
Se il lavoratore si ammala in concomitanza della sospensione o della riduzione dell’attività aziendale beneficia dell’indennità Inps per Cig o per malattia?
A causa dell’attuale crisi economica e delle frequenti chiusure causate dalla pandemia, sono veramente numerose le aziende che hanno dovuto ricorrere a una misura d’integrazione salariale, come la cassaintegrazione (Cig), la cassaintegrazione in deroga (Cigd), l’assegno ordinario erogato dal fondo Fis o dai fondi di solidarietà bilaterali, la Cisoa per gli agricoli.
Ci si domanda però che cosa accade se il lavoratore si ammala durante il periodo di integrazione salariale, nonché nelle ipotesi in cui il dipendente risulti già ammalato precedentemente al periodo di cassaintegrazione. In parole semplici, malattia prima e durante la cassa integrazione: si può? Sull’argomento, è intervenuto un recente messaggio dell’Inps [1], che rinvia a un’importante circolare dello stesso istituto [2] in materia di cassaintegrazione e malattia.
Invero, l’istituto non chiarisce in modo completo tutti i dubbi dei professionisti, delle aziende e dei lavoratori in merito. Come osservato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano, ad esempio, l’Inps non fornisce l’esatta quantificazione del trattamento economico di malattia, per le quote a carico dello stesso istituto e a carico del datore di lavoro, relativamente alle ipotesi in cui il dipendente presenti regolari certificati medici durante il ricorso alla cassa integrazione e, al termine dell’intervento dell’ammortizzatore sociale, lo stesso risulti ancora in malattia.
L’Ordine esprime inoltre le proprie perplessità riguardo alle ipotesi nelle quali, a parere dell’istituto, non sia necessario presentare il certificato medico per malattia durante la cassa integrazione. Il mancato adempimento può causare gravi problemi, specialmente nel caso in cui l’azienda comunichi una repentina ripresa dell’attività lavorativa e richiami in servizio il lavoratore, formalmente non in malattia ma di fatto ammalato. Ma procediamo con ordine ed osserviamo quali sono i chiarimenti forniti dall’Inps su malattia e cassaintegrazione.
Malattia e cassaintegrazione: che cosa prevede la legge?
In merito allo stato di malattia del lavoratore durante un periodo di integrazione salariale, il decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro [3] stabilisce espressamente il principio di prevalenza della cassaintegrazione sulla malattia, senza fornire ulteriori specifiche. In particolare, la norma dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce, nel caso in cui il dipendente si ammali, l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.
In buona sostanza, la legge si limita a prevedere che, in caso di assenze per malattia, il trattamento di cassa integrazione prevalga sul trattamento per malattia, sostituendolo integralmente.
Malattia e cassaintegrazione: che cosa prevede l’Inps?
L’Inps, con una nota circolare [3], ripresa da un recente messaggio [2] divulgato in occasione dell’introduzione delle nuove integrazioni salariali Covid, disciplina in modo diverso i casi in cui il lavoratore si ammali in concomitanza di un periodo di cassaintegrazione.
Nel dettaglio, se durante la sospensione dal lavoro, ossia nei periodi di cassa integrazione a zero ore, insorge lo stato di malattia, il lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali: secondo quanto chiarito dall’istituto, essendo l’attività lavorativa totalmente sospesa, non sussiste l’obbligo di prestare servizio da parte del lavoratore. Il dipendente non deve dunque nemmeno comunicare lo stato di malattia e può continuare a percepire le integrazioni salariali.
In riferimento alla situazione in cui lo stato di malattia del dipendente sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, l’Inps prospetta due ipotesi differenti:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, al reparto o alla squadra cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entra in cassaintegrazione, dalla data di inizio dell’ammortizzatore sociale;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, al reparto o alla squadra cui il lavoratore appartiene, il dipendente ammalato continua a beneficiare dell’indennità di malattia già spettante.
L’Inps precisa inoltre che, se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una riduzione e non alla sospensione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti che lavorano ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia sull’integrazione salariale.
Malattia e assegno ordinario: che cosa prevede l’Inps?
Qualora il lavoratore abbia il diritto di percepire non il trattamento di cassaintegrazione, ma di assegno ordinario (erogato ad esempio dal fondo Fis dell’Inps, o dai Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi), l’Inps ribadisce lo stesso indirizzo.
Per la precisione, in caso di sospensione a zero ore con diritto ad assegno ordinario è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione [4]:
- nel primo caso (sospensione a zero ore), la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continua a percepire l’assegno ordinario e non deve comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestare servizio, nemmeno ad orario ridotto;
- in caso di malattia verificatasi prima dell’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si possono verificare due ipotesi differenti:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, al reparto o alla squadra a cui appartiene il dipendente ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficia delle prestazioni garantite dal fondo dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, al reparto, o alla squadra di appartenenza del dipendente, il lavoratore continua a beneficiare dell’indennità di malattia, ove spettante.
In caso di integrazione salariale per riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dalla loro indennizzabilità.
Malattia e integrazioni salariali Covid: che cosa prevede l’Inps?
Non essendo intervenute modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le istruzioni osservate in caso di malattia continuano ad applicarsi anche con riguardo alla fruizione delle prestazioni di integrazione salariale (Cig, Fis, Cigd) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per Covid-19.
In pratica, se il lavoratore si ammala durante un periodo di Cig Covid, Cigd Covid o Fis Covid, si applica lo stesso trattamento illustrato dall’Inps in relazione alle integrazioni salariali “ordinarie”, distinguendo quindi tra sospensione totale, parziale e riduzione oraria, nonché tra malattia precedente l’ingresso in cassaintegrazione e malattia verificatasi successivamente.
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