
Incremento al milione, maggiorazioni sociali e pensione di cittadinanza: quando aumenta l’assegno pensionistico già integrato al trattamento minimo.
I pensionati il cui trattamento risulti particolarmente basso possono ottenere, se rispettano determinate soglie di reddito proprio e del coniuge, l’incremento del trattamento pensionistico a un determinato ammontare, o integrazione al trattamento minimo.
L’integrazione al minimo è pari, per il 2020, a 515,58 euro mensili. L’importo della pensione, però, può beneficiare di ulteriori aumenti, che possono portare la pensione mensile sino a un massimo di 651,51 euro, qualora siano rispettate determinate soglie di reddito. Il pensionato può poi aver diritto a un importo aggiuntivo pari a 154,94 euro e ad una mensilità aggiuntiva di pensione, detta quattordicesima. Inoltre, qualora sia l’intero nucleo familiare a soddisfare determinate condizioni, non solo di reddito, ma anche patrimoniali, personali e amministrative, l’importo della pensione può essere integrato, indirettamente, sino a 1536 euro, grazie alla pensione di cittadinanza.
Ma come ottenere l’aumento di pensione minima? Le modalità di richiesta delle integrazioni sono differenti a seconda del beneficio che consente di alzare l’importo della pensione: integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale-incremento al milione o pensione di cittadinanza.
Normalmente, le integrazioni della pensione sono riconosciute d’ufficio dall’Inps, cioè senza bisogno di presentare un’apposita domanda.
Qualora il beneficio spettante non sia riconosciuto, è comunque possibile presentare all’Inps una domanda di ricostituzione della pensione.
Per ottenere la pensione di cittadinanza, che non è un’integrazione diretta della pensione, deve invece essere presentata un’apposita domanda e deve risultare una dichiarazione Isee in corso di validità.
Ma procediamo con ordine e osserviamo le condizioni da perfezionare per il diritto all’aumento della pensione minima.
Integrazione al trattamento minimo
L’integrazione al trattamento minimo è una prestazione economica che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2020, a 515,07 euro mensili, successivamente incrementati a 515,58 euro.
In parole semplici, l’integrazione al minimo determina un innalzamento dell’importo mensile della pensione sino a un massimo di 515,58 euro: non tutte le pensioni sotto la soglia minima possono, però, essere aumentate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa (come le pensioni calcolate col sistema interamente contributivo). Inoltre, per aver diritto all’incremento è necessario rispettare precisi requisiti di reddito.
In base all’adeguamento delle pensioni 2020, i non coniugati hanno diritto all’integrazione al minimo:
- in misura piena, con un reddito annuo non superiore a 6.702,54 euro, cioè al trattamento minimo;
- in misura parziale, con un reddito annuo superiore a 6.702,54 euro, sino a 13.405,08 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).
Se il pensionato è sposato, ha diritto all’integrazione, per l’anno 2020:
- piena, con reddito annuo complessivo proprio e del coniuge entro 20.107,62 euro e reddito proprio entro 6.702,54 euro;
- parziale, con reddito annuo complessivo proprio e del coniuge oltre 20.107,62 euro, ma entro 26.810,16 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) e reddito proprio entro 13.405,08 euro (deve essere applicato un doppio confronto, tra reddito personale e reddito della coppia: l’integrazione applicata è pari all’importo minore risultante dal doppio confronto).
Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.810,16 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.405,08 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Per approfondire: Integrazione al trattamento minimo.
Maggiorazioni sociali
La legge [1] riconosce ulteriori sostegni nei confronti delle pensioni di importo basso oltre all’integrazione al minimo, tra i quali la cosiddetta maggiorazione sociale.
Grazie a questa maggiorazione, è possibile beneficiare di un importo aggiuntivo sulla pensione pari a:
- 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni;
- 82,64 euro al mese per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
A favore degli over 70 (o dei maggiorenni beneficiari della pensione di inabilità) c’è poi la possibilità di ottenere l’incremento al milione, una maggiorazione sociale aggiuntiva che può portare la pensione sino a 651,51 euro mensili (valore 2020).
Per il conseguimento delle maggiorazioni il pensionato deve rispettare, però, condizioni di reddito assai più stringenti rispetto a quelle disposte per il diritto al trattamento minimo: si considerano difatti anche ii redditi esenti da Irpef e la stessa pensione oggetto della maggiorazione, con la sola esclusione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, come l’indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, il titolare di una pensione integrata al minimo potrebbe non aver diritto alle maggiorazioni sulla pensione.
Incremento al milione
Nello specifico, per quanto riguarda l’incremento al milione, cioè all’aumento della pensione sino a 651,51 euro al mese, il diritto al beneficio è riconosciuto ai pensionati:
- con redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (il valore corrisponde all’importo massimo della pensione con incremento al milione, ossia a 651,51 euro, moltiplicato per 13 mensilità), qualora il beneficiario non sia coniugato;
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi propri cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro, qualora il beneficiario sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, la maggiorazione concorre al calcolo della soglia di reddito. Di conseguenza, se la maggiorazione concessa a un coniuge comporta il raggiungimento del limite di reddito relativo alla coppia, l’incremento non è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, per calcolare l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge si deve considerare il reddito cumulato comprensivo dell’incremento già riconosciuto all’altro.
L’incremento al milione consiste in un importo aggiuntivo mensile sulla pensione pari a:
- 136,44 euro, per la pensione già integrata al minimo (si considera quale base di partenza la “vecchia” integrazione al minimo 2020, pari a 515,07 euro, difatti 515,07 + 136,44= 651,51);
- 191,68 euro per l’assegno sociale (difatti 459,83 euro, importo mensile dell’assegno sociale, sommato a 191,68 dà come risultato 651,51 euro);
- 272,56 euro per la vecchia pensione sociale;
- 364,70 euro per la pensione d’inabilità civile (pari, per il 2020, a 286,81 euro).
Importo aggiuntivo sulla pensione
Oltre all’integrazione al minimo ed alle maggiorazioni, il pensionato può aver diritto al cosiddetto bonus tredicesima pensionati, o importo aggiuntivo sulla pensione: si tratta di un’erogazione supplementare, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 [2] e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.
Nel dettaglio, l’importo aggiuntivo viene attribuito se i redditi personali non superano 10.043,87 euro annui (valore 2020) e se il reddito proprio, sommato a quello del coniuge, non supera 20.087,73 euro per l’anno 2020. Non deve comunque essere superato il limite personale di 10.043,87 euro.
Per quanto riguarda i limiti di reddito relativi alle pensioni delle quali l’interessato risulta beneficiario:
- se l’importo complessivo delle pensioni risulta minore o uguale all’importo del trattamento minimo, al pensionato spetta l’intero importo aggiuntivo, a condizione che risultino soddisfatti i limiti reddituali suoi e del coniuge (o del partner dell’unione civile);
- se l’importo complessivo delle pensioni risulta compreso tra l’importo del trattamento minimo e l’ammontare del trattamento minimo più l’importo aggiuntivo, al pensionato spetta la differenza tra questo limite e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e della coppia;
- se l’importo complessivo delle pensioni (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) risulta maggiore dell’ammontare del trattamento minimo più l’importo aggiuntivo, la somma non spetta e non viene attribuita.
L’importo aggiuntivo viene attribuito d’ufficio a dicembre, se spettante. Tuttavia, se non viene erogato ma ricorrono i requisiti, il pensionato può chiedere la ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online presente nel sito web Inps con le proprie credenziali.
Quattordicesima sulla pensione
La quattordicesima è un bonus, o meglio di una somma aggiuntiva sulla pensione che, a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati, può arrivare sino a 655 euro. È solitamente erogata dall’Inps nel mese di luglio ai pensionati dai 64 anni in su, che possiedono determinate condizioni di reddito.
L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. Se il reddito non supera 1,5 volte il trattamento minimo, è pari a:
- 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Se il reddito non supera 2 volte il trattamento minimo, è pari a:
- 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l’interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Pensione di cittadinanza
La pensione può essere, indirettamente, aumentata sino a 1.536 euro mensili se il nucleo familiare risulta beneficiario della pensione di cittadinanza. Si tratta di una prestazione economica di assistenza, per il diritto alla quale sono richiesti specifici requisiti di reddito, patrimoniali, personali e amministrativi, in capo a tutti i componenti del nucleo familiare.
La pensione di cittadinanza non integra direttamente il trattamento pensionistico, ma viene erogata attraverso una carta Postepay prepagata, ricaricata mensilmente dall’Inps, la carta Rdc/ Pdc.
Per conoscere i requisiti necessari per richiedere il sussidio, è possibile consultare la nostra Guida alla pensione di cittadinanza.
Se nel nucleo del pensionato ci sono dei componenti che non hanno compiuto 67 anni e non sono disabili gravi o non autosufficienti, al posto della pensione di cittadinanza può spettare un sussidio analogo, il reddito di cittadinanza, per il quale devono essere però soddisfatte ulteriori condizioni.
Sia la pensione che il reddito di cittadinanza devono essere richiesti attraverso un’apposita procedura. Per approfondire: Domanda pensione e reddito di cittadinanza.
Come alzare l’assegno in caso di pensione bassa?
Per conoscere tutte le misure che possono portare a un aumento della pensione e per sapere in quali casi si può beneficiare degli incrementi, leggi anche: Pensione bassa, come aumentare l’assegno.
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