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Chi sono i lavoratori fragili

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Dipendenti a rischio per patologie pregresse: chi rientra nella categoria tutelata secondo la legge, quali tutele sono previste.

A seguito dell’attuale pandemia, si è reso necessario destinare, in materia di salute e igiene del lavoro, delle nuove tutele ai lavoratori particolarmente fragili. Chi sono i lavoratori fragili? Si tratta di una categoria di lavoratori di recente definizione: nello specifico, questa categoria è definita da una circolare interministeriale, del ministero del Lavoro e della Salute [1].

Sono da considerare come fragili e a rischio quei lavoratori con patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. In parole semplici, un virus come il Covid-19 potrebbe essere letale per queste persone oppure comportare delle gravissime conseguenze.

Per questi lavoratori, è prevista la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui l’azienda non sia tenuta alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questi casi, dunque, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro può inviare l’interessato a visita presso enti competenti alternativi, ossia presso: l’Inail (che ha attivato una procedura specifica per la tutela), le Asl o i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Quanto esposto vale nonostante la sorveglianza sanitaria eccezionale istituita dal decreto agosto non sia stata prorogata ed abbia cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020. Ma procediamo con ordine.

Definizione di lavoratori fragili

La Circolare interministeriale del ministero della Salute e del ministero del Lavoro [1], le cui disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte del Miur [2], evidenzia importanti specifiche sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In particolare, la circolare interministeriale fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità in cui sia contagiato dal coronavirus, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi:

  • connessa non solo all’età, ma alle patologie pregresse, che ne aumentano la vulnerabilità;
  • temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

La legge di conversione del decreto agosto [3] definisce i lavoratori fragili coloro che (dipendenti pubblici o delle aziende del settore privato) sono in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:

  • immunodepressione;
  • esiti da patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104.

I lavoratori anziani sono fragili?

Anche se la definizione inziale di lavoratori fragili tendeva a ricomprendere nella categoria tutti i lavoratori anziani, in base ai recenti chiarimenti normativi è stato specificato che la fragilità deve essere ricondotta alla presenza di immunodepressione o di patologie pregresse. Le preesistenti condizioni di salute, a seguito dell’infezione da Covid 19, possono peggiorare notevolmente, sino a comportare esiti infausti.

Peppiniello, lavoratore di 65 anni, ma senza alcuna patologia pregressa, immunodepressione o disabilità, non è ricompreso nella categoria dei lavoratori fragili. Marisa, che ha 65 anni ma ha avuto di recente un tumore le cui cure sono risultate debilitanti, è invece da ricomprendere nella categoria dei lavoratori fragili.

Segnalazione dei lavoratori fragili

La citata circolare interministeriale, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative nell’attuale pandemia, attribuisce importanti funzioni al medico competente, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica. In particolare, il medico ha il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

Il medico competente:

  • deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l’azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy;
  • deve applicare le indicazioni delle autorità sanitarie e può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
  • deve essere coinvolto alla ripresa delle attività, per le identificazioni dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

Assenze dei lavoratori fragili

La conversione del decreto agosto [3], relativamente alle assenze dei lavoratori fragili fino al 15 ottobre 2020, prevede l’equiparazione di queste giornate al ricovero ospedaliero.

Relativamente ai periodi dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, la legge di conversione del decreto agosto ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere, di norma:

  • la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansioni differenti, purché ricomprese nella stessa categoria o area d’inquadramento, in base a quanto definito dal contratto collettivo applicato;
  • lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, l’Inps, con un recente messaggio [4], ha precisato che per i lavoratori in sorveglianza precauzionale in quanto fragili deve essere esclusa la tutela previdenziale del ricovero ospedaliero. La tutela previdenziale equiparata alla malattia può essere applicata solo in caso di malattia conclamata.

Per questa categoria di lavoratori, devono essere previste, come disposto dalla legge di conversione del DL agosto e con accordo tra le parti, forme di lavoro presso il proprio domicilio, con ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

Quarantena e sorveglianza dei lavoratori fragili

Nello specifico, l’Inps ha chiarito che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore sia in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile e continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

In questi casi (smart working, telelavoro), in effetti l’attività lavorativa non è sospesa, ma è regolarmente svolta, con diritto del dipendente a ricevere la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia accertata dal medico, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno, cioè all’indennità di malattia Inps.

Che cosa succede ai lavoratori fragili inidonei?

Per quanto riguarda i lavoratori del comparto Scuola, una recente nota Miur [2] ha stabilito che il lavoratore fragile dichiarato inidoneo in modo assoluto deve essere collocato in malattia d’ufficio. Il personale dichiarato inidoneo in modo assoluto solo temporaneamente deve essere ugualmente collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio, ma solo fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in situazioni simili il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego del lavoratore nel contesto di riferimento.

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