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Posso vendere i miei quadri?

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È possibile mettere in vendita i propri dipinti senza essere commercianti o artigiani e senza aprire la partita Iva?

Ami dipingere e ti piacerebbe iniziare a vendere i tuoi quadri, ma non vuoi aprire la partita Iva e temi di essere sommerso dagli adempimenti fiscali?

Devi sapere che non sempre per vendere le proprie creazioni è obbligatorio aprire la partita Iva ed iscriversi alla gestione Inps dei commercianti o degli artigiani ma, qualora la creazione sia qualificabile come opera dell’ingegno, è possibile giustificare i compensi come cessione del diritto d’autore e beneficiare di un trattamento agevolato.

Dunque, posso vendere i miei quadri anche se non sono un artigiano o un commerciante, senza diventare un “evasore”?

Vendere i propri quadri senza aprire la partita Iva è consentito, ma sul regime fiscale da utilizzare per la vendita delle proprie creazioni è necessario fare chiarezza.

Bisogna innanzitutto distinguere la figura del creativo da quella dell’hobbista: quest’ultimo è soggetto a numerose limitazioni per la vendita degli oggetti fatti a mano, mentre il creativo ha la possibilità di vendere i suoi oggetti senza necessità di aprire la partita Iva, anche avvalendosi di piattaforme online.

La normativa però è piuttosto complessa e regolamenta diverse ipotesi: facciamo il punto della situazione.

Qual è la differenza tra hobbista e creativo?

Se realizzi un quadro e lo metti in vendita, quindi se realizzi e cedi un’opera originale, la normativa ti qualifica, in linea generale, come creativo, distinguendoti dall’hobbista [1]: l’hobbista, infatti, crea qualcosa di nuovo partendo da beni già esistenti. Pensa, ad esempio, a chi realizza un bracciale assemblando delle perline acquistate da un grossista, oppure a chi decora una cornice con degli ornamenti e la rivende, avendo acquistato da terzi sia la cornice che gli ornamenti.

In altri termini, l’hobbista è un artigiano che, in modo professionale oppure occasionale, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro, ma realizzate a partire da oggetti creati da terzi.

Il creativo, invece, è chi realizza opere frutto del proprio ingegno, come i quadri o le sculture: queste opere sono protette dal diritto d’autore e il creativo ne vanta la paternità legale.

Dove posso vendere i miei quadri?

Non ci sono dei limiti relativi alle modalità con cui il creativo può vendere i propri quadri. È, ad esempio, consentita la vendita:

  • nei mercatini;
  • in apposite piattaforme online, o marketplace;
  • nei temporary shop.

Se si vendono le proprie opere tramite queste modalità è difficile che si possa ravvisare una continuità ed un’organizzazione nell’esercizio dell’attività, elementi che obbligano all’apertura della partita Iva per l’assenza del requisito dell’occasionalità.

Devo aprire la partita Iva per vendere i quadri nei mercatini?

Come appena osservato, il creativo può vendere le opere d’arte frutto del proprio ingegno. A differenza dell’hobbista, non ha l’obbligo di possedere alcun tesserino per poter vendere nei mercatini occasionalmente, ma deve solo:

  • mostrare, a richiesta, una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (la cosiddetta dichiarazione di vendita temporanea), in cui afferma di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno senza necessità di autorizzazione amministrativa, precisando che la vendita viene effettuata occasionalmente e non abitualmente (non è venditore abituale);
  • munirsi di un blocchetto di ricevute non fiscali: nella ricevuta si deve riportare il nome e cognome di chi vende e di chi acquista e la cifra in euro ricevuta dall’acquirente: se l’importo ricevuto supera 77,46 euro, si deve una marca da bollo da 2 euro.

Al contrario dell’hobbista, il creativo può partecipare ad un numero indefinito di mercatini, ma, proprio come l’hobbista, deve svolgere l’attività in modo non organizzato ed occasionale: in caso contrario, è obbligato ad aprire la partita Iva.

Devo aprire la partita Iva per vendere i miei quadri online?

Che cosa succede se il creativo decide di vendere le proprie opere online? Come abbiamo osservato, se vende all’interno di marketplace in modo occasionale non è necessaria l’apertura della partita Iva. Ma se organizza un vero e proprio e-commerce? In questo caso, è bene sapere che l’e-commerce, anche se “virtuale”, è assimilato a un negozio vero e proprio.

Il creativo che apre l’e-commerce è dunque soggetto ai seguenti obblighi:

  • apertura della partita Iva;
  • iscrizione presso la Camera di Commercio ed all’Inps (gestione speciale commercianti o artigiani);
  • presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune in cui svolge l’attività;
  • tenuta delle scritture contabili ed effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva, emissione delle fatture elettroniche ed effettuazione degli adempimenti periodici Iva (salvo opzione per il regime fiscale forfettario);
  • compilazione obbligatoria della dichiarazione dei redditi (con modello Redditi persone fisiche).

Non basta, dunque, la sola apertura della partita Iva e l’iscrizione alla Gestione Separata (la gestione dell’Inps alla quale devono iscriversi i liberi professionisti “senza cassa”), come richiesto per l’esercizio non occasionale delle attività artistiche e professionali: l’attività di commercio online, difatti, essendo una vera e propria attività commerciale, è considerata un’attività d’impresa e non di lavoro autonomo in senso stretto.

Quali diritti sui quadri venduti?

Chi compra un quadro può farci quello che vuole? No: in primo luogo, il proprietario non può esporre il quadro al pubblico senza ottenere l’autorizzazione dell’autore, dei suoi eredi o del diverso titolare dei diritti di sfruttamento economico (ad esempio una fondazione).

Il proprietario non può noleggiare il quadro o prestarlo, non può riprodurlo, non può filmarlo o fotografarlo, non può distruggerlo o modificarlo. Ma come mai tutto questo gli è vietato, dal momento che ha acquistato il bene?

Cessione del quadro e diritto d’autore

Chi acquista un quadro o una scultura acquista soltanto la proprietà del bene “materiale” (“corpus mechanicum”) ed una serie molto limitata di diritti sull’opera. Un conto è il bene materiale, un conto il diritto d’autore: il diritto d’autore in sé non può essere ceduto, in quanto si tratta di un diritto morale inalienabile, ma può essere ceduto solo il diritto di sfruttare economicamente l’opera.

Il contratto di cessione dei diritti d’autore è, infatti, il contratto con cui l’autore cede i proventi derivanti dalla propria opera e il diritto di sfruttarla economicamente, ma con questo contratto non può cedere anche la paternità dell’opera, inalienabile.

In sintesi, tutti i diritti d’autore sull’opera restano in capo all’artista sino a che lo stesso è in vita; dopo la sua morte si trasmettono agli eredi, ai quali permangono per altri 70 anni. Questi diritti non sono ceduti con la vendita dell’esemplare dell’opera d’arte, a meno che le parti non si accordino diversamente con un contratto di cessione del diritto d’autore.

Anche se viene stipulato un contratto di cessione del diritto d’autore, però, i diritti morali d’autore non possono essere trasferiti, neppure con l’accordo delle parti. Ad esempio, non può essere trasferito il diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera (diritto di paternità) ed il diritto ad opporsi a modifiche dell’opera lesive dell’onore o della reputazione dell’artista.

Com’è tassata la vendita dei quadri?

Se il creativo non ha una partita Iva aperta e la sua attività è esercitata occasionalmente ed in modo non professionale, il compenso derivante dalla vendita dei quadri deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro redditi diversi (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello redditi persone fisiche).

Il reddito fa difatti parte dell’imponibile Irpef (cioè del reddito da sottoporre all’imposta sul reddito delle persone fisiche). Al creativo spettano le stesse detrazioni (la detrazione è un importo che si sottare dall’imposta) alle quali hanno diritto i lavoratori autonomi con partita Iva. In particolare, l’artista– lavoratore occasionale ha diritto alle seguenti detrazioni, che non devono essere ragguagliate su base annua:

  • 1.104 euro, se il reddito complessivo annuo non supera i 4.800 euro;
  • per reddito superiore a 4.800 euro e sino a 55.000 euro annui, la detrazione è calcolata con la seguente formula: 1.104 × [(55.000 – reddito complessivo) / 50.200].

Questa detrazione non può essere cumulata con quella per redditi di pensione o di lavoro dipendente e assimilati: se il reddito annuo non supera 4800 euro, la presentazione della dichiarazione dei redditi non è obbligatoria (a meno che non siano stati percepiti altri redditi), in quanto le detrazioni superano l’imposta, quindi il lavoratore, di fatto, non deve pagare le tasse.

Se, invece, l’artista svolge un’attività organizzata, non si applica il regime del lavoro autonomo occasionale, ma potrà essere tassato col regime ordinario-semplificato o forfettario (qui la Guida al regime forfettario).

Come sono tassati i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore?

Un conto sono i proventi derivanti dalla cessione del quadro come bene, un altro conto i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore sul quadro: questi diritti, in primo luogo, non sono assoggettati all’Iva, in quanto considerati fuori dal campo di applicazione dell’imposta [2].

Sono invece assoggettati all’Irpef, l’imposta sui redditi delle persone fisiche, ma beneficiano di una deduzione forfettaria, che ammonta:

  • al 40% del compenso, per gli autori con meno di 35 anni: in buona sostanza, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 60% di quanto incassato;
    •al 25% del compenso, per gli autori dai 35 anni in su: in pratica, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 75% di quanto incassato;

Per cedere il diritto d’autore bisogna emettere fattura?

Considerato il mancato assoggettamento all’Iva, chi cede i diritti d’autore a titolo oneroso non deve emettere fattura, ma deve rilasciare una semplice ricevuta. Nella ricevuta per diritto di autore deve essere riportata l’indicazione:

“Operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 633/1972”. Il committente, all’atto del pagamento, se è sostituto d’imposta deve operare una ritenuta d’acconto Irpef del 20% sulla parte imponibile del compenso liquidato, al netto della deduzione forfettaria spettante. Se l’autore è un soggetto non residente in Italia, la ritenuta da applicare sui compensi è a titolo d’imposta e si calcola con modalità differenti.


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