accompagnamento è unica, le condizioni sanitarie alla base delle prestazioni riconosciute sono diverse.

In particolare:

  • l’invalidità è intesa come la riduzione della capacità lavorativa, se l’interessato ha tra i 18 e 67 anni; se l’interessato è minorenne o over 67, il riconoscimento dell’invalidità è basato sulle funzioni e compiti propri dell’età; l’invalidità può essere inoltre civile (intesa come riduzione della capacità lavorativa generica) o ordinaria- pensionabile (riduzione della capacità lavorativa relativa ad attività attinenti alle competenze ed alle esperienze dell’interessato), o specifica (relativa a una particolare mansione, per la quale l’interessato risulta assicurato presso una determinata gestione di previdenza; è il caso dell’inabilità al volo, al servizio di autotrasporto, etc.).
  • il riconoscimento dell’handicap spetta invece a chi ha una disabilità mentale, motoria o sensoriale tale da impedire o limitare notevolmente l’integrazione sociale, lavorativa, personale e familiare;
  • la non autosufficienza, infine, riconosciuta agli invalidi civili nella misura del 100%, consiste nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per il riconoscimento di tutte e tre le condizioni (invalidità civile, handicap e non autosufficienza, nonché cecità e sordità), in ogni caso, la procedura per presentare la domanda è unica.

Certificato medico introduttivo

Innanzitutto, per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’invalidità, bisogna recarsi dal proprio medico curante, che redige un certificato nel quale deve attestare che il paziente possiede una determinata percentuale di riduzione della capacità lavorativa, o un handicap.

Per il riconoscimento della non autosufficienza, che dà diritto all’accompagnamento, il medico deve scrivere, nel certificato, che il disabile è, alternativamente:

  • impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore (per ottenere l’assegno di accompagnamento);
  • impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza (per l’assegno di accompagnamento).

Il medico, se riscontra ulteriori patologie, può comunque scrivere nel certificato che il disabile è anche:

  • affetto da malattia neoplastica (tumore);
  • affetto da patologia in situazione di gravità;
  • affetto da patologia di competenza Anffas (disabilità intellettiva o relazionale).

Il medico deve poi specificare che la domanda è inviata ai fini del riconoscimento delle seguenti condizioni (ne può indicare più di una):

  • handicap;
  • invalidità;
  • cecità;
  • sordità;
  • disabilità.

In ultimo luogo, deve specificare se si tratta di una prima istanza o di un aggravamento, nonché l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.

Una volta trasmesso il certificato all’Inps in via telematica, il medico deve rilasciare un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema. Bisogna conservare il documento ed il numero, servirà per inviare all’Inps la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari per l’assegno di accompagnamento.

Che cosa succede se manca la spunta sulle condizioni sanitarie per il diritto all’accompagnamento?

La Corte di Cassazione si è pronunciata sui casi di compilazione incompleta della domanda d’invalidità per il riconoscimento della non autosufficienza per l’indennità di accompagnamento [1]: in base alla pronuncia, la domanda giudiziale volta al riconoscimento delle condizioni sanitarie è comunque proponibile, nonostante l’incompleta compilazione della domanda amministrativa. Quanto esposto vale sia nel caso sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.

L’improponibilità della domanda giudiziale resta, invece, in caso d’inidoneità del certificato medico o certificato medico negativo ,

Secondo quanto disposto dalla Cassazione, dunque, per proporre la domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento basta la semplice presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

In presenza di queste situazioni, i funzionari Inps non possono rifiutarsi di dar seguito alla liquidazione delle prestazioni, come precisato dall’istituto [2].

Credenziali per l’accesso al sito dell’Inps

Per inviare la domanda d’invalidità, Legge 104 o accompagnamento all’Inps bisogna essere in possesso del codice pin dispositivo, o dell’identità unica Spid almeno di secondo livello, per l’accesso ai servizi online dell’istituto, o della carta nazionale dei servizi.

Sino al mese di settembre 2020, era possibile richiedere il pin direttamente dal sito dell’Inps: metà del codice sarebbe arrivato subito, l’altra metà per posta. Era anche possibile recarsi presso una sede Inps, muniti di carta d’identità e codice fiscale, e richiedere il pin allo sportello, per ottenere l’immediata assegnazione del codice.

Ad oggi, non sono più rilasciati nuovi Pin, ma è possibile convertire in Pin dispositivo il semplice Pin ricevuto per posta, compilando e inviando un apposito modulo, unitamente al documento d’identità.

Se non si possiede il Pin dell’Inps, la domanda può essere inviata tramite Spid, carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica.

Se non si ha dimistichezza con le procedure online, si può comunque inviare la domanda attraverso un patronato: in questo caso sarà il patronato a inviare l’istanza e non si avrà bisogno del pin, della cns, della cie o dello spid.

Come si presenta la domanda d’invalidità all’Inps

Una volta in possesso del codice pin o delle differenti credenziali, si deve:

  • accedere al sito web dell’Inps;
  • cliccare su “Accesso ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, utilizzando le proprie credenziali (la procedura Spid richiede una doppia autenticazione);
  • a questo punto si deve entrare nella sezione “Servizi per il cittadino”, nella quale appare un lungo elenco di funzioni a cui accedere: è necessario selezionare “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari da cittadino”; la domanda, come già detto, vale per tutte le prestazioni richieste, sia per l’invalidità che per l’indennità di accompagnamento;
  • entrati nell’area “Invalidità civile”, bisogna selezionare, sulla sinistra, la sezione “Acquisizione richieste”.

Una volta entrati su “Acquisizione richieste”, bisogna compilare la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l’invalidità e l’assegno di accompagnamento, che è formata da più quadri; nei vari quadri sono richieste le seguenti informazioni:

  • dati personali: indirizzo, numeri di telefono, email, eventuale domicilio per l’invio delle comunicazioni, documento d’identità;
  • dati dell’eventuale coniuge o dell’unito civilmente;
  • dati del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno (quadro rappresentante legale);
  • eventuale nominativo ed utenza telefonica di una seconda persona, per contatti;
  • numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico curante;
  • nel riquadro accertamento, bisogna indicare le condizioni per le quali si richiede il riconoscimento dei requisiti sanitari:
    • sordo civile;
    • cieco civile;
    • invalido civile;
    • portatore di handicap;
    • collocamento mirato;
    • primo riconoscimento/aggravamento;
  • si devono poi indicare:
    • l’Asl territorialmente competente;
    • eventuali giornate da escludere per fissare la visita medica di accertamento;
  • i dati relativi all’eventuale ricovero del disabile, nel quadro ricovero;
  • gli elementi socioeconomici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, nei quadri da B ad H; questi riquadri sostituiscono il modello Ap70, nel quale si dovevano riportare i dati necessari al pagamento dei sussidi collegati all’invalidità;

Effettuate queste operazioni, si possono allegare i documenti necessari all’istruttoria della domanda, nel quadro Allegati. Cliccando sul quadro “invia domanda”, compare una schermata contenente i seguenti dati:

  • sede Inps competente all’istruttoria;
  • anagrafica del richiedente;
  • accertamenti richiesti;
  • data di presentazione della domanda;
  • numero di protocollo e numero Domus assegnati alla domanda;
  • giorno e ora della visita medica (assegnata automaticamente dal sistema);
  • identificativo visita;
  • commissione medica competente ed indirizzo presso cui sarà effettuata la visita.

Lo stesso procedimento va utilizzato non solo per la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni connesse all’invalidità (o all’handicap, alla cecità, alla sordità…), ma anche per quella di aggravamento dei requisiti.

Che cosa fare in caso di errori nella compilazione della domanda

Se qualcosa va storto durante la compilazione della domanda, non è necessario compilare da zero una nuova istanza, ma si può recuperare dalla sezione “Recupero richiesta”, accessibile dal servizio “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari da cittadino”.

Dalla sezione Invalidità civile, terminata la compilazione della domanda, è poi possibile visualizzare la domanda (o le domande, se le richieste sono più d’una), dalla sezione “visualizzazione richieste”, o modificarle, dalla sezione “modifica richiesta”.

Appuntamento con la commissione medica

Qualora necessario, risulta possibile modificare la data dell’appuntamento per la visita medica, alla sezione “Cambio appuntamento”, ma solo entro 48 ore dall’acquisizione della richiesta.

L’interessato deve poi presentarti all’appuntamento, davanti alla commissione medica, perché siano effettuati gli accertamenti sanitari. La commissione medica è detta Cmi, commissione medica integrata: si tratta della commissione medica locale Asl integrata da un medico dell’Inps.

È importante sapere che è possibile farsi assistere, durante la visita, da un medico di fiducia, che può anche non essere il medico curante.

Verbale di riconoscimento dell’invalidità, dell’handicap o della non autosufficienza

Una volta effettuata la visita medica da parte della commissione Asl, questa si conclude con un verbale, nel quale possono essere riconosciute o meno la condizione d’invalidità, di handicap, ulteriori condizioni ed i correlati benefici.

In caso di mancato accoglimento delle richieste, è possibile ricorrere al tribunale, dopo essersi sottoposti un accertamento tecnico preventivo.

Richiesta della pensione d’invalidità e dell’accompagnamento

Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, non è più necessario richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70, né inviare, in alternativa, la domanda tramite call center o patronato.

Lo stesso procedimento valeva anche per richiedere l’assegno di accompagnamento, nel caso in cui l’interessato sia stato riconosciuto non autosufficiente, e per le altre prestazioni economiche erogate dall’Inps collegate alle condizioni sanitarie riconosciute.

L’inserimento dei dati socio- economici e reddituali, ad oggi, è anticipato al momento dell’inserimento della domanda d’invalidità.

Nel modello, non è più necessario più fornire il codice Iban o la specifica modalità di pagamento della pensione di invalidità civile, se il richiedente già riceve una prestazione pensionistica dall’Inps [4]. La procedura, infatti, se individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le stesse modalità di liquidazione, senza necessità di inserire o acquisire ulteriori dati.

Come si fa la domanda semplificata di  invalidità e accompagnamento?

Da circa un anno, nel dettaglio, l’Inps ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di accompagnamento e la domanda d’invalidità semplificata; inizialmente la procedura era valida solo per le richieste di accompagno per gli over 67, ma ora la procedura è valida per tutti.

In particolare, la procedura di domanda semplificata è suddivisa in due macro sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati anagrafici, dei recapiti, degli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e dei dati relativi all’accertamento richiesto;
  • la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
    • l’eventuale ricovero;
    • l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
    • la modalità di pagamento.

In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Inps attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente nella fase relativa alla concessione dell’indennità, dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto all’invalidità, all’accompagnamento o ad altre condizioni.

In parole semplici, con la domanda di accompagnamento e di invalidità semplificata si anticipano i dati per il diritto alla prestazione al momento della presentazione della domanda d’invalidità: con questo meccanismo i soldi arrivano prima.

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