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Documenti per dichiarazione dei redditi

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Qual è la documentazione da utilizzare e conservare per la compilazione del modello 730 o redditi e la verifica del modello precompilato?

Ogni anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul proprio sito internet, cioè il modello necessario per l’invio della dichiarazione dei redditi.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza numerosi dati, come quelli della certificazione Unica Cu, le spese deducibili e detraibili comunicate, alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Ma bisogna sempre tenere sottomano i documenti per dichiarazione dei redditi, anche se si decide di utilizzare la dichiarazione precompilata?

È sempre consigliabile tenere a disposizione tutta la documentazione utile, relativa ai redditi conseguiti, alle trattenute ed agli oneri e le spese sostenute: anche qualora si decida di avvalersi del 730 precompilato, difatti, i documenti sono necessari per verificare la presenza di errori.

Peraltro, chi presenta il 730 precompilato è esentato dai controlli solo se non effettua modifiche al modello e solo relativamente agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. Può invece subire controlli documentali sui dati comunicati dai sostituti d’imposta con la certificazione unica Cu. L’esenzione dai controlli relativi agli oneri vale anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica o i dati del soggetto che effettua il conguaglio).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o all’intermediario abilitato, i controlli documentali vengono invece effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate può in ogni caso richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni, ad esempio può controllare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, se questi detrae gli interessi passivi sul mutuo ipotecario.

Quali dati sono già contenuti nella dichiarazione precompilata?

Nel 730 precompilato sono contenuti i seguenti dati:

  • i dati contenuti nella Cu, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta Ape, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate: spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • ulteriori informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Documenti relativi ai redditi di lavoro

I dati necessari alla compilazione di alcuni quadri del modello 730 si possono desumere dalla certificazione unica, modello Cu: è il documento che contiene i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e redditi diversi.

Nel dettaglio, all’interno della Cu 2020 devono essere indicati:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto;
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, i cosiddetti affitti brevi.

Documenti spese sanitarie

Le spese sanitarie, per il contribuente o un familiare a carico, sono normalmente detraibili dall’Irpef in misura pari al 19%, applicata una franchigia di 129,11 euro. Il contribuente, in particolare, deve conservare la documentazione (scontrino parlante, fattura…) relativa a:

  • spese per l’acquisto di farmaci;
  • spese mediche generiche;
  • prestazioni specialistiche;
  • protesi, dispositivi medici e attrezzature sanitarie;
  • dispositivi medici: sintesi condizioni per la detrazione;
  • acquisto di alimenti a fini medici speciali;
  • ricoveri e degenze;
  • spese mediche sostenute all’estero;
  • spese mediche sostenute per conto del de cuius.

Documenti per detrarre gli interessi del mutuo

Gli interessi del mutuo per l’acquisto della prima casa e delle pertinenze (cantina, garage) godono di una detrazione pari al 19%, sino a un limite di 4mila euro annui.

Chi intende avvalersi della detrazione di imposta deve produrre e conservare i documenti sotto indicati, a seconda della tipologia di mutuo stipulato.

Mutuo contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista nell’anno di imposta, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto.

Estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo per l’abitazione principale e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni;
  • documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all’estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo;
  • autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto.

Mutui contratti dal 1° gennaio 2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto.

Mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall’impresa costruttrice:

  • ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo

Mutui contratti dal 1° gennaio 2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto;
  • atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro tre mesi dalla data di acquisto.

Accollo interno a seguito di separazione legale o di successione:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal contribuente;
  • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto;
  • atto pubbico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l’accollo .

Mutui misti:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta;
  • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale;
  • contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia la spesa sostenuta per l’acquisto ai fini dell’eventuale riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta;
  • certificazione degli oneri accessori all’acquisto (in caso di riparametrazione degli interessi);
  • autocertificazione che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto.

Documenti per detrarre le spese di ristrutturazione

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta per la ristrutturazione sono tenuti a produrre e conservare i seguenti documenti:

  • fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, comunicazione di inizio lavori, DIA, ecc.); nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento comunque agevolato dalla normativa fiscale, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che l’intervento posto in essere rientra tra quelli agevolabili, pure se questi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, vedasi approfondimento;
  • ulteriore documentazione specifica è richiesta per l’acquisto o la costruzione del box auto, l’acquisto di immobili ristrutturati, la fruizione del sisma bonus, la fruizione del bonus verde

Per i lavori terminati a partire dall’anno 2018 e che rientrano in questa lista di opere, è inoltre prevista la trasmissione dei dati all’Enea (per le ristrutturazioni).

Per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni:

  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Per gli interventi che pur essendo agevolati non richiedono particolari abilitazioni amministrative, come l’installazione di un condizionatore o l’installazione dell’impianto antifurto, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale indicare:

  • la data di inizio lavori delle opere;
  • la tipologia esatta;
  • che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo.

La raccomandata recante la dichiarazione sostitutiva non è necessaria qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.

La detrazione non spetta se sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi, se la ditta non attesta l’osservanza delle norme.

Bonus mobili

Per fruire della detrazione per gli arredi ed i grandi elettrodomestici acquistati in occasione di una ristrutturazione o di un intervento assimilato, bisogna conservare:

  • la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti oppure lo scontrino parlante, cioè lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati; se lo scontrino non ha il codice fiscale, può comunque consentire la fruizione della detrazione se, oltre all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, risulta riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) [1];
  • la documentazione che consente di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere il beneficio fiscale, in particolare la data inizio lavori e di aver effettuato lavori di ristrutturazione sull’immobile; la data di inizio lavori può essere comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia all’Asl, se obbligatoria, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se si tratta di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi;
  • l’autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;
  • a partire dal 1° gennaio 2018 per gli elettrodomestici è obbligatoria la nuova comunicazione Enea

Documentazione Ecobonus

Per usufruire della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico, è necessario che il contribuente conservi:

  • copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rispetta i valori vigenti sulla base dell’anno preso a riferimento; l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, oppure resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti; in alcuni casi, il documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori; per l’autocostruzione dei pannelli solari è sufficiente, al posto dell’asseverazione, l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione ;
  • l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio, i cui dati sono normalmente riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’Enea;
  • copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’Enea (scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati ed attestato di certificazione/qualificazione energetica) entro 90 giorni dalla fine lavori;
  • le fatture, le ricevute fiscali ed ogni altro documento attestante le spese inerenti l’intervento effettuato dal contribuente e dai lui sostenute;
  • copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento;
  • nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali è necessario conservare anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile, ad esempio dall’inquilino, è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell’immobile.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione

I documenti richiesti per detrarre le spese per l’affitto dell’abitazione sono:

  • il contratto di locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, stipulato o rinnovato in forma libera ai sensi della legge n. 431 del 1998;
  • l’autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Contratto d’affitto stipulato dai giovani

I giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione possono usufruire di specifica detrazione per l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

I documenti richiesti per detrarre le spese per l’affitto dell’abitazione sono:

  • il contratto registrato stipulato conformemente alla legge da un giovane di età compresa tra i 20 ed i 30 anni avente un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
  • l’autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che si tratta di un immobile diverso da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Contratto d’affitto stipulato da studenti universitari

Sono detraibili le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. Bisogna presentare e conservare:

  • il contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431 del 1998, o il contratto di ospitalità o l’atto di assegnazione in godimento stipulato con gli enti previsti dalla normativa;
  • i documenti comprovanti la spesa sostenuta;
  • l’autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per il beneficiare della detrazione.

Contratto di locazione a canone convenzionale

I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a canone convenzionale possono usufruire di una particolare detrazione di quanto corrisposto.

I documenti richiesti sono:

  • contratti stipulati o rinnovati, conclusi sulla base degli accordi intercorsi tra le organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari immobiliari maggiormente rappresentativi, esclusi i contratti stipulati tra un ente pubblico e dei contraenti privati (quindi sono esclusi dalla detrazione quelli stipulati con le case popolari):
    • contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 4 commi 2 e 3 della legge 431 del 1998;
    • contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017.
    • dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017
  • autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Affitto immobile: trasferimento per motivi di lavoro

Se il contratto di locazione è concluso per via del trasferimento dell’inquilino per motivi di lavoro, la documentazione richiesta per il diritto alla detrazione fiscale è:

  • un contratto di locazione di qualsiasi tipo stipulato dal contribuente a seguito di trasferimento della residenza per motivi di lavoro, purché la nuova residenza sia ubicata a non meno di 100 Km dal precedente comune e comunque al di fuori della propria regione, registrato;
  • il contratto di lavoro dipendente o la Cu attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
  • l’autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione, compresa la residenza.

Documentazione per detrarre le spese d’istruzione

Relativamente alle detrazioni per le spese d’istruzione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, sono richieste le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti. Relativamente alle spese sostenute per la mensa scolastica, per il trasporto scolastico o dei servizi scolastici integrativi, bisogna presentare:

  • la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio di trasporto scolastico o del servizio scolastico integrativo, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;
  • qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, l’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Documentazione per detrarre le spese d’istruzione universitaria

Nel 730 si possono detrarre anche le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione per laureati (purché riconosciuti dall’ordinamento universitario) e di perfezionamento post-universitario (master universitari).

È necessario presentare e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti (sia per le università pubbliche che private, in quest’ultimo caso la detrazione spetta per un importo non superiore a quanto definito dal decreto del Miur).

Per i Master universitari bisogna presentare:

  • le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso relativo all’anno d’imposta (la detrazione spetta per un importo non superiore a quanto definito dal decreto del Miur);

Per le spese per corsi di specializzazione in psicoterapia:

  • le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta;
  • l’attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il Miur.

Spese funebri

Relativamente alla fruizione della detrazione per le spese funebri bisogna presentare:

  • le fatture o ricevute fiscali riconducibili al funerale:
    • per trasporto e sistemazione della salma al cimitero;
    • per acquisto del loculo collegato al decesso (non invece se acquistato in previsione di un decesso futuro) e della bara;
  • la fattura dell’agenzia di pompe funebri;
  • la fattura del fiorista (se la spesa è fatturata a parte);
  • la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali;
  • la spesa per la fornitura della lapide e l’incisione;
  • le fatture relative agli annunci e necrologi funebri.

Per le spese funebri sostenute all’estero, è necessaria la documentazione in lingua originale comprovante tali spese, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

La documentazione redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

Spese per addetti all’assistenza personale

Coloro che non sono in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana possono usufruire di una detrazione per le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, cioè per le badanti ma non per le colf (per le quali è previsto un diverso inquadramento contrattuale).

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e deve essere riconducibile ad una particolare patologia cui è affetto il contribuente.

Ecco quali sono i documenti richiesti:

  • fattura o ricevuta rilasciata da chi ha erogato la prestazione, contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta assistenza; se la spesa è sostenuta in favore di un familiare devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo; per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la natura del servizio reso;
  • certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza; in alternativa, autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
  • autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’articolo 433 del Codice civile, se la spesa è sostenuta in favore di un familiare.

Spese per l’attività sportiva

Sono detraibili, in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Bisogna presentare e conservare il bollettino bancario/postale o la fattura, la ricevuta, la quietanza di pagamento riportante:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre…);
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento etc.);
  • l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, basket etc.);
  • l’importo pagato;
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento

Premi di assicurazione vita e infortuni

Le polizze sulla vita sono detraibili al 19%:

  • entro 530 euro annui, se l’assicurazione copre il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, oppure il rischio infortuni (per le sole polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000);
  • entro 1.291,14 euro annui, se l’assicurazione copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni la documentazione richiesta è:

  • la ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • il contratto d’assicurazione oppure l’attestazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:
    • il nome del contraente e quello dell’assicurato;
    • la tipologia del contratto e la sua decorrenza;
    • gli importi fiscalmente rilevanti.

Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31dicembre 2000, dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Per il premio assicurazione avente per oggetto il rischio morte, finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave accertata, la documentazione richiesta è:

  • la ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • il contratto d’assicurazione oppure l’attestazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:
    • il nome del contraente e quello dell’assicurato;
    • la tipologia del contratto e la sua decorrenza;
    • gli importi fiscalmente rilevanti.

Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, è necessaria l’autocertificazione che attesti che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità (cioè con handicap grave), ai sensi della legge 104, accertata con le modalità previste dalla stessa legge, in possesso della relativa documentazione

In merito al premio per l’assicurazione avente per oggetto il rischio di non autosufficienza, anche stipulato nell’ambito dell’assicurazione sulla malattia o sulla vita, o in aggiunta all’ordinaria polizza RC auto, la documentazione richiesta è:

  • la ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • il contratto d’assicurazione oppure l’attestazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:
    • il nome del contraente e quello dell’assicurato;
    • la tipologia del contratto e la sua decorrenza;
    • gli importi fiscalmente rilevanti.

Documentazione spese veterinarie

Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi:

  • i costi delle prestazioni professionali del medico veterinario per visite o interventi chirurgici
  • le spese per l’acquisto dei medicinali prescritti.

Bisogna conservare e presentare:

  • le fatture o ricevute rilasciate dal veterinario;
  • gli scontrini fiscali parlanti relativi ai farmaci acquistati;
  • l’autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Contributi previdenziali e assistenziali

I contributi previdenziali versati per sé o per un familiare a carico sono normalmente deducibili dal reddito imponibile, in particolari casi detraibili:

Per la dichiarazione dei redditi è necessario presentare e conservare le ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti.

Per i contributi previdenziali versati alla gestione separata Inps, dovuti da lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5mila euro annui, è necessaria la certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata Inps per le quote a carico del lavoratore.


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